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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16476/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16476/2021
IL Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti si ritira in camera di consiglio in all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti il giudice dà lettura del dispositivo e della motIVzione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cristina Denaro , lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motIVzione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16476 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 promossa
DA
, nato a [...] il [...] e, codice fiscale Parte_1
, elettIVmente domiciliato a Palermo, nella Via Giovanni Bonanno n. 67, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Isa Francesca Leone (Cod dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, con sede legale in Bologna nella via Stalingrado n.45, già Controparte_1
denominata quale incorporante Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e giusta atto di fusione del 31.12.2013,( Rep. 53712 Racc.34018 )
[...] Controparte_5
P.IV , in persona del suo procuratore alle liti dott. rappresentata e P.IVA_1 Controparte_6
difesa giusta procura in atti dall'Avvocato Giacomo Raffaele Esposito del Foro di Trapani,
2 presso il cui studio in Trapani nella via R. Passaneto n° 6 è CodiceFiscale_2
elettIVmente domiciliata,
CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] ( codice fiscale Controparte_7 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato convenIV in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale e la (d'ora innanzi denominata Controparte_7 Controparte_3
soltanto ) per ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni CP_3
patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di danno biologico permanente, biologico temporaneo e morale) da lui patiti, quantificati in € 51.794 ,50 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rIVlutazione.
L'attore esponeva, infatti, che:
1) in data 02 febbraio 2019, alle ore 11:00 circa, mentre stava percorrendo, alla guida del proprio motociclo Honda CBF 125 - targato DM32698 e privo di copertura assicuratIV –
la verso Palermo, in un tratto ad unico senso di marcia, intrapresa, Controparte_8
a velocità moderata, una curva verso destra, venIV improvvisamente urtato frontalmente dall'autovettura Opel Corsa, targata PA B22808 - assicurata presso la
OM - di proprietà di e dalla Controparte_1 Controparte_7
stessa condotta contromano;
2) In conseguenza dell'urto, egli era caduto a terra riportando importanti lesioni fisiche, per le quali, successIVmente si era recato con mezzo proprio presso il P.S. di Villa Sofia ove i sanitari di turno, riscontrando la “frattura pluriframmentaria di scoppio capillo radiale
3 dx e lussazione gomito dx”, ne aveva disposto il ricovero , sottoponendolo, il successivo
8 febbraio 2019, ad intervento chirurgico di “capillectomia e stabilizzazione dell'articolazione con filo di k trans olecrano” (doc.ti 1 - 2).
3) ) In conseguenza del sinistro, erano residuati “ esiti di frattura-lussazione gomito dx con frattura scomposta del capitello radiale in arto dominante”, con un danno del 15%, ITT 40
giorni di, 20 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25% (doc.
13), come da consulenza che allegava .
Sulla base di tali premesse , ravvisando la responsabilità esclusIV della convenuta CP_7
nella causazione del sinistro , l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusIV della sig.ra
conducente e proprietaria dell'autovettura Opel Corsa, targata PA B22808 - assicurata Controparte_7
presso la OM;
- Conseguentemente, ritenere e dichiarare la civile Controparte_1
responsabilità della sig.ra unitamente alla in persona del Controparte_7 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, giusto il combinato disposto degli artt. 142 ter, 145 e 148 del D.Lgs. n.
209/2005 e successive modificazioni, nonché di ogni altra disposizione normatIV in tema di responsabilità
per fatto illecito e di risarcimento del danno;
- Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, a provvedere,
in favore del sig. al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, danno Parte_1
biologico, danno morale e danno esistenziale patiti nell'occorso dallo stesso, oltre il rimborso delle spese
mediche sostenute per le cure, così come specificati in narratIV e quantificati in € 51.794,50 o in quella
maggiore o minore che il Giudice, sulla scorta delle risultanze istruttorie e processuali riterrà conforme a
giustizia e che verrà meglio quantificata a seguito della espletanda CTU, oltre il maggiore danno da
svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. e gli interessi legali sulla somma così rIVlutata dalla data del
sinistro al soddisfo.
