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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione prova la titolarità del credito in capo alla cessionariaAvv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore contesti non l'esistenza del contratto di cessione ma l'inclusione del singolo credito nell'operazione, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, può costituire prova adeguata della titolarità del credito, purché l'oggetto della cessione sia determinato o determinabile. In tale contesto, la dichiarazione specifica del cedente, contenente gli estremi identificativi del rapporto (numero contratto, codici cliente/NDG) e coerente con la documentazione ex art. 50 TUB, integra elemento indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/09/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2412/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Zampollo Parte_1 C.F._1
Maria Cristina
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bulgarelli Aldo Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 10-
7-2025.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale di a mezzo della mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del proprio legale rappresentante pro tempore, mancando la prova della cessione in favore del preteso cedente e non essendo stato prodotto il negozio di cessione in blocco;
accertare, altresì, la mancata produzione del piano di ammortamento del mutuo azionato in sede monitoria, e, conseguentemente, revocare e comunque dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo Ing. n.702/2024 - R.G.
n.1853/2024 concesso dal Tribunale di Ferarra in data 22.10.2024, depositato in data 24.10.2024, notificato in data 04.11.2024, ed opposto con il presente atto, in quanto la pretesa invocata in sede
pagina 1 di 8 monitoria dal ricorrente è da ritenere nulla, inesistente, illegittima, oltre che infondata ed erronea, anche nel quantum.
Sempre in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%) Iva e c.p.a. come per Legge”.
Parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: “Nel merito: respingersi la proposta opposizione e tutte le domande formulate dagli opponenti nei confronti di e per essa Controparte_1 [...] rappresentata da e conseguentemente confermarsi Controparte_3 Controparte_2 integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge
e quindi condannarsi l'opponente a pagare in favore di come in atti rappresentata e Controparte_1 difesa, l'importo di Euro 22.865,86, oltre agli interessi ai tassi e con le decorrenze come indicati nel decreto opposto (i.e. come da ricorso monitorio), ed oltre accessori di legge. Con vittoria in favore di
come in atti rappresentata e difesa, di spese, diritti ed onorari di lite, sia della fase Controparte_1 monitoria sia della presente fase di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 27/09/2024 e notificato in data 4/11/2021, ha convenuto in Controparte_1 giudizio chiedendo la condanna – unitamente ad Parte_1 Controparte_4 CP_5
e - al pagamento di euro 22.865,86, in forza della fideiussione pro
[...] Controparte_6 quota, rilasciata dalla resistente in qualità di garante della società Gisette S.r.l.. ha dedotto che, con contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 15595 Rep. e n. 9570 Controparte_1
Racc., datato 30/12/2010, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. aveva concesso alla società Gisette
S.r.l., rappresentata da quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, un Parte_1 finanziamento di euro 1.800.000,00 (doc. 5 fascicolo monitorio) e che tale rapporto era stato garantito da fideiussione pro quota del 18% per sino alla concorrenza dell'importo di euro Parte_1
1.800.000,00 (doc. 8 fascicolo monitorio).
Parte ricorrente ha, poi, dato atto che, a seguito della cessione del credito e dei passaggi societari,
è divenuta titolare del credito originariamente vantato da Cassa di Risparmio di Controparte_1
Ferrara S.p.A. nei confronti della società Gisette S.r.l.
In particolare, la subentrata nell'intera operatività bancaria Controparte_7 della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A con decreto-legge n. 183 del 23/11/2015, a seguito di atto del
8/11/2017 nn. rep. 46294/14108, si era fusa per incorporazione nella società controllante e capogruppo già a seguito di atto di Controparte_8 Controparte_9 trasformazione societaria del 26/11/2016 (doc. 3 fascicolo monitorio).
pagina 2 di 8 Inoltre, in data 1/06/2020, Banco di Sardegna S.p.A. e Cassa di Risparmio di Bra Controparte_8
S.p.A. avevano concluso con un contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Controparte_1
TUB, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 6/6/2020, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 66 (doc. 4 fascicolo monitorio).
Con decreto n.702/2024 (R.G. n.1853/2024) del 22/10/2024, pubblicato in data 24/10/2024, il
Tribunale di Ferrara ha ingiunto a il pagamento in favore di a Parte_1 Controparte_1 mezzo della mandataria , di euro 22.865,86, oltre interessi e compensi per Controparte_2 le spese di procedura liquidate in 1.507,00 per onorari, euro 406,00 per diritti, oltre il 15% per spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e contestato la pretesa creditoria di eccependo, in primo Controparte_1 luogo, la carenza di legittimazione processuale della creditrice, in assenza di prova del contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Parte opponente ha eccepito l'inidoneità a provare la titolarità del credito in capo all'opposta dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, rilevante ai soli fini dell'opponibilità ex art. 1264 c.c., in assenza di individuazione delle categorie di crediti, del nominativo del debitore ceduto e dei dati del contratto, oltre che l'irrilevanza della dichiarazione resa dal cedente e prodotta dall'opposta in sede monitoria. ha, altresì, eccepito la mancanza di prova certa del credito in assenza di Parte_1 produzione in giudizio del piano di ammortamento del mutuo ex art. 50 TUB azionato in sede monitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio ed ha contestato la CP_1 CP_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la prova della titolarità del credito è stata fornita attraverso:
- la produzione in sede monitoria della dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente, doc. 9); CP_8
- la prova della coincidenza dei codici identificativi del rapporto di mutuo (4195848) e della sofferenza
(NDG 4105151) riportati nel certificato ex art. 50 TUB (doc. 10);
- la prova dei crediti oggetto di cessione, identificati dal codice NDG 4105151, evincibili a pag. 20 dell'elenco riportato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6/6/2020, Parte II n. 66
(doc. 11).
A fondamento della certezza del credito, parte opposta ha dedotto che, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, la debitrice principale, di cui parte opposta era garante pro quota, aveva rilasciato pagina 3 di 8 quietanza di pagamento, dichiarando di aver ricevuto l'intera somma a mutuo (doc. 4).
Inoltre, parte opposta ha rilevato la validità del contratto di mutuo, seppur in assenza di produzione del piano di ammortamento, in quanto contenente tutti gli elementi necessari per determinare gli oneri e i costi del finanziamento, così come evincibili dall'art. 3 del contratto, recante le condizioni economiche e le modalità di determinazione di ciascuna singola rata.
Secondo la prospettazione della convenuta, inoltre, l'atto di rinegoziazione del mutuo, datato
22/05/2013 e sottoscritto da (doc. 12), riportato in calce alla fideiussione, Parte_1 rappresenta un riconoscimento del credito.
Nella memoria di costituzione sono state riportate le comunicazioni di risoluzione del contratto e intimazioni di pagamento, già prodotte in sede monitoria, inoltrate da alla società Controparte_8 debitrice Gisette S.r.l. (docc. 13 e 14).
Infine, parte opposta ha evidenziato che dall'estratto del libro giornale della società era CP_8 evincibile l'importo del credito derivante dal mutuo n. 4195848 di euro 797.734,40 (doc. 15), ovvero lo stesso importo iniziale in via capitale di cui all'art. 50 TUB (doc. 9), certificato avente valore indiziario.
***
Ciò premesso, nel merito, la domanda monitoria promossa da parte opposta deve trovare accoglimento per i motivi che seguono. ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, in primo luogo, la Parte_1 carenza di titolarità del credito in capo a per omessa inclusione dei crediti nella lista Controparte_1 della cessione “in blocco”, omettendo di contestare in modo specifico l'esistenza dell'atto di cessione
(pag. 3 atto di opposizione: “a fornire la prova certa della cessione dello specifico credito riferito alla debitrice-garante Sig.ra per non essere stato dimostrato, che il credito in Parte_1 questione sia effettivamente nella titolarità di e rientri fra quelli ceduti in blocco da CP_1 CP_1
). CP_8
Sul punto, occorre premettere che, in materia di cessione dei crediti “in blocco”, ai sensi dell'art. 58
TUB, la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c..
La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione (Cass. n. 20495/2020; Cass. n.
13954/2006).
A fronte dell'eccezione di assenza di prova di titolarità del credito, la pubblicazione in Gazzetta pagina 4 di 8 Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti non è in sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito ed il suo contenuto (Cass. n. 2780/2019, Tribunale Ferrara, 09 Aprile 2019).
Tuttavia, tale orientamento – richiamato da parte attrice – è riferibile al solo caso di contestazione dell'atto di cessione e non, come nel caso di specie, al caso in cui venga contestata l'inclusione dei rapporti di credito nell'atto di cessione.
Deve, infatti, tenersi distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Nel primo caso, infatti, ove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. n. 28790/2024;
Cass. n. 17944/2023).
Ove, invece, venga contestata l'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione, la Cassazione (Cass. n. 28790/2024) ha precisato che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. n. 31188/2017), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. n. 4277/2023).
Se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche -come nella fattispecie- i crediti ricompresi nella cessione e, pagina 5 di 8 dunque, l'oggetto del contratto medesimo, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, nonché, come detto, l'inclusione, nella fattispecie, del credito precettato, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione, che rappresenta un onere niente affatto imposto da alcuna norma di legge, né da un inesistente obbligo di forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem) del contratto di cessione.
E' poi del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art.58 TUB che il suo contenuto -e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nella cessione- possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno, eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinchè possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto.
Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo dell'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -che è idoneo mezzo di prova- in modo determinato o anche solo in modo determinabile (art.1346 cc). (Cass. n.21821/2023; Cass.n.10200/2021; Cass.
n.5617/2020; Cass., n.15884/2019).
Nel caso di specie, la creditrice ha prodotto la copia avviso di cessione crediti in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2020, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 66 (doc. 8 fascicolo parte opposta), da cui sono evincibili, oltre ai soggetti coinvolti, anche le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione, quali derivanti, come nel caso di specie, da finanziamenti1.
Oltre alla produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti, rappresentano indici presuntivi della titolarità del credito la dichiarazione del cedente, quale “elemento documentale rilevante” e “potenzialmente decisivo” per la prova della cessione del credito (Cass. n. 10200/2021).
Tale dichiarazione, prodotta dalla parte opponente al doc. 9, risulta del tutto coerente con le altre risultanze documentali e corrobora la prova della cessione del credito per cui è causa, in quanto la società cessionaria riporta gli estremi del rapporto di garanzia dell'opponente – contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 15595 Rep. e n. 9570 Racc. datato 30/12/2010 – e il codice identificativo cliente
NDG: 4105151, altresì contenuto nella dichiarazione di cessione del credito sottoscritto dalla cedente, ove sono specificamente indicati i rapporti oggetto della cessione (doc. 9 fascicolo CP_8 opposta) - e nella dichiarazione ex art. 50 TUB (doc. 10 fascicolo opposta), oltre che nell'elenco dei 1 Doc. 8, pag. 91; “In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019” pagina 6 di 8 crediti oggetto di cessione, reperibile sulla pagina dedicata alla cessione a favore di Controparte_1 https://group.bper.it/investor-relations/prospetti/investitori-istituzionali/cartolarizzazioni- sofferenze/spring (doc. 11).
Sulla rilevanza della dichiarazione resa dal cedente occorre precisare che, sebbene si ritenga condivisibile la prospettazione di parte opponente che ne esclude la valenza probatoria, tuttavia, se ne evidenzia quella indiziaria, tenuto conto, come già precisato, della corrispondenza dei dati identificativi del rapporto oggetto della cessione (contratto di mutuo codice 4195848 e posizione debitoria NDG
4105151), contenuti nella dichiarazione di cui al doc. 9 e di quelli contenuti nella dichiarazione ex art.
50 TUB di cui al doc. 10 parte opposta.
Parimenti valore indiziario deve essere riconosciuto all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi”
(Cass., 19 marzo 2009, n. 6705; Cass., 24.12.2020, n. 29577).
Infine, infondata è l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancanza di prova certa del credito, in quanto, nel caso in cui venga omessa la produzione in giudizio del piano di ammortamento, il contratto di mutuo deve ritenersi valido, purché nello stesso siano presenti tutti gli elementi necessari per determinare gli oneri e i costi del finanziamento, e determinare così ciascuna rata del mutuo;
l'obbligazione restitutoria deve risultare chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (Cass., 8/11/2017, n.
26426).
Nel caso di specie, tali elementi sono evincibili dall'art. 3 del contratto di mutuo - Termini e modalità di rimborso - condizioni di tasso (doc. 4 fascicolo opposta), ove vengono specificate le modalità di calcolo del tasso nominale e del tasso annuo effettivo Globale.
A fronte di una contestazione generica di parte opponente in ordine alla prova della titolarità del credito in capo alla procedente, tali plurimi indizi dimostrano che HE BA S.P.A. sia l'attuale titolare del credito.
Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto trovare conferma ed essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione promossa e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara pagina 7 di 8 definitivamente esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ferrara, 1 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2412/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Zampollo Parte_1 C.F._1
Maria Cristina
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Bulgarelli Aldo Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 10-
7-2025.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale di a mezzo della mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2 del proprio legale rappresentante pro tempore, mancando la prova della cessione in favore del preteso cedente e non essendo stato prodotto il negozio di cessione in blocco;
accertare, altresì, la mancata produzione del piano di ammortamento del mutuo azionato in sede monitoria, e, conseguentemente, revocare e comunque dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo Ing. n.702/2024 - R.G.
n.1853/2024 concesso dal Tribunale di Ferarra in data 22.10.2024, depositato in data 24.10.2024, notificato in data 04.11.2024, ed opposto con il presente atto, in quanto la pretesa invocata in sede
pagina 1 di 8 monitoria dal ricorrente è da ritenere nulla, inesistente, illegittima, oltre che infondata ed erronea, anche nel quantum.
Sempre in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%) Iva e c.p.a. come per Legge”.
Parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: “Nel merito: respingersi la proposta opposizione e tutte le domande formulate dagli opponenti nei confronti di e per essa Controparte_1 [...] rappresentata da e conseguentemente confermarsi Controparte_3 Controparte_2 integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge
e quindi condannarsi l'opponente a pagare in favore di come in atti rappresentata e Controparte_1 difesa, l'importo di Euro 22.865,86, oltre agli interessi ai tassi e con le decorrenze come indicati nel decreto opposto (i.e. come da ricorso monitorio), ed oltre accessori di legge. Con vittoria in favore di
come in atti rappresentata e difesa, di spese, diritti ed onorari di lite, sia della fase Controparte_1 monitoria sia della presente fase di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 27/09/2024 e notificato in data 4/11/2021, ha convenuto in Controparte_1 giudizio chiedendo la condanna – unitamente ad Parte_1 Controparte_4 CP_5
e - al pagamento di euro 22.865,86, in forza della fideiussione pro
[...] Controparte_6 quota, rilasciata dalla resistente in qualità di garante della società Gisette S.r.l.. ha dedotto che, con contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 15595 Rep. e n. 9570 Controparte_1
Racc., datato 30/12/2010, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. aveva concesso alla società Gisette
S.r.l., rappresentata da quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, un Parte_1 finanziamento di euro 1.800.000,00 (doc. 5 fascicolo monitorio) e che tale rapporto era stato garantito da fideiussione pro quota del 18% per sino alla concorrenza dell'importo di euro Parte_1
1.800.000,00 (doc. 8 fascicolo monitorio).
Parte ricorrente ha, poi, dato atto che, a seguito della cessione del credito e dei passaggi societari,
è divenuta titolare del credito originariamente vantato da Cassa di Risparmio di Controparte_1
Ferrara S.p.A. nei confronti della società Gisette S.r.l.
In particolare, la subentrata nell'intera operatività bancaria Controparte_7 della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A con decreto-legge n. 183 del 23/11/2015, a seguito di atto del
8/11/2017 nn. rep. 46294/14108, si era fusa per incorporazione nella società controllante e capogruppo già a seguito di atto di Controparte_8 Controparte_9 trasformazione societaria del 26/11/2016 (doc. 3 fascicolo monitorio).
pagina 2 di 8 Inoltre, in data 1/06/2020, Banco di Sardegna S.p.A. e Cassa di Risparmio di Bra Controparte_8
S.p.A. avevano concluso con un contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 Controparte_1
TUB, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 6/6/2020, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 66 (doc. 4 fascicolo monitorio).
Con decreto n.702/2024 (R.G. n.1853/2024) del 22/10/2024, pubblicato in data 24/10/2024, il
Tribunale di Ferrara ha ingiunto a il pagamento in favore di a Parte_1 Controparte_1 mezzo della mandataria , di euro 22.865,86, oltre interessi e compensi per Controparte_2 le spese di procedura liquidate in 1.507,00 per onorari, euro 406,00 per diritti, oltre il 15% per spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e contestato la pretesa creditoria di eccependo, in primo Controparte_1 luogo, la carenza di legittimazione processuale della creditrice, in assenza di prova del contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Parte opponente ha eccepito l'inidoneità a provare la titolarità del credito in capo all'opposta dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, rilevante ai soli fini dell'opponibilità ex art. 1264 c.c., in assenza di individuazione delle categorie di crediti, del nominativo del debitore ceduto e dei dati del contratto, oltre che l'irrilevanza della dichiarazione resa dal cedente e prodotta dall'opposta in sede monitoria. ha, altresì, eccepito la mancanza di prova certa del credito in assenza di Parte_1 produzione in giudizio del piano di ammortamento del mutuo ex art. 50 TUB azionato in sede monitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio ed ha contestato la CP_1 CP_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la prova della titolarità del credito è stata fornita attraverso:
- la produzione in sede monitoria della dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla cedente, doc. 9); CP_8
- la prova della coincidenza dei codici identificativi del rapporto di mutuo (4195848) e della sofferenza
(NDG 4105151) riportati nel certificato ex art. 50 TUB (doc. 10);
- la prova dei crediti oggetto di cessione, identificati dal codice NDG 4105151, evincibili a pag. 20 dell'elenco riportato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6/6/2020, Parte II n. 66
(doc. 11).
A fondamento della certezza del credito, parte opposta ha dedotto che, contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, la debitrice principale, di cui parte opposta era garante pro quota, aveva rilasciato pagina 3 di 8 quietanza di pagamento, dichiarando di aver ricevuto l'intera somma a mutuo (doc. 4).
Inoltre, parte opposta ha rilevato la validità del contratto di mutuo, seppur in assenza di produzione del piano di ammortamento, in quanto contenente tutti gli elementi necessari per determinare gli oneri e i costi del finanziamento, così come evincibili dall'art. 3 del contratto, recante le condizioni economiche e le modalità di determinazione di ciascuna singola rata.
Secondo la prospettazione della convenuta, inoltre, l'atto di rinegoziazione del mutuo, datato
22/05/2013 e sottoscritto da (doc. 12), riportato in calce alla fideiussione, Parte_1 rappresenta un riconoscimento del credito.
Nella memoria di costituzione sono state riportate le comunicazioni di risoluzione del contratto e intimazioni di pagamento, già prodotte in sede monitoria, inoltrate da alla società Controparte_8 debitrice Gisette S.r.l. (docc. 13 e 14).
Infine, parte opposta ha evidenziato che dall'estratto del libro giornale della società era CP_8 evincibile l'importo del credito derivante dal mutuo n. 4195848 di euro 797.734,40 (doc. 15), ovvero lo stesso importo iniziale in via capitale di cui all'art. 50 TUB (doc. 9), certificato avente valore indiziario.
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Ciò premesso, nel merito, la domanda monitoria promossa da parte opposta deve trovare accoglimento per i motivi che seguono. ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, in primo luogo, la Parte_1 carenza di titolarità del credito in capo a per omessa inclusione dei crediti nella lista Controparte_1 della cessione “in blocco”, omettendo di contestare in modo specifico l'esistenza dell'atto di cessione
(pag. 3 atto di opposizione: “a fornire la prova certa della cessione dello specifico credito riferito alla debitrice-garante Sig.ra per non essere stato dimostrato, che il credito in Parte_1 questione sia effettivamente nella titolarità di e rientri fra quelli ceduti in blocco da CP_1 CP_1
). CP_8
Sul punto, occorre premettere che, in materia di cessione dei crediti “in blocco”, ai sensi dell'art. 58
TUB, la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c..
La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione (Cass. n. 20495/2020; Cass. n.
13954/2006).
A fronte dell'eccezione di assenza di prova di titolarità del credito, la pubblicazione in Gazzetta pagina 4 di 8 Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti non è in sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito ed il suo contenuto (Cass. n. 2780/2019, Tribunale Ferrara, 09 Aprile 2019).
Tuttavia, tale orientamento – richiamato da parte attrice – è riferibile al solo caso di contestazione dell'atto di cessione e non, come nel caso di specie, al caso in cui venga contestata l'inclusione dei rapporti di credito nell'atto di cessione.
Deve, infatti, tenersi distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Nel primo caso, infatti, ove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. n. 28790/2024;
Cass. n. 17944/2023).
Ove, invece, venga contestata l'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione, la Cassazione (Cass. n. 28790/2024) ha precisato che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. n. 31188/2017), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. n. 4277/2023).
Se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche -come nella fattispecie- i crediti ricompresi nella cessione e, pagina 5 di 8 dunque, l'oggetto del contratto medesimo, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, nonché, come detto, l'inclusione, nella fattispecie, del credito precettato, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione, che rappresenta un onere niente affatto imposto da alcuna norma di legge, né da un inesistente obbligo di forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem) del contratto di cessione.
E' poi del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art.58 TUB che il suo contenuto -e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nella cessione- possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno, eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinchè possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto.
Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo dell'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -che è idoneo mezzo di prova- in modo determinato o anche solo in modo determinabile (art.1346 cc). (Cass. n.21821/2023; Cass.n.10200/2021; Cass.
n.5617/2020; Cass., n.15884/2019).
Nel caso di specie, la creditrice ha prodotto la copia avviso di cessione crediti in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2020, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 66 (doc. 8 fascicolo parte opposta), da cui sono evincibili, oltre ai soggetti coinvolti, anche le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione, quali derivanti, come nel caso di specie, da finanziamenti1.
Oltre alla produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti, rappresentano indici presuntivi della titolarità del credito la dichiarazione del cedente, quale “elemento documentale rilevante” e “potenzialmente decisivo” per la prova della cessione del credito (Cass. n. 10200/2021).
Tale dichiarazione, prodotta dalla parte opponente al doc. 9, risulta del tutto coerente con le altre risultanze documentali e corrobora la prova della cessione del credito per cui è causa, in quanto la società cessionaria riporta gli estremi del rapporto di garanzia dell'opponente – contratto di mutuo ipotecario fondiario n. 15595 Rep. e n. 9570 Racc. datato 30/12/2010 – e il codice identificativo cliente
NDG: 4105151, altresì contenuto nella dichiarazione di cessione del credito sottoscritto dalla cedente, ove sono specificamente indicati i rapporti oggetto della cessione (doc. 9 fascicolo CP_8 opposta) - e nella dichiarazione ex art. 50 TUB (doc. 10 fascicolo opposta), oltre che nell'elenco dei 1 Doc. 8, pag. 91; “In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019” pagina 6 di 8 crediti oggetto di cessione, reperibile sulla pagina dedicata alla cessione a favore di Controparte_1 https://group.bper.it/investor-relations/prospetti/investitori-istituzionali/cartolarizzazioni- sofferenze/spring (doc. 11).
Sulla rilevanza della dichiarazione resa dal cedente occorre precisare che, sebbene si ritenga condivisibile la prospettazione di parte opponente che ne esclude la valenza probatoria, tuttavia, se ne evidenzia quella indiziaria, tenuto conto, come già precisato, della corrispondenza dei dati identificativi del rapporto oggetto della cessione (contratto di mutuo codice 4195848 e posizione debitoria NDG
4105151), contenuti nella dichiarazione di cui al doc. 9 e di quelli contenuti nella dichiarazione ex art.
50 TUB di cui al doc. 10 parte opposta.
Parimenti valore indiziario deve essere riconosciuto all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi”
(Cass., 19 marzo 2009, n. 6705; Cass., 24.12.2020, n. 29577).
Infine, infondata è l'eccezione sollevata da parte opponente circa la mancanza di prova certa del credito, in quanto, nel caso in cui venga omessa la produzione in giudizio del piano di ammortamento, il contratto di mutuo deve ritenersi valido, purché nello stesso siano presenti tutti gli elementi necessari per determinare gli oneri e i costi del finanziamento, e determinare così ciascuna rata del mutuo;
l'obbligazione restitutoria deve risultare chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (Cass., 8/11/2017, n.
26426).
Nel caso di specie, tali elementi sono evincibili dall'art. 3 del contratto di mutuo - Termini e modalità di rimborso - condizioni di tasso (doc. 4 fascicolo opposta), ove vengono specificate le modalità di calcolo del tasso nominale e del tasso annuo effettivo Globale.
A fronte di una contestazione generica di parte opponente in ordine alla prova della titolarità del credito in capo alla procedente, tali plurimi indizi dimostrano che HE BA S.P.A. sia l'attuale titolare del credito.
Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto trovare conferma ed essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione promossa e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara pagina 7 di 8 definitivamente esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ferrara, 1 settembre 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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