Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
Non è applicabile la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, (art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.) nel caso di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari disposte in procedimenti diversi, pendenti dinanzi alla stessa Autorità Giudiziaria, per fatti diversi tra i quali non vi è connessione qualificata ex art. 12, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., là dove si tratti di procedimenti originati da distinte ed autonome notizie di reato, la cui separazione, pertanto, non consegua ad una scelta strategica del P.M., e non siano configurabili il vincolo della continuazione (tra la associazione criminale ed i singoli reati commessi nell'ambito dell'associazione) e quello della connessione teleologica (reati commessi per eseguire gli altri sub specie di omicidio commesso successivamente alla associazione, che deve essere presente nella mente dell'agente quando commette il reato alla cui perpetrazione il reato mezzo è preordinato). (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che la configurabilità del vincolo della continuazione nonché quello della connessione teleologica sono questioni di fatto rimesse all'apprezzamento esclusivo del giudice di merito, incensurabili in sede di legittimità, ove congruamente motivate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 22681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22681 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 27/05/2008
Dott. CORRADINI IA - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1580
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 005737/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IN N. IL 02/07/1973;
avverso SENTENZA del 26/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori avv.ti Abet Antonio e Senese Saverio che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1 - Con ordinanza in data 26.10.2007 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ritenendo la inapplicabilità nella specie della disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero
avverso la ordinanza del GIP in sede, in data 14.9.2007, che aveva dichiarato la inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata dal GIP nei confronti di AN IN in data 19.2.2007 (ordinanza n. 121/07), per essere interamente decorsi i termini di fase con riguardo alla precedente ordinanza custodiale emessa nei confronti dello stesso AN in data 12.9.2006 (ordinanza n. 536/06). Con la prima ordinanza del 12.9.2006 erano stati contestati al AN i reati di associazione di tipo mafioso e di porto e detenzione di armi aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.7, accertati dal 19 luglio 2006 con condotta perdurante
(partecipazione, quale promotore e dirigente, di una articolazione del clan AR), mentre la seconda ordinanza del 14.9.2007 riguardava i reati di omicidio aggravato, lesioni aggravate e reati concernenti le armi, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (fatti accertati in data 20.3.2004) in relazione all'omicidio TE ritenuto commesso al fine di agevolare la attività del clan AR.
2 - Il GIP, investito dalla richiesta dell'indagato di applicazione della disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, fra le due ordinanze cautelari, aveva ritenuto la sussistenza di una connessione qualificata fra i delitti contestati nelle due ordinanze che traevano origine da una medesima indagine confluita nel procedimento n. 31751/04, da cui erano stati separati i reati di cui all'ordinanza n. 356/06 per i quali risultava emesso in data 5.5.2007 l'avviso di conclusione delle indagini;
e comunque gli elementi indizianti a carico del AN per l'omicidio TE andavano ricercati nelle dichiarazioni di PA e CA Di IA i cui verbali di interrogatorio risalivano al 13.4.2006 e date immediatamente successive e quindi erano addirittura precedenti alla emissione della prima ordinanza, mentre la data di rinvio a giudizio nel procedimento relativo alla prima ordinanza era successiva alla acquisizione dei suddetti elementi.
3 - Il Tribunale, decidendo sull'appello del Pubblico Ministero, asseritamente aderendo alla tesi più garantista affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte Rahulia e Librato, rispettivamente del 22.3.2005 e 19.12.2006, per cui non appariva rilevante che si trattasse di reati contestati in procedimenti separati, sotto il profilo che il ritardo anche incolpevole non poteva rendere più gravosa la situazione della persona sottoposta a custodia cautelare, ha invece ritenuto, in primo luogo, che non sussistesse ne' continuazione ne' il nesso teleologico fra i fatti delittuosi oggetto dei due processi, non potendosi sostenere che la commissione di omicidi di mafia rientrasse nel generico programma della societas sceleris ne' che i diversi fatti di sangue fossero stati consumati per eseguire il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., poiché tale reato aveva natura permanente e preesisteva agli omicidi, e che pertanto la desumibilità dagli atti dei fatti di cui alla prima ordinanza al momento della emissione della seconda restasse irrilevante, poiché i due procedimenti non erano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione non era frutto di una scelta del Pubblico Ministero. A tale riguardo il Tribunale ha rilevato, sulla base di una certificazione della cancelleria, che il proc. pen. N. 37049/06 R.G. mod 21 della DDA di Napoli era stato iscritto al Rege in data 23.8.2006 sulla base di una autonoma notizia di reato dei Carabinieri di Castello di Cisterna in data 23.8.2005 e non risultava scaturire dallo stralcio da alcun altro procedimento, mentre il procedimento n. 31751/04 R.G. mod. 21 della DDA di Napoli risultava iscritto al Rege in data 18.6.2004, per cui, trattandosi di procedimenti autonomi originati da distinte informative di reato provenienti da diverse autorità di polizia giudiziaria, non vi erano elementi per sostenere che potessero essere riuniti e fossero stati separati per scelta del Pubblico Ministero. Non potendosi poi ravvisarsi inerzia colpevole da parte degli organi inquirenti neppure in base al rilievo che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano temporalmente precedenti alla emissione della prima ordinanza, trattandosi di elementi emersi in un procedimento penale autonomo rispetto a quello nel cui ambito era emerso il primo titolo custodiale e non essendo comunque decisiva la mera conoscenza di elementi rilevanti da parte degli organi delle indagini, occorrendo invece che questi avessero individuato tutta la portata probatoria di quegli elementi e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per cui si era proceduto in un secondo momento separatamente.
4 - Hanno proposto due separati ricorsi i due difensori del AN.
Il difensore Avvocato Senese ha lamentato che il Tribunale avesse riformato la decisione del GIP, pur partendo dai medesimi principi di diritto, sulla base di una erronea interpretazione degli stessi e dei dati di fatto, poiché i due procedimenti erano in realtà afferenti ai due filoni di indagine sul cd. clan AR confluiti nel procedimento "contenitore" n. 31751/04 R.G. DDA, per cui il GIP, allorché aveva emesso la prima ordinanza custodiale, possedeva già tutti gli elementi per contestare all'indagato anche il reato di omicidio, non rilevando all'uopo la certificazione della cancelleria per cui si sarebbe trattato di procedimenti formalmente differenti in quanto, se avesse esaminato direttamente gli atti, avrebbe verificato che dal procedimento n. 31751 del 2004 era stato stralciato in data 15 marzo 2007 quello n. 37049 del 2006, e comunque, in presenza di notizie di reato pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, vi sarebbe stata pur sempre la possibilità di una contestazione unitaria o comunque di una riunione dei differenti procedimenti. Ha altresì rilevato che il Tribunale aveva escluso la connessione senza affrontare la sottostante questione di fatto.
Il difensore Avvocato Abet ha ribadito che il Tribunale aveva apoditticamente negato la sussistenza di connessione qualificata fra i reati cui si riferivano le due ordinanze di custodia cautelare, così cadendo nello stesso vizio di omissione di motivazione sul punto che la ordinanza del Tribunale rimproverava al GIP, mentre in realtà, laddove il legislatore ravvisava la connessione qualificata nel caso di reati connessi per eseguire gli altri, intendeva riferirsi anche al reato (nella specie omicidio) commesso per la sopravvivenza del sodalizio mafioso a fine di espansione territoriale;
ed ha ribadito pure che il procedimento in cui si indagava per il reato associativo era nato dallo stralcio del proc. N. 31751/04 in cui si indagava per l'omicidio TE e che era stato poi riunito con il procedimento N. 37049/06 (nel cui ambito era stata iscritta una delle informative della polizia) per essere poi nuovamente separato per una scelta arbitraria del Pubblico Ministero, che doveva portare alla retrodatazione.
5 - Il ricorso è infondato.
Il caso in esame riguarda la possibilità di retrodatazione, a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, ai fini della decorrenza degli effetti della custodia cautelare, nella ipotesi di più ordinanze applicative di misure cautelari per fatti diversi in procedimenti diversi. Il ricorrente prospetta la tesi per cui la retrodatazione opererebbe in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di misure cautelari disposte in diversi procedimenti, qualora sussista connessione qualificata fra i diversi procedimenti e comunque, anche indipendentemente dalla connessione qualificata, se al momento della emissione della prima ordinanza sussistono gli elementi probatori per emettere la seconda.
Rileva poi anche che, comunque, non si sarebbe trattato neppure di procedimenti diversi, bensì di procedimenti soltanto formalmente diversi ma scaturenti dal medesimo procedimento "contenitore".
6 - In proposito è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21957 del 22.3.2005, con cui ha risolto un precedente contrasto giurisprudenziale, fissando alcuni punti fermi per la soluzione della controversa questione riguardante più aspetti del problema della retrodatazione della decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, qualora nei confronti di un imputato siano emesse una pluralità di ordinanze di custodia cautelare. L'art. 297 c.p.p., comma 3, - che disciplina il cd. divieto di contestazioni a catena - stabilisce che "Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dalla data in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave". La stessa norma poi aggiunge che "La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma".
Con tale disposizione, modificata con la riforma di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 12, il legislatore, integrando la pregressa disciplina che prevedeva la retrodatazione automatica del dies a quo dei termini di custodia cautelare al momento di adozione della prima misura nel caso di contestazioni successive relative al medesimo fatto ovvero a fatti integranti una ipotesi di concorso formale, ivi comprese le ipotesi di aberratio ictus o delicti, nell'ambito di una regolamentazione più garantista della materia ha aggiunto il divieto di contestazione a catena anche per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione qualificata, al fine di evitare un illegittimo prolungamento dei termini di custodia cautelare in conseguenza del comportamento del Pubblico Ministero che diluisca nel tempo le contestazioni per reati connessi allorché risulti che gli elementi per emettere la nuova misura erano già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato.
La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 21957/2005, ritenendo che l'art. 297 c.p.p., novellato comma 3, come sostituito dalla L. n. 332 del 1995, art. 12, avesse voluto introdurre un aumento dei casi di retrodatazione automatica, ha operato una ulteriore interpretazione adeguatrice della disposizione, in senso più garantista, in particolare affermando che, nel caso di reati diversi legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi ovviamente in momento anteriore alla prima ordinanza, la retrodatazione delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti la esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure, e che opera pure nei casi in cui non sussista la connessione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, se al momento della emissione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti gli elementi che avevano giustificato le ordinanze successive (con la precisazione che il suddetto principio non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi). Non solo, ma ha ritenuto la operatività della retrodatazione pure rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, in relazione ai quali esista peraltro una connessione qualificata, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o per i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che quello previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi).
7 - Successivamente alla suddetta sentenza è intervenuta sul punto anche la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, pur dando atto della interpretazione adeguatrice della Corte di legittimità, ha escluso che l'orientamento espresso da ultimo dalla sezioni unite costituisse diritto vivente ed ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza (pur dando atto della peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame per cui, trattandosi di un giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, i giudici remittenti erano vincolati al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, nel caso specifico opposto a quello seguito dalle sezioni unite con la sentenza n. 21957 del 2005). Anche la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che, in ipotesi di connessione non qualificata, l'esclusione della retrodatazione risulti ingiustificata soltanto nel caso in cui, al momento della emissione della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti gli elementi che avevano legittimato l'emissione delle ordinanze successive. Ed ha all'uopo rilevato che in una cornice normativa attenta a calibrare l'intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative della libertà personale e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga dei valori della adeguatezza e della proporzionalità, nessuno spazio poteva residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale potevano essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferivano. Se dunque il legislatore ha ritenuto di dovere stabilire meccanismi legali di retrodatazione automatica nel caso in cui sussista il nesso di connessione qualificata, a maggior ragione l'identico regime di garanzia dovrà operare - sempre secondo la Corte Costituzionale - in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti custodiali essere adottati in un unico contesto temporale, la autorità giudiziaria, per qualsiasi causa, abbia invece prescelto momenti diversi per la adozione delle singole ordinanze, facendo così dipendere la durata della custodia cautelare non da un dato obiettivo, quale quello della acquisizione degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, bensì da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelari.
