Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1892
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Sentenza 16 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott.ssa Chiara Comune del Tribunale di Torino, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma derivante da una fideiussione. L'attore ha contestato la validità del decreto ingiuntivo, sostenendo che il diritto della controparte fosse prescritto, poiché non aveva ricevuto comunicazioni valide dopo la risoluzione del contratto di credito nel 2012. La parte convenuta, al contrario, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, argomentando che la prescrizione fosse stata interrotta da una comunicazione di messa in mora inviata nel 2022.

Il Giudice ha respinto l'opposizione, affermando che la prescrizione era stata effettivamente interrotta dalla presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo del fallimento della debitrice principale nel 2015, considerata equiparabile a una domanda giudiziale. La decisione si basa sull'interpretazione degli articoli 2945 e 1310 c.c., che stabiliscono che l'interruzione della prescrizione si applica anche ai fideicommissari. Pertanto, il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo, condannando l'attore al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1892
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 1892
    Data del deposito : 16 aprile 2025

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