Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2010, n. 35923
CASS
Sentenza 13 luglio 2010

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Massime1

Integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600) cod. pen., la condotta di coloro che, considerandolo alla stregua di una cosa che possa essere oggetto di scambio commerciale, acquistino il minore previa corresponsione di un prezzo dai genitori e continuino a utilizzarlo, come già i genitori, per commettere furti indicandogli le risposte da dare alla Polizia in caso di arresto e diffidandolo dal rivelare ad alcuno l'avvenuta vendita.

Commentario1

  • 1Reato di riduzione in schiavitù ed impiego di lavoratori clandestini (Cass. pen., n. 251/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2012

    SCARICA L'EBOOK Il nuovo apprendistato 1. Premessa La pronuncia in esame si occupa del delitto di riduzione in schiavitù, regolato dall'art. 600 c.p. Giova riflettere che la “condizione analoga alla schiavitù” risale al diritto giustinianeo, che riferiva il concetto alla “servitù della gleba”, cui erano soggetti i lavoratori agricoli dei latifondi dell'impero bizantino, incapaci di sottrarsi alla loro condizione. Ad esso si rifaceva il Codice positivista, perciò limitandosi ad una previsione alternativa sintetica, la cui specificazione di contenuto era offerta da norme internazionali, fatte proprie dallo Stato italiano nel 1926. A tali norme internazionali sono seguite quelle della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2010, n. 35923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35923
Data del deposito : 13 luglio 2010

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