Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/2012, n. 17485
CASS
Sentenza 12 ottobre 2012

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La mancata indicazione della persona, a richiesta della quale la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, importa nullità della stessa solo quando produce incertezza assoluta su detta persona, rimanendo, in ogni caso, la nullità sanata con effetti "ex tunc" dalla presentazione del controricorso.

Anche per i contratti cosiddetti commutativi le parti, nel loro potere di autonomia negoziale, possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze, che incidono o possono incidere sull'equilibrio delle prestazioni, ed assumere, reciprocamente o unilateralmente, il rischio, modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali sopravvenienze, l'applicabilità dei meccanismi riequilibratori previsti nell'ordinaria disciplina del contratto (art. 1467 e 1664 cod. civ.). L'assunzione del detto rischio supplementare può formare oggetto di una espressa pattuizione, ma può anche risultare per implicito dal regolamento convenzionale che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni. (Nella specie, la S.C., affermando l'enunciato principio, ha assunto che la peculiare pattuizione, connotante di parziale aleatorietà il contratto di vendita "inter partes", portava ad escludere l'applicabilità dell'art. 1497 cod. civ., non potendo dirsi promesse tra le parti, ma solo prefigurate come possibile rischio futuro, determinate qualità della cosa venduta, e cioè, segnatamente, la resa ottimale dell'impianto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/10/2012, n. 17485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17485
    Data del deposito : 12 ottobre 2012

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