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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17210/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...], residente in [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. Valerio Airaudo Cod. Fisc.: C.F._1
con domicilio eletto, ai fini del presente atto, presso lo Studio del nominato C.F._2 difensore in Pinerolo, via Saluzzo n. 35.
ATTORE In OPPOSIZIONE
contro con sede in Conegliano, via Vittorio Alfieri, in persona del legale rappresentante Controparte_1
(cod.fisc e p.IVA ) e per essa con sede in Roma, via Gino P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Nais 16, in persona del legale rappresentante (cod.fisc. e p.IVA ) quale P.IVA_3 P.IVA_2 mandataria con rappresentanza di in persona del legale Controparte_3 rappresentante, con sede in Conegliano, via Vittorio Alfieri 1, (cod.fisc. rappresentata e P.IVA_4 difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (cod.fisc. . C.F._3
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione di prescrizione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagina 1 di 5 "Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, preliminarmente respingersi ogni istanza di provvisoria esecutorietà che controparte avesse a formulare essendo la causa di pronta soluzione, in accoglimento dei motivi su esposti, dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
4619/2024 del Tribunale di Torino per essere infondate in fatto ed in diritto le domande e pretese tutte di parte ricorrente, in particolare per l'avvenuta prescrizione del diritto.
Dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto della opposta di richiedere al Parte_1 la somma pretesa in virtù della scrittura denominata “Fideiussione Omnibus” datata 27/07/2009 e respingere le richieste avversarie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per parte convenuta:
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, atteso che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
In via principale:
- respingere le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che è Controparte_4 creditrice nei confronti di e condannare lo stesso al pagamento, a favore di Parte_1
dell'importo di euro 28.300,48 oltre Controparte_4 interessi e spese;
In via istruttoria:
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta ha notificato all'attore il decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 4619/2024, emesso il 19/08/2024 dal Tribunale di Torino per il pagamento della somma di € 28.300,48 oltre interessi.
pagina 2 di 5 Il titolo del credito è costituito da una fideiussione omnibus sottoscritta in data 27/07/2009 con la quale l'attore si è reso garante della società Interzoo S.r.l. in base ad un contratto di finanziamento chirografario n. 043520062347400000, di originari euro 80.000, concesso dalla filiale di Alessandria di alla Controparte_5 Controparte_6
2. Parte attrice proponeva opposizione rappresentando quanto segue:
[...]
- in data 27/07/2009 sottoscriveva una scrittura denominata “Fideiussione Omnibus” a favore della
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.;
- il 24/01/2012 riceveva dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. su carta intestata una raccomandata datata 12/01/2012 nella quale veniva informato che Controparte_7
aveva provveduto a risolvere il Contratto di credito d'impresa stipulato con Interzoo S.r.l. CP_7 con decadenza del beneficio del termine e richiesta di pagamento, nei confronti di quest'ultima, della somma complessiva di € 111.578,03 oltre interessi;
- da quel momento non aveva più ricevuto alcuna comunicazione dalla Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.a. o da altri soggetti da questa delegati o cessionari del credito;
- disconosceva formalmente la sottoscrizione presente nella cartolina di ritorno sopra indicata essendo palese che la sottoscrizione sulla stessa non fosse la sua;
- la lettera del 12/10/2022 della Hoist Finance risultava inviata dopo il decorso di più di dieci anni dalla comunicazione della risoluzione del contratto con Interzoo S.r.l. e della richiesta di escussione della
“Fideiussione omnibus” non costituendo una valida messa in mora poiché con la stessa non era stata effettuata una intimazione di pagamento bensì un semplice invito a contattare il mittente per una definizione bonaria della pratica.
3. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che:
- la pretesa creditoria traeva origine dal contratto di finanziamento chirografario n.
043520062347400000, di originari euro 80.000, concesso dalla filiale di Alessandria di Controparte_5
alla Interzoo S.r.l. in data 14/05/2007;
[...]
- il 12.01.2012, la Banca inviava all'opponente e alla società la lettera di risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art 1.186 cc, intimando così il pagamento di quanto dovuto;
- successivamente, in data 28.01.2019, la inviava all'attore una comunicazione di cessione del CP_3
credito;
pagina 3 di 5 - con missiva del 12.10.2022, ricevuta in data 19.10.2022, inviava all'attore un'ulteriore Controparte_4
comunicazione della cessione con contestuale messa in mora da presumersi conosciuta in quanto ricevuta al medesimo indirizzo di residenza in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto;
- dalle risultanze documentali, era evidente che il termine prescrizionale era stato senza dubbio interrotto.
4. All'udienza del 17/03/2025 rilevato che dagli atti non è stata dimostrata l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione tra il 12.01.2012 e il 19.10.2022, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e le parti sono state invitate alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno richiamato le conclusioni e difese in atti.
Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di legge ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
5. L'opposizione presentata dall'attore deve essere respinta per le seguenti ragioni.
L'art. 2946 c.c. prevede che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, mentre l'art. 2935 c.c prevede che: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Il momento dal quale è iniziata a decorrere la prescrizione del credito risale al 12/01/2012 infatti il diritto di credito poteva essere fatto valere dalla data in cui è stato chiesto il pagamento all'opponente.
La richiesta di pagamento è stata effettuata dalla società creditrice con una raccomandata del CP_7
12/01/2012 con la quale informava l'opponente che aveva provveduto a risolvere il contratto di credito di impresa stipulato con la Interzoo S.r.l. e aveva richiesto, a quest'ultima, il pagamento della somma dovuta avvisandolo che, qualora la debitrice non avesse pagato, avrebbe dovuto provvedere “in forza della fideiussione da lei a suo tempo prestata” (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 04/09/2024 quindi dalla data della richiesta del pagamento alla notifica del decreto sono decorsi oltre 12 anni.
L'opposto ha inizialmente sostenuto che la prescrizione fosse stata interrotta allegando la lettera raccomandata inviata dalla datata 12/10/2022 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) mediante la quale CP_4
veniva comunicato che in data 05/12/2019 aveva ceduto in pro-soluto a CP_8 CP_1
il credito derivante dal contratto n.7584802. La lettera costituisce una valida diffida ad adempiere
[...] ma nonostante questo si rileva che la diffida e la relativa costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
pagina 4 di 5 è stata inviata 10 anni, 8 mesi e 18 giorni dopo la comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto di credito di impresa risalente al 12/01/2012 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
6. Parte opposta ha però allegato e provato con la seconda memoria ex art.171 ter c.p.c. che nel 2015 si era insinuata al passivo del fallimento della debitrice principale per lo specifico credito azionato in questa sede, con ciò interrompendo la prescrizione (doc.6 opposta).
Trattandosi di eccezione in senso lato, la stessa può essere rilevata anche dopo il verificarsi delle preclusioni e risulta provata sulla base di documenti tempestivamente prodotti (sul punto ex multis
Cass.9810/23).
Nel merito “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass.9638/18).
Dunque la prescrizione è stata validamente interrotta.
In conclusione, l'opposizione, fondata esclusivamente sull'eccezione di prescrizione, si è rivelata infondata e deve essere respinta.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte: lo scaglione è quello tra € 26.001 a € 52.000 nei valori minimi per la fase istruttoria soltanto documentale e la discussione soltanto orale e tenuto conto della limitata difficoltà della questione discussa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4619/2024 emesso il 19/08/2024 dal Tribunale di Torino;
condanna a rimborsare in favore di le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1 che liquida in €.3809 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% oltre CU e spese di notifica, Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17210/2024 promossa da:
, nato ad [...] il [...], residente in [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. Valerio Airaudo Cod. Fisc.: C.F._1
con domicilio eletto, ai fini del presente atto, presso lo Studio del nominato C.F._2 difensore in Pinerolo, via Saluzzo n. 35.
ATTORE In OPPOSIZIONE
contro con sede in Conegliano, via Vittorio Alfieri, in persona del legale rappresentante Controparte_1
(cod.fisc e p.IVA ) e per essa con sede in Roma, via Gino P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Nais 16, in persona del legale rappresentante (cod.fisc. e p.IVA ) quale P.IVA_3 P.IVA_2 mandataria con rappresentanza di in persona del legale Controparte_3 rappresentante, con sede in Conegliano, via Vittorio Alfieri 1, (cod.fisc. rappresentata e P.IVA_4 difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (cod.fisc. . C.F._3
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, eccezione di prescrizione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagina 1 di 5 "Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, preliminarmente respingersi ogni istanza di provvisoria esecutorietà che controparte avesse a formulare essendo la causa di pronta soluzione, in accoglimento dei motivi su esposti, dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
4619/2024 del Tribunale di Torino per essere infondate in fatto ed in diritto le domande e pretese tutte di parte ricorrente, in particolare per l'avvenuta prescrizione del diritto.
Dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto della opposta di richiedere al Parte_1 la somma pretesa in virtù della scrittura denominata “Fideiussione Omnibus” datata 27/07/2009 e respingere le richieste avversarie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per parte convenuta:
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, atteso che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
In via principale:
- respingere le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che è Controparte_4 creditrice nei confronti di e condannare lo stesso al pagamento, a favore di Parte_1
dell'importo di euro 28.300,48 oltre Controparte_4 interessi e spese;
In via istruttoria:
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta ha notificato all'attore il decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo n. 4619/2024, emesso il 19/08/2024 dal Tribunale di Torino per il pagamento della somma di € 28.300,48 oltre interessi.
pagina 2 di 5 Il titolo del credito è costituito da una fideiussione omnibus sottoscritta in data 27/07/2009 con la quale l'attore si è reso garante della società Interzoo S.r.l. in base ad un contratto di finanziamento chirografario n. 043520062347400000, di originari euro 80.000, concesso dalla filiale di Alessandria di alla Controparte_5 Controparte_6
2. Parte attrice proponeva opposizione rappresentando quanto segue:
[...]
- in data 27/07/2009 sottoscriveva una scrittura denominata “Fideiussione Omnibus” a favore della
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.;
- il 24/01/2012 riceveva dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. su carta intestata una raccomandata datata 12/01/2012 nella quale veniva informato che Controparte_7
aveva provveduto a risolvere il Contratto di credito d'impresa stipulato con Interzoo S.r.l. CP_7 con decadenza del beneficio del termine e richiesta di pagamento, nei confronti di quest'ultima, della somma complessiva di € 111.578,03 oltre interessi;
- da quel momento non aveva più ricevuto alcuna comunicazione dalla Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.a. o da altri soggetti da questa delegati o cessionari del credito;
- disconosceva formalmente la sottoscrizione presente nella cartolina di ritorno sopra indicata essendo palese che la sottoscrizione sulla stessa non fosse la sua;
- la lettera del 12/10/2022 della Hoist Finance risultava inviata dopo il decorso di più di dieci anni dalla comunicazione della risoluzione del contratto con Interzoo S.r.l. e della richiesta di escussione della
“Fideiussione omnibus” non costituendo una valida messa in mora poiché con la stessa non era stata effettuata una intimazione di pagamento bensì un semplice invito a contattare il mittente per una definizione bonaria della pratica.
3. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che:
- la pretesa creditoria traeva origine dal contratto di finanziamento chirografario n.
043520062347400000, di originari euro 80.000, concesso dalla filiale di Alessandria di Controparte_5
alla Interzoo S.r.l. in data 14/05/2007;
[...]
- il 12.01.2012, la Banca inviava all'opponente e alla società la lettera di risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art 1.186 cc, intimando così il pagamento di quanto dovuto;
- successivamente, in data 28.01.2019, la inviava all'attore una comunicazione di cessione del CP_3
credito;
pagina 3 di 5 - con missiva del 12.10.2022, ricevuta in data 19.10.2022, inviava all'attore un'ulteriore Controparte_4
comunicazione della cessione con contestuale messa in mora da presumersi conosciuta in quanto ricevuta al medesimo indirizzo di residenza in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto;
- dalle risultanze documentali, era evidente che il termine prescrizionale era stato senza dubbio interrotto.
4. All'udienza del 17/03/2025 rilevato che dagli atti non è stata dimostrata l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione tra il 12.01.2012 e il 19.10.2022, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e le parti sono state invitate alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno richiamato le conclusioni e difese in atti.
Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di legge ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
5. L'opposizione presentata dall'attore deve essere respinta per le seguenti ragioni.
L'art. 2946 c.c. prevede che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, mentre l'art. 2935 c.c prevede che: “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Il momento dal quale è iniziata a decorrere la prescrizione del credito risale al 12/01/2012 infatti il diritto di credito poteva essere fatto valere dalla data in cui è stato chiesto il pagamento all'opponente.
La richiesta di pagamento è stata effettuata dalla società creditrice con una raccomandata del CP_7
12/01/2012 con la quale informava l'opponente che aveva provveduto a risolvere il contratto di credito di impresa stipulato con la Interzoo S.r.l. e aveva richiesto, a quest'ultima, il pagamento della somma dovuta avvisandolo che, qualora la debitrice non avesse pagato, avrebbe dovuto provvedere “in forza della fideiussione da lei a suo tempo prestata” (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 04/09/2024 quindi dalla data della richiesta del pagamento alla notifica del decreto sono decorsi oltre 12 anni.
L'opposto ha inizialmente sostenuto che la prescrizione fosse stata interrotta allegando la lettera raccomandata inviata dalla datata 12/10/2022 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) mediante la quale CP_4
veniva comunicato che in data 05/12/2019 aveva ceduto in pro-soluto a CP_8 CP_1
il credito derivante dal contratto n.7584802. La lettera costituisce una valida diffida ad adempiere
[...] ma nonostante questo si rileva che la diffida e la relativa costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
pagina 4 di 5 è stata inviata 10 anni, 8 mesi e 18 giorni dopo la comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto di credito di impresa risalente al 12/01/2012 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
6. Parte opposta ha però allegato e provato con la seconda memoria ex art.171 ter c.p.c. che nel 2015 si era insinuata al passivo del fallimento della debitrice principale per lo specifico credito azionato in questa sede, con ciò interrompendo la prescrizione (doc.6 opposta).
Trattandosi di eccezione in senso lato, la stessa può essere rilevata anche dopo il verificarsi delle preclusioni e risulta provata sulla base di documenti tempestivamente prodotti (sul punto ex multis
Cass.9810/23).
Nel merito “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass.9638/18).
Dunque la prescrizione è stata validamente interrotta.
In conclusione, l'opposizione, fondata esclusivamente sull'eccezione di prescrizione, si è rivelata infondata e deve essere respinta.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte: lo scaglione è quello tra € 26.001 a € 52.000 nei valori minimi per la fase istruttoria soltanto documentale e la discussione soltanto orale e tenuto conto della limitata difficoltà della questione discussa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4619/2024 emesso il 19/08/2024 dal Tribunale di Torino;
condanna a rimborsare in favore di le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1 che liquida in €.3809 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% oltre CU e spese di notifica, Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
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