Sentenza 27 ottobre 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 cod.pen., la condizione di segregazione ed assoggettamento all'altrui potere di disposizione non viene meno allorquando essa temporaneamente si allenti, consentendo momenti di convivialità, ed apparente benevolenza, finalizzati allo scopo di meglio piegare la volontà della vittima e vincerne la resistenza.
Commentario • 1
- 1. Schiavitù lede dignità umana, tratto distintivo della Repubblica italiana (Cass. 26636/02)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2020
La "condizione analoga alla schiavitù" non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, e cioé normativamente prevista, bensì anche con qualunque situazione di fatto, per cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioé nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, corrispondente all'esercizio "di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà", si può dire con la definizione contenuta nell'art. 7.2, lett. c), dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con l. 12.7.1999, n. 232. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2000, n. 13125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13125 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento