Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2025
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Ordinanza collegiale 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/03/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01993/2025REG.PROV.COLL.
N. 07808/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7808 del 2024, proposto da
UN RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Municipia Spa, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - TRENTO n. 00110/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Massimo Santini, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante riceveva una ingiunzione di pagamento dal concessionario della riscossione per la Regione Campania (Municipia s.p.a.). A questo punto chiedeva l’accesso ai due presupposti avvisi di accertamento nonché alle due relative ingiunzioni di pagamento e, dinanzi al silenzio dell’agente della riscossione, proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. dinanzi al TAR Trento (la Municipia ha infatti sede legale in Trento).
2. Nelle more del giudizio sull’accesso i presupposti avvisi di accertamento e relative ingiunzioni di pagamento venivano poi rilasciati. Di qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione in ogni caso delle spese di lite, stante la ritenuta “serialità” del suddetto contenzioso.
3. Tale sentenza viene in questa sede impugnata dalla originaria ricorrente sotto lo specifico profilo delle spese di lite le quali, vista la produzione documentale soltanto successiva alla proposizione del ricorso di primo grado, avrebbero dovuto più correttamente essere regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale.
4. Non si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale.
5. Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025 il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, l’appello si rivela fondato sulla base di diversi precedenti di questa stessa sezione (cfr. sentenze 25 gennaio 2024, n. 809; 20 novembre 2023, n. 9906) secondo cui in materia di accesso ai documenti amministrativi la regola generale da applicare in ipotesi di cessazione della materia del contendere, in ragione della avvenuta ostensione degli atti in corso di giudizio, è quella della “soccombenza virtuale”, salvo particolari ragioni che giustifichino la compensazione delle spese. In particolare è stato affermato a tale riguardo che:
“il collegio non ignora che la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 17/08/2022, n. 7214).
Inoltre secondo l'indirizzo più rigoroso seguito dalla Suprema Corte di Cassazione la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale e le "gravi ed eccezionali ragioni", atte a legittimare la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n. 17256)” .
7. Ebbene, nella specie non risultano in alcun modo ricorrere “giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali” dal momento che, in primo grado:
7.1. La “serialità dei giudizi” è stata solo accennata ma non altrimenti dimostrata e approfondita dal giudice di primo grado;
7.2. Né una tale “serialità” emerge ad una pur approfondita lettura degli atti processuali del primo grado di giudizio;
7.3. In ogni caso, il fatto che l’odierna appellante avrebbe illo tempore rifiutato la notifica dei suddetti avvisi di accertamento (evenienza questa prospettata in primo grado, dalla difesa di Municipia s.p.a., con memoria depositata in data 27 maggio 2024) non emerge dalle relate di notificazione in quella stessa sede di primo grado prodotte nelle quali anzi si evidenzia (cfr., in particolare, atti di accertamento n. 634060708332 e n. 634265202722 di cui ai rispettivi allegati 12 e 13) la mancata consegna “per temporanea assenza del destinatario” e giammai “per rifiuto”.
8. Ne consegue da quanto detto l’accoglimento dell’unico motivo e dunque anche dell’intero appello.
9. La sentenza di primo grado deve così essere riformata sotto lo specifico profilo delle spese di lite che vanno pertanto riconosciute, in favore della odierna appellante, nella misura di euro 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA.
10. Le spese del presente giudizio seguono ulteriormente la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l’amministrazione comunale alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, spese quantificate nella complessiva somma di euro 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Condanna l’appellata amministrazione comunale alla rifusione, altresì, delle spese del presente giudizio di appello, spese da liquidare nella complessiva (ed ulteriore) somma di euro 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO