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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421/2024 RG posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.4.2025, promossa da
(C.F. ), costituito in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via della Mercede n. 11
APPELLANTE contro
in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.IVA ), con patrocinio degli avvocati Controparte_1 P.IVA_1
Maria Rossella Nicoletti e Matteo Visigalli con domicilio eletto presso il loro studio in Milano al
Piazzale Cadorna 4
APPELLATA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“1.in accoglimento delle eccezioni sollevate, in via preliminare e pregiudiziale, sub lett A) per i rilievi svolti a pag 5 e lett B) per i rilievi svolti a pag 6 del presente atto di appello, riformare la sentenza n. 5461/2023 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Civile, XIII, Giudice Dott. Pontani, nell'ambito del giudizio N.R.G.21591/21 depositata in cancelleria in data 03.07.2023 e mai notificata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto 4308/21 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento monitorio rg. 7177/21; pagina 1 di 6
2.accogliere, nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5461/2023 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Civile, XIII, Giudice Dott. Pontani, nell'ambito del giudizio N.R.G.21591/21 depositata in cancelleria in data 03.07.2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, integralmente richiamate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 4308/21 nel procedimento distinto dal rg. 7177/21 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3.più specificatamente in via principale ed ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato ex Controparte_1 art. 2697 c.c., per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa;
4.in via principale ed in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 4308/2021 emesso dal Tribunale di
Milano nella procedura monitoria rg. 7177/2021, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato per le motivazioni di cui in premessa;
5.in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della appellata, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto;
6.in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come dovuti per legge.
7.Chiede il rigetto dell'istanza depositata da controparte in data 1.04.2025 e comunque si oppone a qualsivoglia deposito documentale in quanto tardivo e dunque inammissibile. Con vittoria di spese per doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“-rigettare l'appello promosso dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di Pt_1 cui in narrativa, confermando così la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n.5461/2023 del 3.07.2023, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di gravame, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
-si chiede altresì di essere autorizzati alla produzione dei documenti da 1 a 3 formatisi dopo la pubblicazione della sentenza oggetto di odierno gravame”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5461/2023 pubblicata il 03/07/2023 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 4308/2021 (RG n. 7177/2021) ottenuto Parte_1
nei suoi confronti da e, dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e ricalcolata la somma ingiunta in linea capitale in € 11.088, 83 a seguito della rinuncia di all'importo di €. 440,91, ha condannato l'opponente al pagamento in favore della società opposta CP_1
delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'avv. ha interposto gravame avverso Parte_1
la suindicata sentenza chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado con conseguente revoca del decreto ingiuntivo accertando l'insussistenza del credito vantato dalla
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato. In via subordinata, nella CP_1
pagina 2 di 6 denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito in capo alla società appellata, parte appellante ha chiesto di ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto. Vinte le spese processuali.
Si è costituita (d'ora innanzi per brevità solo ”) contestando in toto l'appello Controparte_1 CP_1
avversario e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata, la vittoria delle spese di lite e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
All'udienza del 17.9.2024, tentata invano la conciliazione e concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 15.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va in primo luogo esaminata, in quanto logicamente preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria riproposta dall'avv. nel primo motivo di impugnazione per mancato Pt_1
espletamento, da parte della società ingiungente ed odierna appellata, della procedura di mediazione obbligatoria.
Premesso in termini generali che l'istanza con la quale la parte propone tale eccezione può essere sollevata a pena di decadenza “non oltre la prima udienza”, si rileva innanzitutto la tardività ed inammissibilità dell'eccezione in quanto proposta dall'avv. solo in questo grado di appello Pt_1
laddove, in primo grado, l'opponente aveva lamentato il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Anche volendo ritenere che l'appellante abbia in questa sede erroneamente richiamato l'istituto della mediazione anziché quello della negoziazione, l'eccezione andrebbe in ogni caso rigettata essendo principio noto che il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sono sottratti al predetto obbligo, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio.
Dunque, solamente dopo la eventuale sospensione del decreto ingiuntivo opposto o la concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo, si può parlare di obbligatorietà della mediazione o della negoziazione della causa, risultando, nel presente procedimento, in ogni caso esperita la negoziazione con esito negativo, con conseguente infondatezza della relativa eccezione di improcedibilità.
Le ulteriori eccezioni preliminari riproposte nel primo motivo di impugnazione (relative all'omessa produzione del fascicolo monitorio ed alla tardiva produzione del contratto di noleggio) vanno esaminate contestualmente al secondo e terzo motivo di impugnazione a mezzo dei quali parte appellante ha censurato il Tribunale per avere ritenuto provata la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da basandosi unicamente sulle fatture azionate monitoriamente e senza considerare: CP_1
pagina 3 di 6 • l'illegittima emissione di tali fatture (relative al periodo agosto 2016-aprile 2019) tenuto conto che a seguito dell'accordo transattivo intercorso tra le parti nel 2016 nessun altro rapporto commerciale è intercorso fino al 29.10.2018;
• l'assenza di prova circa la fornitura oggetto d'ingiunzione;
• il disconoscimento operato dall'avv. del contratto di noleggio per cui è causa. Pt_1
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, non hanno pregio.
Premessa l'ammissibilità del fascicolo monitorio prodotto da in questo grado di appello CP_1 dovendosi richiamare il principio secondo cui “L'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili” (Cass. civ. SU del 10.07.2015, n. 14475), va precisato che il
Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di non già sulla base del contratto disconosciuto ovvero CP_1
delle fatture emesse e non prodotte nel giudizio di opposizione, ma sulla base di altri elementi che, esaminati nel loro complesso, hanno tracciato “un quadro indiziario significativo e sufficientemente circostanziato, idoneo a dimostrare l'esistenza tra le parti di un valido contratto di noleggio e dell'inadempimento, da parte dell'Avv. delle obbligazioni da esso derivanti” (cfr. p. 2 sentenza Pt_1
gravata).
Così argomentando il Tribunale è giunto ad una conclusione che questo Collegio condivide.
Vero è che la fattura e l'estratto delle scritture contabili sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha redatti ma che, nell'eventuale giudizio di opposizione, gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto in qualità di attore in senso sostanziale.
Individuato quindi in capo a l'onere di provare il rapporto sottostante l'emissione delle fatture CP_1
azionate in via monitoria, si osserva che dalla documentazione versata in atti sono emersi indizi che, messi a confronto con le stesse deduzioni dell'opponente in primo grado, risultano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che possono condurre ad una presunzione idonea a formare prova del fatto dedotto in causa.
Infatti, le fatture azionate si riferiscono al contratto di noleggio sottoscritto il 31.8.2016 n. 82019400 rispetto al quale è stata prodotta la fattura n. 169341533 del 7.10.2016 relativa al trimestre pagina 4 di 6 settembre/dicembre 2016 regolarmente pagata dall'avv. (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo primo grado Pt_1
appellata) a conferma dell'intervenuta conclusione del rapporto commerciale avente ad oggetto la macchina modello MPC2003SP, matricola E206R261218 richiamata nella suddetta fattura e riconsegnata in data 19.11.2020 (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellata).
Sempre con riferimento a tale macchinario, è stato prodotto uno storico riportante interventi di manutenzione richiesti dall'avv. – collaboratrice dell'avv. – (cfr. doc. 4 fascicolo primo CP_2 Pt_1
grado appellata), che non sono stati disconosciuti.
Risultano poi solleciti di pagamento riportanti il numero del contratto (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado appellante) ed il dettaglio delle fatture successivamente azionate (cfr. doc. 2, 3, 4 fascicolo primo grado appellante) rispetto alle quali l'unica contestazione sollevata dall'avv. ha riguardato la fattura del Pt_1
27.3.2019 ritenuta “riepilogativa delle precedenti”.
