Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1142/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
); , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F.: ); , nata a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3 il 01/04/1985 (C.F.: ) elettivamente domiciliati in Palermo, Viale F.sco CodiceFiscale_3
Scaduto n.14, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Alberto Stagno D'Alcontres e Valentina Piazza, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
Appellanti
CONTRO
, in persona del liquidatore e Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Bonanno n.122, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Lo Voi Geraci, che la rappresenta e difende, per mandato in atti
Appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n.4817/2021 pubblicata in data 14/12/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 2835/2018, ha dichiarato inefficace, e per l'effetto revocato, nei confronti di l'atto di vendita di nuda proprietà, stipulato in data Controparte_1
08/02/2013, per atto pubblico in Notaio (Rep. n. 101.482; Racc. n. 27.569), tra Persona_1
e quale legale rappresentante del figlio minore, Parte_1 Controparte_2
, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via Principe di Parte_2
Scordia n. 44, piano primo, e il locale garage che ne costituisce pertinenza (immobili censiti al foglio 123, particella 255 sub. 19 e foglio 123, particella 255, sub.18); dichiarato inefficace, e per l'effetto revocato, nei confronti di , l'atto costitutivo Controparte_1 di trust, stipulato in data 12/02/2013 a rogito del Notaio (Rep. n. 101.492; Racc. Persona_1
n. 27.573) e -per l'effetto- il conferimento, in trust: i) del diritto di usufrutto esistente
ii) il diritto di usufrutto sull'immobile sito in Palermo, località Mondello, “Fondo Anfossi”, viale delle Tre Grazie civico numero 15, censito al oglio 10, particella 1344, subalterni 6 e 7; iii) la piena proprietà del locale ad uso magazzino, sito in Comune di Palermo, tra la via Roma civici numeri 411 e 413 e via Cavour civici numeri 99 e 101, della superficie di metriquadri 80, censito al foglio 123, particella 303, subalterno 15; iv) il diritto di usufrutto sull'appartamento sito in Palermo, via Mariano Stabile, civico numero 43, posto al piano secondo, composto da cinque vani e accessori, censito al foglio 123, particella 97, subalterno 5; v) la quota di nominali euro 9.900,00 (novemilanovecento virgola zero zero), pari al 99% (novantanove per cento) dell'intero capitale, della società a responsabilità limitata denominata con sede legale in Palermo, via Mariano Stabile n.43; condannato i Controparte_3 convenuti , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, in solido, al pagamento, in favore di , di
[...] Controparte_1
€ 4.545,00, di cui € 545,00 per spese vive ed € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, C.p.a. e spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza hanno spiegato appello , Parte_1 [...]
e , ritenendola errata sotto vari profili. Parte_3 Parte_2
Si è costituita , in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Scaduto il termine perentorio del 18/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la pronuncia per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.
A tal proposito, rilevano di aver depositato, in uno alla comparsa conclusionale dell'01/07/2021 e alle note di trattazione scritta del 07/07/2021, la sentenza n.2550/2021 relativa alla (distinta) causa di responsabilità ex art.2476 c.c. (r.g.n. 10160/2013) promossa in via sostitutiva dal socio dell'odierna appellata (e proseguita dagli eredi) contro Controparte_4 Parte_1
[...]
Precisano che, con detta sentenza, pubblicata il 15/06/2021 e passata in giudicato nelle more del giudizio ex art. 2901 c.c. e comunque prima della sua definizione, il Tribunale di Palermo ha accertato in capo alle parti reciproche posizioni di debito/credito, di importi (quasi) equivalenti.
Lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di detta pronuncia;
che il credito vantato dall'attrice, quale presupposto dell'azione revocatoria, si sarebbe estinto per intervenuta compensazione ex art. 1241 c.c.; che, pertanto, Controparte_1
sarebbe priva di legittimazione ad agire, donde l'inammissibilità dell'azione
[...] promossa.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti rilevano che l'atto costitutivo del trust posto in essere da non avrebbe arrecato alcun vulnus significativo alla Parte_1 garanzia patrimoniale generica in quanto il costituente sarebbe beneficiario dell'80% del reddito derivante dai beni conferiti in trust.
alla luce degli ulteriori documenti prodotti - le denunce dei redditi Parte_1 da lavoro, fatture e relativi atti di liquidazione -, afferma che il patrimonio residuo sarebbe ben più significativo e agevolmente escutibile rispetto a quello che forma oggetto degli atti dispositivi posti in essere e dunque idoneo ad assicurare il soddisfacimento del credito.
Di conseguenza, difetterebbe l'“eventus damni” ai fini dell'esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c.
Con il terzo motivo di appello, i deducenti censurano la pronuncia nella parte in cui il Decidente, con specifico riguardo all'atto di vendita della nuda proprietà dell' 08/02/2012, ha affermato che legale rappresentante del figlio , allora Controparte_2 Parte_2 minorenne, fosse consapevole del pregiudizio derivante ai creditori dal compimento dell'atto.
Sul punto, gli appellanti rilevano che le condotte illecite, fonte di responsabilità risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, si collocherebbero in un arco temporale (che va dal 2008 al 2013) in cui non era più convivente con il professionista e dunque la Controparte_2 stessa non era nelle condizioni di apprezzare la concreta capacità dell'atto di nuocere alle ragioni creditorie. Né, d'altra parte, alla data di stipula, era debitore di terzi Parte_1 ovvero soggetto ad azioni di responsabilità, posto che la notifica dell'atto di citazione (relativo al giudizio di responsabilità) è avvenuta in data successiva.
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❖ MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da Controparte_1
è infondata per difetto del presupposto dell'eventus damni.
Occorre, a tal proposito, premettere che:
- dal 17/05/2007 fino al 13/11/2015, è stato liquidatore della Parte_1
; Controparte_1
- il socio di quest'ultima, ha promosso nei suoi confronti azione di Controparte_4 responsabilità ex art. 2476 c.c. (con citazione recante n.r.g. 10160/2013) per i danni, asseritamente, arrecati alla società nel periodo di svolgimento dell'incarico;
- nelle more del giudizio, sulla base del credito vantato avente carattere litigioso in quanto non ancora accertato, , ha promosso azione ex art. 2901 Controparte_1
c.c. (r.g. 2835/2018), chiedendo (ed ottenendo) che venissero dichiarati inefficaci, e per l'effetto revocati, nei propri confronti:
a) l'atto di vendita di nuda proprietà, stipulato in data 08/02/2013, per atto pubblico in Notaio
(Rep.n. 101.482; Racc. n. 27.569) tra e Persona_1 Parte_1 CP_2
quale legale rappresentante del figlio minore, , avente ad
[...] Parte_2 oggetto l'immobile sito in Palermo, via Principe di Scordia n. 44, piano primo, e il locale garage che ne costituisce pertinenza;
b) l'atto atto costitutivo di trust stipulato in data 12/02/2013 a rogito del Notaio Persona_1
(Rep. n. 101.492; Racc. n. 27.573) con il quale sono stati conferiti i seguenti beni: i) diritto di usufrutto esistente sull'immobile di cui al punto che precede;
ii) diritto di usufrutto sull'immobile sito in Palermo, località Mondello, “Fondo Anfossi”, viale delle Tre Grazie civico numero 15; iii) piena proprietà del locale ad uso magazzino, sito in Comune di Palermo, tra la via Roma civici numeri 411 e 413 e via Cavour civici numeri 99 e 101; iv) diritto di usufrutto sull'appartamento sito in Palermo, via Mariano Stabile, civico numero 43, piano secondo;
v) quota di nominali euro 9.900,00, pari al 99% dell'intero capitale, della società a responsabilità limitata denominata
[...]
con sede legale in Palermo, via Mariano Stabile n.43. Controparte_3
Tuttavia, nelle more della definizione del giudizio incoato ex art. 2900 c.c., è stato definito il giudizio n.r.g. 10160/2013 con la sentenza n.2550/2021 la quale, emessa in data 15/06/2021, è ormai passata in giudicato (circostanza quest'ultima non contestata dall'appellata). Tale decisione ha, definitivamente, accertato i rapporti dare/avere tra le parti e, in particolare, ha riconosciuto a un credito di € 43.495,20 oltre interessi a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno per le condotte illecite poste in essere dall'appellante nella sua qualità di liquidatore della società stessa e, al contempo, un credito di € 40.000,00 in favore di ed a Parte_2 titolo di compenso per l'attività professionale svolta. Nessun'altra ragione di credito risulta vantare nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Tale essendo la ricostruzione dei fatti di causa, può ritenersi carente il requisito del c.d. eventus damni, ossia il rischio che la posizione creditoria di possa restare Controparte_1 insoddisfatta, e ciò tanto in ragione dell'esiguità del credito vantato a fronte della restate capienza patrimoniale e reddituale ampiamente documentata dall'appellante, quanto della contemporanea debenza da parte della medesima società di una somma di denaro pressocchè identica nei confronti di , circostanza quest'ultima che configura una fattispecie di compensazione Parte_1 atipica e che renderebbe antieconomica l'eventuale introduzione di una procedura espropriativa sugli immobili oggetto di revocatoria.
Non può, peraltro, condividersi la tesi difensiva secondo la quale - stante la particolare situazione in cui versa la società (la maggioranza delle quote ed il compendio sarebbero sottoposti a confisca definitiva) - non potrebbe operare la compensazione dei crediti ex art. 1241 e ss. c.c. ed il credito del professionista sarebbe esigibile al momento del suo inserimento nel piano di pagamento, all'esito delle procedure di verifica e liquidazione.
Occorre rilevare che il capitale sociale (come si evince dalla visura storica allegata), già interamente oggetto di sequestro da parte del Tribunale di Palermo, risulta solo in parte definitivamente confiscato (in relazione alle quote di NE ET e NE IA), mentre la restante parte è intestata agli eredi di il quale è rientrato in possesso della propria Controparte_4 quota.
La confisca delle partecipazioni societarie non ha escluso la legittimazione ad agire e, difatti, le posizioni di debito e di credito sono state accertate nei confronti dell'appellata (nel giudizio di responsabilità l'azione era stata promossa in via sostitutiva dal socio e il Controparte_4 credito riconosciuto in capo alla società in persona del Curatore speciale ex art. 78 c.p.c.).
Quanto al compenso professionale in favore di trattasi di credito Parte_1 prededucibile: l'art. 54 del Codice Antimafia dispone che i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non devono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.
In conclusione, l'azione revocatoria promossa da Controparte_1
è infondata;
per l'effetto, deve essere riformata la sentenza n.4817/2021 che ha dichiarato inefficaci, e per l'effetto revocato, nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. gli atti dispositivi posti in essere da Parte_1
[...]
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Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore interminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello promosso da , Parte_1 Parte_3
e avverso la sentenza n.4817/2021 pubblicata in data
[...] Parte_2
14/12/2021 dal Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio n.r.g. 2835/2018
- rigetta la domanda proposta in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t. contro , e Parte_1 Parte_3
; Parte_2
- condanna in persona del legale rappresentate p.t. Controparte_1
a corrispondere a , e Parte_1 Parte_3 [...]
le spese di lite del I grado di giudizio che liquida in € 7.500,00 oltre spese Parte_2 generali, cpa ed iva come per legge;
nonché le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo in data 06/03/2025.
Palermo, 13/03/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo