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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3359/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Pessi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Morelli e Tortaro)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10153 del 15/10/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta dalla
[...]
(d'ora in poi, breviter, “ ”), volta a dichiarare la Controparte_2 Parte_1 CP_2 non debenza dei contributi previdenziali relativi alla posizione del dirigente in misura superiore Parte_2 al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 335/1995, e, per l'effetto, annullare i CP_ provvedimenti dell di recupero da eccedenza massimale relativi agli anni dal 2015 al 2022, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
La Società interponeva appello, cui resisteva l' . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo, l'appellante sostiene, con plurime argomentazioni, che, avendo il regolarmente optato per il sistema contributivo e risultando tale opzione puntualmente e Pt_2 costantemente condivisa dalla Società con l'Ente previdenziale, la contribuzione previdenziale relativa alla posizione del suddetto dirigente dovesse essere calcolata, ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n.
335/1995, con l'applicazione del massimale contributivo.
La doglianza si rivela fondata.
In punto di fatto, risulta documentalmente provato, per un verso, che il in data 1/6/2007, ha Pt_2 comunicato in forma scritta alla Società la propria volontà di esercitare l'opzione per il sistema contributivo, come previsto dall'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e, per altro verso, che la Società ha CP_ comunicato all l'esercizio di tale opzione mediante la trasmissione mensile delle denunce DM10. CP_ In punto di diritto, stante che l non contesta che il avesse tutti i requisiti previsti per Pt_2 esercitare tale opzione, si tratta soltanto di verificare se potesse concretizzarsi l'ipotesi contemplata dalla CP_ legge qualora il lavoratore non avesse manifestato la propria volontà direttamente nei confronti dell , ossia del soggetto che è destinatario dell'obbligo di liquidare ed erogare il trattamento pensionistico de quo.
Ad avviso del Tribunale capitolino, la risposta è negativa, atteso che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la facoltà è stata esercitata dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, ossia nell'àmbito di un “diverso rapporto giuridico”, ossia quello lavorativo, distinto ed autonomo da quello CP_ previdenziale, che intercorreva tra la Società e l;
né la conoscenza, in capo a quest'ultimo, della volontà del lavoratore in tal senso poteva ritenersi raggiunta attraverso la trasmissione delle denunce mensili, trattandosi di un “mero fatto”, per giunta proveniente dal datore di lavoro.
In buona sostanza, il primo giudice ritiene che l'opzione per il sistema contributivo costituisca un
“diritto potestativo” esercitabile dal soggetto interessato - in presenza dei presupposti contemplati dalla legge CP_ (qui non contestati) - e che l non abbia “margini di discrezionalità” per apprezzarne la sussistenza,
“cionondimeno, poiché il diritto al trattamento pensionistico è un diritto relativo e … si inserisce in una relazione intersoggettiva tra creditore e debitore, vale a dire in un rapporto giuridico ben preciso che è quello previdenziale …. la facoltà di opzione non può che essere esercitata nei confronti dell'altra parte del rapporto giuridico previdenziale: nella specie, il avrebbe dovuto manifestare la propria volontà di optare per il Pt_3 sistema contributivo nei confronti del soggetto che è destinatario dell'obbligo di liquidare ed erogare il CP_ trattamento, e cioè dell , (mentre) invece, è pacifico che il non abbia mai manifestato tale volontà Pt_3 CP_ all e che, quindi, nel rapporto giuridico previdenziale sia mancato l'esercizio della facoltà prevista dalla legge”. Tale tesi non merita condivisione.
A ben vedere, dal dato normativo - correttamente delineato nella motivazione della gravata sentenza -
non si evince alcunché in ordine alla forma della dichiarazione con cui il lavoratore manifesta la propria volontà di optare per il sistema contributivo, nel senso che mancano disposizioni, sia di fonte legislativa CP_ (peraltro, neppure sopravvenute), sia di fonte amministrativa (messaggi o circolari dell ), che impongano, ai fini della validità ed idoneità della dichiarazione di opzione, l'adozione di format particolari o specifici, oppure la compilazione di moduli predisposti dall'Istituto, sicchè se ne deve desumere che l'opzione potesse avere forma libera.
D'altronde, che non ci siano modelli di domanda, lo si ricava del fatto che - come riconosciuto dallo stesso Tribunale - l'opzione de qua non è una vera e propria “domanda” e non è qualcosa che deve essere CP_
“concesso” dall , ma consiste nella manifestazione della volontà del lavoratore di esercitare un diritto potestativo, destinato a divenire effettivo quando si concretizzino tutti gli elementi che il legislatore ritiene indispensabili per l'operatività della stessa (lo si ripete, in questa sede mai contestati dall' ). CP_1
La questione, quindi, si sposta nell'accertare se l'Ente creditore dei versamenti contributivi nonché soggetto erogatore del trattamento pensionistico e, quindi, destinatario dell'opzione che consente al lavoratore con anzianità ante 1995 di optare per il sistema contributivo, possa essere reso edotto della scelta attraverso altri canali diversi dal deposito, a sue mani, della dichiarazione.
Al riguardo - come sopra rilevato - la Società ha dimostrato che, ad oggi per ben 17 anni, attraverso le denunce mensili DM10 e, segnatamente, le annotazioni ivi riportate, aveva segnalato che, a far data dal giugno 2007, il regime prescelto era quello contributivo;
nello specifico, le denunce DM10, inviate mensilmente all il sono identificate con specifici codici, a conferma dell'adesione del Parte_4 Pt_3 dirigente al sistema contributivo, per cui, in caso di superamento del massimale contributivo annuo, era previsto il solo versamento della contribuzione minore (v., segnatamente, in ottemperanza con la circolare CP_ dell n. 177 del 7/771996, il tipo di contribuzione “98”, preceduto dalla qualifica “3”, che viene utilizzato esclusivamente per i dirigenti che, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, non sono tenuti al versamento del contributo al . CP_3
Orbene, si ritiene che tali modifiche, apportate dalla Società mensilmente alle suddette denunce obbligatorie, a decorrere dal giugno 2007 (e, quindi, per più di duecento volte), avrebbero dovuto consentire CP_ all' , destinatario di tali comunicazioni telematiche, di avvedersi del cambio del regime previdenziale applicato dal datore di lavoro, rendendo, pertanto, l ragionevolmente edotto della circostanza che il CP_1 dipendente avesse optato per l'applicazione del massimale.
Né consta - a confutazione dell'enfasi data dal Tribunale alle “rilevantissime conseguenze CP_ dell'esercizio di opzione” - che l abbia mai ravvisato la necessità di accertare la volontà espressa in tal senso dal dirigente il quale, peraltro, per il ruolo ricoperto e per le attività aziendali svolte, non aveva Pt_2 alcun metus sulle decisioni relative al suo futuro pensionistico.
Dunque, considerato che il si trovava (pacificamente) nelle condizioni di legge per beneficiare Pt_2 del diritto di opzione e che il relativo esercizio è stato manifestato, pur non direttamente nei confronti CP_ dell' , ma a quest'ultimo reso chiaramente conoscibile mediante gli abituali canali di comunicazione tra datore di lavoro (soggetto che ha ricevuto la dichiarazione) e Ente previdenziale, può concludersi nel senso che tale dichiarazione - da ritenersi come un'informazione qualificata e significativa dell'opzione - valga quale idonea manifestazione di volontà per l'applicazione del massimale contributivo. Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento e, in totale riforma della suddetta sentenza, CP_ ne consegue che le richieste dell' indirizzate alla Società, relativamente agli anni 2015-2017, aventi ad oggetti il “recupero di eccedenza massimale ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995” - impugnate nell'odierno giudizio - sono prive di fondamento.
La sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione, dall'1/6/2007, del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. CP_ 335/1995 e, per l'effetto, l'infondatezza delle pretese creditorie dell' , di cui ai provvedimenti impugnati dalla Società, relative alle richieste di versamento contributivo sulla retribuzione eccedente il massimale contributivo per quanto riguarda la posizione del dirigente negli anni dal 2015 al 2022; Pt_2
b - compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 4/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)