In tale contesto l'opposizione dell'avv. che si fonda essenzialmente sulla semplice negazione di Pt_1
aver concluso, per il periodo 2016-2018, alcun contratto di noleggio con , si scontra con le CP_1
univoche e concordanti risultanze della documentazione surrichiamata che sono idonee a sfornire di pregio e rilevanza anche il disconoscimento operato dall'odierno appellante – peraltro in termini generici e non circostanziati – della sottoscrizione apposta nel suindicato contratto rispetto al quale, come detto, risulta però il regolare pagamento del canone relativo al primo trimestre di noleggio e numerosi interventi manutentivi eseguiti e mai contestati che, implicitamente, confermano che la prestazione di è stata tanto richiesta quanto resa. CP_1
Risulta quindi dimostrato che l'avv. abbia regolarmente usufruito delle prestazioni di così Pt_1 CP_1
come indicate nelle fatture azionate mancando allegazioni in senso contrario e ciò anche in ordine al quantum della pretesa rispetto al quale parte appellante nulla di specifico ha dedotto.
Per le ragioni che precedono, stante anche la mancata formulazione di specifico motivo di censura sulla statuizione contenuta nel capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata ove il Tribunale, pur avendo rideterminato la pretesa di alla luce della rinuncia alla somma di € 440,91, ha confermato il CP_1
decreto ingiuntivo opposto, l'appello va rigettato.
Deve infine essere respinta la richiesta formulata da parte appellata di condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, mancando la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o la colpa grave) e del pregiudizio subito in conseguenza dell'altrui comportamento processuale.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali e giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del pagina 5 di 6 presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la non particolare difficoltà delle questioni trattate, al valore minimo per le fasi compiute.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5461/2023 pubblicata in data 3.7.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 421/2024 RG posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.4.2025, promossa da
(C.F. ), costituito in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via della Mercede n. 11
APPELLANTE contro
in persona del l.r.p.t. (C.F. e P.IVA ), con patrocinio degli avvocati Controparte_1 P.IVA_1
Maria Rossella Nicoletti e Matteo Visigalli con domicilio eletto presso il loro studio in Milano al
Piazzale Cadorna 4
APPELLATA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“1.in accoglimento delle eccezioni sollevate, in via preliminare e pregiudiziale, sub lett A) per i rilievi svolti a pag 5 e lett B) per i rilievi svolti a pag 6 del presente atto di appello, riformare la sentenza n. 5461/2023 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Civile, XIII, Giudice Dott. Pontani, nell'ambito del giudizio N.R.G.21591/21 depositata in cancelleria in data 03.07.2023 e mai notificata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto 4308/21 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento monitorio rg. 7177/21; pagina 1 di 6
2.accogliere, nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5461/2023 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Civile, XIII, Giudice Dott. Pontani, nell'ambito del giudizio N.R.G.21591/21 depositata in cancelleria in data 03.07.2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, integralmente richiamate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 4308/21 nel procedimento distinto dal rg. 7177/21 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3.più specificatamente in via principale ed ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato ex Controparte_1 art. 2697 c.c., per tutti i motivi analiticamente esposti in narrativa;
4.in via principale ed in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 4308/2021 emesso dal Tribunale di
Milano nella procedura monitoria rg. 7177/2021, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato per le motivazioni di cui in premessa;
5.in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della appellata, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto;
6.in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come dovuti per legge.
7.Chiede il rigetto dell'istanza depositata da controparte in data 1.04.2025 e comunque si oppone a qualsivoglia deposito documentale in quanto tardivo e dunque inammissibile. Con vittoria di spese per doppio grado di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“-rigettare l'appello promosso dall'Avv. perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di Pt_1 cui in narrativa, confermando così la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n.5461/2023 del 3.07.2023, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di gravame, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa;
-si chiede altresì di essere autorizzati alla produzione dei documenti da 1 a 3 formatisi dopo la pubblicazione della sentenza oggetto di odierno gravame”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5461/2023 pubblicata il 03/07/2023 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo n. 4308/2021 (RG n. 7177/2021) ottenuto Parte_1
nei suoi confronti da e, dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e ricalcolata la somma ingiunta in linea capitale in € 11.088, 83 a seguito della rinuncia di all'importo di €. 440,91, ha condannato l'opponente al pagamento in favore della società opposta CP_1
delle spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l'avv. ha interposto gravame avverso Parte_1
la suindicata sentenza chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado con conseguente revoca del decreto ingiuntivo accertando l'insussistenza del credito vantato dalla
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato. In via subordinata, nella CP_1
pagina 2 di 6 denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito in capo alla società appellata, parte appellante ha chiesto di ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto. Vinte le spese processuali.
Si è costituita (d'ora innanzi per brevità solo ”) contestando in toto l'appello Controparte_1 CP_1
avversario e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata, la vittoria delle spese di lite e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa.
All'udienza del 17.9.2024, tentata invano la conciliazione e concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 15.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va in primo luogo esaminata, in quanto logicamente preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria riproposta dall'avv. nel primo motivo di impugnazione per mancato Pt_1
espletamento, da parte della società ingiungente ed odierna appellata, della procedura di mediazione obbligatoria.
Premesso in termini generali che l'istanza con la quale la parte propone tale eccezione può essere sollevata a pena di decadenza “non oltre la prima udienza”, si rileva innanzitutto la tardività ed inammissibilità dell'eccezione in quanto proposta dall'avv. solo in questo grado di appello Pt_1
laddove, in primo grado, l'opponente aveva lamentato il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Anche volendo ritenere che l'appellante abbia in questa sede erroneamente richiamato l'istituto della mediazione anziché quello della negoziazione, l'eccezione andrebbe in ogni caso rigettata essendo principio noto che il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sono sottratti al predetto obbligo, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio.
Dunque, solamente dopo la eventuale sospensione del decreto ingiuntivo opposto o la concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo, si può parlare di obbligatorietà della mediazione o della negoziazione della causa, risultando, nel presente procedimento, in ogni caso esperita la negoziazione con esito negativo, con conseguente infondatezza della relativa eccezione di improcedibilità.
Le ulteriori eccezioni preliminari riproposte nel primo motivo di impugnazione (relative all'omessa produzione del fascicolo monitorio ed alla tardiva produzione del contratto di noleggio) vanno esaminate contestualmente al secondo e terzo motivo di impugnazione a mezzo dei quali parte appellante ha censurato il Tribunale per avere ritenuto provata la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da basandosi unicamente sulle fatture azionate monitoriamente e senza considerare: CP_1
pagina 3 di 6 • l'illegittima emissione di tali fatture (relative al periodo agosto 2016-aprile 2019) tenuto conto che a seguito dell'accordo transattivo intercorso tra le parti nel 2016 nessun altro rapporto commerciale è intercorso fino al 29.10.2018;
• l'assenza di prova circa la fornitura oggetto d'ingiunzione;
• il disconoscimento operato dall'avv. del contratto di noleggio per cui è causa. Pt_1
I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione tra loro, non hanno pregio.
Premessa l'ammissibilità del fascicolo monitorio prodotto da in questo grado di appello CP_1 dovendosi richiamare il principio secondo cui “L'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili” (Cass. civ. SU del 10.07.2015, n. 14475), va precisato che il
Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta di non già sulla base del contratto disconosciuto ovvero CP_1
delle fatture emesse e non prodotte nel giudizio di opposizione, ma sulla base di altri elementi che, esaminati nel loro complesso, hanno tracciato “un quadro indiziario significativo e sufficientemente circostanziato, idoneo a dimostrare l'esistenza tra le parti di un valido contratto di noleggio e dell'inadempimento, da parte dell'Avv. delle obbligazioni da esso derivanti” (cfr. p. 2 sentenza Pt_1
gravata).
Così argomentando il Tribunale è giunto ad una conclusione che questo Collegio condivide.
Vero è che la fattura e l'estratto delle scritture contabili sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha redatti ma che, nell'eventuale giudizio di opposizione, gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto in qualità di attore in senso sostanziale.
Individuato quindi in capo a l'onere di provare il rapporto sottostante l'emissione delle fatture CP_1
azionate in via monitoria, si osserva che dalla documentazione versata in atti sono emersi indizi che, messi a confronto con le stesse deduzioni dell'opponente in primo grado, risultano dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che possono condurre ad una presunzione idonea a formare prova del fatto dedotto in causa.
Infatti, le fatture azionate si riferiscono al contratto di noleggio sottoscritto il 31.8.2016 n. 82019400 rispetto al quale è stata prodotta la fattura n. 169341533 del 7.10.2016 relativa al trimestre pagina 4 di 6 settembre/dicembre 2016 regolarmente pagata dall'avv. (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo primo grado Pt_1
appellata) a conferma dell'intervenuta conclusione del rapporto commerciale avente ad oggetto la macchina modello MPC2003SP, matricola E206R261218 richiamata nella suddetta fattura e riconsegnata in data 19.11.2020 (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado appellata).
Sempre con riferimento a tale macchinario, è stato prodotto uno storico riportante interventi di manutenzione richiesti dall'avv. – collaboratrice dell'avv. – (cfr. doc. 4 fascicolo primo CP_2 Pt_1
grado appellata), che non sono stati disconosciuti.
Risultano poi solleciti di pagamento riportanti il numero del contratto (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado appellante) ed il dettaglio delle fatture successivamente azionate (cfr. doc. 2, 3, 4 fascicolo primo grado appellante) rispetto alle quali l'unica contestazione sollevata dall'avv. ha riguardato la fattura del Pt_1
27.3.2019 ritenuta “riepilogativa delle precedenti”.
In tale contesto l'opposizione dell'avv. che si fonda essenzialmente sulla semplice negazione di Pt_1
aver concluso, per il periodo 2016-2018, alcun contratto di noleggio con , si scontra con le CP_1
univoche e concordanti risultanze della documentazione surrichiamata che sono idonee a sfornire di pregio e rilevanza anche il disconoscimento operato dall'odierno appellante – peraltro in termini generici e non circostanziati – della sottoscrizione apposta nel suindicato contratto rispetto al quale, come detto, risulta però il regolare pagamento del canone relativo al primo trimestre di noleggio e numerosi interventi manutentivi eseguiti e mai contestati che, implicitamente, confermano che la prestazione di è stata tanto richiesta quanto resa. CP_1
Risulta quindi dimostrato che l'avv. abbia regolarmente usufruito delle prestazioni di così Pt_1 CP_1
come indicate nelle fatture azionate mancando allegazioni in senso contrario e ciò anche in ordine al quantum della pretesa rispetto al quale parte appellante nulla di specifico ha dedotto.
Per le ragioni che precedono, stante anche la mancata formulazione di specifico motivo di censura sulla statuizione contenuta nel capo 1) del dispositivo della sentenza impugnata ove il Tribunale, pur avendo rideterminato la pretesa di alla luce della rinuncia alla somma di € 440,91, ha confermato il CP_1
decreto ingiuntivo opposto, l'appello va rigettato.
Deve infine essere respinta la richiesta formulata da parte appellata di condannare la controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, mancando la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o la colpa grave) e del pregiudizio subito in conseguenza dell'altrui comportamento processuale.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali e giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del pagina 5 di 6 presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia e, attesa la non particolare difficoltà delle questioni trattate, al valore minimo per le fasi compiute.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5461/2023 pubblicata in data 3.7.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase di trattazione ed €. 956,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
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