Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 42611
CASS
Sentenza 20 aprile 2005

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Anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario. (Nella specie, la Corte ha affermato che non rientrano nel divieto ex art. 597, terzo comma cod. proc. pen. le più gravi modalità di esecuzione della pena stabilite dall'art. 4 bis O.P., conseguenti all'esclusione in sede di appello del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 116, comma secondo cod. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990).

Commentario1

  • 1Art. 597 - Cognizione del giudice di appello
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 42611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42611
Data del deposito : 20 aprile 2005

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