Articolo 13 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 aprile 2001
Art. 13. 1. Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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