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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3047/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3047/2017 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BAU' Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO e dell'Avv. GIRARDI SABRINA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
IA, Vicolo degli Orti n. 12/a
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CECCATO Controparte_1 C.F._2
GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa, via Gramsci n. 17
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio il fratello . Parte_1 Controparte_1
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 14.04.2017 al n. R.G. 3047/2017.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto che possedeva da oltre vent'anni, Parte_1
pubblicamente e pacificamente l'abitazione ed il relativo garage siti in IA, alla via Laiten (ed ivi censiti al Foglio 2 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 841, sub. 8 e n. 841, sub. 10), che egli aveva edificato a proprie spese e che erano tuttavia catastalmente intestati a suo fratello . Controparte_1
pagina 1 di 10 Di tali immobili l'attore chiedeva pertanto di essere accertato pieno proprietario, per usucapione ultraventennale.
2. , costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare il mancato Controparte_1
esperimento del procedimento di mediazione.
2.1. Nel merito, in comparsa di costituzione veniva dedotto che la concessione edilizia per la realizzazione dell'immobile era stata rilasciata al convenuto, che il convenuto aveva sempre provveduto al pagamento delle imposte e delle tasse relative all'immobile e che l'attore soltanto a titolo di comodato gratuito aveva vissuto nell'abitazione, della quale veniva dunque richiesta la restituzione a norma dell'art. 1810 c.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 29.09.2017 il Giudice assegnava termine alle parti per la promozione del procedimento di mediazione, che si concludeva all'incirca un anno dopo, con esito negativo.
3.1. All'udienza del 20.09.2018, dato per l'appunto atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, l'attore precisava le proprie conclusioni in replica alle difese e domande avversarie, insistendo in principalità nella domanda già proposta in atto di citazione;
chiedendo in via gradata l'accertamento del proprio acquisito, sempre per usucapione ultraventennale, del diritto di superficie o del diritto ad aedificandum quanto all'area sulla quale insistevano gli immobili oggetto di causa;
chiedendo in via ancora gradata, e per il caso dell'accoglimento della domanda di restituzione degli immobili, la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 936 c.c. al pagamento di una somma pari al costo di costruzione degli immobili medesimi o all'incremento di valore determinato dalla loro realizzazione;
chiedendo infine in via ulteriormente gradata, e sempre per il caso di accoglimento della domanda di restituzione degli immobili, la condanna del convenuto al pagamento di una somma pari agli importi predetti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
3.2. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 05.11.2020 veniva in parte ammessa la prova orale richiesta dalle parti, con fissazione dell'udienza del 05.02.2021 per la sua assunzione.
Seguiva, tuttavia, l'esperimento di un lungo tentativo di conciliazione promosso dalle parti, con conseguente differimento dell'udienza di assunzione della prova.
3.3. All'udienza del 10.05.2022, preso atto del definitivo fallimento delle trattative intavolate dalle parti, veniva dato corso all'assunzione della prova orale, che proseguiva nella successiva udienza del 28.06.2022.
pagina 2 di 10 All'udienza del 28.06.2022, terminata l'assunzione della prova, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.4. All'udienza del 25.10.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: NEL MERITO in principalità: accertare e dichiarare che nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi res.te in Via Laiten n. 12 è divenuto proprietario esclusivo per C.F._1
intervenuta usucapione ultraventennale degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
IA: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 8, Cat. A/2, Cl. 2, di Vani 6, Superficie Catastale 116 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 464,81 e Mappale n. 841 sub 10, Cat. C/6, Cl.
4, di mq 90, Superficie Catastale 100 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale
Euro 144,09. I suddetti immobili hanno diritto sul bene comune non censibile (corte, parcheggio, rampa garage, C.T.) comune a tutti i subalterni e così individuato: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 6
Conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità. in subordine, rappresentando tale domanda un minus rispetto a quella principale: accertare e dichiarare che nato ad [...] il Parte_1
24.03.1955 (C.F. ) ed ivi res.te in Via Laiten n. 12 ha acquisito per intervenuta C.F._1
usucapione ultraventennale il diritto di superficie o ad aedificandum dell'area sulla quale insistono gli immobili dallo stesso edificati e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di IA: Fg. 2, Mappale n.
841 sub 8, Cat. A/2, Cl. 2, di Vani 6, Superficie Catastale 116 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq
e Rendita Catastale Euro 464,81 e Mappale n. 841 sub 10, Cat. C/6, Cl. 4, di mq 90, Superficie
Catastale 100 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 144,09 (I suddetti immobili hanno diritto sul bene comune non censibile (corte, parcheggio, rampa garage, C.T.) comune
a tutti i subalterni e così individuato: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 6), nonché la proprietà delle costruzioni dallo stesso realizzate. Conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità. In subordine e quale domanda svolta reconventio reconvenstionis in ragione della domanda del convenuto di ottenere il rilascio in proprio favore del fabbricato oggetto della domanda per cui è causa, accertato che Pt_1
nato ad [...] il [...] (C.F. ) ed ivi res.te in Via Laiten n.
[...] C.F._1
12 ha realizzato, a scienza e senza opposizione del sig. , gli immobili censiti al Catasto Controparte_1
Fabbricati del Comune di IA: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 8, Cat. A/2, Cl. 2, di Vani 6, Superficie
Catastale 116 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 464,81 e Mappale n.
pagina 3 di 10 841 sub 10, Cat. C/6, Cl. 4, di mq 90, Superficie Catastale 100 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 144,09 e che lo stesso intende esercitare, in via meramente subordinata,
l'azione ex art. 936 cod. civ. nei confronti del sig. , condannare lo stesso convenuto a Controparte_1
corrispondere in favore del sig. una somma pari al valore della progettazione, dei Parte_1 materiali e il prezzo della manodopera necessari alla costruzione degli edifici ovvero all'aumento di valore recato al fondo, nella somma che sarà accertata in corso si causa previa disponenda C.T.U. In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare che il sig. ha provveduto a far Parte_1 progettare nonché a costruire a proprie cura e spese l'immobile censito al C.F. del Comune di IA
Fg. 2, Mappale n. 841 sub 8 e Mappale n. 841 sub 10, con il conseguente diritto ad ottenere dal sig.
, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 cc, quanto versato per la costruzione Controparte_1 dell'immobile per cui è causa;
- condannare il convenuto al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore delle somme tutte corrisposte per la progettazione e la costruzione dell'immobile per cui è causa nella misura che verrà determinata nel corso del giudizio previa eventuale disponenda CTU, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'ultimazione dei lavori al saldo. Spese e competenze di lite rifuse” - al contempo riproponendo tutte le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
Il convenuto concludeva come segue: “Nel Merito: Respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Fissarsi ex art. 1810 cc. Il termine per la restituzione di quanto detenuto”, richiamando altresì le istanze istruttorie avanzate in atti.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. L'attore ha promosso il giudizio in scrutinio per veder accertato il proprio acquisito, per usucapione ultraventennale, del diritto di piena proprietà dell'abitazione e del relativo garage siti in
IA, alla via Laiten, ed ivi censiti al Foglio 2 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 841, sub. 8 e n.
841, sub. 10.
4.1. Come noto, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà disciplinata dall'articolo 1158
c.c. presuppone l'esercizio di un possesso continuo ed ultraventennale, pubblico, pacifico e che si estrinsechi in un'attività di godimento di fatto corrispondente a quella del proprietario, sorretta dall'animus rem sibi habendi.
Onerato della prova della sussistenza del possesso ad usucapionem è, chiaramente, colui il pagina 4 di 10 quale agisce per vedere accertato l'acquisto, in proprio favore, del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c.
4.2. Ebbene, gli immobili per cui è causa (la circostanza è pacifica in seno al presente giudizio) sono quelli raffigurati nelle fotografie di cui al doc. 3 dell'attore che, sub doc. 2, ha depositato la relativa planimetria catastale.
Non è contestato il fatto che gli immobili sono stati edificati nel corso degli anni ottanta del secolo scorso su un fondo che e sua moglie (genitori dell'attore e del CP_2 Persona_1
convenuto) per atto del 1981 hanno donato al figlio (doc. 4 attore). Controparte_1
Degli immobili, costruiti su fondo di sua proprietà, il convenuto si reclama dunque proprietario per accessione, a norma dell'art. 934 c.c. L'attore, da par sua, si reclama proprietario degli immobili per intervenuta usucapione ultraventennale.
Si tratta dunque di verificare se sia fondata la pretesa attorea, a tal riguardo segnalando che, per consolidato approdo interpretativo, “in relazione ai modi di acquisto della proprietà della costruzione eseguita sul fondo altrui, l'usucapione e l'accessione operano con modalità diverse, perché
l'accessione si perfeziona ipso iure nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre
l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto si può verificare solo dopo il decorso del termine
(ventennale o decennale) previsto dagli art. 1158 e 1159 c.c.”, sì che “l'usucapione non esclude
l'operatività dell'accessione, ma si limita, semplicemente, a farne venire meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà e del suolo” (Cass. civ. n. 5739/2011; in termini, Cass. civ. n.
20288/2008; Cass civ. n. 21933/2021).
4.3. Ora, ha dedotto l'attore che e sua moglie nel 1981 hanno CP_2 Persona_1
donato il fondo di cui sopra al solo figlio in ragione del fatto che egli era coltivatore Controparte_1 diretto ed aveva dunque titolo, in tale sua veste, di dar corso all'edificazione del fondo, che sorgeva in zona agricola. La donazione del fondo ad sarebbe stata dunque disposta per dar corso alla CP_1
edificazione del fondo e, segnatamente, per dar corso alla costruzione di due appartamenti.
La circostanza, invero non contestata dal convenuto, ha trovato conferma negli esiti dell'istruttoria orale.
Il teste , cugino delle parti ed escusso all'udienza del 10.05.2022, ha in effetti Testimone_1 dichiarato quanto segue: “le nostre famiglie hanno lavorato insieme fino al 1980, per cui ci consociamo bene. Mio AP e i suoi due fratelli avevano acquisito un terreno che poi, nella divisione, è toccato al AP di e . Sulla parte di tale terreno il AP di e con lui e CP_1 Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1
pagina 5 di 10 si sono messi d'accordo per edificare ed è stata costruito l'immobile che si vede nella planimetria di cui al doc. 2 di parte attrice” - riferendo altresì in ordine alla donazione quanto segue: “avevo sentito che era stata fatta la donazione. Essendo del settore, e andando così, a logica, posso dire che secondo me la donazione era stata fatta ad per via del fatto che lui, come agricoltore, poteva edificare CP_1 in quella zona, che era zona compresa in ambito agricolo”.
Le circostanze predette trovano conferma nelle dichiarazioni del teste che, Testimone_2
essendo a propria volta cugino delle parti, sempre all'udienza del 10.05.2022 ha riferito quanto segue:
“la casa che si vede nella fotografia che mi viene mostrata, di cui al doc. 3 di parte attrice, è una casa bifamiliare che è stata costruita io penso intorno ai primi anni ottanta, all'epoca cioè in cui c'è stata la divisione tra la famiglia di mio AP e la famiglia di mio zio . In quell'epoca, la casa in CP_2
questione è stata costruita su terreni agricoli che nella divisione era stano stati assegnati allo zio
Sono state realizzate due unità abitative, con lo scopo di dare una casa a ciascun figlio CP_2 maschio. Io questa cosa l'ho sempre saputa, perché ero molto intimo con lo zio ”. CP_2
Il teste , escusso nel corso nell'udienza del 28.06.2022, ha dichiarato di aver Testimone_3
lavorato a lungo alle dipendenze di , presso la sua macelleria, riferendo quanto segue: Parte_1
“so della donazione, perché sentivo il AP (cioè ) che ne parlava. mi raccontava CP_2 CP_2
che la donazione era stata fatta per consentire la costruzione della casa dei figli. Secondo me, si riferiva ai figli maschi e ”. E, rispondendo al capitolo di prova n. 7 di parte attrice CP_1 Pt_1
(“vero che le due abitazioni sono state realizzate … con l'accordo che una delle abitazioni era di proprietà del sig. e l'altra del sig. ”), il teste ha infine dichiarato quanto Controparte_1 Parte_1 segue: “Penso che sia vero, perché … mi aveva detto di voler fare una casa per ciascun CP_2 figlio maschio”.
4.4. Ciò detto, va altresì rilevato che non è contestata nel presente giudizio un'ulteriore circostanza, cioè a dire il fatto che sul fondo che ha ricevuto in donazione dai genitori Controparte_1
sono state realizzate due abitazioni: quella identificata con i subalterni n. 8 e 10, per cui è qui causa, e quella identificata con i subalterni n. 7 e 9 (si veda la planimetria di cui al doc. 2 attoreo), ove hanno abitato i genitori delle parti e , con il figlio . CP_2 Persona_1 CP_1
A tal riguardo, l'attore ha prodotto in giudizio sub doc. 13 una scrittura privata datata
24.03.1988, nella quale i fratelli e , da un lato, si sono impegnati a lasciare “a Parte_1 CP_1 completa disposizione” dei genitori, “senza nessuna spesa a carico” e “vita natural durante”
l'appartamento “già da loro abitato”; dall'altro lato, si sono impegnati a “liquidare le sorelle CP_1
pagina 6 di 10 e , dando loro un appartamento, non in condominio, appena possibile, con il CP_3 CP_4 diritto dell'usufrutto a favore dei genitori”.
Ebbene, posto che la scrittura privata non è stata in alcun modo contestata (né altrimenti
“commentata”) dal convenuto, essa conferma che le abitazioni costruite sul fondo donato ad CP_1
non sono mai state intese nella famiglia quali abitazioni di sua proprietà. Se le abitazioni fossero CP_1
state intese come di proprietà del solo , in effetti, soltanto lui avrebbe dovuto impegnarsi a CP_1
lasciare ai genitori il godimento vitalizio di una delle due abitazioni. E, del resto, soltanto lui avrebbe dovuto impegnarsi a “liquidare” le sorelle.
4.5. La complessiva lettura delle risultanze di causa conduce dunque a concludere che le due abitazioni di via Laiten sono state sì costruite su fondo divenuto di proprietà di in Controparte_1
forza della donazione del 1981 e che, tuttavia, la donazione del fondo è stata finalizzata alla realizzazione di due abitazioni, rispettivamente “destinate” a e a . Controparte_1 Parte_1
Ben si comprende, allora, il motivo per il quale ha sostenuto le spese della Parte_1 realizzazione dell'immobile per cui è qui causa.
A tal riguardo, il teste , già titolare della impresa edile che ha curato la Tes_4 costruzione dell'immobile, escusso nel corso dell'udienza del 10.05.2022 ha dichiarato quanto segue:
“Confermo che la casa che si vede nei docc. 2 e 3 che mi vengono mostrati … è stata costruita dall' . Lo posso dire con certezza, perché i lavori li ho eseguiti io, con i Controparte_5
miei soci e collegi. In tutto eravamo in quattro. Confermo che i lavori per la costruzione della casa sono stati commissionati da ”. Dopo aver visionato le fatture dimesse in giudizio dal Parte_1
convenuto, il teste ha del resto riferito quanto segue: “confermo che i documenti che mi vengono mostrati sono fatture emesse dalla Impresa Forte Gianfranco Snc: lo confermo, perché vedo il nostro timbro. Sono le fatture dei lavori della casa di cui ho riferito prima. Durante i lavori di costruzione della casa, io sono sempre andato da , perché il papa di e mi aveva sempre Pt_1 CP_1 Pt_1 detto: “Guarda, per i soldi vai da ”. Per cui io la sera, dopo il lavoro, all'incirca ogni mese e Pt_1 mezzo, andavo da a chiedere il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori”. Pt_1
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste che, escusso nel corso dell'udienza Testimone_5
del 10.05.2022 e dopo aver visionato una fattura dimessa in giudizio dal convenuto, ha confermato di aver effettuato presso l'abitazione di via Laiten le lavorazioni idrauliche e ha riferito quanto segue: “i lavori mi sono stati pagati da … La fattura è intestata a , perché io compilavo le Pt_1 CP_1
fatture in base ai dati che mi venivano comunicati. Confermo comunque che i lavori mi sono stati
pagina 7 di 10 pagati da ”. Pt_1
Il teste , infine, ha dichiarato che nel corso dei lavori di costruzione Testimone_3 dell'abitazione le maestranze impegnate nei lavori si recavano spesso nella macelleria per confrontarsi con che, da par sua, “spesso si assentava dal negozio per andare a seguire i lavori di Parte_1 costruzione dell'edificio di via Laiten”.
4.6. Resta infine da rilevare che tutti i testi hanno confermato il fatto che ha Parte_1 abitato nell'immobile per cui è qui causa, sin dagli anni ottanta del secolo scorso.
Il teste sul punto ha riferito quanto segue: “ ha sempre usato l'abitazione, Testimone_1 Pt_1 andava là a farsi i riposini, parcheggiava l'auto in garage ed io ho sempre visto la sua auto parcheggiata fuori dall'immobile, quando passavo di là o facevo il fieno nei pressi dell'abitazione.
Questo da sempre, intendo dire più o meno dagli anni 1985-1990. Io ho sempre visto usare Pt_1
l'immobile, per me abitava là. Si tratta di una bifamiliare: io ho sempre visto abitare in una porzione di bifamiliare i miei zii (il padre e la madre di ed ) con e la sorella CP_1 Pt_1 CP_1
e nell'altra porzione di bifamiliare, nelle occasioni in cui io passavo, ho sempre visto CP_3
. In tutte le occasioni in cui sono passato di là, anche per andare a far visita ai miei zii, io non Pt_1 ho mai visto nessun altro, presso la porzione di abitazione in cui ho sempre visto ”. Pt_1
Il teste ha da par sua confermato che “dopo la realizzazione della bifamiliare, Testimone_2
Per_ in una sua porzione ha sempre abitato lo zio con la zia ed i figli ed e CP_2 CP_1 CP_3 per un periodo anche . Nell'altra porzione ha sempre abitato , sin dalla fine degli anni CP_4 Pt_1 ottanta o dall'inizio degli anni novanta. Io stesso sono andato spesso a trovarlo in casa, anche per ricorrenze e festività e compleanni. Nessuno mai, che io sappia, ha abitato nella porzione ove ha sempre abitato e, che io sappia, nessuno ha mai contestato il fatto che lui abitasse lì. Io ho Pt_1 sempre pensato che lui fosse proprietario, perché tutto lo dava a vedere”.
La circostanza è stata infine confermata anche dal teste , che ha dichiarato Testimone_3 quanto segue: “per quanto io mi ricordo ha abitato in quella casa con la sua famiglia Pt_1 all'incirca a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso. ADR: Preciso che l'edificio di cui stiamo parlando è una bifamiliare. e la sua famiglia hanno sempre vissuto sulla porzione Pt_1 dietro, intendo dire quella più a nord, quella più alta. Nell'altra porzione abitavano i genitori di
, suo fratello e sua sorella ”. Pt_1 CP_1 CP_3
4.7. Tirando le fila di quanto visto sin qui, va rilevato che le risultanze di causa provano che la donazione conclusa dai genitori delle parti nel 1981 è stata finalizzata alla edificazione del fondo pagina 8 di 10 donato;
che la donazione, in particolare, è stata disposta in vista della realizzazione di due abitazioni rispettivamente destinate, nelle intenzioni di , ai figli e;
CP_2 Parte_1 Controparte_1
che tali abitazioni sono state effettivamente realizzate e che esse sono state effettivamente intese, in famiglia, quali abitazioni rispettivamente di e di;
che Parte_1 Controparte_1 Parte_1 ha effettivamente commissionato, curato e pagato i lavori di realizzazione della “propria” abitazione, quella per la quale è qui causa;
che ha poi sempre pacificamente vissuto nella “propria” Parte_1
abitazione, pubblicamente atteggiandosi a suo proprietario.
5. Non ha per contro trovato alcuna conferma in giudizio l'allegazione del convenuto, che in comparsa di costituzione ha dedotto che l'attore avrebbe abitato entro l'immobile per cui è causa in forza di un mero comodato gratuito.
L'assunto è rimasto del tutto indimostrato.
5.1. Il convenuto, invero, nella memoria istruttoria ha chiesto (il solo) interpello dell'attore sul capitolo a), così formulato “Vero è che … il fabbricato che pretende l'attore essere in possesso qualificato tale da diventare oggetto di usucapione risulta essere concesso in comodato da oltre vent'anni”. All'udienza del 28.06.2022, tuttavia, egli ha rinunciato all'interpello.
5.2. Il convenuto ha poi ritenuto di poter provare l'esistenza del contratto di comodato facendo rinvio alle proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2012, 2016 e 2017 (docc. 34, 3 e 4) ove, nel quadro B, si rinviene la dichiarazione della presenza, entro il patrimonio del dichiarante
[...]
, di un immobile concesso in comodato. CP_1
L'argomento non coglie nel segno, dal momento che nulla possono provare ai fini che ci occupano dichiarazioni promananti dallo stesso convenuto, riferite ad immobili non identificati e per altro effettuate, per quanto consta, a partire dal 2013, a fronte di un possesso ad usucapionem esercitato dall'attore sin dalla metà degli anni ottanta del secolo scorso.
6. Va allora dichiarato, in conclusione, che l'attore per oltre vent'anni, in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica, ha posseduto l'abitazione per cui è causa, concretamente atteggiandosi a suo proprietario ed effettivamente esercitando un possesso sorretto dall'animus rem sibi habendi – e ciò in coerenza con i fatti tutti che avevano condotto all'edificazione dell'abitazione, sopra passati in rassegna.
6.1. In accoglimento della domanda attorea va pertanto dichiarato che , per Parte_1
usucapione ultraventennale, è divenuto pieno proprietario esclusivo degli immobili per cui è causa.
*
pagina 9 di 10 7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
7.1. va dunque condannato a rifondere a le spese di lite che, in Controparte_1 Parte_1
applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità), vanno liquidate in € 1.377,00 per esborsi (€ 545,20 per spese di mediazione;
€
786,00 per contributo unificato e iscrizione a ruolo;
€ 6,80 per notifica atto di citazione;
€ 39,00, per l'intimazione dei soli testi escussi, non potendo essere accolta l'istanza di rifusione delle spese di intimazione di testi alla cui escussione l'attore ha poi rinunciato in corso di causa) ed in € 7.616,00 per compensi (importo che deve intendersi comprensivo dei compensi relativi alla fase di mediazione), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3047/2017:
1) accerta e dichiara che (C.F. ) per usucapione Parte_1 C.F._1
ultraventennale è divenuto pieno proprietario esclusivo degli immobili siti in Comune di IA ed ivi catastalmente identificati come segue:
a) Catasto Fabbricati, Foglio 2, mappale n. 841, sub. 8;
b) Catasto Fabbricati, Foglio 2, mappale n. 841, sub. 10;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 1.377,00 per Controparte_1 Parte_1 esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 6 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3047/2017 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BAU' Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO e dell'Avv. GIRARDI SABRINA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
IA, Vicolo degli Orti n. 12/a
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CECCATO Controparte_1 C.F._2
GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa, via Gramsci n. 17
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio il fratello . Parte_1 Controparte_1
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 14.04.2017 al n. R.G. 3047/2017.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto che possedeva da oltre vent'anni, Parte_1
pubblicamente e pacificamente l'abitazione ed il relativo garage siti in IA, alla via Laiten (ed ivi censiti al Foglio 2 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 841, sub. 8 e n. 841, sub. 10), che egli aveva edificato a proprie spese e che erano tuttavia catastalmente intestati a suo fratello . Controparte_1
pagina 1 di 10 Di tali immobili l'attore chiedeva pertanto di essere accertato pieno proprietario, per usucapione ultraventennale.
2. , costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare il mancato Controparte_1
esperimento del procedimento di mediazione.
2.1. Nel merito, in comparsa di costituzione veniva dedotto che la concessione edilizia per la realizzazione dell'immobile era stata rilasciata al convenuto, che il convenuto aveva sempre provveduto al pagamento delle imposte e delle tasse relative all'immobile e che l'attore soltanto a titolo di comodato gratuito aveva vissuto nell'abitazione, della quale veniva dunque richiesta la restituzione a norma dell'art. 1810 c.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 29.09.2017 il Giudice assegnava termine alle parti per la promozione del procedimento di mediazione, che si concludeva all'incirca un anno dopo, con esito negativo.
3.1. All'udienza del 20.09.2018, dato per l'appunto atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, l'attore precisava le proprie conclusioni in replica alle difese e domande avversarie, insistendo in principalità nella domanda già proposta in atto di citazione;
chiedendo in via gradata l'accertamento del proprio acquisito, sempre per usucapione ultraventennale, del diritto di superficie o del diritto ad aedificandum quanto all'area sulla quale insistevano gli immobili oggetto di causa;
chiedendo in via ancora gradata, e per il caso dell'accoglimento della domanda di restituzione degli immobili, la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 936 c.c. al pagamento di una somma pari al costo di costruzione degli immobili medesimi o all'incremento di valore determinato dalla loro realizzazione;
chiedendo infine in via ulteriormente gradata, e sempre per il caso di accoglimento della domanda di restituzione degli immobili, la condanna del convenuto al pagamento di una somma pari agli importi predetti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
3.2. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 05.11.2020 veniva in parte ammessa la prova orale richiesta dalle parti, con fissazione dell'udienza del 05.02.2021 per la sua assunzione.
Seguiva, tuttavia, l'esperimento di un lungo tentativo di conciliazione promosso dalle parti, con conseguente differimento dell'udienza di assunzione della prova.
3.3. All'udienza del 10.05.2022, preso atto del definitivo fallimento delle trattative intavolate dalle parti, veniva dato corso all'assunzione della prova orale, che proseguiva nella successiva udienza del 28.06.2022.
pagina 2 di 10 All'udienza del 28.06.2022, terminata l'assunzione della prova, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.4. All'udienza del 25.10.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: NEL MERITO in principalità: accertare e dichiarare che nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
) ed ivi res.te in Via Laiten n. 12 è divenuto proprietario esclusivo per C.F._1
intervenuta usucapione ultraventennale degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
IA: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 8, Cat. A/2, Cl. 2, di Vani 6, Superficie Catastale 116 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 464,81 e Mappale n. 841 sub 10, Cat. C/6, Cl.
4, di mq 90, Superficie Catastale 100 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale
Euro 144,09. I suddetti immobili hanno diritto sul bene comune non censibile (corte, parcheggio, rampa garage, C.T.) comune a tutti i subalterni e così individuato: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 6
Conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità. in subordine, rappresentando tale domanda un minus rispetto a quella principale: accertare e dichiarare che nato ad [...] il Parte_1
24.03.1955 (C.F. ) ed ivi res.te in Via Laiten n. 12 ha acquisito per intervenuta C.F._1
usucapione ultraventennale il diritto di superficie o ad aedificandum dell'area sulla quale insistono gli immobili dallo stesso edificati e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di IA: Fg. 2, Mappale n.
841 sub 8, Cat. A/2, Cl. 2, di Vani 6, Superficie Catastale 116 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq
e Rendita Catastale Euro 464,81 e Mappale n. 841 sub 10, Cat. C/6, Cl. 4, di mq 90, Superficie
Catastale 100 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 144,09 (I suddetti immobili hanno diritto sul bene comune non censibile (corte, parcheggio, rampa garage, C.T.) comune
a tutti i subalterni e così individuato: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 6), nonché la proprietà delle costruzioni dallo stesso realizzate. Conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità. In subordine e quale domanda svolta reconventio reconvenstionis in ragione della domanda del convenuto di ottenere il rilascio in proprio favore del fabbricato oggetto della domanda per cui è causa, accertato che Pt_1
nato ad [...] il [...] (C.F. ) ed ivi res.te in Via Laiten n.
[...] C.F._1
12 ha realizzato, a scienza e senza opposizione del sig. , gli immobili censiti al Catasto Controparte_1
Fabbricati del Comune di IA: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 8, Cat. A/2, Cl. 2, di Vani 6, Superficie
Catastale 116 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 464,81 e Mappale n.
pagina 3 di 10 841 sub 10, Cat. C/6, Cl. 4, di mq 90, Superficie Catastale 100 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 144,09 e che lo stesso intende esercitare, in via meramente subordinata,
l'azione ex art. 936 cod. civ. nei confronti del sig. , condannare lo stesso convenuto a Controparte_1
corrispondere in favore del sig. una somma pari al valore della progettazione, dei Parte_1 materiali e il prezzo della manodopera necessari alla costruzione degli edifici ovvero all'aumento di valore recato al fondo, nella somma che sarà accertata in corso si causa previa disponenda C.T.U. In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare che il sig. ha provveduto a far Parte_1 progettare nonché a costruire a proprie cura e spese l'immobile censito al C.F. del Comune di IA
Fg. 2, Mappale n. 841 sub 8 e Mappale n. 841 sub 10, con il conseguente diritto ad ottenere dal sig.
, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 cc, quanto versato per la costruzione Controparte_1 dell'immobile per cui è causa;
- condannare il convenuto al pagamento in favore Controparte_1 dell'attore delle somme tutte corrisposte per la progettazione e la costruzione dell'immobile per cui è causa nella misura che verrà determinata nel corso del giudizio previa eventuale disponenda CTU, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'ultimazione dei lavori al saldo. Spese e competenze di lite rifuse” - al contempo riproponendo tutte le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
Il convenuto concludeva come segue: “Nel Merito: Respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Fissarsi ex art. 1810 cc. Il termine per la restituzione di quanto detenuto”, richiamando altresì le istanze istruttorie avanzate in atti.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. L'attore ha promosso il giudizio in scrutinio per veder accertato il proprio acquisito, per usucapione ultraventennale, del diritto di piena proprietà dell'abitazione e del relativo garage siti in
IA, alla via Laiten, ed ivi censiti al Foglio 2 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 841, sub. 8 e n.
841, sub. 10.
4.1. Come noto, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà disciplinata dall'articolo 1158
c.c. presuppone l'esercizio di un possesso continuo ed ultraventennale, pubblico, pacifico e che si estrinsechi in un'attività di godimento di fatto corrispondente a quella del proprietario, sorretta dall'animus rem sibi habendi.
Onerato della prova della sussistenza del possesso ad usucapionem è, chiaramente, colui il pagina 4 di 10 quale agisce per vedere accertato l'acquisto, in proprio favore, del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1158 c.c.
4.2. Ebbene, gli immobili per cui è causa (la circostanza è pacifica in seno al presente giudizio) sono quelli raffigurati nelle fotografie di cui al doc. 3 dell'attore che, sub doc. 2, ha depositato la relativa planimetria catastale.
Non è contestato il fatto che gli immobili sono stati edificati nel corso degli anni ottanta del secolo scorso su un fondo che e sua moglie (genitori dell'attore e del CP_2 Persona_1
convenuto) per atto del 1981 hanno donato al figlio (doc. 4 attore). Controparte_1
Degli immobili, costruiti su fondo di sua proprietà, il convenuto si reclama dunque proprietario per accessione, a norma dell'art. 934 c.c. L'attore, da par sua, si reclama proprietario degli immobili per intervenuta usucapione ultraventennale.
Si tratta dunque di verificare se sia fondata la pretesa attorea, a tal riguardo segnalando che, per consolidato approdo interpretativo, “in relazione ai modi di acquisto della proprietà della costruzione eseguita sul fondo altrui, l'usucapione e l'accessione operano con modalità diverse, perché
l'accessione si perfeziona ipso iure nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre
l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto si può verificare solo dopo il decorso del termine
(ventennale o decennale) previsto dagli art. 1158 e 1159 c.c.”, sì che “l'usucapione non esclude
l'operatività dell'accessione, ma si limita, semplicemente, a farne venire meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà e del suolo” (Cass. civ. n. 5739/2011; in termini, Cass. civ. n.
20288/2008; Cass civ. n. 21933/2021).
4.3. Ora, ha dedotto l'attore che e sua moglie nel 1981 hanno CP_2 Persona_1
donato il fondo di cui sopra al solo figlio in ragione del fatto che egli era coltivatore Controparte_1 diretto ed aveva dunque titolo, in tale sua veste, di dar corso all'edificazione del fondo, che sorgeva in zona agricola. La donazione del fondo ad sarebbe stata dunque disposta per dar corso alla CP_1
edificazione del fondo e, segnatamente, per dar corso alla costruzione di due appartamenti.
La circostanza, invero non contestata dal convenuto, ha trovato conferma negli esiti dell'istruttoria orale.
Il teste , cugino delle parti ed escusso all'udienza del 10.05.2022, ha in effetti Testimone_1 dichiarato quanto segue: “le nostre famiglie hanno lavorato insieme fino al 1980, per cui ci consociamo bene. Mio AP e i suoi due fratelli avevano acquisito un terreno che poi, nella divisione, è toccato al AP di e . Sulla parte di tale terreno il AP di e con lui e CP_1 Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1
pagina 5 di 10 si sono messi d'accordo per edificare ed è stata costruito l'immobile che si vede nella planimetria di cui al doc. 2 di parte attrice” - riferendo altresì in ordine alla donazione quanto segue: “avevo sentito che era stata fatta la donazione. Essendo del settore, e andando così, a logica, posso dire che secondo me la donazione era stata fatta ad per via del fatto che lui, come agricoltore, poteva edificare CP_1 in quella zona, che era zona compresa in ambito agricolo”.
Le circostanze predette trovano conferma nelle dichiarazioni del teste che, Testimone_2
essendo a propria volta cugino delle parti, sempre all'udienza del 10.05.2022 ha riferito quanto segue:
“la casa che si vede nella fotografia che mi viene mostrata, di cui al doc. 3 di parte attrice, è una casa bifamiliare che è stata costruita io penso intorno ai primi anni ottanta, all'epoca cioè in cui c'è stata la divisione tra la famiglia di mio AP e la famiglia di mio zio . In quell'epoca, la casa in CP_2
questione è stata costruita su terreni agricoli che nella divisione era stano stati assegnati allo zio
Sono state realizzate due unità abitative, con lo scopo di dare una casa a ciascun figlio CP_2 maschio. Io questa cosa l'ho sempre saputa, perché ero molto intimo con lo zio ”. CP_2
Il teste , escusso nel corso nell'udienza del 28.06.2022, ha dichiarato di aver Testimone_3
lavorato a lungo alle dipendenze di , presso la sua macelleria, riferendo quanto segue: Parte_1
“so della donazione, perché sentivo il AP (cioè ) che ne parlava. mi raccontava CP_2 CP_2
che la donazione era stata fatta per consentire la costruzione della casa dei figli. Secondo me, si riferiva ai figli maschi e ”. E, rispondendo al capitolo di prova n. 7 di parte attrice CP_1 Pt_1
(“vero che le due abitazioni sono state realizzate … con l'accordo che una delle abitazioni era di proprietà del sig. e l'altra del sig. ”), il teste ha infine dichiarato quanto Controparte_1 Parte_1 segue: “Penso che sia vero, perché … mi aveva detto di voler fare una casa per ciascun CP_2 figlio maschio”.
4.4. Ciò detto, va altresì rilevato che non è contestata nel presente giudizio un'ulteriore circostanza, cioè a dire il fatto che sul fondo che ha ricevuto in donazione dai genitori Controparte_1
sono state realizzate due abitazioni: quella identificata con i subalterni n. 8 e 10, per cui è qui causa, e quella identificata con i subalterni n. 7 e 9 (si veda la planimetria di cui al doc. 2 attoreo), ove hanno abitato i genitori delle parti e , con il figlio . CP_2 Persona_1 CP_1
A tal riguardo, l'attore ha prodotto in giudizio sub doc. 13 una scrittura privata datata
24.03.1988, nella quale i fratelli e , da un lato, si sono impegnati a lasciare “a Parte_1 CP_1 completa disposizione” dei genitori, “senza nessuna spesa a carico” e “vita natural durante”
l'appartamento “già da loro abitato”; dall'altro lato, si sono impegnati a “liquidare le sorelle CP_1
pagina 6 di 10 e , dando loro un appartamento, non in condominio, appena possibile, con il CP_3 CP_4 diritto dell'usufrutto a favore dei genitori”.
Ebbene, posto che la scrittura privata non è stata in alcun modo contestata (né altrimenti
“commentata”) dal convenuto, essa conferma che le abitazioni costruite sul fondo donato ad CP_1
non sono mai state intese nella famiglia quali abitazioni di sua proprietà. Se le abitazioni fossero CP_1
state intese come di proprietà del solo , in effetti, soltanto lui avrebbe dovuto impegnarsi a CP_1
lasciare ai genitori il godimento vitalizio di una delle due abitazioni. E, del resto, soltanto lui avrebbe dovuto impegnarsi a “liquidare” le sorelle.
4.5. La complessiva lettura delle risultanze di causa conduce dunque a concludere che le due abitazioni di via Laiten sono state sì costruite su fondo divenuto di proprietà di in Controparte_1
forza della donazione del 1981 e che, tuttavia, la donazione del fondo è stata finalizzata alla realizzazione di due abitazioni, rispettivamente “destinate” a e a . Controparte_1 Parte_1
Ben si comprende, allora, il motivo per il quale ha sostenuto le spese della Parte_1 realizzazione dell'immobile per cui è qui causa.
A tal riguardo, il teste , già titolare della impresa edile che ha curato la Tes_4 costruzione dell'immobile, escusso nel corso dell'udienza del 10.05.2022 ha dichiarato quanto segue:
“Confermo che la casa che si vede nei docc. 2 e 3 che mi vengono mostrati … è stata costruita dall' . Lo posso dire con certezza, perché i lavori li ho eseguiti io, con i Controparte_5
miei soci e collegi. In tutto eravamo in quattro. Confermo che i lavori per la costruzione della casa sono stati commissionati da ”. Dopo aver visionato le fatture dimesse in giudizio dal Parte_1
convenuto, il teste ha del resto riferito quanto segue: “confermo che i documenti che mi vengono mostrati sono fatture emesse dalla Impresa Forte Gianfranco Snc: lo confermo, perché vedo il nostro timbro. Sono le fatture dei lavori della casa di cui ho riferito prima. Durante i lavori di costruzione della casa, io sono sempre andato da , perché il papa di e mi aveva sempre Pt_1 CP_1 Pt_1 detto: “Guarda, per i soldi vai da ”. Per cui io la sera, dopo il lavoro, all'incirca ogni mese e Pt_1 mezzo, andavo da a chiedere il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori”. Pt_1
Di analogo tenore le dichiarazioni del teste che, escusso nel corso dell'udienza Testimone_5
del 10.05.2022 e dopo aver visionato una fattura dimessa in giudizio dal convenuto, ha confermato di aver effettuato presso l'abitazione di via Laiten le lavorazioni idrauliche e ha riferito quanto segue: “i lavori mi sono stati pagati da … La fattura è intestata a , perché io compilavo le Pt_1 CP_1
fatture in base ai dati che mi venivano comunicati. Confermo comunque che i lavori mi sono stati
pagina 7 di 10 pagati da ”. Pt_1
Il teste , infine, ha dichiarato che nel corso dei lavori di costruzione Testimone_3 dell'abitazione le maestranze impegnate nei lavori si recavano spesso nella macelleria per confrontarsi con che, da par sua, “spesso si assentava dal negozio per andare a seguire i lavori di Parte_1 costruzione dell'edificio di via Laiten”.
4.6. Resta infine da rilevare che tutti i testi hanno confermato il fatto che ha Parte_1 abitato nell'immobile per cui è qui causa, sin dagli anni ottanta del secolo scorso.
Il teste sul punto ha riferito quanto segue: “ ha sempre usato l'abitazione, Testimone_1 Pt_1 andava là a farsi i riposini, parcheggiava l'auto in garage ed io ho sempre visto la sua auto parcheggiata fuori dall'immobile, quando passavo di là o facevo il fieno nei pressi dell'abitazione.
Questo da sempre, intendo dire più o meno dagli anni 1985-1990. Io ho sempre visto usare Pt_1
l'immobile, per me abitava là. Si tratta di una bifamiliare: io ho sempre visto abitare in una porzione di bifamiliare i miei zii (il padre e la madre di ed ) con e la sorella CP_1 Pt_1 CP_1
e nell'altra porzione di bifamiliare, nelle occasioni in cui io passavo, ho sempre visto CP_3
. In tutte le occasioni in cui sono passato di là, anche per andare a far visita ai miei zii, io non Pt_1 ho mai visto nessun altro, presso la porzione di abitazione in cui ho sempre visto ”. Pt_1
Il teste ha da par sua confermato che “dopo la realizzazione della bifamiliare, Testimone_2
Per_ in una sua porzione ha sempre abitato lo zio con la zia ed i figli ed e CP_2 CP_1 CP_3 per un periodo anche . Nell'altra porzione ha sempre abitato , sin dalla fine degli anni CP_4 Pt_1 ottanta o dall'inizio degli anni novanta. Io stesso sono andato spesso a trovarlo in casa, anche per ricorrenze e festività e compleanni. Nessuno mai, che io sappia, ha abitato nella porzione ove ha sempre abitato e, che io sappia, nessuno ha mai contestato il fatto che lui abitasse lì. Io ho Pt_1 sempre pensato che lui fosse proprietario, perché tutto lo dava a vedere”.
La circostanza è stata infine confermata anche dal teste , che ha dichiarato Testimone_3 quanto segue: “per quanto io mi ricordo ha abitato in quella casa con la sua famiglia Pt_1 all'incirca a partire dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso. ADR: Preciso che l'edificio di cui stiamo parlando è una bifamiliare. e la sua famiglia hanno sempre vissuto sulla porzione Pt_1 dietro, intendo dire quella più a nord, quella più alta. Nell'altra porzione abitavano i genitori di
, suo fratello e sua sorella ”. Pt_1 CP_1 CP_3
4.7. Tirando le fila di quanto visto sin qui, va rilevato che le risultanze di causa provano che la donazione conclusa dai genitori delle parti nel 1981 è stata finalizzata alla edificazione del fondo pagina 8 di 10 donato;
che la donazione, in particolare, è stata disposta in vista della realizzazione di due abitazioni rispettivamente destinate, nelle intenzioni di , ai figli e;
CP_2 Parte_1 Controparte_1
che tali abitazioni sono state effettivamente realizzate e che esse sono state effettivamente intese, in famiglia, quali abitazioni rispettivamente di e di;
che Parte_1 Controparte_1 Parte_1 ha effettivamente commissionato, curato e pagato i lavori di realizzazione della “propria” abitazione, quella per la quale è qui causa;
che ha poi sempre pacificamente vissuto nella “propria” Parte_1
abitazione, pubblicamente atteggiandosi a suo proprietario.
5. Non ha per contro trovato alcuna conferma in giudizio l'allegazione del convenuto, che in comparsa di costituzione ha dedotto che l'attore avrebbe abitato entro l'immobile per cui è causa in forza di un mero comodato gratuito.
L'assunto è rimasto del tutto indimostrato.
5.1. Il convenuto, invero, nella memoria istruttoria ha chiesto (il solo) interpello dell'attore sul capitolo a), così formulato “Vero è che … il fabbricato che pretende l'attore essere in possesso qualificato tale da diventare oggetto di usucapione risulta essere concesso in comodato da oltre vent'anni”. All'udienza del 28.06.2022, tuttavia, egli ha rinunciato all'interpello.
5.2. Il convenuto ha poi ritenuto di poter provare l'esistenza del contratto di comodato facendo rinvio alle proprie dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2012, 2016 e 2017 (docc. 34, 3 e 4) ove, nel quadro B, si rinviene la dichiarazione della presenza, entro il patrimonio del dichiarante
[...]
, di un immobile concesso in comodato. CP_1
L'argomento non coglie nel segno, dal momento che nulla possono provare ai fini che ci occupano dichiarazioni promananti dallo stesso convenuto, riferite ad immobili non identificati e per altro effettuate, per quanto consta, a partire dal 2013, a fronte di un possesso ad usucapionem esercitato dall'attore sin dalla metà degli anni ottanta del secolo scorso.
6. Va allora dichiarato, in conclusione, che l'attore per oltre vent'anni, in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica, ha posseduto l'abitazione per cui è causa, concretamente atteggiandosi a suo proprietario ed effettivamente esercitando un possesso sorretto dall'animus rem sibi habendi – e ciò in coerenza con i fatti tutti che avevano condotto all'edificazione dell'abitazione, sopra passati in rassegna.
6.1. In accoglimento della domanda attorea va pertanto dichiarato che , per Parte_1
usucapione ultraventennale, è divenuto pieno proprietario esclusivo degli immobili per cui è causa.
*
pagina 9 di 10 7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
7.1. va dunque condannato a rifondere a le spese di lite che, in Controparte_1 Parte_1
applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità), vanno liquidate in € 1.377,00 per esborsi (€ 545,20 per spese di mediazione;
€
786,00 per contributo unificato e iscrizione a ruolo;
€ 6,80 per notifica atto di citazione;
€ 39,00, per l'intimazione dei soli testi escussi, non potendo essere accolta l'istanza di rifusione delle spese di intimazione di testi alla cui escussione l'attore ha poi rinunciato in corso di causa) ed in € 7.616,00 per compensi (importo che deve intendersi comprensivo dei compensi relativi alla fase di mediazione), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3047/2017:
1) accerta e dichiara che (C.F. ) per usucapione Parte_1 C.F._1
ultraventennale è divenuto pieno proprietario esclusivo degli immobili siti in Comune di IA ed ivi catastalmente identificati come segue:
a) Catasto Fabbricati, Foglio 2, mappale n. 841, sub. 8;
b) Catasto Fabbricati, Foglio 2, mappale n. 841, sub. 10;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 1.377,00 per Controparte_1 Parte_1 esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 6 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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