Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 23913
CASS
Sentenza 11 maggio 2010

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Il mero richiamo alle "condizioni di vita" del teste irreperibile, operato per indicarne la precarietà, non costituisce, di per sé, motivo di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, in quanto, ove difetti la prova che l'assenza sia dovuta alla scelta di sottrarsi al dibattimento, non ricorre alcuna condizione ostativa alla loro lettura. (Nella specie, l'irreperibilità della persona offesa, cittadina italiana rimasta vittima di abusi sessuali, era stata determinata dalle sue condizioni di vita che rendevano però imprevedibile "ex ante" la sua futura irreperibilità, risultando un regolare indirizzo e un recapito telefonico nell'atto di denuncia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 23913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23913
    Data del deposito : 11 maggio 2010

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