Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
Anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario. (Nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597, terzo comma cod. proc. pen. le più gravi modalità di esecuzione della pena stabilite dall'art. 4 bis O.P., conseguenti all'esclusione in sede di appello del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 116, comma secondo cod. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990).
Commentario • 1
- 1. Art. 597 - Cognizione del giudice di appellohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 42611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42611 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/04/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 897
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 032377/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UG EO, N. IL 04/05/1967;
2) SPATOLA FRANCO, N. IL 22/04/1961;
avverso SENTENZA del 03/06/2004 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato MESSUTI Gennaro per UG MA che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
All'esame di questa Corte sono pervenute due posizioni che erano state valutate nell'ambito del procedimento penale denominato Count Down, che costituiva una filiazione del procedimento Wall Street, e che concerneva le vicende di un gruppo criminale organizzato con basi operative nella zona di Milano e nella Regione Lombardia, che, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva come referente la cosca calabrese dei Di TE ed era capeggiato da AT CO, affiancato da NT CH.
Il gruppo era dedito essenzialmente al traffico degli stupefacenti. In primo grado il processo si concluse con sentenza della Corte di Assise di Milano del 17 aprile 1998. Ben sessantasette posizioni vennero poi vagliate in grado di appello dalla Corte di Assise di Appello di Milano che concluse la fase dibattimentale con sentenza del 6 febbraio 2001. La Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 20 gennaio 2003, esaminò la posizione di sessantasette ricorrenti ed annullò la sentenza di secondo grado anche in ordine alle posizioni di MA CO e CO AT. Al CO, ritenuto dai giudici del merito appartenente al gruppo del AT, era stato inflitto un anno di reclusione, a titolo di aumento per la continuazione con il fatto oggetto di altra condanna definitiva, per l'addebito associativo contestato come violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 sulla base di dichiarazioni dello CH secondo cui l'imputato svolgeva nell'ambito del suddetto gruppo compiti di custodia di armi nella propria abitazione di Cusano Milanino;
gli era stata peraltro riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 116 c.p., comma 2, perché non si era ritenuto dimostrato che fosse consapevole che l'associazione alla quale dava il suo contributo fosse finalizzata al traffico di droga.
AT, invece, era stato condannato dai giudici di merito a sette anni di reclusione per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per avere, quale componente della Polizia di Stato, fornito al sodalizio capeggiato dal Di OD notizie utili a prevenire o limitare i danni conseguenti ad operazioni di polizia giudiziaria, con l'attenuante però prevista dall'articolo 116 c.p., comma 1, non avendo il giudice di secondo grado ritenuto pienamente provato che fosse consapevole che il sodalizio da lui favorito fosse dedito al traffico di stupefacenti.
La Corte di Cassazione con la sentenza già richiamata annullava la sentenza della Corte di Assise di Appello con riferimento alle posizioni di CO e AT limitatamente alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74 avendo rilevato un contraddizione tra l'avere ritenuto i due imputati stabilmente intranei alla associazione e nello stesso tempo avere ritenuto che essi non fossero a conoscenza della attività svolta dalla stessa.
La Corte di Assise di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, con sentenza emessa il 3 giugno 2004, esaminava otto posizioni per le quali vi era stato annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione e tra queste quella di MA CO e CO AT. Il Giudice di rinvio, dopo avere ricordato che la Corte di Cassazione aveva posto in evidenza che i due ricorrenti non avevano contestato i dati di fatto e, quindi, il quadro probatorio a loro carico, respingeva la tesi della difesa che la Corte di Cassazione non avrebbe disposto l'annullamento del punto relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 116 c.p., comma 2, e confermava l'affermazione di responsabilità dei due ricorrenti per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74, escludendo che fosse ravvisabile l'attenuante di cui al citato articolo 116 c.p., comma 2. Quanto alla pena il giudice di rinvio manteneva ferma quella determinata dalla Corte di assise di secondo grado per evitare una vietata reformatio in peius.
Avverso la decisione della Corte di Assise di Appello di Milano quale giudice di rinvio proponevano ricorso per Cassazione MA CO e CO AT per numerosi motivi. Tutti i motivi di ricorso sono infondati, come meglio si dirà.
Prima di discutere i singoli e specifici motivi di impugnazione va detto che la Suprema Corte aveva annullato, come già ricordato, la sentenza della Corte di Assise di secondo grado relativamente alle posizioni di CO e AT in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74.
La Corte di Cassazione aveva rilevato che vi era una intima contraddizione nel ritenere i due imputati partecipi non occasionali delle associazioni facenti capo al AT, allo CH ed al Di OD e nell'affermare poi, riconoscendo ad entrambi gli imputati la attenuante di cui all'articolo 116 c.p., comma 2, che i due imputati non fossero a conoscenza dei reali traffici della associazione criminale.
Al principio di diritto così affermato il giudice di rinvio si doveva attenere e, quindi, soltanto entro tali limiti poteva riesaminare la posizione del CO e dello AT. Di conseguenza è soltanto entro i limiti indicati che vanno esaminati nella presente sede la sentenza del giudice di rinvio ed i ricorsi degli imputati, apparendo fuor di luogo tutte le osservazioni che vogliono mettere in dubbio l'affermazione di responsabilità degli imputati, dal momento che non solo la Corte di Cassazione non ha affatto annullato tali punti della sentenza della Corte di Assise di secondo grado, ma anzi ci ha tenuto a ribadire che i ricorrenti non avevano contestato i presupposti di fatto sui quali poggiava l'affermazione di responsabilità del CO e dello AT per il delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti;
l'unico punto da chiarire, secondo la Corte di Cassazione era, quindi, di tale finalità dell'associazione i due imputati fossero o meno consapevoli.
CO MA, dopo avere ripercorso tutta la lunga vicenda giudiziaria, ha dedotto come primo motivo di impugnazione la violazione dell'articolo 627 c.p.p.. per non essersi il giudice di rinvio attenuto allo schema decisorio della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. Il giudice di legittimità, infatti, secondo il ricorrente, non aveva annullato, ritenendolo inapplicabile, il punto relativo all'articolo 116 c.p., anche perché il ricorrente non aveva impugnato tale aspetto, ma aveva soltanto ritenuto la motivazione della Corte di Assise di secondo grado insufficiente e contraddittoria sul punto. Il motivo non è fondato.
Oltre a quanto già osservato in precedenza, si rileva che non è vero che la Corte di Cassazione avrebbe mantenuto fermo il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 116 c.p., comma 2. Come già rilevato, la Corte di legittimità ha annullato tutta la motivazione sul delitto associativo ponendo in evidenza la intima contraddizione esistente nel fatto di ritenere gli imputati colpevoli di partecipazione alla associazione e nello stesso tempo affermare che gli stessi non fossero consapevoli delle attività svolte dalla stessa.
Del resto l'attenuante in discussione fa riferimento all'ipotesi di concorso di persone nel reato e non già, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Assise di secondo grado, alla fattispecie criminosa della associazione per delinquere, che è ipotesi, come è noto, di concorso necessario.
Inoltre, come è noto, l'elemento soggettivo dei reati associativi consiste anche nella coscienza e volontà, ovvero nella consapevolezza, di partecipare e di contribuire attivamente con la propria condotta alla vita dell'associazione.
Ed allora se gli imputati sono stati ritenuti colpevoli del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74 - associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - costituisce una contraddizione in termini affermare che essi hanno voluto un reato meno grave.
È esattamente questa la contraddizione messa in evidenza dalla Corte di Cassazione, che ha annullato sul punto la decisione della Corte di Assise di secondo grado.
È allora evidente che è stata travolta la motivazione e la decisione sul reato nel suo complesso e, quindi, anche sulle eventuali attenuanti riconosciute.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione con il quale il CO ha denunciato la violazione degli articoli 627 e 597 c.p.p., comma 3, in relazione all'articolo 628 c.p.p., essendo note le conseguenze di siffatta decisione in ordine al trattamento penitenziario.
Il motivo è analogo al terzo motivo di gravame dello AT e, perciò, al fine di evitare inutili ripetizioni, essi saranno trattati in un unico contesto.
Come è noto il Giudice di appello - nel caso di specie il giudice di rinvio era giudice di appello - può dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, ma non può infliggere una pena che per quantità e qualità sia più grave di quella inflitta in primo grado.
Ebbene nel caso di specie a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione il giudice di rinvio legittimamente ha stabilito che fosse ravvisabile il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e che fosse incompatibile con tale decisione ritenere sussistente l'attenuante di cui all'articolo 116 c.p., comma 2. La Corte di rinvio, però, non ha modificato la pena inflitta in primo grado proprio per non violare - lo ha affermato esplicitamente - il divieto della reformatio in peius di cui all'articolo 597 c.p.p., comma 3. Il fatto che la nuova e più grave qualificazione giuridica potrebbe comportare degli effetti negativi sugli imputati sotto il profilo del trattamento penitenziario non rileva perché le modalità di tale trattamento non rientrano nella categoria della pena, la sola che non può essere aggravata in appello senza impugnazione del PM, ma costituiscono effetti penali della pena stessa che non rientrano nel divieto di cui al più volte citato articolo 597 c.p.p., comma 3. È infondato anche il terzo motivo di impugnazione con il quale il CO ha dedotto la violazione degli articoli 530, 192, 546 e 125 c.p.p. in relazione agli articoli 606 e 628 c.p.p., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'articolo 606 c.p.p., lett. e) circa la condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74. Il ricorrente, che si è soffermato lungamente ad esaminare la motivazione della sentenza impugnata, ha definito la stessa illogica, apparente e congetturale, oltre che fondata su una praesumptio de praesumpto non compatibile con l'articolo 192 c.p.p., comma 2. Al fine di dimostrare i suoi assunti il ricorrente ha esaminato alcuni elementi di prova, quali ad esempio una frase pronunciata da NT CH, per pervenire a valutazioni diverse da quelle compiute dal giudice di rinvio.
La sentenza impugnata non merita le censure mosse dal ricorrente e ciò a prescindere che alcune considerazioni di quest'ultimo sono inammissibili in sede di legittimità perché si risolvono in censure di merito della decisione impugnata - si veda per esempio la pretesa di reinterpretare le frasi pronunciate dal collaborante NT CH -.
In effetti la decisione impugnata muove da un dato obiettivo, non contestabile e non contestato, e cioè dal fatto che il CO fosse custode di un vero e proprio arsenale militare;
quindi non di una sola arma, ma di numerose e pericolose armi comuni e da guerra. Tenuto conto del numero e del tipo di armi custodite dal CO non è proprio ipotizzabile, come ritenuto dal giudice di rinvio, che il ricorrente fosse all'oscuro delle attività del gruppo associativo. Anzi alle puntuali osservazioni della Corte di rinvio sul punto è necessario aggiungere che la custodia delle armi, che debbono essere tenute sempre a disposizione dell'associazione per ogni emergenza, è compito che viene affidato non solo ad associati e/o affiliati alle associazioni criminali, ma ai soci più fedeli ai capi dell'organizzazione e più disponibili.
Le armi per una organizzazione del tipo di quella dello CH sono, infatti, uno strumento di lavoro essenziale e senza un preciso controllo sulle stesse gli affiliati rischierebbero di essere annientati in breve dai loro avversari, ovvero dalle associazioni criminali concorrenti, esistenti in numero rilevante sulla piazza di Milano, come del resto è provato proprio dai processi Count Down e Wall Street.
Ecco perché costituisce una vera contraddizione logica ritenere che si è depositari di un arsenale ed affermare che il depositario è un estraneo all'associazione o comunque persona non del tutto consapevole dei traffici effettuati con le armi custodite. Ebbene il CO, come è stato giustamente ritenuto, non era uno qualsiasi, ma, come detto, persona di fiducia;
non è un caso che fosse parente di uno dei capi dell'organizzazione, PE HI. La Corte di rinvio non ha ritenuto la parentela una prova di colpevolezza, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma ha messo in evidenza tale qualità proprio perché le armi si fanno custodire da persone affidabili e certamente è affidabile chi è già legato ad un capo da un vincolo di parentela.
Infine è davvero contrario ad ogni logica sostenere che il povero CO fosse ignaro dei traffici dell'associazione, quando le armi venivano prelevate e poi riconsegnate continuamente, tante e molteplici erano le attività del gruppo criminale.
La Corte di rinvio ha ritenuto che il CO fosse consapevole anche del traffico di droga dell'associazione.
Tanto è stato desunto non solo dalla situazione obiettiva di cui si è detto, oltre che dalla amicizia che legava il CO ai due capi della organizzazione, PE HI e NT CH, ma anche dal fatto che il collaborante CH aveva riferito che CO in casa sua droga non ne voleva.
Il problema non è se CO abbia usato o meno la parola categoricamente per dire che non voleva custodire droga in casa sua;
la questione è che se CH ha detto che CO non voleva droga evidentemente deve averne parlato con il ricorrente e deve avergli proposto di custodire armi e droga.
Ed è ipotizzabile che il CO abbia concordato sulla custodia delle armi e non, invece, sulla custodia di droga.
Ma come giustamente ha ritenuto la Corte di rinvio tutto ciò significa che il CO era perfettamente a conoscenza che tra le attività del gruppo vi fosse anche il traffico di droga e che pertanto le armi da lui stesso custodite servissero anche a sostenere tale illecita attività.
Inoltre il CO riceveva compensi per la sua prestazione e, quindi, partecipava alla spartizione anche dei proventi del traffico di droga, che costituiva l'attività preminente del gruppo. Quella prospettata dalla Corte di rinvio è una interpretazione perfettamente logica degli elementi di prova acquisiti a carico del CO, logicità che non viene superata dalle osservazioni del ricorrente.
Da tutte le osservazioni che precedono risulta evidente la piena consapevolezza del CO delle attività dell'associazione criminale e, quindi, la esistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74 giustamente ritenuto sussistente dalla Corte di rinvio.
Sul punto appare superfluo aggiungere ulteriori considerazioni. È infondato anche il motivo con il quale il CO ha denunciato la omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di rinvio, anche se sinteticamente, ha motivato sul punto spiegando che non erano ravvisabili ragioni per concedere le attenuanti generiche tenuto conto del grande numero di armi utilizzate di volta in volta per la commissione di gravi delitti. Si tratta di motivazione del tutto ragionevole e non censurabile sotto il profilo della legittimità.
Con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato la violazione degli articoli 438 e 442 c.p.p. per non essere stata riconosciuta la diminuente del rito abbreviato, richiesta dall'imputato ed alla quale erroneamente il PM non aveva prestato consenso.
Il motivo è infondato.
Sul punto in effetti non vi è stato annullamento da parte della Corte di Cassazione che ha esplicitamente annullato la sentenza della Corte di Assise di secondo grado soltanto sulla incongruenza motivazionale di cui si è più volte detto e sul problema delle generiche, correttamente ritenuto assorbito dal disposto annullamento.
Quindi soltanto su tali punti il giudice di rinvio era chiamato a decidere;
di conseguenza non si può sostenere che vi sia stato un difetto di motivazione sul punto.
In ogni caso va detto che da tutta la motivazione della sentenza impugnata, da tutto il complesso iter processuale e dallo stesso ricorso del CO, che nell'oramai quinto grado di giurisdizione ancora ha messo in discussione la valenza di alcuni elementi probatori, si desume che, come giustamente aveva valutato il PM, il processo a carico di MA CO non era definibile allo stato degli atti, anche perché fondato prevalentemente si dichiarazioni di collaboranti, per le quali la verifica dibattimentale appariva non solo opportuna, ma necessaria.
I primi due motivi del ricorso di CO AT - il terzo è già stato esaminato in precedenza - sono infondati ed anzi ai limiti della ammissibilità.
Con essi, infatti, si un piano puramente formale si è contestata la motivazione della sentenza del giudice di rinvio, mentre in realtà si è criticata la valutazione delle prove compiuta dalla Corte di Assise.
Come già detto la affermazione di responsabilità dello AT era fuori discussione, dal momento che la Corte di Cassazione non aveva annullato tale punto, essendosi limitata a rilevare una evidente contraddizione tra il ritenere la partecipazione alla associazione dello AT, ritenuta pienamente provata, e lo stabilire che il ricorrente fosse a conoscenza soltanto di alcuni traffici dell'associazione - gestione di bische clandestine ecc. ecc. - e non di altre - traffico di stupefacenti -.
Tuttavia, ancorché non ve ne fosse bisogno, il giudice di rinvio, con molta precisione, ha richiamato tutti gli elementi a carico del ricorrente, quali la sua confessione, quantomeno con riferimento alla copertura assicurata per la gestione della bisca clandestina, le puntuali dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, peraltro nemmeno messe in seria discussione dal ricorrente, nonché le dazioni di danaro, alcune di esse peraltro ammesse dall'imputato. Parlare di fronte ad una imponente serie di elementi come è quella illustrata, di illogicità della motivazione o carenza della stessa, è francamente un fuor d'opera.
Quanto alla durata della partecipazione alla associazione, che il ricorrente vuole ridurre a due o tre mesi con una rivalutazione delle prove, va detto che si tratta di un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, che hanno affermato che la collaborazione si era protratta per circa due anni e che pertanto non poteva definirsi occasionale, che in quanto sorretto, come si è già posto in evidenza, da una motivazione non censurabile sotto il profilo della legittimità, non è criticabile in questa sede.
Non appare poi illogica la motivazione, come sostenuto dal ricorrente, in ordine alla ritenuta consapevolezza dello AT che l'associazione criminale commerciasse anche in stupefacenti. Il giudice di rinvio ha non solo richiamato la qualità di poliziotto dello AT, che gli consentiva l'accesso anche a notizie riservate, ma anche le concrete attività di protezione mediante preventiva informazione delle operazioni di polizia giudiziaria in programma fornita ai membri dell'associazione.
Di tale attività beneficiavano gli associati, anche quelli che non si interessavano soltanto della bisca, ma anche di altri traffici. Del resto - ha rilevato ancora la Corte di rinvio - non poteva e non doveva sfuggire allo AT la caratura criminale notevole dei suoi interlocutori, che erano stati già condannati nel noto processo Epaminonda, ed il fatto che le ingenti somme a lui versate dai capi dell'associazione - anche tre o quattro milioni di lire al mese - non potevano certo essere date soltanto per la protezione della bisca. Si tratta di considerazioni del tutto logiche che legittimano pienamente la affermazione della Corte di rinvio della piena consapevolezza da parte dello AT delle attività dell'associazione della quale faceva parte e della conseguente esclusione della attenuante di cui all'articolo 116 c.p., comma 2. Le considerazioni svolte impongono il rigetto dei ricorsi e la condanna in solido dei ricorrenti a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2005