Art. 59.
I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso dell'idoneita' nella corrispondente qualifica e disciplina ovvero mediante un concorso loro riservato se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneita' ai sensi degli articoli 70 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 .
I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se gia' titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.
I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri, che siano in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se in possesso dell'idoneita' nella corrispondente qualifica e disciplina ovvero mediante un concorso loro riservato se in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneita' ai sensi degli articoli 70 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 .
I vice direttori sanitari e gli aiuti ospedalieri in regolare servizio non di ruolo continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, sono nominati direttamente in ruolo nel posto stesso se gia' titolari di un posto di ruolo di pari qualifica e disciplina presso un pubblico ospedale.