Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2000, n. 13125
CASS
Sentenza 27 ottobre 2000

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 cod.pen., la condizione di segregazione ed assoggettamento all'altrui potere di disposizione non viene meno allorquando essa temporaneamente si allenti, consentendo momenti di convivialità, ed apparente benevolenza, finalizzati allo scopo di meglio piegare la volontà della vittima e vincerne la resistenza.

Commentario1

  • 1Schiavitù lede dignità umana, tratto distintivo della Repubblica italiana (Cass. 26636/02)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2020

    La "condizione analoga alla schiavitù" non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, e cioé normativamente prevista, bensì anche con qualunque situazione di fatto, per cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioé nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, corrispondente all'esercizio "di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà", si può dire con la definizione contenuta nell'art. 7.2, lett. c), dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con l. 12.7.1999, n. 232. La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2000, n. 13125
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13125
Data del deposito : 27 ottobre 2000

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