Sentenza 13 luglio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600) cod. pen., la condotta di coloro che, considerandolo alla stregua di una cosa che possa essere oggetto di scambio commerciale, acquistino il minore previa corresponsione di un prezzo dai genitori e continuino a utilizzarlo, come già i genitori, per commettere furti indicandogli le risposte da dare alla Polizia in caso di arresto e diffidandolo dal rivelare ad alcuno l'avvenuta vendita.
Commentario • 1
- 1. Reato di riduzione in schiavitù ed impiego di lavoratori clandestini (Cass. pen., n. 251/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2012
SCARICA L'EBOOK Il nuovo apprendistato 1. Premessa La pronuncia in esame si occupa del delitto di riduzione in schiavitù, regolato dall'art. 600 c.p. Giova riflettere che la “condizione analoga alla schiavitù” risale al diritto giustinianeo, che riferiva il concetto alla “servitù della gleba”, cui erano soggetti i lavoratori agricoli dei latifondi dell'impero bizantino, incapaci di sottrarsi alla loro condizione. Ad esso si rifaceva il Codice positivista, perciò limitandosi ad una previsione alternativa sintetica, la cui specificazione di contenuto era offerta da norme internazionali, fatte proprie dallo Stato italiano nel 1926. A tali norme internazionali sono seguite quelle della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2010, n. 35923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35923 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/07/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1235
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 16378/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D.N. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 132/2010 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE, del 23/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Gugliotta Antonio, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
In seguito all'arresto per furto della minore V.G. , detta K. , venivano disposte intercettazioni sulle utenze delle persone che si erano interessate alla sua liberazione.
Dalle stesse si desumeva che erano incorse trattative tra il padre della ragazza, D.G. , e D.N. per la vendita della minore per Euro 200.000,00.
La trattativa venne evidentemente conclusa perché la minore entrò a far parte del nucleo familiare di D.N. ed utilizzata per commettere furti.
Il GIP presso il Tribunale di Trieste, ritenuta la gravità indiziaria in base agli esiti delle intercettazioni telefoniche e delle attività di osservazione, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio, per le possibili pressioni esercitate sulla minore, e di recidiva, posto che il D.N. e la di lui moglie, B.L. , non svolgevano alcuna attività lavorativa, con ordinanza emessa in data 27 febbraio 2010 applicava a D.N. la misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale del riesame di Trieste, con ordinanza emessa in data 23 marzo 2010, rigettava l'istanza di riesame del D.N. . Con il ricorso per cassazione D.N. deduceva:
1) la erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione. Il ricorrente, premesso che presupposto del delitto di alienazione di schiavi è la sussistenza del delitto di cui all'art.600 c.p., rilevava che mancava la prova che la minore fosse stata ridotta in schiavitù. Mancava, inoltre, la prova del pagamento di una somma per la compravendita, trattandosi, invece, di somma corrisposta a titolo di dote, e della costrizione della minore a delinquere da parte del D. .
2) la violazione dell'art. 268 c.p.p. per nullità dell'iter di acquisizione della prova e violazione del diritto di difesa dell'indagato perché non erano state rispettate con scrupolo le norme in materia di deposito dei documenti relativi alle intercettazioni.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da D.N. sono manifestamente infondati ed il primo si risolve in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.
Deve essere trattato per primo perché è pregiudiziale il secondo motivo di impugnazione concernente la regolarità delle operazioni di intercettazione telefonica.
Il ricorrente, dopo avere ricordato gli adempimenti previsti dalla legge successivi alle operazioni di intercettazione, ha dedotto che l'iter previsto dalla legge non è stato seguito "con scrupolo". Ovviamente non si verte in tema di inutilizzabilità, che non è stata nemmeno dedotta e che riguarda le fasi che precedono la intercettazione, ma di eventuale nullità.
Francamente non si comprende quale sia stata la norma violata e quale l'adempimento omesso dal Pubblico Ministero perché il ricorrente si è limitato ad osservare che le norme concernenti il deposito dei verbali di intercettazione non sono state rispettate con scrupolo. La deduzione è affetta da evidente genericità perché o gli adempimenti sono stati rispettati ed allora non vi è alcuna discussione, oppure non lo sono stati ed allora il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione l'adempimento omesso e la norma violata, cosa che, invece, non è stata fatta.
Ma il motivo è anche manifestamente infondato perché dalla lettura del primo motivo di impugnazione si desume che il D. era compiutamente a conoscenza dei verbali di intercettazione, tanto è vero che si è difeso ampiamente nel merito delle accuse. Non è ravvisabile allora nessuna lesione del diritto di difesa. Quanto al primo motivo di impugnazione già si è notato che la deduzione si risolve in censure di merito della decisione impugnata perché con essa il ricorrente ha contestato non il ragionamento logico - giuridico del Tribunale del riesame, ma le valutazioni di merito dallo stesso compiute. Ciò è ovviamente inammissibile in sede di legittimità.
Il Tribunale, con ragionamento immune da manifeste illogicità ha, infatti, spiegato che la minore era utilizzata dai genitori, e principalmente dal padre D.G. , per commettere furti in abitazione, tanto è vero che la ragazza venne arrestata proprio in occasione di uno di tali furti;
tale fatto, di cui l'ordinanza impugnata ha dato atto costituisce l'oggetto di altro procedimento penale.
Successivamente in virtù delle intercettazioni telefoniche si accertò che, a seguito di intense trattative telefoniche, tutte intercettate, che D.G. cedette la figlia a D.N. ,
attuale ricorrente, per duecentomila Euro. Servizi di appostamento e ulteriori intercettazioni consentirono di accertare che la V. effettivamente entrò a fare parte del nuovo nucleo familiare ed alla mamma disse per telefono che continuava a perpetrare furti. Sempre dalle intercettazioni si appurò che il ricorrente e sua moglie B.L. si premuravano di indottrinare la ragazza, affinché non dicesse ad altri di essere stata venduta e non raccontasse alla Polizia la sua vicenda nel caso fosse stata arrestata in occasione di un furto. Ebbene da tutti gli elementi sommariamente indicati i giudici del merito hanno logicamente dedotto che sussistevano gli elementi per configurare il grave delitto contestato.
In tale contesto il ricorrente ha insistito con la sua tesi che la somma di Euro 200.000,00 fosse stata corrisposta a titolo di dote e non di prezzo della vendita. A prescindere dal fatto che tale tesi è stata nel merito ritenuta improponibile perché in contrasto con gli elementi processuali acquisiti, va detto che la dote in genere è una somma di danaro o di beni che la ragazza porta con se nella nuova famiglia, mentre nel caso di specie è stato il capo - famiglia che ha accolto la giovane a corrispondere al padre della stessa la somma di danaro, che evidentemente era niente altro che il prezzo della compravendita.
Correttamente, pertanto, la tesi difensiva è stata disattesa. Infine dalla descrizione dei fatti contenuta nella ordinanza impugnata si desume che la ragazza dal padre, che aveva abusato dell'autorità genitoriale, era stata ridotta in stato di schiavitù perché si trovava in stato di soggezione e veniva costretta a rubare per portare a casa giornalmente ed obbligatoriamente la refurtiva, come risulta dal testo della ordinanza impugnata, che ha ricordato che le indagini concernenti la posizione dell'attuale ricorrente avevano avuto inizio proprio a seguito dell'arresto della ragazza in occasione di un furto. Considerandola alla stregua di una cosa che possa essere oggetto di scambio commerciale, la ragazza venne ceduta, previa corresponsione di un prezzo e secondo le modalità già descritte, dal padre all'attuale ricorrente. La condizione di completo assoggettamento è, inoltre, dimostrata dal fatto che sia la famiglia venditrice sia quella acquirente non solo adibivano la ragazza a commettere furti (vedi Cass., Sez. 5, 9 febbraio - 4 aprile 1990 sul fatto che l'utilizzazione di un minore per commettere furti dimostra la privazione di libertà del minore e l'assoggettamento all'altrui potere), ma le indicavano anche quali risposte dare alla Polizia in caso di arresto e la avevano diffidata dal fare parola con alcuno del fatto che era stata venduta.
Ebbene in tale situazione di fatto sono certamente ravvisabili sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del delitto contestato. Non vi è stata alcuna censura del ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010