Resta in tal modo confermato che, nel caso di assenza di connessione qualificata, la mancanza di desumibilità degli elementi per emettere la seconda ordinanza al momento della emissione della prima, esclude la possibilità di operare la retrodatazione, sulla base di elementi oggetti vi, non rimessi all'arbitrio del Pubblico Ministero e che invece spetta al giudice valutare al fine di stabilire se la contestazione frazionata dei singoli reati sia frutto di una scelta strategica del Pubblico Ministero ovvero sia effettivamente imposta dalla non desumibilità dagli atti degli elementi per emettere la seconda ordinanza al momento della emissione della prima. La presenza o meno di connessione qualificata integra infatti un elemento specializzante della fattispecie, che costituisce la ratio della diversità di disciplina poiché, in caso di connessione qualificata, è possibile un rinvio a giudizio unitario nello stesso procedimento, il che giustifica che si dia rilievo alla conoscibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ulteriori ordinanze al momento del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, mentre invece al di fuori di tale connessione i procedimenti devono restare separati, se non è stato possibile emettere una unica ordinanza in un unitario contesto temporale (artt. 15 e 17 c.p.p.). Con la ulteriore conseguenza che resta irrilevante, in tale secondo caso, la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi delle ordinanze successive al momento della emissione del primo rinvio a giudizio, poiché, in assenza di connessione qualificata, non sarebbe stato comunque giustificato un unitario rinvio a giudizio, non attuabile nel caso di procedimenti diversi, per reati non connessi e per cui gli elementi giustificativi delle successive misure siano emersi in tempi diversi e successivi rispetto al momento di emissione della prima misura.
8 - La Corte di Cassazione è poi nuovamente intervenuta, in epoca ancora più recente, sempre a sezioni unite, con la sentenza 19.12.2006 nel caso Librato con cui ha ribadito il principio che la retrodatazione dei termini di durata di custodia cautelare a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, non opera rispetto a provvedimenti emessi in procedimenti diversi non collegati da connessione qualificata e che comunque, anche in caso di comprovata connessione qualificata, opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.
In tale caso la retrodatazione, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale, costituisce infatti un rimedio rispetto ad una scelta indebita della autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio, non iscrivendo tempestivamente o separando alcune notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal Pubblico Ministero. Non giustifica invece di per sè la retrodatazione, perché non è indicativa di una scelta indebita, la circostanza che l'ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presenti nel primo, poiché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente ed in modo evidente la loro rilevanza e spesso devono essere interpretati;
per cui il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la loro portata, mentre si deve escludere in linea di massima che la separazione sia frutto di una scelta indebita del Pubblico Ministero quando i procedimenti nascono da diverse notizie di reato (v. sentenza Librato).
9 - Orbene il provvedimento del Tribunale in sede di appello ha fatto corretta applicazione della interpretazione giurisprudenziale più garantista ed è del tutto in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 408/2005, avendo ritenuto che, in difetto di connessione qualificata, ritenuta insussistente nel caso in esame, non potesse operare la retrodatazione. Nè la valutazione di puro merito espressa dal Tribunale sulla insussistenza della connessione qualificata prevista dall'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), limitatamente al caso di reati commessi in esecuzione di un medesimo criminoso ovvero gli uni per eseguire gli altri, può essere posta in contestazione in questa sede attraverso il rilievo che si sarebbe trattato in tutti i casi di delitti di mafia commessi per agevolare la attività della cosca poiché la configurabilità del vincolo della continuazione fra la associazione criminale ed i singoli reati commessi nell'ambito della associazione è tutt'altro che automatica ed in ogni caso si tratta di una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa all'apprezzamento esclusivo del giudice di merito (v. per tutte Cass. Sez. 6^, n. 1474 del 14.5.1997); apprezzamento nella specie incensurabile e comunque ampiamente condivisibile poiché neppure in sede di ricorso, è stato portato alcun elemento concreto idoneo a giustificare la continuazione al di fuori della prospettazione - erronea in diritto - per cui sussisterebbe automaticamente il nesso teleologia) fra la associazione mafiosa ed i reati fine diretti a favorire a l'operatività del sodalizio. Esclusa la continuazione, su cui neppure il ricorrente insiste, non può neppure ritenersi che l'omicidio di mafia sia stato commesso per "eseguire il reato di associazione mafiosa", se non altro perché, ai fini della connessione teleologica, sarebbe eventualmente l'omicidio, commesso dopo la associazione, a costituire il reato fine, che però, per potere rilevare ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), richiamato dall'art. 297 c.p.p., comma 3, deve essere già presente nella mente dell'agente, quando commette il reato alla cui perpetrazione il reato mezzo è preordinato, con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia giuridica (v. per tutte Cass. n. 4751 del 1990, rv. 183912); il che è stato ritenuto escluso in fatto dalla ordinanza impugnata con motivazione, incensurabile in questa sede, di puro diritto, poiché niente è stato rilevato in fatto che giustificasse la ipotesi astratta prospettata dal ricorrente;
a parte la esistenza di un arresto giurisprudenziale consolidato di questa Corte per cui resta esclusa la ipotesi di connessione prevista dall'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), proprio ai fini della applicazione dell'istituto della retrodatazione, nel caso di omicidi commessi da appartenenti ad una associazione mafiosa nell'ambito di una guerra di mafia o comunque di contrasti di tipo mafioso (v., per tutte, Cass. 26.3.1998, Cavallo, rv. 210391; Cass. 25.1.2000, Battaglia;
Cass. 15.2.2001, Carannante, rv. 218872). Il reato di associazione di tipo mafioso è infatti perfetto al momento della costituzione della associazione mentre gli omicidi successivi, pur se motivati da esigenze di supremazia mafiosa, non possono essere ritenuti esecutivi della associazione bensì eventualmente diretti a fare permanere la supremazia. 10 - Ciò posto deve poi escludersi pure che si trattasse dello stesso procedimento o che comunque, allorché il GIP aveva emesso la prima misura relativa al reato associativo, fossero desumibili dagli atti gli elementi che avrebbero consentito la emissione della misura cautelare per l'omicidio.
A fronte di espressa e precisa certificazione della cancelleria per cui il procedimento nel cui ambito era stata emessa la ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio TE non risultava da stralcio di altro procedimento penale precedentemente iscritto ed era quindi un procedimento autonomo derivante da una autonoma notizia di reato, il ricorrente ritiene di dimostrare che tale procedimento fosse stato prima riunito a quello n. 31751/04 e poi stralciato, attraverso la produzione del provvedimento del P.M. in data 15 marzo 2007 (da cui emerge l'ordine del P.M. della DDA di formazione di un nuovo fascicolo nel quale inserire copia di tutti gli atti posti a fondamento di precedenti ordinanze di custodia cautelare) che in realtà non dimostra ne' alcuna precedente riunione di cui non risulta traccia ne' una separazione, bensì eventualmente la formazione, in quel momento, di un nuovo procedimento contenente copia di atti da avere a disposizione in futuro per altri filoni di indagine.
Quanto poi alla prova che gli elementi per emettere la nuova misura fossero desumibili dagli atti prima della emissione della prima misura, avendo la ordinanza del Tribunale dato contezza degli elementi su cui ha basato la valutazione della emergenza degli elementi indizianti a carico del AN in ordine all'omicidio TE, che viene qui in considerazione (consistenti nella specifica notizia di reato proveniente da una diversa autorità di polizia che aveva inviato la sua informativa in modo autonomo, così determinando la formazione del procedimento relativo all'omicidio TE), non rileva che i Di IA avessero incominciato ad esternare prima della emissione della prima ordinanza, poiché soltanto con tale informativa la autorità giudiziaria era stata posta in grado di apprezzare gli elementi in tutta la loro portata probatoria. Nè spetta a questa Corte la rilettura delle dichiarazioni dei collaboratori e delle ordinanze custodiali al fine di verificare se sia condivisibile o meno la valutazione degli atti offerta dal Tribunale, essendo tale compito demandato al giudice di merito e non avendo comunque il ricorrente evidenziato alcuna palese illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi ad asserire apoditticamente che le fonti accusatorie esistenti nel procedimento nel cui ambito era stata emessa la prima ordinanza cautelare sarebbero state sufficienti ad emettere anche la seconda.
11 - A tale stregua mancano di pregio le doglianze espresse dal ricorrente, dovendosi riconoscere che nel caso in esame è stata correttamente esclusa la retrodatazione della seconda ordinanza cautelare.
12 - Il ricorso deve essere in conseguenza rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 13 - Seguono le comunicazioni di cui all'art. 92 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del riesame di Napoli che provveda a quanto stabilito dall'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediate adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008