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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 4048/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 4048/2024 V.G. promossa da: dott.ssa (C.F. e il dott. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Brambilla e dall'avv. C.F._2
Valentina Martini, nonché elettivamente domiciliati presso il loro studio in Venezia, Santa Croce 205;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia esponendo: che in data 14.12.2012 avevano contratto matrimonio in Roma;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi pagina 1 di 3 avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione alle seguente condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. La casa coniugale ubicata in Venezia Dorsoduro 880 30123 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata, senza apportare modificazioni al contratto di locazione, al Dott. che si impegna a farsi carico esclusivo del Parte_2
pagamento del canone e delle utenze. Il dott. vi manterrà la residenza anagrafica. La dott.ssa sposterà la Pt_2 Pt_1
residenza nella abitazione di sua proprietà in Dorsoduro 2642, recentemente tornata nella sua disponibilità, entro 3 mesi dalla sentenza.
3. L'immobile sito nel Comune di CA parimenti, senza apportare modificazioni al contratto di locazione, resterà nel libero godimento, alternato, di entrambe le parti, che potranno sfruttare ciascuno in via esclusiva l'immobile per almeno 15 giorniconsecutivi nel mese di agosto. Per gli altri mesi dell'anno l'utilizzo avverrà in maniera alternata, da gennaio a dicembre, al fine di consentire, nell'arco di un biennio (a partire da gennaio 2025), una fruizione equamente ripartita. Tale scansione può essere oggetto di modifica secondo gli accordi tra le parti. Le parti decidono, di comune accordo, chi avvia la fruizione alternata.
Le spese per il mantenimento e la gestione dell'immobile di CA (tra cui locazione, gestione del giardino, pulizie, imposte, utenze e oneri accessori) verranno corrisposte al 50%. L'uso dell'immobile include anche la possibilità di utilizzare la Panda
1000 di proprietà del Dott. parcheggiata in permanenza nel giardino. Pt_2
4. Il cane EU viene affidato ad entrambe le parti, le quali parimenti si faranno carico in parti uguali delle spese per la sua Per_ cura e salute. La collocazione di sarà prevalentemente fissata presso l'abitazione di Venezia con il Dott. con Pt_2
diritto di prelevarlo e tenerlo con sé per almeno una settimana al mese da parte della dott.sa salvo ogni diverso Pt_1
accordo tra le parti. La Dott.ssa verserà un contributo mensile di euro 700 (settecento) sul conto corrente BNL Pt_1
1150 per il soggiorno del cane EU a Venezia, fino a dicembre 2024. Dal mese di gennaio 2025, il contributo potrà essere modificato, in accordo tra le parti, in relazione al soggiorno del cane.
5. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e in grado di provvedere integralmente ai propri interessi e di non aver alcun o di loro sacrificato la propria carriera nell'interesse di talché nessun contributo viene disposto da un coniuge a favore dell'altro.
pagina 2 di 3 6. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto patrimoniale ed economico tra di loro e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra con riferimento ad acquisti effettuati in costanza di matrimonio”.
I ricorrenti inoltre formulavano contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio indicati nel ricorso.
All'udienza del 19.12.2024, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 25.03.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
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Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno che vanno ratificate dal Tribunale, poiché non in contrasto con la legge.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. V.G. 4048/2024, recependo l'accordo delle parti, così provvede:
- omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 01.04.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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