Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 37489
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Sentenza 28 gennaio 2004

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Il reato di sequestro di persona concorre con quello di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 cod. pen. nel caso in cui alla privazione della libertà di locomozione , oggetto di tutela della fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen. , si aggiunga una condizione di fatto ulteriore, in cui un individuo ha il potere pieno e incontrollato su un altro, assimilabile alla condizione di "res" posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti, tali da comprimerne in modo significativo la capacità di autodeterminarsi. (Fattispecie in cui donne extracomunitarie erano rinchiuse a chiave in un casolare da dove venivano prelevate esclusivamente per essere portate sul posto di lavoro nei campi agricoli, in regime di stretto controllo e sorveglianza, di sistematica violenza e di continue minacce, di sfruttamento, venendo private di gran parte degli emolumenti giornalieri).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 37489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37489
    Data del deposito : 28 gennaio 2004

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