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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 916/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g.916/2020 pendente tra: nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
G. VE n.161, , nata a [...] il [...], residente a [...]
Solferino n.134 (c.f.: ) e , nata a [...] il [...], (c.f.: C.F._2 CP_3
) residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MASSIMO C.F._3
PEDILIGGIERI (CF: ) ( con elezione di CodiceFiscale_4 Email_1 domicilio in Pozzallo (Rg), via Monte Grappa n. 5, presso lo studio dell'avv. Pediliggieri.
ATTORI contro c.f.: , in persona del suo legale rappr. pro tempore, con Controparte_4 P.IVA_1 sede a Roma nella via Abruzzi n. 10, con il patrocinio dell'avv. ALDO D'AVOLA (c.f.:
[...]
) ( con elezione di domicilio a Ragusa, via G. Di C.F._5 Email_2
Vittorio n. 1, presso lo studio dell'avv. D'Avola.
CONVENUTA
e contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente CP_5 C.F._6 in via Tasso n. 73, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE VERNUCCIO (c.f.: ) C.F._7
, con elezione di domicilio a Pozzallo via Garibaldi Email_3
n. 114, presso lo studio dell'avv. Vernuccio.
CONVENUTA
Svolgimento del processo
pagina 1 di 9 Con atto di citazione regolarmente notificato, e CP_1 Controparte_2 CP_3 convenivano in giudizio e per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_4 CP_5 conclusioni: “- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig. ra , meglio CP_5 sopra generalizzata, per l'incendio verificatosi il 13/5/2019, alle ore 03:00 a.m. circa, in Pozzallo, Via
VE altezza civico n.127 ed originatosi dalla AT TO, tg. AS370KM; - determinare il danno patrimoniale subito dai sigg. ri e , derivante direttamente CP_1 Controparte_2 CP_3 dall'incendio in € 22.834,29; - dichiarare e la sig.ra , tenuti a Controparte_4 CP_5 risarcire il danno cagionato all'immobile di proprietà dei sigg.ri e CP_1 Controparte_2
; - conseguentemente e per l'effetto, condannare (P.Iva e C.f.: CP_3 Controparte_4
), con sede legale in Roma (MI) , in via Abruzzi n.10, in persona del rappresentante legale P.IVA_1 pro-tempore e la SI.ra , (C.f.: ) nata a [...] il [...] ed CP_5 C.F._6 ivi residente in [...], al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 22.834,29 in favore degli odierni attori, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 comma IV c.c. e rivalutazione monetaria da determinarsi secondo i criteri impartiti da Cass. Civ. Sez.Unite n. 1712 del
17/02/1995. - con la condanna alle spese del presente giudizio”.
Allegavano, a tal fine, che:
- erano comproprietari pro-indiviso dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Pozzallo, nella Via
GI VE n.127, censito al Catasto fabbricato del N.C.E.U. del Comune di Pozzallo, al foglio 17, mappale 532 sub.3, in forza di successione legittima alla sig.ra nata a [...] il Persona_1
9/7/1922 e deceduta il 14/1/2016;
- in data 13/5/2019, alle ore 03:00 a.m. circa, in Pozzallo, l'immobile di proprietà degli odierni attori subiva ingenti danni, a causa di un incendio originatosi dall'autovettura AT TO, tg. AS370KM di proprietà della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], CP_5 assicurata per la r.c.a. con parcheggiata in via VE n. 127; Controparte_4
- dalla ricostruzione della dinamica del sinistro ad opera dei Vigili del fuoco del Comando di Ragusa,
l'autovettura AT TO, tg. AS370KM, mentre si trovava parcheggiata all'altezza del civico n.127 di
Via G. VE, in Pozzallo, prendeva a fuoco;
- l'incendio, dapprima, si propagava all'autovettura Ford KA, tg. CJ074ZM, posteggiata accanto alla AT
TO e, successivamente, a seguito dello scoppio dei serbatoi di benzina, le fiamme coinvolgevano il fabbricato di proprietà degli esponenti, il quale riportava ingenti danni e, in particolare, al prospetto, balcone, ringhiera del primo piano, portone d'ingresso, persiana, porta finestra, marmo di rivestimento delle due aperture, camera a piano terra, ingresso vano scala, camera a primo piano, porta interno e arredamenti vari;
pagina 2 di 9 - con lettera pec del 20/5/2019 a firma della difesa degli esponenti, veniva formalizzata richiesta danni ex art. 148 cod, ass.ni alla DI AS.ni, società che garantiva la sig.ra per la responsabilità CP_5 da circolazione autoveicoli;
- nonostante la nomina del perito, DI AS.ni comunicava la mancata offerta di risarcimento dell'assicuratore, in quanto i Vigili del Fuoco, sebbene non fossero riusciti a risalire alle cause dell'incendio, non avevano escluso la natura dolosa dell'evento; per tali motivi la HD AS.ni si riservava di rivalutare la posizione, all'esito della conclusione indagini dei Carabinieri, disposta su delega della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
- dopo la conclusione, per archiviazione, delle indagini preliminari, la convenuta, nonostante dal quadro indiziario non emergessero elementi probatori atti a dimostrare la natura e l'origine dell'incendio, rifiutava ogni ipotesi di indennizzo;
-il fascicolo delle indagini veniva trasmesso dalla difesa degli esponenti all'ufficio liquidazione danni di il quale, esaminatone il contenuto, riteneva di non poter formulare offerta alcuna in quanto CP_6
“valutati nel complesso gli elementi acquisiti agli atti riteniamo che la natura dell'evento sia dolosa”; -
- formalizzato l'invito alla negoziazione assistita nei confronti della proprietaria del mezzo e della compagnia assicurativa, conclusosi con comunicazione di mancata adesione da parte di entrambi i soggetti coinvolti, gli attori introducevano il presente giudizio, concludendo come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la Controparte_4 la quale chiedeva: “[d]ichiarare inammissibili o, con qualunque altra statuizione, rigettare le domande attrici essendo carenti di presupposti e di condizioni, manifestamente infondate e non provate in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti, e ciò per le causali di cui in narrativa”.
Deduceva a tal fine che:
- l'incendio che aveva attinto l'abitazione degli odierni attori era di origine dolosa come emergeva dalle indagini espletate in sede penale: a) le dichiarazioni del teste (che riferiva di avere Testimone_1 udito rumori strani sotto casa e passi veloci di persone o persona che si allontanava e, affacciatosi subito dopo, vedeva che l'autovettura andava in fiamme dalla parte anteriore destra); b) l'annotazione dei
VV.UU. (sul posto non si rinveniva nessun elemento utile a stabilire la causa, tuttavia uno dei residenti vicino al luogo dell'evento, dichiarava di aver visto delle fiamme nella parte dello pneumatico anteriore destro della e successivamente una persona che si allontanava di corsa dal luogo. In considerazione Pt_1 di quanto sopra non si esclude l'ipotesi dolosa ad opera di ignoti); c) le immagini estratte da una videocamera di sorveglianza (che rivelano la presenza di una autovettura e di un probabile teste, non identificato); d) i precedenti (danneggiamento della stessa FIAT TO, una volta graffiata e una volta rinvenuta con lo pneumatico sgonfiato a mezzo di una vite filettata); e) i forti contrasti fra Pt_2
pagina 3 di 9 (figlio della convenuta e utilizzatore dell'autovettura) e i parenti per questioni Per_2 CP_5 economiche, confermati anche dalle dichiarazioni di altra parte offesa, che ha riferito Persona_3 come tali rapporti fossero notori e avessero dato luogo a esternazioni veementi fra i soggetti interessati: liti sulla pubblica via e insulti a voce alta;
- l'ipotesi di reato formulata in sede penale era quella di cui all'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) e le motivazioni che si leggevano nella richiesta di archiviazione (e nel pedissequo decreto), facevano riferimento al fatto che dalle indagini “non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili del reato per cui si procede e, comunque, per l'ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari”;
- l'ipotesi di una origine autonoma e accidentale dell'incendio veniva esclusa dalla sede di innesco cui si faceva riferimento nella relazione di servizio dei VV.FF. (pneumatico anteriore destro);
- le dichiarazioni rese da ai C.C. avvaloravano la tesi di un incendio doloso atteso che Testimone_2
l'auto era stata lasciata in sosta sulla pubblica via intorno a mezzogiorno del giorno prima, ipotesi incompatibile con un incendio sviluppatosi a distanza di circa 15 ore (alle ore 2,50 del giorno dopo);
- con lettere raccomandate del 26/6/2019 e del 15/10/2019, l'odierna concludente respingeva la richiesta di risarcimento del danno e concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio altresì la CP_5 quale chiedeva: “[r]espinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia: -nel merito, ritenere e dichiarare che il sinistro (incendio) verificatosi il 13 maggio 2019 in Pozzallo alle ore 03:00 circa, nella via VE all'altezza del numero civico 127, per cui è causa, si è originato per cause dolose, ovvero attraverso l'opera delittuosa di soggetti ignoti e, per l'effetto, rigettare in toto tutto quanto chiesto nell'atto di citazione dalla parte attrice e in special modo, rigettare la chiesta dichiarazione di responsabilità esclusiva in capo alla signora , perché infondata in fatto e in diritto;
- CP_5 sempre nel merito, rigettare la richiesta di condanna della signora al risarcimento dei CP_5 presunti danni subiti dalla parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi, come per legge”.
Deduceva a tal fine che:
- in data 13 maggio 2019 alle ore 03:00 circa, l'autovettura AT TO targata AS 370 KM di proprietà della signora subiva un atto vandalico di natura dolosa, venendo incendiata da ignoti;
CP_5
- l'incendio veniva appiccato nella parte anteriore destra dell'autovettura e specificatamente nello pneumatico anteriore destro;
pagina 4 di 9 - le fiamme avvolgevano l'intera autovettura distruggendola per poi coinvolgere un'altra autovettura nei pressi parcheggiata. Poi le fiamme si propagavano sull'adiacente facciata dell'immobile di proprietà degli attori, provocando ingenti danni;
- la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi attribuivano la causa dell'incendio al probabile dolo. Inoltre, a seguito delle testimonianze raccolte si era evidenziato che l'incendio aveva avuto origine dalla parte anteriore dello pneumatico destro della AT TO (lo pneumatico non può incendiarsi da solo per autocombustione). Il testimone vedeva fuggire di gran corsa uno sconosciuto subito dopo che l'incendio era stato appiccato.
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Il g.i. concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova per testi articolata dagli attori limitatamente al cap. n. 2 della depositata memoria istruttoria e della prova per testi articolata dalla convenuta compagnia assicuratrice, ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti. Ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di acquisire perizia estimativa dei danni, nominava pertanto c.t.u.. A seguito dell'accettazione dell'incarico con la prestazione del relativo giuramento sul quesito “disporre CTU estimativa dei danni riportati dall'immobile attoreo a causa dell'incendio per cui è causa”, il c.t.u. nominato depositava la consulenza tecnica estimativa, con i relativi allegati, e il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni alle parti, tratteneva la causa in decisione.
Nel merito
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., “[i]l conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso, le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
Un orientamento ormai risalente della Suprema Corte affermava che, l'incendio propagato da un veicolo
è ricollegabile alla circolazione in quanto sia dipeso da una “collisione” (Cass. Civ. n. 4575/1998) o, comunque, “dal normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato” (Cass. Civ. n. 5146/1997). Di conseguenza, secondo tale impostazione, se l'incendio risultava eziologicamente scollegato da una pagina 5 di 9 collisione o dall'utilizzo del veicolo, la fattispecie andava inquadrata nell'art. 2051 c.c. e l'assicurazione del danneggiante non era tenuta ad alcun risarcimento nei confronti del danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità, in materia, tuttavia, “è andata via via ampliando il concetto di circolazione, includendovi la sosta del veicolo, le operazioni di carico o scarico del medesimo avvenute sulla pubblica via, l'apertura e chiusura degli sportelli etc. (v., tra le altre, le ordinanze 22 novembre
2017, n. 27759, 28 maggio 2020, n. 10024, 28 marzo 2022, n. 9948, e la sentenza 19 ottobre 2022, n.
30723)” (Cass. civ., sez. III, ord., 10/03/2025, n. 6373), nonché il rischio assicurato con la polizza r.c.a., stabilendo che “anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo prevista dall'art. 2054 c.c., u.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione - ivi compresa la sosta - sulle pubbliche vie o aree equiparate costituisce oggetto dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 1 (e attualmente del D.Lgs. n. 299 del 2005, art. 122, che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.), con la conseguenza, ad esempio, che, dei danni derivati a terzi dall'incendio propagatosi da un veicolo in sosta, risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e
l'insorgere dell'incendio (cfr. ex plurimis, oltre alla già cit. Cass. n. 2302 del 2004; Cass. 05 agosto
2004, n. 14998; Cass., 11 febbraio 2010, n. 3108; Cass. 29 settembre 2011, n. 19883; Cass. 14 febbraio
2012, n. 2092)” (Cass. civ., s.u., sent., 29/04/2015, n. 8620; recentemente, in altra ipotesi di incendio di veicolo parcheggiato, in questo caso su area privata, Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 02/03/2023, n. 6290), indipendentemente dal lasso di tempo decorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio (cfr.,
Cass. civ., sez. III, 5/8/2004, n. 14998), “salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5032 del
18/04/2000, Rv. 537075 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14998 del 05/08/2004, Rv. 577235 - 01 Sez. 3, Sentenza
n. 3108 del 11/02/2010, Rv. 611293 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 14/02/2012, Rv. 621152 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 5398 del 05/03/2013, Rv. 625713 - 01)” così, Cass. civ., sez. VI, 07/06/2018, n. 14800),
l'onere della cui prova incombe sul proprietario e sull'assicuratore, il quale subisce le conseguenze della causa ignota dell'incendio (cfr., nella giurisprudenza di merito, di recente, app Bari, sent., 15/2/2024, n.
224: “[o]ve sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità per i danni conseguenti ridonda a carico del proprietario, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito (arg. da Cass. civ. 23945/2009)”), atteso che “l'art.
2054 c.c., u.c. non consente al proprietario (ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione (fatta come s'è detto, di movimento e di sosta) per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, a ben vedere non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda pagina 6 di 9 spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato” (in motivazione, Cass. civ., sez. III, sent.,
11/02/2010, n. 3108).
Orbene, ciò premesso in diritto, alla luce degli atti di causa deve, sicuramente, affermarsi che l'autovettura di proprietà della convenuta, sig.ra , era parcheggiata davanti al portone di CP_5 ingresso della casa degli attori, in via G. VE n. 127, quando intorno alle 3 a.m. del giorno 13/5/2019 prendeva a fuoco attingendo e danneggiando l'immobile di proprietà CP_1
Di converso, nonostante la persuasività del quadro fornito dalla convenuta assicurazione, non può ritenersi provata la sussistenza del caso fortuito e, in particolare, l'evento esterno costituito dal dolo di terzi.
In primo luogo, non sussiste alcuna prova diretta delle cause dell'incendio.
In secondo luogo, gli elementi probatori indiretti acquisiti, esaminati singolarmente, sono privi delle caratteristiche richieste dall'art. 2729 c.c., secondo cui il giudice non può deve ammettere che presunzioni gravi, precise e, se plurime, tra loro concordanti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “[d]al modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n. 19894/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012)” (cfr., così, in motivazione, Cass. civ., sez. II, ord., 21/03/2022, n. 9054).
Per la selezione degli elementi rilevanti nel primo momento valutativo, deve ritenersi che “il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
"gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti pagina 7 di 9 nella dimostrazione della sua sussistenza” (cfr. così, di recente, Cass. civ., sez. lav., ord., 27/08/2024, n.
23154, ed ivi ulteriori precedenti di altre sezioni).
Orbene, nel caso di specie, gli elementi valorizzati dalla difesa dei convenuti, sebbene nel loro complesso siano suggestivi della dinamica descritta in atti, non integrano, singolarmente considerati, i criteri della precisione e/o gravità, di cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non possono fondare la prova, liberatoria, della riconducibilità della causa dell'evento al fatto doloso di terzi:
- le dichiarazioni di , rilasciate nel corso dell'escussione dello stesso in qualità di Testimone_3 testimone, oltre a contrastare parzialmente con quelle fornite, all'indomani dell'evento, ai carabinieri ivi intervenuti (verbale di s.i.t. del 13/5/2019), non contegno fatti precisi e dotati della gravità richiesta dall'art. 2729 c.c.: all'udienza del 14/6/2022 ha dichiarato di aver sentito, la notte dell'incendio, in quanto a casa, con balcone aperto e dedito a giocare con la smart TV, “rumore di passi ma non ho visto nessuno;
sembravano passi non di corsa e con scarpe suolate, non gommate”; successivamente, affacciatosi, avrebbe poi visto le fiamme sotto la parte anteriore destra dell'auto, per poi contattare un carabiniere, suo conoscente;
anche a voler ritenere maggiormente attendibile ciò che fu riferito nell'immediatezza ai carabinieri, ossia di aver “sentito dei rumori strani sotto casa e dei passi veloci di persone o persona che si allontanava” e di aver avuto in quel momento il dubbio che fosse successo qualcosa in strada inducendolo ad affacciarsi al balcone, tale racconto non ha né i caratteri della precisione (nessuno è stato visto;
si tratta di una percezione di un rumore dallo stesso ricondotta a dei passi;
non può sapere se i passi fossero dal lato della careggiata in cui il veicolo era parcheggiato) né quelli della gravità (la presenza di persone che si allontanano in concomitanza di un incendio può avere molteplici spiegazioni alternative e tutte parimenti probabili, ancorché non tutte onorevoli: tra cui la paura;
la non volontà di essere individuato come potenziale responsabile;
la non volontà di essere identificato a quell'ora di notte);
- il movente e l'autore dell'incendio si desumerebbero da specifici precedenti litigi degli attori con i propri familiari (cfr., in particolare, verbali s.i.t. del 13/5/2019, di che ha raccontato di Persona_3 insulti tra le parti e che l'autovettura di era stata già oggetto di danneggiamento mediante CP_5 graffiatura;
denuncia del 13/5/2019 di , figlio di , ha riferito di “nutr[ire] Testimone_2 CP_5 sospetti verso i miei familiari con i quali ho una lite giudiziaria per l'appropriazione di oggetti di casa di nostra madre”) e, tuttavia, l'esito delle indagini preliminari si è conclusa con archiviazione per mancata “identificazione dei responsabili del reato per cui si procede”, non essendo “emersi elementi utili”; questo clima di sospetto sull'incendio, alimentato da precedenti oltre a non aver avuto alcun riscontro in sede penale, oltre ad essere piuttosto vago, e quindi non preciso, non è idoneo a far presumere che allora l'incendio all'autovettura sia stato conseguenza di una ritorsione degli altri litiganti;
pagina 8 di 9 - i vigili del fuoco intervenuti non sono, infine, riusciti ad accertare la causa dell'evento (“[s]ul posto non si rinveniva nessun elemento utili a stabilire la causa”), limitandosi a precisare che qualcuno, non identificato, ha loro riferito “di aver visto delle fiamme nella parte del pneumatico anteriore destro della
TO e successivamente una persona che si allontanava di corsa dal luogo”, concludendo dunque, solo in virtù di tale narrazione (“in considerazione di quanto dichiarato”), di non poter escludere l'origine dolosa ad opera di ignoti;
anche tali dati non sono né precisi (sul persona che si allontana, già si è chiarito) né gravi (non è stato individuato, da un'autorità particolarmente qualificata, alcun innesco, né materiale infiammabile sul posto, al di fuori della vettura).
In conseguenza, deve ritenersi non fornita la prova della causa dolosa del sinistro ad opera di terzi, nonché la responsabilità della convenuta proprietaria e del diritto di azionare direttamente la polizza r.c.a.
La svolta c.t.u. ha accertato e quantificato, con argomentazione logica e documentata, senza ricevere alcuna osservazione, i danni subiti dell'immobile degli attori, stimandoli nella complessiva somma di euro 21.809,78.
Pertanto, ambo le parti convenute devono essere condannate a pagare tale importo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ritenuto di applicare il richiesto aumento del 30% ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 per la difesa di plurimi soggetti, si liquidano in euro
6.600,10 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e c.p.a., ed in euro 309,11 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• condanna e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_4 CP_5
e , in solido tra loro, la somma di euro CP_1 Controparte_2 CP_3
21.809,78;
• condanna, altresì, e , in solido tra loro, a Controparte_4 CP_5 rimborsare a e , in solido tra loro, le spese CP_1 Controparte_2 CP_3 di lite, che si liquidano in euro 6.600,10 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e c.p.a., ed in euro 309,11 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 25/10/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g.916/2020 pendente tra: nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
G. VE n.161, , nata a [...] il [...], residente a [...]
Solferino n.134 (c.f.: ) e , nata a [...] il [...], (c.f.: C.F._2 CP_3
) residente a [...], con il patrocinio dell'avv. MASSIMO C.F._3
PEDILIGGIERI (CF: ) ( con elezione di CodiceFiscale_4 Email_1 domicilio in Pozzallo (Rg), via Monte Grappa n. 5, presso lo studio dell'avv. Pediliggieri.
