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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1223/2024 R.G.A.C., promosso da Parte_1
nata a [...] il [...] )
[...] CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Scifo
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Co e residente in [...], in 1727, Parent Ave, Windsor, On, N8X
Convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: la ricorrente, all'udienza del 4.12.2024, insisteva nella chiesta separazione giudiziale.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.07.2024 la parte ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. , dalla Controparte_1 cui unione erano nati tre figlie: nata a [...] il Controparte_2
14/12/1978 (c.f. ), , nata a [...] CodiceFiscale_4 Controparte_3
(CL) il 12/06/1980 (c.f. ) e , nata C.F._5 Controparte_4
a Windsor (Canada) il 24/05/1982 ( ), tutte CodiceFiscale_6 maggiorenni ed indipendenti economicamente;
- che da diversi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e l'unione coniugale, caratterizzata, negli anni, da numerosi trasferimenti in Canada si è deteriorata nel tempo e i coniugi sono separati di fatto dall'anno
1998 allorquando il resistente, dopo una lite tra legata alla prospettiva di stabilirsi definitivamente all'estero, decideva di trasferirsi da solo in Canada;
-che da allora la ricorrente non ha più alcun tipo di rapporto con il sig. ; CP_1
- che la ricorrente vive ormai da sola e ha percepito negli ultimi due anni pensione sociale.
La ricorrente concludeva chiedendo che fosse pronunciata sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio e se ne deve dichiarare, pertanto, la contumacia.
La ricorrente all'udienza del 4.12.2024, tenuto conto della mancata costituzione della resistente, insisteva nella chiesta separazione giudiziale e si riportava alle conclusioni in precedenza esposte, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare mentre nessun provvedimento temporaneo e urgente si rendeva necessario adottare.
La domanda proposta dalla ricorrente e diretta alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in
Ravanusa (AG) IN data 10/09/1977, è fondata e va accolta. Gli elementi acquisiti, e, in particolare, il tenore degli atti difensivi di parte, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, nonché la protratta separazione dei coniugi, a partire dal 1998, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato
Le spese di in ragione del contegno processuale del convenuto, il quale no costituendosi in giudizio ha precluso ogni possibilità di definizione non contenziosa del giudizio, devono porsi a carico di quest'ultimo e dovranno corrispondersi in favore dell'erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1223/2024 R.G.A.C.
Dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 09/03/1953 e , nato a [...] il [...], il cui Controparte_1 matrimonio, celebrato a Ravanusa (AG) in data 10/09/1977 è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ravanusa, nell'anno 1977 parte 2, Serie A, numero 1; condanna al pagamento delle spese di lite, da corrispondere in Controparte_1 favore dello Stato e che si liquidano in € 2.360,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge ove dovuti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravanusa (AG) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1223/2024 R.G.A.C., promosso da Parte_1
nata a [...] il [...] )
[...] CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Scifo
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Co e residente in [...], in 1727, Parent Ave, Windsor, On, N8X
Convenuto contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: la ricorrente, all'udienza del 4.12.2024, insisteva nella chiesta separazione giudiziale.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.07.2024 la parte ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. , dalla Controparte_1 cui unione erano nati tre figlie: nata a [...] il Controparte_2
14/12/1978 (c.f. ), , nata a [...] CodiceFiscale_4 Controparte_3
(CL) il 12/06/1980 (c.f. ) e , nata C.F._5 Controparte_4
a Windsor (Canada) il 24/05/1982 ( ), tutte CodiceFiscale_6 maggiorenni ed indipendenti economicamente;
- che da diversi anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e l'unione coniugale, caratterizzata, negli anni, da numerosi trasferimenti in Canada si è deteriorata nel tempo e i coniugi sono separati di fatto dall'anno
1998 allorquando il resistente, dopo una lite tra legata alla prospettiva di stabilirsi definitivamente all'estero, decideva di trasferirsi da solo in Canada;
-che da allora la ricorrente non ha più alcun tipo di rapporto con il sig. ; CP_1
- che la ricorrente vive ormai da sola e ha percepito negli ultimi due anni pensione sociale.
La ricorrente concludeva chiedendo che fosse pronunciata sentenza di separazione personale tra i coniugi.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo non si costituiva in giudizio e se ne deve dichiarare, pertanto, la contumacia.
La ricorrente all'udienza del 4.12.2024, tenuto conto della mancata costituzione della resistente, insisteva nella chiesta separazione giudiziale e si riportava alle conclusioni in precedenza esposte, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare mentre nessun provvedimento temporaneo e urgente si rendeva necessario adottare.
La domanda proposta dalla ricorrente e diretta alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in
Ravanusa (AG) IN data 10/09/1977, è fondata e va accolta. Gli elementi acquisiti, e, in particolare, il tenore degli atti difensivi di parte, la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, nonché la protratta separazione dei coniugi, a partire dal 1998, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato
Le spese di in ragione del contegno processuale del convenuto, il quale no costituendosi in giudizio ha precluso ogni possibilità di definizione non contenziosa del giudizio, devono porsi a carico di quest'ultimo e dovranno corrispondersi in favore dell'erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1223/2024 R.G.A.C.
Dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 09/03/1953 e , nato a [...] il [...], il cui Controparte_1 matrimonio, celebrato a Ravanusa (AG) in data 10/09/1977 è stato trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ravanusa, nell'anno 1977 parte 2, Serie A, numero 1; condanna al pagamento delle spese di lite, da corrispondere in Controparte_1 favore dello Stato e che si liquidano in € 2.360,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge ove dovuti.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravanusa (AG) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata