Sentenza 4 settembre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della legge n. 1 del 1991, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare, rientrano nella categoria degli "strumenti finanziari collegati alla valuta" i contratti costituenti strumenti finanziari derivati il cui valore non deriva dalla sola valuta, ma da vari elementi, le cui fluttuazioni di mercato rappresentano il dato fondamentale ed imprescindibile del contratto, ciò giustificando il maggior rigore e i più penetranti vincoli e garanzie richieste dalla citata legge. (Nella fattispecie, la S.C., nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato la nullità delle stipulate negoziazioni di valute per la mancata preventiva sottoscrizione del contratto quadro di cui all'art. 6 della legge n. 1 del 1991, ha affermato che la valutazione circa la sussistenza di strumenti finanziari collegati a valute spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e non illogica).
Commentari • 8
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Con la sentenza n. 5657 del 23 febbraio 2023 le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse in merito alla meritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c. di un contratto di leasing immobiliare con clausola di ‘rischio cambio' in valuta estera, escludendone la natura di strumento finanziario derivato. I fatti di causa Il caso esaminato dalla Corte riguarda la validità o meno di un contratto di leasing immobiliare in valuta estera (franco svizzero) con clausola di ‘rischio cambio'. In primo grado, in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla soc. utilizzatrice, il Tribunale di Udine aveva ritenuto che la clausola in cui era prevista la variazione del canone in funzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/2009, n. 19226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19226 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8951/2004 proposto da:
BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (P.I. 00876970674), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CROCIFERI 44, presso l'avvocato MACCARONE SALVATORE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI MAIO FEDERICO, BOTTINELLI BERNARDO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SE GI, VERONESI RENATO;
- intimati -
sul ricorso 11882/2004 proposto da:
SE GI (c.f [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso l'avvocato BARTOLOMUCCI SANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SQUASSI FEDERICO, GULLO GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A., VERONESI RENATO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1867/2003 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/06/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2009 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI MASSIMO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato DI MAIO F. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato BARTOLOMUCCI Sandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione, notificata il 30/01/95, ET NO conveniva in giudizio la BA Popolare dell'Adriatico, in persona del legale rappresentante, ed il funzionario di essa, VE TO, lamentando violazione di legge e comportamenti illegittimi della BA e del suo funzionario, e chiedendo alla BA stessa la restituzione di varie somme, nonché alla BA ed al VE il risarcimento dei danni.
Costituitosi regolarmente in contraddittorio, la BA ed il funzionario VE chiedevano rigettarsi le domande dell'attore Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica contabile. Con sentenza 25/05 - 28/06/2001, il Tribunale di Milano condannava la BA a pagare al ET la somma di L. 211.590,969, quale differenza di saldo di conto corrente e la somma di L. 567.000.000, quale rimborso perdite e mancato utile.
Proponevano appello la BA Popolare dell'Adriatico ed il VE, chiedendo rigettarsi ogni domanda contro di loro proposta. Costituitosi il contraddittorio il ET chiedeva rigettarsi l'appello principale e proponeva appello incidentale, chiedendo risarcimento di danno ulteriore, non accolto dal primo giudice.
Veniva espletato un supplemento di consulenza. Con sentenza 3/06 - 13/06/2003, la Corte d'appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello del VE e quello del ET nei suoi confronti;
accoglieva parzialmente l'appello principale della BA e quello incidentale del ET nei suoi confronti;
dichiarava la nullità di tutte le negoziazioni intervenute tra le parti, e condannava la BA a restituire al ET la somma di Euro 285.303,87. Ricorre per cassazione la BA Popolare dell'Adriatico Spa, sulla base di otto motivi.
Resiste con controricorso ET NO, che pure propone ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Eccepisce il controricorrente e ricorrente incidentale, l'improcedibilità del ricorso principale, in quanto la ricorrente ha effettuato una duplice notifica, in date differenti, del medesimo ricorso, non avendo provveduto a depositare quello precedentemente notificato nel termine di giorni venti, indicato dall'art. 369 c.p.c.. L'eccezione è infondata.
Per giurisprudenza consolidata (v. per tutte, Cass. n. 386/07), se il ricorso proposto è improcedibile, per non essere stato depositato in termini, è possibile proporre un nuovo ricorso, se, nel frattempo, come nella specie, non sia stato superato il termine per ricorrere e l'improcedibilità del primo ricorso non sia stata dichiarata:
sussistendo tali presupposti, il diritto all'impugnazione non può ritenersi consumato.
Nel suo ricorso la BA Popolare dell'Adriatico distingue, come già aveva fatto il giudice a quo, tra operazioni sulle valute e su valori mobiliari, i c.d. futures.
Possono trattarsi congiuntamente i primi due motivi del ricorso strettamente collegati. La BA lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 1, comma 1, lett. d) e art. 6, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e, ancora, dell'art. 1, comma 2, della predetta legge, nonché del regolamento (delegato) della BA di Italia 02/07/91 e della direttiva 93/22/ CEE 10/05/1993 (art. 360 c.p.c., n. 3). Tali motivi contengono una disamina dotta ed approfondita di varie figure contrattuali, sorte dalla prassi internazionale e successivamente accolte pure in Italia, non del tutto pertinente, peraltro, alla fattispecie in esame.
Il giudice a quo non sostiene, come sembra ritenere la ricorrente, che tutte le operazioni sulle valute rientrino nella disciplina di cui alla L. n. 1 del 1991, ma che, in concreto, i negozi "su valute", conclusi tra la BA ed il ET, rientravano - per la loro consistenza e natura (ed a prescindere dalle definizioni adottate dalla BA in sede di contabilità e registrazione) - nella categoria legale degli "strumenti finanziari collegati alla valuta". Se è vero che la valuta di per sè non è strumento finanziario, e che, dunque, nella previsione normativa non rientrano i meri contratti di compravendita a termine di valuta, il cui oggetto immediato e finale è appunto la valuta stessa, è altrettanto vero che, nella predetta categoria, rientrano, a buon diritto, i contratti costituenti strumenti finanziari collegati a valuta, nei quali le fluttuazioni di mercato rappresentano il dato fondamentale ed imprescindibile, cui è collegato il vero oggetto del contratto:
strumenti finanziari derivati, il cui valore appunto deriva dai vari elementi tra cui la valuta. E per tali operazioni, assai più a rischio rispetto ad una mera compravendita, seppur a termine, si giustifica il maggior rigore, i più penetranti vincoli, cautele e garanzie, richieste dalla L. n. 1 del 1991. È appena il caso di precisare che la valutazione circa la sussistenza, nella specie, di strumenti finanziari collegati a valute, spetta al giudice di merito ed è incensurabile in questa sede, se sorretta da motivazione adeguata e non illogica, e la ricorrente non ha sollevato censura alcuna al riguardo. Il giudice a quo ritiene che le operazioni effettuate su valuta rientrino nella categoria su indicata non avendo avuto ad oggetto il trasferimento di quantitativi di valute negoziati, ma solo degli importi derivati di volta in volta dalle differenze tra i tassi di cambio considerati: le negoziazioni davano luogo a registrazioni contabili, ma ad esse non corrispondevano reali transazioni economiche con effettive somme de denaro (e in particolare versamenti di denaro da parte del correntista che pacificamente non disponeva di tali somme: una mera "apparenza contabile", perché sempre effettuata contestualmente ad una registrazione di segno opposto). È pacifico che per tali tipologie contrattuali - come chiarisce il giudice a quo - non fu sottoscritto alcun preliminare contratto- quadro, di cui della L. n. 1 del 1991, art. 6, lett. c), ciò che comporta, secondo la regola generale dell'art. 1418 c.c., la nullità di tutte le negoziazioni stipulate, con riferimento alle valute. Vanno dunque rigettati, perché infondati, i primi due motivi. Con il terzo motivo, la BA ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 1, comma 1, lett. d), e art. 6, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c, quanto alla raccolta degli ordini su futures.
È pacifico che, in tal caso - come precisa la sentenza impugnata - fu sottoscritto accordo normativo tra le parti. Il giudice a quo afferma peraltro che tale accordo normativo deve ritenersi nullo - ciò che rende mille tutte le operazioni successive - perché non conforme alle indicazioni del regolamento Consob 5387/91, allora vigente. Va precisato che tale regolamento costituiva diretta attuazione della L. n. 1 del 1991, essendo chiamato dalla legge di riferimento a precisare e specificare alcune disposizioni di carattere generale.
Chiarisce la sentenza impugnata che il predetto accordo-quadro non conteneva tutte le avvertenze indicate dall'art. 9, comma 5 del predetto regolamento si tratta anche in tal caso di una valutazione di merito (e la ricorrente non censura vizi di motivazione al riguardo).
Sulla base di quanto indicato dal giudice a quo, va precisato che l'accordo scritto, carente delle avvertenza indicate dal predetto articolo del regolamento con corrisponde alla figura di contratto di intermediazione immobiliare previsto dalla legge, e, come tale, va considerato nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., inficiando di nullità tutte le successive operazioni che ad esso si richiamavano. Il motivo va dunque rigettato, siccome infondato, e appare nella sostanza assorbente rispetto agli altri motivi proposti. Basti solo precisare, con riferimento al quarto motivo, che, nella dichiarazione di nullità, come sopra indicata, è da ravvisarsi la risposta implicita del giudice a quo alle richiesta istruttorie formulate dall'odierna ricorrente, evidentemente ritenute irrilevanti.
Pare opportuno tuttavia a questa Corte soffermarsi brevemente su una parte della motivazione della pronuncia impugnata, che va necessariamente corretta. Fermo il principio affermato dal giudice a quo, per cui la mancanza, da un lato, e la irregolarità del contratto scritto, dall'altro, hanno inficiato tutte le operazioni successive intercorse tra la BA ed il ET, va osservato che erroneamente la pronuncia impugnata ha considerato, riguardo alle operazioni successive, un'ulteriore causa di nullità, derivante da comportamenti della BA, nella fase anteriore ed esecutiva rispetto alle negoziazioni effettuate: mancata conoscenza della situazione finanziari del cliente;
mancata informazione allo stesso;
"inadeguatezza" delle operazioni;
assenza di un deposito di provvista, ecc..
Questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass. S.U. n. 26724/07) che, dalla violazione di doveri di comportamento anteriori o successivi alle negoziazioni effettuate, deriva non già una nullità ma, rispettivamente, una responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale, con obbligo di risarcimento del danno: la contrarietà a norme imperative è del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e non di comportamento antecedente o successivo alla sua conclusione. Anche se nella legislazione speciale, soprattutto di derivazione comunitaria, confortata in tal senso da una parte della dottrina, una distinzione rigida tra i due ordini di regole sta venendo meno, con conseguente incidenza sul piano della validità della violazione comportamentale, il sistema del codice civile resta saldamente ancorato alla predetta distinzione, con effetto della violazione della regola di condotta sul piano della responsabilità risarcitoria e non su quello della nullità. In tal senso, va dunque modificata la motivazione della pronuncia impugnata.
Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato. Con il ricorso incidentale, il ET lamenta violazione dell'art.112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 4 ed in subordine n. 3) per omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria e dei danni da ritardato adempimento. Il motivo è in parte, infondato, in parte inammissibile. Quanto alla rivalutazione, è evidente trattarsi, nella specie di debito di valuta (restituzione di somme), dal quale è esclusa la rivalutazione. Quanto all'eventuale maggior danno di cui all'art.1224 c.c., comma 2, l'odierno ricorrente non aveva evidentemente fornito (nè si era offerto di fornire) prova alcuna al riguardo. La domanda era manifestamente infondata, ed il giudice a quo l'ha implicitamente rigettata, come emerge dal contesto motivazionale della pronuncia.
Quanto al risarcimento per ritardato adempimento, si tratta di domanda non proposta nelle fasi anteriori, ed il motivo, sul punto, appare inammissibile. Il ET aveva richiesto il risarcimento del danno, senza indicare il profilo cui oggi fa riferimento. Conclusivamente, va rigettato il ricorso incidentale. Considerata la maggior rilevanza del ricorso principale, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione, liquidata in Euro 6.000,00, per onorari ed Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009