Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/2013, n. 21612
CASS
Sentenza 20 settembre 2013

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In materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla inviolabilità della corrispondenza in virtù del generale principio di cui all'art. 51 cod. pen. (riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto) nonché delle più specifiche norme del codice dei dati personali (art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e degli artt. 93 e 94 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di diritto d'autore, norme queste ultime secondo cui la corrispondenza, allorché abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale.

In materia di trattamento dei dati personali, è inammissibile in sede di legittimità, in quanto diretta ad introdurre una domanda nuova, un'azione a tutela del nome e dell'identità personale, quando la controversia sia cominciata a tutela del diritto alla "privacy", come delineato dall'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

In materia di trattamento dei dati personali, l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario, per far valere o difendere un diritto, a condizione che i dati, siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento in particolare, la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio. (Nella specie, la banca aveva prodotto in giudizio senza autorizzazione della cliente documenti relativi alle custodie titoli di cui essa era titolare esclusiva al fine di provare la qualità di investitore esperto del figlio, titolare di altra custodia titoli, che affermava la responsabilità della banca per averlo indotto all'acquisto di titoli ad altro rischio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/2013, n. 21612
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21612
Data del deposito : 20 settembre 2013

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