La , costituitasi, contestava la domanda attorea in ordine all'an, alla luce delle CP_3
incongruenze emerse dal verbale di PS – ove si dava atto che il aveva dichiarato di essere Pt_1
caduto accidentalmente dal motociclo - nonché, dalle dichiarazioni rese, in sede di istruttoria, dal
4 testimone oculare e dai soggetti coinvolti, divergenti in quanto a individuazione dell'orario del sinistro;
chiedeva , quindi, il rigetto della domanda.
non si costituIV in giudizio sebbene ritualmente citatia sicché ne va Controparte_7
dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della c.t.u. medico legale, venIV posta in decisione all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la , avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla CP_3
predetta impresa di assicurazione ( cfr nota del 18.2.19 ) ed avendo intrapreso il giudizio tenuto conto della volontà della società di non aderire alla istanza di negoziazione assistita (vedi nota del
29.11.19 allegati 15-17 atto citazione )
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
L'assunto dell'attore in ordine alla dinamica del sinistro risulta, infatti, confermato dalle risultanze della deposizione del teste il quale ha confermato le modalità Testimone_1
dell'incidente come riportate nell'atto di citazione ( ADR) Confermo il cap 1) lettomi, e preciso che
erano circa le 10/30 , 11 .00 di mattina, ed
io mi trovavo a bordo di una mia vettura, e transitavo in quella via per servizio, e confermo che il sig. Pt_1
a bordo del proprio motore , procede va davanti al mio mezzo, a circa 4/5 metri , quel tratto di strada era a
senso unico;
ADR) Confermo integralmente quanto lettomi al cap 3 e preciso infatti che la conducente la
procedeva in senso opposto e contro mano , a quel punto la macchina ha urtato il motore nella CP_9
ruota e quindi il centauro è caduto in terra. Preciso che si era in prossimità di una curva, ed entrambi i
mezzi procedevano lentamente. Io sono sceso ed ho visto che il sig. si è fatto male al braccio, ed io ho Pt_1
condotto la moto del a casa sua , che dista circa 1 km dal posto, e la sig.ra investitrice lo ha condotto Pt_2
sulla sua auto. Il accusava solo dolori al braccio. SuccessIVmente la mi ha ricondotto dove Pt_1 CP_7
avevo lasciato il mio mezzo. dove avevo lasciato il mio mezzo. Aggiungo che io stesso avevo chiamato il 118,
5 ma poi ho disdetto l' intervento in quanto la convenuta era molto spaventata e quindi ho preferito
accompagnare l''attore a casa attore a casa”).
Ora, la deposizione che precede deve ritenersi attendibile, perché coerente e non contraddetta da elementi contrari ma anzi confermata:
- dal file audio versato in atti, relativo alla chiamata al 118 effettuata da tale nel corso della quale quest'ultimo aveva allertato i soccorsi, riferendosi Persona_1
esplicitamente ad un “incidente che aveva coinvolto due mezzi “ auto moto” - sebbene solo il conducete della moto avesse riportato danni fisici ( cfr file audio in atti) - ;
l'intervento era stato poi disdetto seguito dell''interlocuzione con l'attore ;
- dalle dichiarazioni rese dal alla in sede di istruttoria , del Tes_1 CP_3
tutto sovrapponibili a quelle rese in corso di causa;
non può darsi rilievo , invero, alla circostanza, valorizzata dalla resistente al fine di affermare la scarsa credibilità del teste
, che il nelle prime dichiarazioni, avesse indicato l'orario del sinistro nelle Tes_1
ore 14,00; ed infatti, da un lato, l'incidente è pacificamente avvenuto intorno alle 11 ,
come attestato dalla scheda della chiamata al 118 avvenuta alle 11.14 ( in ciò venendo smentito l'orario 00:00 indicato nel referto di PS) e sotto, altro profilo, viene in rilievo una mera imprecisione non certamente idonea a scalfire il positivo giudizio di attendibilità del racconto del teste , racconto preciso e dettagliato con riguardo a tutte le altre circostanze, confermate , per altro, anche dalla;
né può darsi rilievo CP_7
alla circostanza che il teste abbia dichiarato di avere chiamato il 118 ( mentre l'autore
Per_ della telefonata era tale ) posto che egli ha certamente preso parte alle operazioni di soccorso.
- dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria roprio dalla , CP_3 CP_7
la quale ha confermato il racconto del teste sia in ordine alla dinamica del Tes_1
sinistro che agli accadimenti occorsi dopo l'incidente ;
6 - dalla compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro ,
affermata dal CTU ( pag 8 cTU “Si ritiene che le lesioni refertate e i postumi Per_2
oggi obiettIVti siano causalmente riconducibili all'evento traumatico del 02/02/2019 e
compatibili con la dinamica riferita).
Non colgono nel segno le difese di parte resistente tese a negare l'effettivo verificarsi del sinistro,
valorizzando le presunte incongruenze esistenti tra le dichiarazioni rese da , CP_7
e , le dichiarazioni rese dal sede di acceso la PS e la assoluta Tes_1 Pt_1 Pt_1
incompatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro , non avendo riportato il altri postimi Pt_1
diversi dalla rottura del gomito.
