Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 26357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_2
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._2
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._3
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._4
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_4
C.F._5
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_5
, C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_6
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._7
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. Persona_2 C.F._8
rappresentati e difesi dall'avv. SAITTA VALERIA DE SIMONE RICCARDO, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si accerta che il difensore dei ricorrenti ha indicato le residenze dei ricorrenti nel doc. n. 30 allegato al ricorso introduttivo.
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 19 gennaio del 1986 Persona_3
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_3
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.). Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che hanno radicato la presente causa il 19/12/2024 dopo avere vanamente tentato alcuni mesi prima di ottenere attraverso il portale telematico dedicato un appuntamento presso l'autorità consolare per la presentazione dell'istanza in via amministrativa (cfr. doc.27).
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza , si osserva infatti che è provata la nascita a Cismon del Grappa Persona_3
(VI) il 19 gennaio del 1876 (cfr. certificato di nascita doc. 1). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata nei seguenti termini nel ricorso:
“ nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. 1) (…) si è Persona_3
sposato con la sig.ra nel 1924 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta CP_2
dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
1. Dalla predetta unione coniugale nascevano nel 1906 il sig. (doc. 4) e nel Parte_7
1914 il sig. (doc. 5). Parte_8
2. Dal matrimonio, nel 1925, tra il sig. e la sig.ra (doc. Parte_7 Persona_4
6) nasceva nel 1927 il sig. (doc. 7). Persona_5
3. Il sig. si sposava nel 1950 con la sig.ra Persona_5 Persona_6
(doc. 8) e procreavano nel 1951 la sig.ra (doc. 9) e nel 1958 il
[...] Persona_7
sig. (doc. 10). Persona_8
4. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio nel 1973 con il sig. Persona_7 [...]
(doc. 11) e dalla loro unione nascevano nel 1976 la sig.ra Persona_9 Parte_1
(doc. 12) e nel 1978 il sig. (doc. 13).
[...] Parte_2
5. Il sig. si sposava nel 2003 con la sig.ra Parte_2 Parte_9
(doc. 14) e dalla loro unione nascevano nel 2003 la sig.ra
[...] Parte_3
(doc. 15) e nel 2008 il sig. (doc. 16).
[...] Persona_1 6. Dal matrimonio, nel 1982, tra il sig. e la sig.ra Persona_8 [...]
(doc. 17) nascevano nel 1983 il sig. Persona_10 Parte_4
(doc. 18) e nel 1988 la sig.ra (doc. 19).
[...] Parte_5
7. Il sig. si sposava nel 1937 con la sig.ra Parte_8 Persona_11
(doc. 20) e procreavano nel 1944 la sig.ra (doc. 21). Persona_12
1 Quindi la sig.ra si univa in matrimonio nel 1969 con il sig. Persona_12
(doc. 22) e dalla loro unione nasceva (doc. Parte_10 Parte_6
23). La sig.ra si sposava nel 1995 con il sig. Parte_6 Parte_11
(doc. 24) e dalla loro unione nasceva nel 2015 la sig.ra
[...] Persona_2
(doc. 25) “.
[...]
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,4,5,7,21,9,10,23,12,13,18,19,25,15,16).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Persona_12
a seguito del matrimonio contratto da questa il 27/9/1969 con cittadino brasiliano da
[...]
cui è nata . Parte_6
Un ulteriore passaggio per linea materna nella linea collaterale alla prima avviene con il matrimonio contratto nel 1973 da con cittadino brasiliano da cui sono nati Persona_7
e . Persona_13 Persona_14
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nei matrimoni sopra indicati e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo tentato di prenotare un appuntamento attraverso il portale telematico dedicato tra luglio e dicembre del 2024, soltanto pochi mesi prima di depositare a dicembre del 2024 il ricorso in Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26357/2024 , promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, Rua Caramuru, 599, ap 902, Centro, Pato Branco-PR, CEP 85.501- C.F._1
060 , nato in [...] il [...], C.F. Pt_2 Parte_2
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._2
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. , Rua Nossa Persona_1 C.F._3
C.F._ Senhora de Nazaré 2343 AP 02 , CEP 82.560-000
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._4
de Nazaré 2343 AP 42 bl 02 , CEP 82.560-000 Controparte_3
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_4
Rua Itapua, 620, ap 403, La Salle, Pato Branco-PR, CEP 85.505-180 C.F._5
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_5
, Rua Augusto Severo, 641, ap 1401, Centro, Curitiba-PR, CEP 80.030- C.F._6
240
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_6
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._7
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
, nata in [...] il [...], C.F. Rua Persona_2 C.F._8
Arariboia, n. 1211, La Salle, Pato Branco-PR, CEP C.F._10
rappresentati e difesi dall'avv. SAITTA VALERIA DE SIMONE RICCARDO, come in atti;
contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, Controparte_1
con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. SANTORO CLAUDIA che liquida in 1453,00 per compensi oltre 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 24/03/2025
Il Giudice: Dott. Mauro Brambullo