ATTORI contro c.f.: , in persona del suo legale rappr. pro tempore, con Controparte_4 P.IVA_1 sede a Roma nella via Abruzzi n. 10, con il patrocinio dell'avv. ALDO D'AVOLA (c.f.:
[...]
) ( con elezione di domicilio a Ragusa, via G. Di C.F._5 Email_2
Vittorio n. 1, presso lo studio dell'avv. D'Avola.
CONVENUTA
e contro
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente CP_5 C.F._6 in via Tasso n. 73, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE VERNUCCIO (c.f.: ) C.F._7
, con elezione di domicilio a Pozzallo via Garibaldi Email_3
n. 114, presso lo studio dell'avv. Vernuccio.
CONVENUTA
Svolgimento del processo
pagina 1 di 9 Con atto di citazione regolarmente notificato, e CP_1 Controparte_2 CP_3 convenivano in giudizio e per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_4 CP_5 conclusioni: “- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della sig. ra , meglio CP_5 sopra generalizzata, per l'incendio verificatosi il 13/5/2019, alle ore 03:00 a.m. circa, in Pozzallo, Via
VE altezza civico n.127 ed originatosi dalla AT TO, tg. AS370KM; - determinare il danno patrimoniale subito dai sigg. ri e , derivante direttamente CP_1 Controparte_2 CP_3 dall'incendio in € 22.834,29; - dichiarare e la sig.ra , tenuti a Controparte_4 CP_5 risarcire il danno cagionato all'immobile di proprietà dei sigg.ri e CP_1 Controparte_2
; - conseguentemente e per l'effetto, condannare (P.Iva e C.f.: CP_3 Controparte_4
), con sede legale in Roma (MI) , in via Abruzzi n.10, in persona del rappresentante legale P.IVA_1 pro-tempore e la SI.ra , (C.f.: ) nata a [...] il [...] ed CP_5 C.F._6 ivi residente in [...], al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 22.834,29 in favore degli odierni attori, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 comma IV c.c. e rivalutazione monetaria da determinarsi secondo i criteri impartiti da Cass. Civ. Sez.Unite n. 1712 del
17/02/1995. - con la condanna alle spese del presente giudizio”.
Allegavano, a tal fine, che:
- erano comproprietari pro-indiviso dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Pozzallo, nella Via
GI VE n.127, censito al Catasto fabbricato del N.C.E.U. del Comune di Pozzallo, al foglio 17, mappale 532 sub.3, in forza di successione legittima alla sig.ra nata a [...] il Persona_1
9/7/1922 e deceduta il 14/1/2016;
- in data 13/5/2019, alle ore 03:00 a.m. circa, in Pozzallo, l'immobile di proprietà degli odierni attori subiva ingenti danni, a causa di un incendio originatosi dall'autovettura AT TO, tg. AS370KM di proprietà della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], CP_5 assicurata per la r.c.a. con parcheggiata in via VE n. 127; Controparte_4
- dalla ricostruzione della dinamica del sinistro ad opera dei Vigili del fuoco del Comando di Ragusa,
l'autovettura AT TO, tg. AS370KM, mentre si trovava parcheggiata all'altezza del civico n.127 di
Via G. VE, in Pozzallo, prendeva a fuoco;
- l'incendio, dapprima, si propagava all'autovettura Ford KA, tg. CJ074ZM, posteggiata accanto alla AT
TO e, successivamente, a seguito dello scoppio dei serbatoi di benzina, le fiamme coinvolgevano il fabbricato di proprietà degli esponenti, il quale riportava ingenti danni e, in particolare, al prospetto, balcone, ringhiera del primo piano, portone d'ingresso, persiana, porta finestra, marmo di rivestimento delle due aperture, camera a piano terra, ingresso vano scala, camera a primo piano, porta interno e arredamenti vari;
pagina 2 di 9 - con lettera pec del 20/5/2019 a firma della difesa degli esponenti, veniva formalizzata richiesta danni ex art. 148 cod, ass.ni alla DI AS.ni, società che garantiva la sig.ra per la responsabilità CP_5 da circolazione autoveicoli;
- nonostante la nomina del perito, DI AS.ni comunicava la mancata offerta di risarcimento dell'assicuratore, in quanto i Vigili del Fuoco, sebbene non fossero riusciti a risalire alle cause dell'incendio, non avevano escluso la natura dolosa dell'evento; per tali motivi la HD AS.ni si riservava di rivalutare la posizione, all'esito della conclusione indagini dei Carabinieri, disposta su delega della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
- dopo la conclusione, per archiviazione, delle indagini preliminari, la convenuta, nonostante dal quadro indiziario non emergessero elementi probatori atti a dimostrare la natura e l'origine dell'incendio, rifiutava ogni ipotesi di indennizzo;
-il fascicolo delle indagini veniva trasmesso dalla difesa degli esponenti all'ufficio liquidazione danni di il quale, esaminatone il contenuto, riteneva di non poter formulare offerta alcuna in quanto CP_6
“valutati nel complesso gli elementi acquisiti agli atti riteniamo che la natura dell'evento sia dolosa”; -
- formalizzato l'invito alla negoziazione assistita nei confronti della proprietaria del mezzo e della compagnia assicurativa, conclusosi con comunicazione di mancata adesione da parte di entrambi i soggetti coinvolti, gli attori introducevano il presente giudizio, concludendo come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la Controparte_4 la quale chiedeva: “[d]ichiarare inammissibili o, con qualunque altra statuizione, rigettare le domande attrici essendo carenti di presupposti e di condizioni, manifestamente infondate e non provate in fatto e in diritto sotto tutti i motivi e profili svolti, e ciò per le causali di cui in narrativa”.
Deduceva a tal fine che:
- l'incendio che aveva attinto l'abitazione degli odierni attori era di origine dolosa come emergeva dalle indagini espletate in sede penale: a) le dichiarazioni del teste (che riferiva di avere Testimone_1 udito rumori strani sotto casa e passi veloci di persone o persona che si allontanava e, affacciatosi subito dopo, vedeva che l'autovettura andava in fiamme dalla parte anteriore destra); b) l'annotazione dei
VV.UU. (sul posto non si rinveniva nessun elemento utile a stabilire la causa, tuttavia uno dei residenti vicino al luogo dell'evento, dichiarava di aver visto delle fiamme nella parte dello pneumatico anteriore destro della e successivamente una persona che si allontanava di corsa dal luogo. In considerazione Pt_1 di quanto sopra non si esclude l'ipotesi dolosa ad opera di ignoti); c) le immagini estratte da una videocamera di sorveglianza (che rivelano la presenza di una autovettura e di un probabile teste, non identificato); d) i precedenti (danneggiamento della stessa FIAT TO, una volta graffiata e una volta rinvenuta con lo pneumatico sgonfiato a mezzo di una vite filettata); e) i forti contrasti fra Pt_2
pagina 3 di 9 (figlio della convenuta e utilizzatore dell'autovettura) e i parenti per questioni Per_2 CP_5 economiche, confermati anche dalle dichiarazioni di altra parte offesa, che ha riferito Persona_3 come tali rapporti fossero notori e avessero dato luogo a esternazioni veementi fra i soggetti interessati: liti sulla pubblica via e insulti a voce alta;
- l'ipotesi di reato formulata in sede penale era quella di cui all'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) e le motivazioni che si leggevano nella richiesta di archiviazione (e nel pedissequo decreto), facevano riferimento al fatto che dalle indagini “non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili del reato per cui si procede e, comunque, per l'ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari”;
- l'ipotesi di una origine autonoma e accidentale dell'incendio veniva esclusa dalla sede di innesco cui si faceva riferimento nella relazione di servizio dei VV.FF. (pneumatico anteriore destro);
- le dichiarazioni rese da ai C.C. avvaloravano la tesi di un incendio doloso atteso che Testimone_2
l'auto era stata lasciata in sosta sulla pubblica via intorno a mezzogiorno del giorno prima, ipotesi incompatibile con un incendio sviluppatosi a distanza di circa 15 ore (alle ore 2,50 del giorno dopo);
- con lettere raccomandate del 26/6/2019 e del 15/10/2019, l'odierna concludente respingeva la richiesta di risarcimento del danno e concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio altresì la CP_5 quale chiedeva: “[r]espinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia: -nel merito, ritenere e dichiarare che il sinistro (incendio) verificatosi il 13 maggio 2019 in Pozzallo alle ore 03:00 circa, nella via VE all'altezza del numero civico 127, per cui è causa, si è originato per cause dolose, ovvero attraverso l'opera delittuosa di soggetti ignoti e, per l'effetto, rigettare in toto tutto quanto chiesto nell'atto di citazione dalla parte attrice e in special modo, rigettare la chiesta dichiarazione di responsabilità esclusiva in capo alla signora , perché infondata in fatto e in diritto;
- CP_5 sempre nel merito, rigettare la richiesta di condanna della signora al risarcimento dei CP_5 presunti danni subiti dalla parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi, come per legge”.
Deduceva a tal fine che:
- in data 13 maggio 2019 alle ore 03:00 circa, l'autovettura AT TO targata AS 370 KM di proprietà della signora subiva un atto vandalico di natura dolosa, venendo incendiata da ignoti;
CP_5
- l'incendio veniva appiccato nella parte anteriore destra dell'autovettura e specificatamente nello pneumatico anteriore destro;
pagina 4 di 9 - le fiamme avvolgevano l'intera autovettura distruggendola per poi coinvolgere un'altra autovettura nei pressi parcheggiata. Poi le fiamme si propagavano sull'adiacente facciata dell'immobile di proprietà degli attori, provocando ingenti danni;
- la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi attribuivano la causa dell'incendio al probabile dolo. Inoltre, a seguito delle testimonianze raccolte si era evidenziato che l'incendio aveva avuto origine dalla parte anteriore dello pneumatico destro della AT TO (lo pneumatico non può incendiarsi da solo per autocombustione). Il testimone vedeva fuggire di gran corsa uno sconosciuto subito dopo che l'incendio era stato appiccato.
Concludeva, dunque, come sopra riepilogato.
Il g.i. concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova per testi articolata dagli attori limitatamente al cap. n. 2 della depositata memoria istruttoria e della prova per testi articolata dalla convenuta compagnia assicuratrice, ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti. Ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di acquisire perizia estimativa dei danni, nominava pertanto c.t.u.. A seguito dell'accettazione dell'incarico con la prestazione del relativo giuramento sul quesito “disporre CTU estimativa dei danni riportati dall'immobile attoreo a causa dell'incendio per cui è causa”, il c.t.u. nominato depositava la consulenza tecnica estimativa, con i relativi allegati, e il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni alle parti, tratteneva la causa in decisione.
Nel merito
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., “[i]l conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso, le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
Un orientamento ormai risalente della Suprema Corte affermava che, l'incendio propagato da un veicolo
è ricollegabile alla circolazione in quanto sia dipeso da una “collisione” (Cass. Civ. n. 4575/1998) o, comunque, “dal normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato” (Cass. Civ. n. 5146/1997). Di conseguenza, secondo tale impostazione, se l'incendio risultava eziologicamente scollegato da una pagina 5 di 9 collisione o dall'utilizzo del veicolo, la fattispecie andava inquadrata nell'art. 2051 c.c. e l'assicurazione del danneggiante non era tenuta ad alcun risarcimento nei confronti del danneggiato.
La giurisprudenza di legittimità, in materia, tuttavia, “è andata via via ampliando il concetto di circolazione, includendovi la sosta del veicolo, le operazioni di carico o scarico del medesimo avvenute sulla pubblica via, l'apertura e chiusura degli sportelli etc. (v., tra le altre, le ordinanze 22 novembre
2017, n. 27759, 28 maggio 2020, n. 10024, 28 marzo 2022, n. 9948, e la sentenza 19 ottobre 2022, n.
30723)” (Cass. civ., sez. III, ord., 10/03/2025, n. 6373), nonché il rischio assicurato con la polizza r.c.a., stabilendo che “anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo prevista dall'art. 2054 c.c., u.c., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione - ivi compresa la sosta - sulle pubbliche vie o aree equiparate costituisce oggetto dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 1 (e attualmente del D.Lgs. n. 299 del 2005, art. 122, che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.), con la conseguenza, ad esempio, che, dei danni derivati a terzi dall'incendio propagatosi da un veicolo in sosta, risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e
l'insorgere dell'incendio (cfr. ex plurimis, oltre alla già cit. Cass. n. 2302 del 2004; Cass. 05 agosto
2004, n. 14998; Cass., 11 febbraio 2010, n. 3108; Cass. 29 settembre 2011, n. 19883; Cass. 14 febbraio
2012, n. 2092)” (Cass. civ., s.u., sent., 29/04/2015, n. 8620; recentemente, in altra ipotesi di incendio di veicolo parcheggiato, in questo caso su area privata, Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 02/03/2023, n. 6290), indipendentemente dal lasso di tempo decorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio (cfr.,
Cass. civ., sez. III, 5/8/2004, n. 14998), “salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5032 del
18/04/2000, Rv. 537075 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14998 del 05/08/2004, Rv. 577235 - 01 Sez. 3, Sentenza
n. 3108 del 11/02/2010, Rv. 611293 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 14/02/2012, Rv. 621152 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 5398 del 05/03/2013, Rv. 625713 - 01)” così, Cass. civ., sez. VI, 07/06/2018, n. 14800),
l'onere della cui prova incombe sul proprietario e sull'assicuratore, il quale subisce le conseguenze della causa ignota dell'incendio (cfr., nella giurisprudenza di merito, di recente, app Bari, sent., 15/2/2024, n.
224: “[o]ve sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, la responsabilità per i danni conseguenti ridonda a carico del proprietario, potendo la presunzione di responsabilità del custode essere superata solo con la prova del caso fortuito (arg. da Cass. civ. 23945/2009)”), atteso che “l'art.
2054 c.c., u.c. non consente al proprietario (ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione (fatta come s'è detto, di movimento e di sosta) per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, a ben vedere non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda pagina 6 di 9 spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato” (in motivazione, Cass. civ., sez. III, sent.,
11/02/2010, n. 3108).
Orbene, ciò premesso in diritto, alla luce degli atti di causa deve, sicuramente, affermarsi che l'autovettura di proprietà della convenuta, sig.ra , era parcheggiata davanti al portone di CP_5 ingresso della casa degli attori, in via G. VE n. 127, quando intorno alle 3 a.m. del giorno 13/5/2019 prendeva a fuoco attingendo e danneggiando l'immobile di proprietà CP_1
Di converso, nonostante la persuasività del quadro fornito dalla convenuta assicurazione, non può ritenersi provata la sussistenza del caso fortuito e, in particolare, l'evento esterno costituito dal dolo di terzi.
In primo luogo, non sussiste alcuna prova diretta delle cause dell'incendio.
In secondo luogo, gli elementi probatori indiretti acquisiti, esaminati singolarmente, sono privi delle caratteristiche richieste dall'art. 2729 c.c., secondo cui il giudice non può deve ammettere che presunzioni gravi, precise e, se plurime, tra loro concordanti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “[d]al modello di prova per presunzioni configurato dalla legge, risulta che il giudice deve seguire un procedimento logico che si articola in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, presentino cioè una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, egli deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass. n. 19894/2005). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice); dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012)” (cfr., così, in motivazione, Cass. civ., sez. II, ord., 21/03/2022, n. 9054).
Per la selezione degli elementi rilevanti nel primo momento valutativo, deve ritenersi che “il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
"gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti pagina 7 di 9 nella dimostrazione della sua sussistenza” (cfr. così, di recente, Cass. civ., sez. lav., ord., 27/08/2024, n.
23154, ed ivi ulteriori precedenti di altre sezioni).
Orbene, nel caso di specie, gli elementi valorizzati dalla difesa dei convenuti, sebbene nel loro complesso siano suggestivi della dinamica descritta in atti, non integrano, singolarmente considerati, i criteri della precisione e/o gravità, di cui all'art. 2729 c.c. e, pertanto, non possono fondare la prova, liberatoria, della riconducibilità della causa dell'evento al fatto doloso di terzi:
- le dichiarazioni di , rilasciate nel corso dell'escussione dello stesso in qualità di Testimone_3 testimone, oltre a contrastare parzialmente con quelle fornite, all'indomani dell'evento, ai carabinieri ivi intervenuti (verbale di s.i.t. del 13/5/2019), non contegno fatti precisi e dotati della gravità richiesta dall'art. 2729 c.c.: all'udienza del 14/6/2022 ha dichiarato di aver sentito, la notte dell'incendio, in quanto a casa, con balcone aperto e dedito a giocare con la smart TV, “rumore di passi ma non ho visto nessuno;
sembravano passi non di corsa e con scarpe suolate, non gommate”; successivamente, affacciatosi, avrebbe poi visto le fiamme sotto la parte anteriore destra dell'auto, per poi contattare un carabiniere, suo conoscente;
anche a voler ritenere maggiormente attendibile ciò che fu riferito nell'immediatezza ai carabinieri, ossia di aver “sentito dei rumori strani sotto casa e dei passi veloci di persone o persona che si allontanava” e di aver avuto in quel momento il dubbio che fosse successo qualcosa in strada inducendolo ad affacciarsi al balcone, tale racconto non ha né i caratteri della precisione (nessuno è stato visto;
si tratta di una percezione di un rumore dallo stesso ricondotta a dei passi;
non può sapere se i passi fossero dal lato della careggiata in cui il veicolo era parcheggiato) né quelli della gravità (la presenza di persone che si allontanano in concomitanza di un incendio può avere molteplici spiegazioni alternative e tutte parimenti probabili, ancorché non tutte onorevoli: tra cui la paura;
la non volontà di essere individuato come potenziale responsabile;
la non volontà di essere identificato a quell'ora di notte);
- il movente e l'autore dell'incendio si desumerebbero da specifici precedenti litigi degli attori con i propri familiari (cfr., in particolare, verbali s.i.t. del 13/5/2019, di che ha raccontato di Persona_3 insulti tra le parti e che l'autovettura di era stata già oggetto di danneggiamento mediante CP_5 graffiatura;
denuncia del 13/5/2019 di , figlio di , ha riferito di “nutr[ire] Testimone_2 CP_5 sospetti verso i miei familiari con i quali ho una lite giudiziaria per l'appropriazione di oggetti di casa di nostra madre”) e, tuttavia, l'esito delle indagini preliminari si è conclusa con archiviazione per mancata “identificazione dei responsabili del reato per cui si procede”, non essendo “emersi elementi utili”; questo clima di sospetto sull'incendio, alimentato da precedenti oltre a non aver avuto alcun riscontro in sede penale, oltre ad essere piuttosto vago, e quindi non preciso, non è idoneo a far presumere che allora l'incendio all'autovettura sia stato conseguenza di una ritorsione degli altri litiganti;
pagina 8 di 9 - i vigili del fuoco intervenuti non sono, infine, riusciti ad accertare la causa dell'evento (“[s]ul posto non si rinveniva nessun elemento utili a stabilire la causa”), limitandosi a precisare che qualcuno, non identificato, ha loro riferito “di aver visto delle fiamme nella parte del pneumatico anteriore destro della
TO e successivamente una persona che si allontanava di corsa dal luogo”, concludendo dunque, solo in virtù di tale narrazione (“in considerazione di quanto dichiarato”), di non poter escludere l'origine dolosa ad opera di ignoti;
anche tali dati non sono né precisi (sul persona che si allontana, già si è chiarito) né gravi (non è stato individuato, da un'autorità particolarmente qualificata, alcun innesco, né materiale infiammabile sul posto, al di fuori della vettura).
In conseguenza, deve ritenersi non fornita la prova della causa dolosa del sinistro ad opera di terzi, nonché la responsabilità della convenuta proprietaria e del diritto di azionare direttamente la polizza r.c.a.
La svolta c.t.u. ha accertato e quantificato, con argomentazione logica e documentata, senza ricevere alcuna osservazione, i danni subiti dell'immobile degli attori, stimandoli nella complessiva somma di euro 21.809,78.
Pertanto, ambo le parti convenute devono essere condannate a pagare tale importo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro. Tenuto conto della nota spese depositata, considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ritenuto di applicare il richiesto aumento del 30% ex art. 4, co. 2, d.m. 55/2014 per la difesa di plurimi soggetti, si liquidano in euro
6.600,10 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e c.p.a., ed in euro 309,11 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• condanna e , in solido tra loro, a pagare a Controparte_4 CP_5
e , in solido tra loro, la somma di euro CP_1 Controparte_2 CP_3
21.809,78;
• condanna, altresì, e , in solido tra loro, a Controparte_4 CP_5 rimborsare a e , in solido tra loro, le spese CP_1 Controparte_2 CP_3 di lite, che si liquidano in euro 6.600,10 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e c.p.a., ed in euro 309,11 per esborsi.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 25/10/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte pagina 9 di 9