Invero , sotto il primo profilo occorre evidenziare che tutti dichiaranti:
- hanno collocato il sinistro intorno alle 11,00: il ha precisato l'orario in sede Tes_1
di assunzione prova per testi ,non assumendo rilievo , per quanto sopra detto, che inizialmente egli avesse collocato temporalmente l'incidente alle ore 14,00 mentre l'indicazione delle 11,30, quale ora del sinistro ,da parte della conferma la CP_7
veridicità del racconto , trattandosi di orario prossimo a quello dell'incidente e non potendosi pretendere dalla dichiarante una individuazione dell'orario preciso ( in termini di minuti) dello scontro;
- hanno riportato , anche graficamente , il medesimo punto d'impatto, avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la ruota anteriore del motociclo ( sicchè
correttamente piò parlarsi di scontro frontale).
Non rileva, infine, a fronte dei convergenti dati su riportati , che nel verbale del Pronto Soccorso
n 009984 , che nel riquadro “anamnesi” si attesti “ : “riferito caduta accentale con la moto ” (vedi referto allegato nell'atto di citazione).
Al riguardo, occorre ricordare che il verbale fa fede fino a querela di falso del fatto che il Pt_1
ebbe a dichiarare quanto riportato nel verbale di PS ma non attesta anche la veridicità di dette asserzioni, che, invece, hanno la valenza di una confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono,
7 pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo ( Cass. Civ Sez z. 3 - , Ordinanza n. 20879 del 26/07/2024 ).
Ora, ritiene il Giudice di non potere trarre da dette dichiarazioni la prova dell'accidentalità della caduta e, quindi, della inesistenza del sinistro tenuto conto:
- Delle altre prove da cui è inconfutabilmente emersa la dimostrazione del sinistro (
dichiarazioni del dichiarazioni della e file audio) ; Tes_1 CP_7
- della circostanza che nel medesimo verbale alla voce modalità del trauma si riporta “
incidente stradale con mezzo proprio”;
- della spiegazione data dal alle sue dichiarazioni. Pt_1
L'attore , invero, in sede di istruttoria aveva precisato come la fosse molto CP_3 CP_7
spaventata delle conseguenze a cui sarebbe potuta andare incontro per la sua condotta di guida ,
sicché egli, nell'immediatezza, aveva preferito non coinvolgere la donna
Tale asserzione per altro trova conferma:
Per_
- nel verbale audio della chiamata al 118, in cui, dapprima, aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza per poi revocarlo proprio su indicazione del;
Pt_1
- nelle dichiarazioni rese nel corso della prova assunta dal , il quale ha Tes_1
confermato che la era molto spaventata. CP_7
Infine, quanto al giudizio di compatibilità tra dinamica del sinistro e lesioni riportate dal Pt_1
occorre precisare che non appare dirimente la circostanza che quest'ultimo non abbia riportato altre fratture, ferite escoriazioni o tumefazioni .
Ed invero :
- In primo luogo, occorre ricordare che l'impatto tra i due mezzi non è stato affatto forte in quanto entrambi tenevano una velocità moderata;
- ed ancora il CTU sul punto ha chiarito che” RelatIVmente all'assenza di altre lesività, si
sottolinea che tale assenza non assume alcuna rilevanza dal punto di vista medico legale e non
può essere presa in considerazione per l'esclusione del nesso di causa tenuto conto che anche nel
8 caso di caduta accidentale con la moto potrebbero prodursi lesività in altre parti del corpo che nel
caso in specie non sono presenti e/o non sono state descritte. È possibile la produzione della
frattura-lussazione del gomito senza che si producano lesività anche lievi, tipo ecchimosi o
escoriazioni, in altri parti del corpo. Nel corso della mia attività quale medico legale, ormai oltre
ventennale, soprattutto nell'ambito dell'attività espletata nel corso dei sopralluoghi giudiziari, ho
spesso evidenziato l'assenza di particolari lesività esterne anche in soggetti vittime di gravi
sinistri stradali. - In conclusione non vi sono elementi medico legali per escludere il nesso di
causa tra quanto riferito dall'attore riguardo alla dinamica del sinistro e le lesioni riportate a
seguito del suddetto
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, va affermata la responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro.
Di contro, non sono emersi elementi che consentono di affermare un concorso di colpa del . Pt_1
Invero, dalla deposizione testimoniale è emerso che :
- l'autovettura percorreva la via in controsenso;
- lo scontro è avvenuto in un tratto poco visibile ( tornante );
- aveva affrontato la curva a velocità moderata. Pt_1
Ne consegue che il conducente dell'autovettura convenuta in giudizio, , deve Controparte_7
ritenersi responsabile in via esclusIV del sinistro e obbligata a risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto, ai sensi dell'art.2054, primo comma, c.c..
Al risarcimento dei suddetti danni tenuta in solido con il proprietario e la compagnia CP_7
assicuratIV dell'autovettura, la ai sensi dell'art. 144 CdA, data la pacifica esistenza del CP_1
rapporto assicurativo.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza dei postumi permanenti lamentati dall'attore .
Ebbene, sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. ha accertato che Persona_3 Pt_1
nell'incidente occorsogli in data 2.2.19 ha riportato discreta sindrome algico-disfunzionale a carico del
9 gomito destro con rigidità articolare in flesso-estensione (escursione articolare tra 75-120°) e con esiti
cicatriziali avambraccio e gomito destro configuranti un lieve pregiudizio estetico” e
Ha, quindi, ritenuto che è residuato un danno biologico del 13% (omnicomprensivo del danno estetico), con un periodo di ITA di giorni 15, nonché di ITP al 75% di gg. 30, al 50% di giorni320, ed al 25% di ulteriori gg. 30 (vedi pag. 8 della relazione di c.t.u.).
Ha, infine, che le spese mediche sostenute siano state congrue all'iter diagnostico.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente
alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua
componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze
dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo
l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento. Ne derIV, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa
area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della
lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensIV del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derIVnti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
10 pregiudizi identici;
ne derIV che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione
del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia
pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motIVzione che non dia conto delle ragioni della preferenza
assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti
sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di consenta di CP_4
pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo
l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una
non motIVta applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con
riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass.
17018/18)- cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettIV consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione e, avente natura essenzialmente equitatIV, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione
11 all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente ( trattandosi di danno macro permanente e posto che le nuove tabelle si applicheranno a verificatesi in data successIV all'entrata in vigore del decreto attuativi)
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale
di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitatIV ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014;
conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relatIV, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitatIV per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.900,00 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 13%
e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (56 anni compiuti) va liquidato equitatIVmente un risarcimento pari ad € 36.135,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di
€ 3.833,93 ( già comprensivo dell'aumento del 29% per danno morale ) da moltiplicare per il grado di invalidità (13) e per il coefficiente (0,725) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
, tenuto conto : dell'iter terapeutico del sottopostosi ad intervento chirurgico e a CP_4 Pt_1
sedure di fisioterapia;
del danno estetico e del dolore fisico normalmente connesso a tali tipologie di fratture.
Per converso non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno,
in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
12 Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro € 43.335,00 ( 36.135,00 + € 6.900,00 + 300
di spese mediche ritenute congrue dal CTU) , in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rIVlutazione monetaria,
da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
al fine di liquidare effettIVmente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così
ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derIVnte dal tempestivo mancato godimento dell'equIVlente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessIV somma già rIVlutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressIVmente ed annualmente rIVlutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (Euro €
36.600,51) e applicandosi gli interessi - al tasso ex art 1284 c 1 in assenza di prova del maggior danno) la rIVlutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito ( tenuto conto della non significatIV durata ai fini de computo degli interessi - del periodo di invalidità
temporanea), si perviene all'importo di euro € 47.507,54 ( di cui euro 10.907,03 per rIVlutazione
+ Interessi):
13 In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., i convenuti vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che i liquidano in euro 791,16 ( CU e notifiche) per spese e euro 6.092,80,
per compenso determinati sulla base del paragrafo 2 (giudizi ordinari dinanzi il Tribunale)
dei parametri contenuti nel D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione (da € 26.001,00 ad €
52.000,00) in cui rientra il valore della domanda accolta, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio, abbattuti del 20% in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività
processuale in concreto svolta.
