Sentenza 8 marzo 2011
Massime • 1
La regola dell'inutilizzabilità per l'omessa riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio, svolto fuori udienza, di persona detenuta è circoscritta al solo ambito cautelare, ma non ha alcuna rilevanza nell'ambito dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2011, n. 17422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17422 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/03/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - N. 326
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 36957/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN AGOSTINO N. IL 18/03/1940;
avverso la sentenza n. 2663/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 30/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
udito il P.G. in persona del Dott. DE SANTIS Fausto che ha concluso per l'annullamento con rinvio sul punto concernente la violazione del principio dell'immutabilità del giudice;
udito il difensore avv. DROGHEO Domenico, per delega dell'avv. Di Feo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 aprile 2010, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa, inflitta dal Tribunale di Livorno, con sentenza del 20 maggio 2009, a UN GO, ritenuto penalmente responsabile del reato di illegale detenzione presso la propria abitazione di una pistola Smith & Wesson calibro 357 con matricola abrasa, nonché del reato di illegale detenzione presso la propria abitazione di 15 cartucce calibro 38 speciale, atte al munizionamento dell'arma di cui sopra;
con l'attenuante del vizio parziale di mente e con esclusione dell'aumento di pena per la contestata recidiva.
2. I giudici di merito hanno fondato la declaratoria di penale responsabilità del UN sugli esiti di una perquisizione effettuata il 24 marzo 2009 dai carabinieri di Rio Marina all'interno dell'abitazione dell'imputato, dove la pistola e le munizioni erano state rinvenute occultate in una nicchia murata ed intonacata ricavata in una parete della cucina;
l'imputato era stato poi ritenuto in grado di partecipare coscientemente al processo, come desunto dagli accertamenti medici disposti in primo grado e rinnovati in appello, dai quali era emerso che l'imputato era affetto da una sindrome delirante paranoidea, associata ad un disturbo antisociale della personalità, caratterizzata da una ideazione delirante persecutoria, la quale, senza compromettere le altre funzioni psichiche, aveva indotto il soggetto ad assumere un atteggiamento difensivo sproporzionato rispetto alle minacce ambientali. In particolare il perito medico nominato in appello aveva riconosciuto nell'imputato una condizione di parziale capacità di intendere e volere ed aveva escluso il rischio che la partecipazione al processo potesse portare ad un crollo delle difese emotive dell'imputato con effetti destabilizzanti;
e la Corte territoriale non aveva condiviso quanto rilevato da detto consulente medico, nella parte in cui aveva ritenuto che, al momento del fatto, l'imputato era incapace di intendere e di volere, avendo preferito, sotto tale ultimo aspetto, valorizzare la perizia del consulente del Tribunale, secondo il quale l'imputato anche al momento del fatto versava nella medesima situazione di parziale capacità di intendere di volere, viceversa riconosciuta dal consulente d'appello solo al momento della celebrazione del processo.
3. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Firenze UN GO propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
a)- violazione di legge ed omessa motivazione in materia di cosciente partecipazione al processo di soggetto incapace.
Una volta accertata l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, il giudice era tenuto a disporre, ai sensi dell'art. 71 c.p.p., la sospensione del processo;
al contrario la sentenza impugnata aveva totalmente omesso ogni motivazione circa la cosciente partecipazione al processo di esso ricorrente, anche perché il perito della Corte d'appello aveva concluso per l'incapacità di intendere e volere di esso ricorrente all'epoca dei fatti;
e la Corte territoriale, per giustificare la violazione di legge in cui era incorsa, aveva affermato la legittimità delle conclusioni del perito medico di primo grado, sebbene le stesse fossero state ritenute contraddittorie, tanto da rendere necessario l'espletamento di una nuova perizia;
b)- violazione di legge in materia di incapacità di intendere e volere ed omessa nonché apparente motivazione in ordine alla imputabilità di esso ricorrente.
La Corte territoriale, dopo aver disposto una nuova perizia psichiatrica sul ricorrente, intesa a verificare le sue capacità di intendere e volere, si era discostata dalle conclusioni del perito d'ufficio da essa nominato con una motivazione erronea e contraddittoria circa l'imputabilità di esso ricorrente, avendo il perito da essa nominato concluso per la sua totale incapacità di intendere di volere al momento del fatto;
e la contraddizione in cui era caduta la Corte territoriale era appunto consistita nell'aver dato credito alla valutazione psichiatrica del perito di primo grado, avendo ritenuto condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale sulla capacità di intendere di volere di esso ricorrente;
tuttavia la perizia espletata dal perito medico nominato in primo grado era stata criticata dalla Corte territoriale, tanto da averla indotta a disporne il rinnovo;
ed il perito da essa nominato, sulla base di numerosi tests psicologici, aveva concluso per l'assoluta sua incapacità di intendere e di volere al momento del fatto;
al contrario la Corte territoriale aveva optato per una sua limitata capacità di intendere e volere con argomentazioni che nulla avevano riferito in ordine al rapporto tra il fatto e l'imputabilità di esso ricorrente al momento della consumazione del reato, avendo ritenuto la sussistenza di una sua scemata capacità di intendere e volere per aver egli subito altri procedimenti penali, per avere reso l'interrogatorio in sede di convalida con dovizia di particolari e per essere stato egli in terapia per il suo vizio di mente;
al contrario, sulla scorta delle risultanze peritali di secondo grado, la Corte avrebbe dovuto concludere almeno in termini altamente probabilistici circa la mancanza della sua capacità d'intendere e volere;
e il vizio totale di mente poteva aversi anche quando era rimasta integra la capacità di intendere ed esclusa soltanto quella di volere. La Corte di merito non aveva quindi valutato in modo sufficientemente argomentato le risultanze della perizia d'ufficio da essa disposta, la quale, in contrasto con quella di primo grado, aveva formulato una prognosi di assoluta sua incapacità al momento del fatto;
c)- violazione di legge (art. 525 c.p.p., comma 2) in quanto dai verbali d'udienza era emerso che il collegio della Corte di appello di Firenze, che aveva proceduto alla deliberazione della sentenza emessa nei suoi confronti, era stato in composizione diversa rispetto a quello innanzi al quale era stata tenuta la relazione e disposta la rinnovazione della perizia. Invero all'udienza del 2 febbraio 2010 il collegio aveva disposto la rinnovazione della perizia psichiatrica;
alla successiva udienza del 19 febbraio 2010, il collegio, in diversa composizione, aveva raccolto il consenso delle parti ed aveva fatta propria l'ordinanza emessa nella precedente udienza del 2 febbraio 2010, avendo posto al consulente nominato il quesito che si estendeva alla capacità processuale ed alla pericolosità di esso ricorrente;
ed anche in tal caso erano stati compiuti veri e propri atti istruttori, i quali avevano comportato lo svolgimento di attività valutative e discrezionali.
All'udienza del 30 aprile 2010 il collegio risultava composto in maniera ancora differente ed in tal caso non si era proceduto ne' alla lettura dell'ordinanza del 2 febbraio 2010, ammissiva di nuova perizia psichiatrica, ne' alla lettura dell'ordinanza del 19 febbraio 2010, di giuramento del perito e di formulazione dei quesiti, ne' era stato raccolto il consenso delle parti all'acquisizione degli atti svolti dai precedenti collegi.
In tale ultima udienza era stato ascoltato il perito d'ufficio ed era stata pronunciata la sentenza di condanna con mancato recepimento da parte del collegio giudicante delle conclusioni del perito nominato in secondo grado da diverso collegio.
In tal modo il collegio che aveva pronunciato la sentenza non era stato lo stesso che aveva disposto la perizia in appello e che aveva fissato i quesiti;
ne' al proprio difensore era stato concesso il diritto di esprimere il consenso alla rinnovazione degli atti istruttori compiuti da altro giudice. Era stato in tal modo violato il principio di immutabilità del giudice, atteso che la composizione del collegio era più volte cambiata nel corso di tre udienze;
d)- violazione di legge, in particolare dell'art. 34 c.p.p., comma 2 bis, in quanto la dott.ssa D'OF, giudice relatore del collegio della Corte d'appello al momento della delibazione della sentenza, era stata G.U.P. in un diverso procedimento pendente innanzi al Tribunale di Livorno nei suoi confronti per i reati di associazione a delinquere, furto aggravato e ricettazione. All'epoca la dottoressa D'OF aveva stralciato la posizione di esso ricorrente da quella degli altri imputati, avendo escluso nei suoi confronti l'imputazione di associazione a delinquere.
Pur trattandosi di diverso procedimento, era evidente che la dottoressa D'OF aveva esaminato una condizione di esso ricorrente che costituiva l'oggetto principale del presente procedimento, essendo entrata nel merito della sua valutazione psichiatrica;
e, una volta che la dottoressa D'OF era entrata a far parte del collegio della Corte d'appello, quest'ultima aveva ritenuto di condividere le conclusioni cui era pervenuto il consulente psichiatrico nominato nel giudizio di primo grado;
e tale cambiamento di indirizzo era da ascrivere appunto alla presenza della dottoressa D'OF, la quale era l'unica componente del collegio ad avere perfetta conoscenza di un diverso procedimento a suo carico;
pertanto la dottoressa D'OF, che aveva già espresso giudizi in merito, poteva anche non essere stata imparziale nel presente giudizio;
e)- violazione di legge per mancanza di idonea trascrizione dell'interrogatorio reso da esso ricorrente, con conseguente inutilizzabilità di esso ai fini della decisione.
L'interrogatorio di esso ricorrente all'udienza di convalida era stato redatto in forma riassuntiva e non con stenotipia sì che da esso non aveva potuto dedursi che esso ricorrente avesse compreso la contestazione;
l'art. 141 bis c.p.p. prescriveva la riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio della persona detenuta anche con riferimento alle dichiarazioni rese nei confronti di terzi, a pena di inutilizzabilità delle stesse sia nei confronti del dichiarante, sia nei confronti di terzi;
ed in mancanza di tale riproduzione fonografica o audiovisiva l'atto era da ritenere colpito dalla sanzione di inutilizzabilità sia nei confronti da persona che l'aveva reso, sia nei confronti di terzi, in quanto era la registrazione e non il verbale redatto in forma riassuntiva a costituire la prova delle dichiarazioni rese da persona detenuta;
f)- motivazione carente ad Illogica in ordine all'entità della pena ed alla quantificazione della stessa, non potendosi ritenere adeguata la motivazione, con la quale la Corte aveva ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, con riferimento alla riduzione della pena, operata dal Tribunale nella misura di un terzo, con riferimento all'art. 89 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono infondati i motivi di ricorso sub a) e b), da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha invero adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della sua capacità d'intendere e volere al momento del processo, avendo all'uopo valorizzato quanto concordemente ritenuto sia dal consulente medico da essa Corte nominato, sia dal consulente del Tribunale, avendo entrambi detti specialisti ritenuto che il ricorrente fosse affetto da una sindrome delirante paranoidea, associata ad un disturbo antisociale della personalità, tale tuttavia da non aver impedito la sua cosciente partecipazione sia al processo di appello, sia a quello di primo grado.
Nessun addebito può poi essere mosso alla sentenza impugnata per avere essa ritenuto più credibile la perizia d'ufficio svolta dal consulente nominato dal Tribunale rispetto a quella svolta dal consulente da essa stessa nominato in punto di capacità d'intendere e volere dei ricorrente al momento della commissione del fatto. È infatti noto che, in tema di valutazione probatoria, nel contrasto fra diverse perizie d'ufficio, il giudice è libero di accettare le conclusioni dell'uno o dell'altro degli elaborati peritali, avendo egli unicamente l'obbligo di indicare in motivazione, in modo adeguato e con rigore logico, le ragioni per le quali ha ritenuto di scegliere l'una o l'altra delle argomentazioni e delle conclusioni delle due perizie in contrasto fra di loro, non potendosi limitare ad affermare semplicemente che l'una è più convincente dell'altra (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 6849 del 21/03/1991 dep. 21/06/1991, Arini, Rv. 187652).
Nella specie la Corte territoriale ha assolto a tale suo onere motivazionale circa la sussistenza della capacità di intendere e volere del ricorrente al momento del fatto, seppur scemata, avendo rilevato come al momento del suo arresto il medesimo era regolarmente seguito dai servizi sanitari all'uopo deputati, senza avere mai interrotto le cure e che, inoltre, non erano emersi episodi sintomatici di acuzie della malattia del ricorrente in quel periodo;
d'altra parte, essendo il reato contestato al ricorrente di natura permanente, non doveva farsi riferimento al momento in cui il medesimo aveva acquistato l'arma clandestina rinvenuta in suo possesso, ma a quello in cui detto illegale possesso era stato rilevato dalla p.g.; ed in tale ultimo momento il ricorrente era certamente seguito dai servizi territoriali psichiatrici, si che era da ritenere preferibile, conformemente a quanto ritenuto sul punto dal perito nominato in primo grado, la sussistenza di una ridotta capacità d'intendere e volere del ricorrente anche al momento del fatto.
2.È infondato il motivo di ricorso sub c).
Dall'esame dei verbali d'udienza del processo d'appello è emerso che l'udienza del 2 febbraio 2010 è stata tenuta da un collegio composto dal dott. Santi NOTARO Presidente e dai dottori DE FRANCO Luigi e Livio Genovese quali consiglieri;
è emerso che in detta udienza è stato disposto il rinvio all'udienza del 19 febbraio 2010, onde procedere al conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa ASTORE Lucia.
La successiva udienza del 19 febbraio 2010 è stata tenuta da un collegio diverso, siccome composto dal dott. TURI Patrizio Presidente e dai dott.ri Luigi DE FRANCO e Livio GENOVESE quali consiglieri;
e dal relativo verbale risulta tuttavia che le parti nulla hanno opposto all'avere la Corte fatto proprio quanto disposto nella precedente udienza del 2 febbraio 2010.
All'udienza del 19 febbraio 2010 il processo è stato rinviato al 30 aprile 2010; e dal verbale di tale ultima udienza risulta che effettivamente il collegio era diverso, siccome formato dal dr. Fausto ESPOSITO Presidente e dai dottori Grazia D'ONOFRIO ed Antonio GRASSI quali consiglieri. Dall'esame del verbale anzidetto non risulta tuttavia che alcuna delle parti presenti abbia rilevato tale mutamento del collegio;
ed è nota al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale, qualora l'istruzione dibattimentale sia stata portata a termine da un collegio giudicante diverso da quello che abbia ammesso le prove e nominato un perito, se nessuna delle parti sollevi obiezioni ovvero formuli richiesta di rinnovazione degli atti anteriormente assunti fino alla deliberazione della sentenza, il principio dell'immutabilità del giudice non è da ritenere violato (cfr., in termini, Cass. Sez. 2 n. 34723 del 04/06/2008 dep. 05/09/2008 imp. Rotondi, Rv. 241000; Cass. Sez. 6 n. 2928 del 21/10/2009 dep. 22/01/2010 imp. Picozzi, Rv. 245768). 3. È infondato il motivo di ricorso sub d).
Si osserva invero che la situazione rappresentata dal ricorrente attiene più propriamente al tema della ricusazione del giudice, di cui agli artt. 34 e segg. cod. proc. pen., ricusazione che non risulta essere stata proposta dall'odierno.
4. È infondato il motivo di ricorso sub e).
È infatti da ritenere che la regola posta a pena d'inutilizzabilità dall'art. 141 bis cod. proc. pen., secondo la quale l'interrogatorio di persona detenuta avvenuto fuori udienza dev'essere documentato con mezzi di riproduzione fonografica od audiovisiva, sia da ritenere circoscritta al solo ambito cautelare, al fine di un'eventuale scarcerazione dell'interessato, si che la regola non ha alcuna rilevanza nell'ambito dell'accertamento giudiziale della responsabilità, peraltro ancorata, nel caso di specie, ad indagini svolte dalla p.g. e confermate in sede dibattimentale. 5. È infondato infine il motivo di ricorso sub f).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha invero motivato in modo esaustivo in ordine al trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, avendo rilevato come la pena infittagli per il più grave delitto di detenzione di una pistola con matricola abrasa fosse ben inferiore ai massimi edittali;
come fosse stata assegnata la massima operatività alla diminuente del vizio parziale di mente;
come la pena fosse adeguata alla gravità del fatto, alle modalità di occultamento dell'arma, alla detenzione da parte sua di un kit di manutenzione dell'arma ed alla personalità del ricorrente, gravato di plurimi precedenti. In tal modo la Corte territoriale ha adempiuto all'obbligo su di essa gravante di motivare in concreto la determinazione della pena, avendo essa indicato gli elementi ritenuti conferenti allo scopo, nell'ambito dei criteri offerti dall'art. 133 c.p. (cfr., in termini, Cass. 6A
2.7.98 n. 9120).
6.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011