Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
Il mero richiamo alle "condizioni di vita" del teste irreperibile, operato per indicarne la precarietà, non costituisce, di per sé, motivo di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, in quanto, ove difetti la prova che l'assenza sia dovuta alla scelta di sottrarsi al dibattimento, non ricorre alcuna condizione ostativa alla loro lettura. (Nella specie, l'irreperibilità della persona offesa, cittadina italiana rimasta vittima di abusi sessuali, era stata determinata dalle sue condizioni di vita che rendevano però imprevedibile "ex ante" la sua futura irreperibilità, risultando un regolare indirizzo e un recapito telefonico nell'atto di denuncia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 23913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23913 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/05/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 921
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 15912/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 66/2006 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di TORINO, del 13/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
B.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Torino ha confermato la condanna formulata dal tribunale della medesima città per i reati di cui agli artt. 609 octies, 582 e 337 c.p.. Il tribunale, all'esito del dibattimento, aveva dato lettura delle dichiarazioni contenute nella denuncia - querela della p.o. sul presupposto che la stessa si era resa imprevedibilmente irreperibile trattandosi di cittadina italiana che aveva fornito un regolare recapito.
Deduce in questa sede il ricorrente:
1) la violazione dell'art. 512 c.p.p. asserendo difettare nella specie l'accertamento circa l'imprevedibilità ex ante della sottrazione della denunciante all'obbligo di testimoniare e censura inoltre la motivazione della corte di appello che nel respingere la doglianza sul punto formulata con l'atto di impugnazione, aveva affermato che "le condizioni di vita della p.o. hanno reso difficoltosa la sua reperibilità". Sottolinea, infatti che tale argomentazione è indicativa della possibilità che la donna si sottraesse al dibattimento ed aggiunge anche che verosimilmente la p.o. si sarebbe comunque sottratta all'esame per rimuovere le dolorose implicazioni psicologiche e che, dunque, ricorrevano le condizioni indicate nell'art. 526, comma 1 bis che evidentemente funge da limite invalicabile per la lettura degli atti. 2) Erronea applicazione dell'art. 609 octies c.p., comma 4 in quanto la mancanza di prova sulla minima partecipazione dell'imputato comportava anche l'assenza di prova sull'esistenza dell'accordo criminoso;
ed, in ogni caso, la valutazione ai fini dell'attenuante in questione deve avere riguardo non solo alle componenti oggettive del reato ma anche a quelle soggettive.
3) Erronea applicazione dell'art. 133 c.p.;
4) Mancanza contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione sull'elemento soggettivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In ordine al primo motivo va premesso che le dichiarazioni della p.o. rappresentano solo uno degli elementi di prova nella motivazione della sentenza che, in ogni caso, appare incentrata in maniera decisiva sulle dichiarazioni rese dai testi Bo. e
C. il primo dei quali ha tentato di proteggere la vittima ed il secondo è invece intervenuto per prestarle aiuto. Ciò posto la sentenza impugnata appare correttamente motivata avendo evidenziato in maniera logica e congruente le ragioni per le quali la sottrazione al dibattimento rappresentava fatto imprevedibile con il riferimento alla circostanza che la donna aveva immediatamente fornito un indirizzo ed anche un recapito telefonico. Peraltro secondo il costante orientamento di legittimità la irreperibilità del teste, che pure è conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, solo qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame, desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all'avvenuta citazione per il dibattimento (ex plurimis Sez. 1, n. 23571 del 20/06/2006 Rv. 234281). Nè vale il richiamo alle condizioni di vita della p.o.. Si è precisato infatti che l'irreperibilità del teste, anche qualora sia volontaria, non costituisce di per sè motivo di inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni rese al di fuori del dibattimento, ai sensi ed ai fini degli artt. 512 e 526 c.p.p., quando risulti indotta non già da una scelta di sottrazione al dibattimento bensì dalla assoluta precarietà di vita da parte di un soggetto che aveva dimostrato di fatto di essere disponibile a rendere le dichiarazioni in dibattimento. (Sez. 1, n. 18848 del 29/03/2007 Rv. 236820). E dunque, per rispondere al rilievo del ricorrente, non è sufficiente il riferimento alle condizioni di vita della denunciante per impedirne la lettura delle dichiarazioni inizialmente rese. In ordine al secondo motivo appare correttamente e logicamente motivato il diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza di cui all'art. 609 octies c.p., comma 4 avendo evidenziato i giudici di merito che tutti gli imputati erano stati notati dei testimoni insieme dall'inizio dell'aggressione ed anche durante la fuga;
che sia la Bo. che la T. avevano descritto una condotta aggressiva tenuta sin dall'inizio dai tre imputati ben diversa da quella usuale di clienti e che, infine, una sola persona difficilmente sarebbe stata in grado di trascinare via la parte offesa che si era aggrappata al braccio della Bo.. Le argomentazioni di cui sopra consentono altresì di ritenere correttamente motivata anche la determinazione della pena oggetto del terzo motivo di ricorso con riferimento al ruolo tenuto da ciascun imputato.
Del tutto generico si appalesa infine il quarto motivo di ricorso avente ad oggetto la asserita mancanza di prova sull'elemento soggettivo, avendo la corte di merito puntualmente evidenziato la volontà di tutti gli imputati di partecipare alla violenza nei confronti della T..
Trattandosi di imputati minorenni al rigetto del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010