Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2021, n. 31204
CASS
Sentenza 2 novembre 2021

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Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento intimato, a meno che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto, sulla base degli usi in vigore presso l'azienda della società datrice di lavoro, non congruo il preavviso di convocazione di un lavoratore per un corso obbligatorio di formazione.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2021, n. 31204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31204
Data del deposito : 2 novembre 2021

Testo completo