Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 00534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2024, proposto da
LI IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Offida, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonietta Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione n. 525 del 22 luglio 2024, con la quale il Comune di Offida ha disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata alla società ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per la installazione di una stazione radio base per telefonia mobile (denominata “AP63073_002 Borgo Miriam”) su porzione di terreno agricolo in frazione “Borgo Miriam”, località “Colle Valentino” (distinta catastalmente al Fg. 24, p.lla n. 122);
- della nota del 22 luglio 2024, avente ad oggetto “Istanza di Autorizzazione all’installazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 259/03. TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO EX ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990”, con cui il Comune di Offida ha diffidato LI “dall’intraprendere qualsiasi attività in merito all’istanza in oggetto”;
- della “relazione di verifica di compatibilità paesistico-ambientale ai sensi degli articoli 63-bis e 63-ter delle NTA del P.P.A.R. Marche” redatta il 20 giugno 2024 dal Comune di Offida e del relativo “Allegato A” del 2 luglio 2024; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Offida;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Offida annullava in autotutela l’autorizzazione rilasciata a LI IA per la installazione di una stazione radio base (SRB) per la rete di telefonia mobile ai sensi degli artt. 44 e segg. del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo la mancanza del requisito essenziale della conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali regionali e comunali (in materia di tutela paesistico-ambientale) e alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. In particolare l’Amministrazione, dopo aver premesso che il titolo autorizzativo si era perfezionato per silentium ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, riteneva che esso fosse in contrasto con:
- l’art. 59 delle n.t. del PRG, che consente solo interventi di limitata entità e poco impattanti sul territorio, senza incremento delle esistenti dotazioni di opere di urbanizzazione primaria;
- l’art. 42 delle n.t. del PRG, per il quale l’area indicata nell’istanza, posta sulla sommità del Colle “Valentino”, ricadendo in zona vincolata dal PRG (“art. 32 - Unità di paesaggio rilevante per l’alto valore del rapporto architettura ambiente” e “art. 34 - Ambito di tutela dei crinali”), avrebbe potuto ospitare l’intervento solo a fronte di una positiva verifica di compatibilità paesistico ambientale ai sensi degli artt. 63-bis e 63-ter delle NTA del PPAR (piano paesistico regionale), che, invece, nella fattispecie, era stata negativa, stante l’incompatibilità dell’impianto con la conservazione e con il rispetto dei valori storico-tradizionali, caratterizzanti l’identità storico-culturale del territorio comunale, come espressi dalla delibera n. 52 del 29 novembre 2023 e dagli artt. 6 e 8 della delibera n. 53 del 29 novembre 2023, recante il Regolamento comunale per la telefonia, che hanno qualificato come “sensibile” il sito di Colle “Valentino”.
L’interesse del gestore alla realizzazione dell’impianto di stazione radio base, in ogni caso, avrebbe potuto essere tutelato attraverso una localizzazione alternativa che assicurasse il buon funzionamento del servizio di telecomunicazioni.
Avverso tale provvedimento di annullamento in autotutela e gli atti ad esso preordinati e connessi, LI insorgeva innanzi a questo Tribunale con il ricorso RG n. 93/2024, definito con sentenza della Seconda Sezione n. 454 del 14 maggio 2024, con cui il TAR, con particolare riferimento all’atto di annullamento gravato, accoglieva il ricorso così esprimendosi: “ 4.5. Ricostruita in questi termini la questione, osserva il Collegio che l’Amministrazione comunale, con l’atto di annullamento impugnato e con la correlata verifica di compatibilità paesistico-ambientale, ha male applicato la disciplina regolamentare e di Piano innanzi richiamata, dal momento che, da un’attenta e complessiva lettura dei gravati provvedimenti si evince che la volontà di non consentire l’installazione della SRB in parola nel sito prescelto è sostanzialmente dipesa dalla ritenuta valenza paesaggistico-ambientale e storico-culturale dell’area in cui esso insiste, mentre, come si è visto, la vigente disciplina, anche locale, non vieta in assoluto le installazioni di impianti di telefonia in aree sottoposte a tutela, essendo piuttosto necessaria una verifica di compatibilità ambientale.
E ciò è in linea con la costante giurisprudenza, che è concorde nel ritenere che l'esistenza di un vincolo paesaggistico non preclude per ciò solo l'installazione di un impianto, bensì impone una valutazione più rigorosa (che deve tradursi in una motivazione effettiva e non tautologica) degli aspetti di compatibilità paesaggistica; la normativa vigente, infatti, attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di "pubblica utilità" e "sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria" (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 maggio 2022, n. 1153 e 5 maggio 2022, n. 1010; Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2021, n. 1157; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41).
Nel caso in esame, tuttavia, la verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale del 7 dicembre 2023 nulla ha aggiunto rispetto al fatto che l’antenna in parola verrebbe ad essere realizzata su un’area di pregio paesaggistico, atteso che, nella valutazione dell’effettivo impatto della struttura sul paesaggio circostante, si limita a rilevarne l’eccessiva altezza e le rilevanti dimensioni, tali da renderla visibile da distanze notevoli (cfr., pagine 6 e 7). L’assunto, tuttavia, sembra smentito dalla documentazione fotografica riportata nella stessa relazione - che propone il confronto tra la visuale dei punti panoramici con e senza antenna - la quale non evidenzia quel notevole impatto visivo contestato dal Comune, ma, al contrario, dimostra che la stessa non è facilmente percepibile sullo sfondo una volta attuate le proposte soluzioni di mitigazione.
Anche rispetto a queste ultime, la relazione si limita genericamente ad affermare che esse risulterebbero del tutto inefficaci date le dimensioni della struttura, senza null’altro specificare.
Come messo in rilievo dalla giurisprudenza, i vincoli paesistici non comportano di per sé l'inedificabilità del fondo, bensì solamente la necessità di sottoporre l'intervento edilizio ad un controllo a tutela del paesaggio. La valutazione di compatibilità paesaggistica, tuttavia, non può contenere una motivazione meramente apodittica: essa è adeguata solo se le caratteristiche dell'intervento vi risultano ben individuate, raffrontate e giustificate con i valori riconosciuti e protetti dal vincolo, dovendo essere esposta l'analisi eseguita sulle ragioni di compatibilità o incompatibilità effettiva che, in riferimento a tali valori, rendano o meno compatibile l'opera progettata (TAR Campania Napoli, sez. VII, 18 settembre 2023, n. 5120).
Nel caso di specie i provvedimenti impugnati si limitano a sostenere le ragioni del diniego di installazione con generico riferimento al fatto che esso verrebbe a ricadere in un’area di forte rilievo paesaggistico, ma non sembrano adeguatamente esaminare le soluzioni di mitigazione proposte né contengono alcuna indicazione di prescrizioni atte a garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici che intendono tutelare, in una logica di contemperamento degli interessi pubblici primari con quelli pur sempre coinvolti nella realizzazione di un impianto avente carattere di pubblica utilità (TAR Lazio Roma, sez. II, 5 aprile 2023, n. 5750) … La presente pronuncia di annullamento non si estende alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 52 e n. 53 del 29 novembre 2023, atteso che le stesse, ove correttamente interpretate, non pongono alcun divieto assoluto di installazione delle SRB in zone paesaggisticamente tutelate o di particolare interesse ”.
2. Il Comune di Offida, all’esito di tale pronuncia, si è rideterminato con l’adozione della determinazione n. 525 del 22 luglio 2024, con la quale è stato nuovamente disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata alla società, diffidando quest’ultima dall’intraprendere qualsiasi attività.
2.1 Avverso tali provvedimenti e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, LI è insorta con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi:
- violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 3, 6, 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/1990, dell’art. 112 c.p.a. e violazione della sentenza del TAR del 14 maggio 2024, n. 454, dal momento che il Comune non avrebbe motivato circa i presupposti e le ragioni dell’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 24171990;
- violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 3, 6 e 21 septies della legge 241/1990, dell’art. 112 c.p.a., degli artt. 43 e segg. del d.lgs. n. 259/2003 delle sentenze del TAR Marche, sez. I, 22 giugno 2023, n. 382 e 14 maggio 2024, n. 454; nullità dei provvedimenti impugnati; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. La motivazione addotta a sostegno del giudizio negativo di compatibilità paesistico-ambientale posto a base del provvedimento di annullamento del titolo autorizzativo non sarebbe sufficiente né corretta, atteso che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente tutelato l’effettiva entità dell’intervento, anche tenuto conto delle proposte di mitigazione, né il suo concreto impatto nel paesaggio a valle di queste ultime, come dimostrerebbero i foto-inserimenti prodotti, che riprendono l’antenna “camuffata” da vari angoli di visuale. La relazione di verifica di compatibilità paesistico-ambientale si sarebbe limitata a riferire di una generica visibilità della SRB, la quale, in realtà, sarebbe difficilmente percepibile. Inoltre, la valutazione contenuta nella relazione del Comune circa l’impatto della “visibilità” della SRB sul paesaggio utilizzerebbe la medesima fraseologia della precedente relazione del 7 dicembre 2023 censurata dal TAR con la sentenza n. 454/2024, a conferma dell’insufficienza della motivazione, anche rispetto alle misure mitigative proposte, di cui non si spiegherebbero le ragioni di inidoneità allo scopo. Né il Comune avrebbe dettato prescrizioni ulteriori tali da mitigare l’impatto a tutela dei valori paesaggistici che si assumono violati, a nulla rilevando la proposta di un sito alternativo, peraltro già ritenuto inidoneo da LI.
2.2. Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Offida.
2.3. Dopo la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive disposta all’udienza camerale del 21 novembre 2024, è stata fissata la pubblica udienza per la trattazione del merito al 20 marzo 2025, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
3. Il ricorso non è fondato e va respinto, per quanto di seguito si va ad esporre.
3.1. Preliminarmente, giova ricordare che è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui l'esistenza di un vincolo paesaggistico non preclude per ciò solo l'installazione di un impianto, bensì impone una valutazione più rigorosa (che deve tradursi in una motivazione effettiva e non tautologica) degli aspetti di compatibilità paesaggistica; la normativa vigente, infatti, attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di "pubblica utilità" e "sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria" (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 maggio 2022, n. 1153 e 5 maggio 2022, n. 1010; Consiglio di Stato, sez. VI, 14 febbraio 2024, n. 1504; 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2021, n. 1157; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41).
La disciplina di particolare favor che l’ordinamento prevede per la realizzazione di reti e di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, che inserisce le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria e le rende in genere compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, non esclude tuttavia il potere dell’Amministrazione di introdurre regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, etc.), purché il limite o il divieto non sia basato su motivazioni apparenti o irragionevoli e non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull’intero territorio. Tale necessità è riconosciuta dalla giurisprudenza, che evidenzia come il potere urbanistico di governo del territorio possa essere esercitato anche in relazione all’installazione di SRB proprio per consentire il mantenimento di un armonioso e corretto assetto del territorio medesimo, dato le SRB rappresentano un elemento visibile dai luoghi circostanti e comportano una alterazione dei luoghi avente rilievo ambientale ed estetico (cfr., TAR Marche, sez. I, 23 settembre 2019, n. 592, confermata da Consiglio di Stato, sez. VI, 5 luglio 2021, n. 5108; in termini analoghi, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6840; 3 agosto 2017, n. 3891; 31 luglio 2017, n. 3824; sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073; 23 gennaio 2015, n. 306).
Al contempo, il favor assicurato alla diffusione della infrastruttura a rete di comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione, né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli, legittimi ed efficaci (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 19 febbraio 2025, n. 1426).
Occorre dunque operare un contemperamento tra gli obiettivi di promozione della connettività di elevata qualità nel settore dei servizi di telecomunicazioni, che richiedono la realizzazione di una rete infrastrutturale capillare sul territorio nazionale, basata sull’utilizzo delle più alte tecnologie, e l’esigenza di salvaguardare valori, interessi e beni che da tali nuovi interventi potrebbero venire pregiudicati, considerando l’effettivo grado di possibile compromissione di questi, in un’ottica di proporzionalità.
Il bilanciamento degli interessi tutelati, inoltre, non può che essere svolto in concreto, anche considerando possibili soluzioni alternative che consentano un adeguato contemperamento di tali interessi (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6840).