Le spese di ctu vanno poste definitIVmente a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale di Palermo – terza sezione civile - , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitIVmente pronunciando:
- condanna e la pagamento, in Controparte_7 Controparte_10
solido, in favore di della somma di € 47.507,54 , oltre interessi legali dalla Parte_1
decisione sino al soddisfo;
- condanna e la delle spese di lite Controparte_7 Controparte_3
dall'attore sostenute nella misura di euro 545,00 per spese vive ed € 6.092,80, per compenso,
oltre spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge da distrarre a favore del procuratore antistatario;
- pone definitIVmente le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
Così deciso in Palermo il 30-4-25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
14
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TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16476/2021
IL Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti si ritira in camera di consiglio in all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti il giudice dà lettura del dispositivo e della motIVzione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cristina Denaro , lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motIVzione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16476 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 promossa
DA
, nato a [...] il [...] e, codice fiscale Parte_1
, elettIVmente domiciliato a Palermo, nella Via Giovanni Bonanno n. 67, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Isa Francesca Leone (Cod dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, con sede legale in Bologna nella via Stalingrado n.45, già Controparte_1
denominata quale incorporante Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e giusta atto di fusione del 31.12.2013,( Rep. 53712 Racc.34018 )
[...] Controparte_5
P.IV , in persona del suo procuratore alle liti dott. rappresentata e P.IVA_1 Controparte_6
difesa giusta procura in atti dall'Avvocato Giacomo Raffaele Esposito del Foro di Trapani,
2 presso il cui studio in Trapani nella via R. Passaneto n° 6 è CodiceFiscale_2
elettIVmente domiciliata,
CONVENUTA
E
, nata a [...] il [...] ( codice fiscale Controparte_7 C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato convenIV in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale e la (d'ora innanzi denominata Controparte_7 Controparte_3
soltanto ) per ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni CP_3
patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di danno biologico permanente, biologico temporaneo e morale) da lui patiti, quantificati in € 51.794 ,50 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rIVlutazione.
L'attore esponeva, infatti, che:
1) in data 02 febbraio 2019, alle ore 11:00 circa, mentre stava percorrendo, alla guida del proprio motociclo Honda CBF 125 - targato DM32698 e privo di copertura assicuratIV –
la verso Palermo, in un tratto ad unico senso di marcia, intrapresa, Controparte_8
a velocità moderata, una curva verso destra, venIV improvvisamente urtato frontalmente dall'autovettura Opel Corsa, targata PA B22808 - assicurata presso la
OM - di proprietà di e dalla Controparte_1 Controparte_7
stessa condotta contromano;
2) In conseguenza dell'urto, egli era caduto a terra riportando importanti lesioni fisiche, per le quali, successIVmente si era recato con mezzo proprio presso il P.S. di Villa Sofia ove i sanitari di turno, riscontrando la “frattura pluriframmentaria di scoppio capillo radiale
3 dx e lussazione gomito dx”, ne aveva disposto il ricovero , sottoponendolo, il successivo
8 febbraio 2019, ad intervento chirurgico di “capillectomia e stabilizzazione dell'articolazione con filo di k trans olecrano” (doc.ti 1 - 2).
3) ) In conseguenza del sinistro, erano residuati “ esiti di frattura-lussazione gomito dx con frattura scomposta del capitello radiale in arto dominante”, con un danno del 15%, ITT 40
giorni di, 20 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25% (doc.
13), come da consulenza che allegava .
Sulla base di tali premesse , ravvisando la responsabilità esclusIV della convenuta CP_7
nella causazione del sinistro , l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusIV della sig.ra
conducente e proprietaria dell'autovettura Opel Corsa, targata PA B22808 - assicurata Controparte_7
presso la OM;
- Conseguentemente, ritenere e dichiarare la civile Controparte_1
responsabilità della sig.ra unitamente alla in persona del Controparte_7 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, giusto il combinato disposto degli artt. 142 ter, 145 e 148 del D.Lgs. n.
209/2005 e successive modificazioni, nonché di ogni altra disposizione normatIV in tema di responsabilità
per fatto illecito e di risarcimento del danno;
- Per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, a provvedere,
in favore del sig. al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, danno Parte_1
biologico, danno morale e danno esistenziale patiti nell'occorso dallo stesso, oltre il rimborso delle spese
mediche sostenute per le cure, così come specificati in narratIV e quantificati in € 51.794,50 o in quella
maggiore o minore che il Giudice, sulla scorta delle risultanze istruttorie e processuali riterrà conforme a
giustizia e che verrà meglio quantificata a seguito della espletanda CTU, oltre il maggiore danno da
svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. e gli interessi legali sulla somma così rIVlutata dalla data del
sinistro al soddisfo.
La , costituitasi, contestava la domanda attorea in ordine all'an, alla luce delle CP_3
incongruenze emerse dal verbale di PS – ove si dava atto che il aveva dichiarato di essere Pt_1
caduto accidentalmente dal motociclo - nonché, dalle dichiarazioni rese, in sede di istruttoria, dal
4 testimone oculare e dai soggetti coinvolti, divergenti in quanto a individuazione dell'orario del sinistro;
chiedeva , quindi, il rigetto della domanda.
non si costituIV in giudizio sebbene ritualmente citatia sicché ne va Controparte_7
dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della c.t.u. medico legale, venIV posta in decisione all'esito della discussione orale.
Tanto premesso, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la , avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla CP_3
predetta impresa di assicurazione ( cfr nota del 18.2.19 ) ed avendo intrapreso il giudizio tenuto conto della volontà della società di non aderire alla istanza di negoziazione assistita (vedi nota del
29.11.19 allegati 15-17 atto citazione )
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
L'assunto dell'attore in ordine alla dinamica del sinistro risulta, infatti, confermato dalle risultanze della deposizione del teste il quale ha confermato le modalità Testimone_1
dell'incidente come riportate nell'atto di citazione ( ADR) Confermo il cap 1) lettomi, e preciso che
erano circa le 10/30 , 11 .00 di mattina, ed
io mi trovavo a bordo di una mia vettura, e transitavo in quella via per servizio, e confermo che il sig. Pt_1
a bordo del proprio motore , procede va davanti al mio mezzo, a circa 4/5 metri , quel tratto di strada era a
senso unico;
ADR) Confermo integralmente quanto lettomi al cap 3 e preciso infatti che la conducente la
procedeva in senso opposto e contro mano , a quel punto la macchina ha urtato il motore nella CP_9
ruota e quindi il centauro è caduto in terra. Preciso che si era in prossimità di una curva, ed entrambi i
mezzi procedevano lentamente. Io sono sceso ed ho visto che il sig. si è fatto male al braccio, ed io ho Pt_1
condotto la moto del a casa sua , che dista circa 1 km dal posto, e la sig.ra investitrice lo ha condotto Pt_2
sulla sua auto. Il accusava solo dolori al braccio. SuccessIVmente la mi ha ricondotto dove Pt_1 CP_7
avevo lasciato il mio mezzo. dove avevo lasciato il mio mezzo. Aggiungo che io stesso avevo chiamato il 118,
5 ma poi ho disdetto l' intervento in quanto la convenuta era molto spaventata e quindi ho preferito
accompagnare l''attore a casa attore a casa”).
Ora, la deposizione che precede deve ritenersi attendibile, perché coerente e non contraddetta da elementi contrari ma anzi confermata:
- dal file audio versato in atti, relativo alla chiamata al 118 effettuata da tale nel corso della quale quest'ultimo aveva allertato i soccorsi, riferendosi Persona_1
esplicitamente ad un “incidente che aveva coinvolto due mezzi “ auto moto” - sebbene solo il conducete della moto avesse riportato danni fisici ( cfr file audio in atti) - ;
l'intervento era stato poi disdetto seguito dell''interlocuzione con l'attore ;
- dalle dichiarazioni rese dal alla in sede di istruttoria , del Tes_1 CP_3
tutto sovrapponibili a quelle rese in corso di causa;
non può darsi rilievo , invero, alla circostanza, valorizzata dalla resistente al fine di affermare la scarsa credibilità del teste
, che il nelle prime dichiarazioni, avesse indicato l'orario del sinistro nelle Tes_1
ore 14,00; ed infatti, da un lato, l'incidente è pacificamente avvenuto intorno alle 11 ,
come attestato dalla scheda della chiamata al 118 avvenuta alle 11.14 ( in ciò venendo smentito l'orario 00:00 indicato nel referto di PS) e sotto, altro profilo, viene in rilievo una mera imprecisione non certamente idonea a scalfire il positivo giudizio di attendibilità del racconto del teste , racconto preciso e dettagliato con riguardo a tutte le altre circostanze, confermate , per altro, anche dalla;
né può darsi rilievo CP_7
alla circostanza che il teste abbia dichiarato di avere chiamato il 118 ( mentre l'autore
Per_ della telefonata era tale ) posto che egli ha certamente preso parte alle operazioni di soccorso.
- dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria roprio dalla , CP_3 CP_7
la quale ha confermato il racconto del teste sia in ordine alla dinamica del Tes_1
sinistro che agli accadimenti occorsi dopo l'incidente ;
6 - dalla compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro ,
affermata dal CTU ( pag 8 cTU “Si ritiene che le lesioni refertate e i postumi Per_2
oggi obiettIVti siano causalmente riconducibili all'evento traumatico del 02/02/2019 e
compatibili con la dinamica riferita).
Non colgono nel segno le difese di parte resistente tese a negare l'effettivo verificarsi del sinistro,
valorizzando le presunte incongruenze esistenti tra le dichiarazioni rese da , CP_7
e , le dichiarazioni rese dal sede di acceso la PS e la assoluta Tes_1 Pt_1 Pt_1
incompatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro , non avendo riportato il altri postimi Pt_1
diversi dalla rottura del gomito.
Invero , sotto il primo profilo occorre evidenziare che tutti dichiaranti:
- hanno collocato il sinistro intorno alle 11,00: il ha precisato l'orario in sede Tes_1
di assunzione prova per testi ,non assumendo rilievo , per quanto sopra detto, che inizialmente egli avesse collocato temporalmente l'incidente alle ore 14,00 mentre l'indicazione delle 11,30, quale ora del sinistro ,da parte della conferma la CP_7
veridicità del racconto , trattandosi di orario prossimo a quello dell'incidente e non potendosi pretendere dalla dichiarante una individuazione dell'orario preciso ( in termini di minuti) dello scontro;
- hanno riportato , anche graficamente , il medesimo punto d'impatto, avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la ruota anteriore del motociclo ( sicchè
correttamente piò parlarsi di scontro frontale).
Non rileva, infine, a fronte dei convergenti dati su riportati , che nel verbale del Pronto Soccorso
n 009984 , che nel riquadro “anamnesi” si attesti “ : “riferito caduta accentale con la moto ” (vedi referto allegato nell'atto di citazione).
Al riguardo, occorre ricordare che il verbale fa fede fino a querela di falso del fatto che il Pt_1
ebbe a dichiarare quanto riportato nel verbale di PS ma non attesta anche la veridicità di dette asserzioni, che, invece, hanno la valenza di una confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono,
7 pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo ( Cass. Civ Sez z. 3 - , Ordinanza n. 20879 del 26/07/2024 ).
Ora, ritiene il Giudice di non potere trarre da dette dichiarazioni la prova dell'accidentalità della caduta e, quindi, della inesistenza del sinistro tenuto conto:
- Delle altre prove da cui è inconfutabilmente emersa la dimostrazione del sinistro (
dichiarazioni del dichiarazioni della e file audio) ; Tes_1 CP_7
- della circostanza che nel medesimo verbale alla voce modalità del trauma si riporta “
incidente stradale con mezzo proprio”;
- della spiegazione data dal alle sue dichiarazioni. Pt_1
L'attore , invero, in sede di istruttoria aveva precisato come la fosse molto CP_3 CP_7
spaventata delle conseguenze a cui sarebbe potuta andare incontro per la sua condotta di guida ,
sicché egli, nell'immediatezza, aveva preferito non coinvolgere la donna
Tale asserzione per altro trova conferma:
Per_
- nel verbale audio della chiamata al 118, in cui, dapprima, aveva chiesto l'intervento dell'ambulanza per poi revocarlo proprio su indicazione del;
Pt_1
- nelle dichiarazioni rese nel corso della prova assunta dal , il quale ha Tes_1
confermato che la era molto spaventata. CP_7
Infine, quanto al giudizio di compatibilità tra dinamica del sinistro e lesioni riportate dal Pt_1
occorre precisare che non appare dirimente la circostanza che quest'ultimo non abbia riportato altre fratture, ferite escoriazioni o tumefazioni .
Ed invero :
- In primo luogo, occorre ricordare che l'impatto tra i due mezzi non è stato affatto forte in quanto entrambi tenevano una velocità moderata;
- ed ancora il CTU sul punto ha chiarito che” RelatIVmente all'assenza di altre lesività, si
sottolinea che tale assenza non assume alcuna rilevanza dal punto di vista medico legale e non
può essere presa in considerazione per l'esclusione del nesso di causa tenuto conto che anche nel
8 caso di caduta accidentale con la moto potrebbero prodursi lesività in altre parti del corpo che nel
caso in specie non sono presenti e/o non sono state descritte. È possibile la produzione della
frattura-lussazione del gomito senza che si producano lesività anche lievi, tipo ecchimosi o
escoriazioni, in altri parti del corpo. Nel corso della mia attività quale medico legale, ormai oltre
ventennale, soprattutto nell'ambito dell'attività espletata nel corso dei sopralluoghi giudiziari, ho
spesso evidenziato l'assenza di particolari lesività esterne anche in soggetti vittime di gravi
sinistri stradali. - In conclusione non vi sono elementi medico legali per escludere il nesso di
causa tra quanto riferito dall'attore riguardo alla dinamica del sinistro e le lesioni riportate a
seguito del suddetto
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, va affermata la responsabilità del conducente dell'autovettura nella causazione del sinistro.
Di contro, non sono emersi elementi che consentono di affermare un concorso di colpa del . Pt_1
Invero, dalla deposizione testimoniale è emerso che :
- l'autovettura percorreva la via in controsenso;
- lo scontro è avvenuto in un tratto poco visibile ( tornante );
- aveva affrontato la curva a velocità moderata. Pt_1
Ne consegue che il conducente dell'autovettura convenuta in giudizio, , deve Controparte_7
ritenersi responsabile in via esclusIV del sinistro e obbligata a risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto, ai sensi dell'art.2054, primo comma, c.c..
Al risarcimento dei suddetti danni tenuta in solido con il proprietario e la compagnia CP_7
assicuratIV dell'autovettura, la ai sensi dell'art. 144 CdA, data la pacifica esistenza del CP_1
rapporto assicurativo.
Ciò posto, occorre analizzare la sussistenza dei postumi permanenti lamentati dall'attore .
Ebbene, sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. ha accertato che Persona_3 Pt_1
nell'incidente occorsogli in data 2.2.19 ha riportato discreta sindrome algico-disfunzionale a carico del
9 gomito destro con rigidità articolare in flesso-estensione (escursione articolare tra 75-120°) e con esiti
cicatriziali avambraccio e gomito destro configuranti un lieve pregiudizio estetico” e
Ha, quindi, ritenuto che è residuato un danno biologico del 13% (omnicomprensivo del danno estetico), con un periodo di ITA di giorni 15, nonché di ITP al 75% di gg. 30, al 50% di giorni320, ed al 25% di ulteriori gg. 30 (vedi pag. 8 della relazione di c.t.u.).
Ha, infine, che le spese mediche sostenute siano state congrue all'iter diagnostico.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente
alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua
componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze
dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo
l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento. Ne derIV, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa
area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della
lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensIV del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o
valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il
giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derIVnti dall'evento di
danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
10 pregiudizi identici;
ne derIV che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione
del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia
pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motIVzione che non dia conto delle ragioni della preferenza
assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti
sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di consenta di CP_4
pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo
l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una
non motIVta applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con
riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass.
17018/18)- cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettIV consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione e, avente natura essenzialmente equitatIV, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione
11 all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente ( trattandosi di danno macro permanente e posto che le nuove tabelle si applicheranno a verificatesi in data successIV all'entrata in vigore del decreto attuativi)
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale
di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitatIV ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014;
conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relatIV, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitatIV per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.900,00 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 13%
e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (56 anni compiuti) va liquidato equitatIVmente un risarcimento pari ad € 36.135,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di
€ 3.833,93 ( già comprensivo dell'aumento del 29% per danno morale ) da moltiplicare per il grado di invalidità (13) e per il coefficiente (0,725) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
, tenuto conto : dell'iter terapeutico del sottopostosi ad intervento chirurgico e a CP_4 Pt_1
sedure di fisioterapia;
del danno estetico e del dolore fisico normalmente connesso a tali tipologie di fratture.
Per converso non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno,
in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
12 Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro € 43.335,00 ( 36.135,00 + € 6.900,00 + 300
di spese mediche ritenute congrue dal CTU) , in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rIVlutazione monetaria,
da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
al fine di liquidare effettIVmente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così
ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derIVnte dal tempestivo mancato godimento dell'equIVlente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessIV somma già rIVlutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressIVmente ed annualmente rIVlutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (Euro €
36.600,51) e applicandosi gli interessi - al tasso ex art 1284 c 1 in assenza di prova del maggior danno) la rIVlutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito ( tenuto conto della non significatIV durata ai fini de computo degli interessi - del periodo di invalidità
temporanea), si perviene all'importo di euro € 47.507,54 ( di cui euro 10.907,03 per rIVlutazione
+ Interessi):
13 In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., i convenuti vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che i liquidano in euro 791,16 ( CU e notifiche) per spese e euro 6.092,80,
per compenso determinati sulla base del paragrafo 2 (giudizi ordinari dinanzi il Tribunale)
dei parametri contenuti nel D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione (da € 26.001,00 ad €
52.000,00) in cui rientra il valore della domanda accolta, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio, abbattuti del 20% in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività
processuale in concreto svolta.
Le spese di ctu vanno poste definitIVmente a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale di Palermo – terza sezione civile - , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitIVmente pronunciando:
- condanna e la pagamento, in Controparte_7 Controparte_10
solido, in favore di della somma di € 47.507,54 , oltre interessi legali dalla Parte_1
decisione sino al soddisfo;
- condanna e la delle spese di lite Controparte_7 Controparte_3
dall'attore sostenute nella misura di euro 545,00 per spese vive ed € 6.092,80, per compenso,
oltre spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge da distrarre a favore del procuratore antistatario;
- pone definitIVmente le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
Così deciso in Palermo il 30-4-25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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