Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/2009, n. 19226
CASS
Sentenza 4 settembre 2009

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Ai fini dell'applicazione della legge n. 1 del 1991, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare, rientrano nella categoria degli "strumenti finanziari collegati alla valuta" i contratti costituenti strumenti finanziari derivati il cui valore non deriva dalla sola valuta, ma da vari elementi, le cui fluttuazioni di mercato rappresentano il dato fondamentale ed imprescindibile del contratto, ciò giustificando il maggior rigore e i più penetranti vincoli e garanzie richieste dalla citata legge. (Nella fattispecie, la S.C., nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato la nullità delle stipulate negoziazioni di valute per la mancata preventiva sottoscrizione del contratto quadro di cui all'art. 6 della legge n. 1 del 1991, ha affermato che la valutazione circa la sussistenza di strumenti finanziari collegati a valute spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e non illogica).

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    Con la sentenza n. 5657 del 23 febbraio 2023 le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse in merito alla meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c. di un contratto di leasing immobiliare con clausola di ‘rischio cambio' in valuta estera, escludendone la natura di strumento finanziario derivato. I fatti di causa Il caso esaminato dalla Corte riguarda la validità o meno di un contratto di leasing immobiliare in valuta estera (franco svizzero) con clausola di ‘rischio cambio'. In primo grado, in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla soc. utilizzatrice, il Tribunale di Udine aveva ritenuto che la clausola in cui era prevista la variazione del canone in funzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/2009, n. 19226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19226
Data del deposito : 4 settembre 2009

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