3.2. Tanto premesso in termini generali, nel caso in esame, si osserva innanzitutto che il Comune di Offida, nel riesercitare il potere, non ha commesso alcuna violazione e/o elusione del giudicato nascente dalla citata sentenza di questo TAR n. 454/2024. Con quest’ultima era stato messo in evidenza che il precedente potere di annullamento da parte dell’Ente locale era stato male esercitato, perché l’annullamento era dipeso quasi automaticamente dalla ritenuta valenza paesaggistico-ambientale e storico-culturale dell’area, sulla base di quanto stabilito dalle delibere comunali n. 52 e n. 53 del 2023, senza tener conto del fatto che queste ultime, correttamente interpretate, non vietano in assoluto le installazioni nelle aree di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, ma individuano le aree del territorio meritevoli di particolare tutela, nelle quali l’inserimento di un nuovo impianto deve rispettare particolari criteri e prescrizioni (cfr., art. 6, comma 24, del Regolamento comunale approvato con la delibera n. 53/2023). Sotto tale profilo, il provvedimento comunale di annullamento e la correlata verifica di compatibilità ambientale, è stato ritenuto carente di motivazione, dal momento che “ nulla ha aggiunto rispetto al fatto che l’antenna in parola verrebbe ad essere realizzata su un’area di pregio paesaggistico … ma non sembrano adeguatamente esaminare le soluzioni di mitigazione proposte né contengono alcuna indicazione di prescrizioni atte a garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici che intendono tutelare, in una logica di contemperamento degli interessi pubblici primari con quelli pur sempre coinvolti nella realizzazione di un impianto avente carattere di pubblica utilità ” (cfr., sentenza n. 454/2024, citata).
Il Comune, nell’ambito della discrezionalità che gli è propria in fase di riesercizio del potere, si è attenuto alle statuizioni della sentenza, ponendo in essere una rinnovata istruttoria e sostenendo le ragioni dell’annullamento con una più approfondita motivazione, che ha investito sia i presupposti dell’autotutela sia il merito della decisione.
In particolare, nella relazione di compatibilità ambientale del 20 giugno 2024 (che in parte ripercorre quella del 7 dicembre 2023 soprattutto per quanto attiene alle premesse argomentative), allegata alla determina n. 525 del 22 luglio 2024 e parte integrante di quest’ultima, il Comune, dopo aver descritto le caratteristiche dell’area oggetto dell’intervento e il regime di tutela della stessa e dopo aver effettuato una sintetica descrizione dell’intervento medesimo come rappresentata da LI, ha messo in evidenza la sussistenza di incongruenze tra l’altezza della struttura descritta dalla società (di 16 mt) e quella effettiva fuori terra tenuto conto della quota di partenza, perché non rappresentata in progetto e perché non esattamente rappresentata nei foto-inserimenti. L’Amministrazione ha poi valutato che, pur dando per certa l’altezza di 16 metri dichiarata da LI, “ dimensioni, posto sulla sommità di un colle completamente scoperto, privo di vegetazione e visibile da tutte le direzioni (sia da nord dall’abitato di Borgo Miriam, sia da ovest dall’abitato di Offida, sia da est dalla strada provinciale n. 1 “Rosso Piceno Superiore”, oltre che da sud dalla strada provinciale n. 18 “Castoranese”), che comprometterebbe in maniera permanente l’integrità fisica del territorio agricolo, con la caratteristica presenza di campi coltivati e filari, ponendosi in netto contrasto con questa. Nella sottostante immagine sono evidenziate le principali visuali che verrebbero compromesse dalla presenza dell’impianto in esame. Il Colle “Valentino” per la sua specifica collocazione, conformazione ed altitudine, si pone come una sorta di propaggine verso sud del versante collinare che divide la valle del Tesino da quella del Tronto, colle che quindi si affaccia, propende direttamente sulla vallata del Tronto, quasi come fosse una sorta di “balcone”, esposto in una visuale libera da molti fronti visivi, sia dalla strada provinciale (panoramica), sia dai percorsi (sentieri) naturalistici tipici del luogo. Non si tratta quindi solo della dimensione in sé stessa dell’impianto (con un palo metallico dell’altezza complessiva di 16 metri) ad essere lesiva sul piano paesaggistico, ma piuttosto il suo posizionamento in quel luogo prescelto, posto al centro di ampie visuali libere da manufatti impropri, a porsi in contrasto con l’ambiente circostante dandone un’immagine deturpata, dequalificata ” (cfr., pagina 8 della relazione datata 20 giugno 2024). Alle pagine 9-10 della medesima relazione (alla cui lettura si rimanda) il Comune prosegue nell’analisi degli effetti della realizzazione dell’opera sul paesaggio, ponendo l’accento sulla necessità di salvaguardare l’identità del contesto rurale del Piceno quale risorsa culturale e storica, rispetto al quale l’impianto in questione si porrebbe in netta discontinuità, oltre ad essere visibile da più versanti. A tale ultimo proposito, l’Amministrazione, rispetto alla precedente relazione datata 7 dicembre 2023, ha meglio precisato le ragioni per le quali la presenza del palo andrebbe a costituire un elemento di disturbo della visuale panoramica sul colle da più punti (come peraltro dimostrato con i foto-inserimenti).
Non si ravvisano, dunque, né il difetto motivazionale né la violazione del giudicato lamentati dalla ricorrente.
3.3. Sotto altro e connesso profilo, si osserva che non possono condividersi le doglianze con cui LI contesta l’omessa valutazione delle proposte di mitigazione, atteso che nell’anzidetta relazione la non compatibilità dell’intervento con la tutela del paesaggio circostante è stata vagliata anche a valle di tali soluzioni. Sempre a pagina 9, si legge che “ nel caso di specie la progettazione del manufatto tecnologico si limita a considerare i soli aspetti tecnici, intervenendo nel paesaggio con un approccio di pura giustapposizione di elementi, interrompendo le relazioni paesaggistiche di lunga durata del territorio rurale interessato, che non è uno spazio “vuoto”, asettico, ma un luogo ricco di significati (storici, simbolici, percettivi), da tutelare, promuovere e valorizzare ”; e ancora, a pagina dieci: “ Tali opere di mitigazione, data la notevole altezza e mole della struttura (palo alto 16 metri da terra) ed il contesto rurale in cui si inserisce, risulterebbero del tutto inefficaci a mitigare l’impatto dell’intervento proposto, in quanto comunque visibile da distanze notevoli. Inoltre essendo il colle completamente privo di vegetazione arbustiva un manufatto simile di “finto arbusto”, con tali dimensioni, risulterebbe del tutto fuori luogo ed incompatibile con il contesto dal valore altamente paesaggistico ”. Dette valutazioni, che non vanno considerate avulse dal contesto motivazionale complessivo, non si rivelano irragionevoli né inadeguate, avendo l’Ente locale spiegato le ragioni della ritenuta inidoneità allo scopo delle proposte di mitigazione attraverso un percorso logico-argomentativo coerente ed esaustivo; la soluzione prospettata prevede, infatti, dei mascheramenti della struttura quasi peggiorativi, sia in relazione al contesto circostante, sia per l’entità complessiva dell’impianto, che non verrebbe ad essere adeguatamente e completamente camuffata. Il provvedimento gravato, dunque, si è effettivamente basato sulla reale conformazione dell’impianto e ha tenuto conto delle concrete misure di mitigazione proposte, giudicandole, con valutazione del tutto coerente, incompatibili con i valori di tutela dell’area.
Peraltro, il Comune si è mostrato disponibile ad una soluzione alternativa individuando il colle Miriam quale più idoneo all’installazione sotto il profilo dell’impatto paesaggistico, ritenendo “ Tale soluzione pertanto configurerebbe un’ipotesi di mitigazione molto più rilevante rispetto a quella di “camuffare” il palo in acciaio, dandogli una pseudo configurazione di finto arbusto, palesemente evidente data la sua altezza “innaturale”, oltre che in un luogo privo di “vegetazione” simile ” (cfr. relazione pagina 14). Seppur tale soluzione alternativa sia dimostrata inadeguata da LI per le esigenze di copertura della rete, in una logica di contemperamento degli interessi coinvolti è sempre possibile verificare ulteriori soluzioni o addivenire, in un’ottica collaborativa, alla scelta che meglio soddisfi tutti gli interessi parimenti meritevoli di tutela.
3.4. Per quanto esposto, le censurate valutazioni di incompatibilità dell’intervento con i vincoli paesaggistici sono immuni dai vizi denunciati in ricorso, risultando esse, invece, adeguatamente motivate e non fondate su apprezzamenti palesemente irragionevoli né sulla fallace rappresentazione della realtà fattuale.
Il ricorso va pertanto respinto.
3. Sussistono giusti motivi, anche tenuto conto dei profili peculiari della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO