Ordinanza collegiale 20 settembre 2021
Sentenza 1 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 01/03/2022, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 00362/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01322/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2020, proposto da
Vault Tek S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zacà e Fabrizio Ferilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Antonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento del Responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale” del Comune di Matino, prot. n. 15165 del 1° settembre 2020, con il quale è stato espresso il diniego in ordine all’istanza di permesso di costruire presentata dalla Società ricorrente in data 29 maggio 2020 per la realizzazione di una villa unifamiliare da erigere in Matino, traversa di via Villaggio del Fanciullo;
- della comunicazione dei motivi ostativi a firma del medesimo Responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale” del Comune di Matino, prot. n. 13518 del 31 luglio 2020;
- della proposta del Responsabile del procedimento prot. n. 13514 del 31 luglio 2020, richiamata nei provvedimenti impugnati, ma non allegata né resa disponibile, nei limiti dell’interesse fatto valere;
- del Piano di Lottizzazione del Settore 6 del 1^ P.P.A. e della relativa Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione n. 308 del 10 novembre 1987, qualora occorra nei limiti dell’interesse fatto valere;
- del Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) del Settore 6 “Località Villaggio del Fanciullo”, di ridefinizione dell'originario Piano di Lottizzazione n. 6 del 1^ P.P.A. e della relativa deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 48 del 30 luglio 2016, qualora occorra nei limiti dell’interesse fatto valere;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Matino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Vault Tek S.r.l. è proprietaria di un suolo ubicato in Matino, nella zona comunemente indicata come contrada San Salvatore, in via Traversa di via Villaggio del Fanciullo, riportato nel N.C.T. del Comune di Matino al Foglio 14, Particella nn. 556 ed 800.
Il terreno de quo ricade in Zona C, nel vigente Programma di Fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia n. 911 del 3 maggio 1976, in cui le zone “C”, definite di “espansione”, “ … riguardano aree ancora libere o con rade costruzioni destinate all’espansione urbana per residenze semi‐estensive ” (cfr. art. 13 P.d.F. Matino - zona C) e, in particolare, ricade nelle aree previste nel Piano di Lottizzazione “Settore n. 6 villaggio del fanciullo”.
Il predetto Piano di Lottizzazione “Settore n. 6 villaggio del fanciullo” veniva approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 308/1987, ma non è mai stato attuato.
Il Comune di Matino, successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.07.2016, adottava il Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) del suddetto Settore 6 “Località Villaggio del Fanciullo”, predisponendo una ridefinizione dell’originario “Piano di Lottizzazione settore n. 6”, sotto forma di “Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica” della zona omogenea “C di espansione” del vigente Piano di Fabbricazione.
Il predetto Piano Urbanistico Esecutivo non è mai stato approvato ed è decorso il termine triennale di cui all’art. 12, comma 3, del DPR n. 380/2001, relativo alle misure di salvaguardia.
La Vault Tek S.r.l. presentava al Comune di Matino, in data 29.05.2020, richiesta di permesso di costruire diretto per la realizzazione di una villa unifamiliare da erigere in Matino, traversa di via Villaggio del Fanciullo, su area censita in catasto al foglio 14, particelle 556-800, composta da piano interrato, piano terra e piano primo.
Il Comune di Matino, dapprima con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, adottati con nota prot. n. 13518 del 31.07.2020 e successivamente con il provvedimento di diniego prot. n. 15165 del 01.09.2020, comunicava che “ la stessa non può essere accolta in quanto nell’area oggetto d’intervento il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla redazione di appositi piani di lottizzazione o piani quadro con previsioni plano-volumetriche, estese a idonei comprensori di programma ed opportunamente convenzionati (art.13 REC 2^ parte), di cui al momento la zona è sprovvista ”.
La ricorrente ha censurato il citato provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione artt. 3, 10 e 10 bis L. n. 241/1990, come modificata dalla L. n. 15/2005. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt. 10, 12 e 16 D.P.R. n. 380/2001. Violazione art. 9, comma 2, D.P.R. n. 327/2001. Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione artt. 16 e 17 L.R. Puglia n. 20/2001. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per errore sul presupposto di fatto e di diritto. Contraddittorietà tra provvedimenti promananti dalla medesima amministrazione. Irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta. Malgoverno.
Si è costituito in giudizio il Comune di Matino, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il Collegio osserva che, come più volte affermato in sede pretoria, la necessità dello strumento attuativo è superata nei casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, renda inutile il ricorso ad una pianificazione di dettaglio. In particolare, il titolo abilitativo edilizio può essere oggetto di rilascio anche in assenza del piano attuativo, richiesto dalle norme di piano regolatore, quando il lotto del richiedente possa definirsi “intercluso”, ossia quando l’area sia l’unica a non essere stata ancora edificata, trovandosi in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione. Il lotto, al fine di essere considerato “intercluso”, deve presentare alcune caratteristiche, ed in particolare ciò “ si realizza allorquando l’area edificabile di proprietà del richiedente il permesso di costruire: a) sia l’unica a non essere stata ancora edificata; b) si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; d) sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al p.r.g. ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 07/11/2014, n. 5488; Cons. Stato, Sez. II, 18/08/2020, n. 5073; Cons. Stato, Sez. II, 08/06/2021, n. 4378; Cons. Stato, Sez. IV, 23/12/2021, n. 8544). In altri termini, è possibile prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme tecniche di piano solo ove nell’area interessata sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione della lottizzazione stessa, quando, in particolare, nell’area siano presenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti. Tuttavia, il titolo abilitativo edilizio non può essere rilasciato in assenza di un piano attuativo nell’ipotesi in cui, “ per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona, ad esempio, completando il sistema della viabilità secondaria nella zona o integrando l’urbanizzazione esistente per garantire il rispetto degli standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue, già asservite all’edificazione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 03/06/2020, n. 3472). Infatti, il piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, si rivela necessario al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti, nonché di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2018, n. 4271; Cons. Stato, Sez. IV, 13/04/2016, n. 1434; Cons. Stato, Sez. IV, 17/07/2013, n. 3880).
Ciò posto, nel caso in esame si rilevano le seguenti circostanze:
- le strade non sono asfaltate in maniera conforme alla viabilità stradale;
- sono assenti i marciapiedi;
- una larga parte del comparto non è edificata e vi è solo la presenza di un punto di illuminazione;
- non vi è presenza di segnaletica stradale;
- non vi è presenza di verde pubblico, di parcheggi e/o aree di sosta, di zone destinate alla collettività (es. piazze).
Inoltre, la mera esistenza di rete fognante, di distribuzione dell’acqua, della energia elettrica, o altre utenze non rileva ai fini del rilascio del titolo edilizio perché deve essere intesa nel significato di adeguatezza delle opere alle esigenze collettive.
Il comparto su cui insiste il lotto della ricorrente, come si evince dalla relazione tecnica del P.U.E. adottato, occupa una superficie territoriale di mq. 100.170 all’interno della quale solo mq. 42.456 rappresentano superficie fondiaria; di questi ultimi, una porzione di mq. 16677 costituisce l’insieme dei lotti già edificati, mentre la restante parte di mq. 25.779 rappresenta l’insieme dei lotti non ancora edificati (tra cui quello oggetto della presente controversia). Ne deriva che il 39,28 % della superficie fondiaria rappresenta i lotti già edificati, mentre il restante 60,72 % delle superfici edificabili non è stato ancora oggetto di edificazione.
Al di là del dato percentuale occorre però evidenziare che i lotti edificati sono concentrati nella zona nord del comparto; nel comparto si rileva l’esistenza di opere di urbanizzazione quali: strade, pubblica illuminazione, rete elettrica, gas e telefonia, rete idrica, rete fognante. Tuttavia tali opere si sviluppano lungo le sole quattro strade esistenti del settore: via Kennedy e via Monti che delimitano il perimetro del comparto a nord e ad ovest, dove sono localizzate le confinanti zone A “centro storico” e B “completamento” del vigente P.d.F.; via Villaggio del Fanciullo che delimita il perimetro del comparto ad est e rappresenta lo spartiacque tra la zona edificatoria e la zona agricola del territorio comunale; nonché via Verdi che attraversa il comparto da est a ovest e rappresenta una strada di penetrazione al centro storico del paese.
Il lotto de quo , quindi, pur essendo servito da una stradina di proprietà privata e solo parzialmente dotata di opere di urbanizzazione, di fatto si affaccia su due strade di previsione del P.U.E. allo stato inesistenti. Infatti, il lotto in parola non si trova in zona prospiciente via del Fanciullo (via urbanizzata), a differenza, ad esempio, del lotto Angelé, in relazione al quale il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 71/2020.
La parte ricorrente non ha, in conclusione, compiutamente dimostrato, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., non solo la pressoché completa edificazione della zona (contraddetta dai documenti fotografici acquisiti dai quali si evince la non configurabilità del lotto intercluso), ma anche l’esistenza di tutte le opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, nonché l’attitudine di tali opere di urbanizzazione a soddisfare le esigenze della comunità locale sotto il profilo qualitativo e quantitativo.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità delle questioni, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO