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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11502 /2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Parte_1 C.F._1
Catalano elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso, in Napoli, via F.
Palizzi, n. 84, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia
Lizzi, come da procura alle liti in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: Assegno sociale
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.5.2024 l'istante in epigrafe deduceva di avere richiesto il riconoscimento di assegno sociale in data 23.10.2023 essendo in possesso di tutti i requisiti di legge;
che la domanda era stata rigettata a causa della dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi contenuta nella omologa di separazione consensuale;
che aveva proposto ricorso al comitato provinciale , ricorso pure CP_1
rigettato.
Tanto premesso in fatto, rilevata, in diritto, la natura giuridica non sussidiaria della provvidenza in oggetto, e contestata la manifesta infondatezza del provvedimento di reiezione dell' , essendo essa ricorrente del tutto priva di redditi, concludeva CP_1
1 affinchè fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere l'erogazione dell'assegno sociale con decorrenza dal 23.10.2023, o, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, o in ulteriore subordine, dalla diversa data accertata in giudizio, oltre accessori di legge;
con vittoria di spese, con attribuzione.
L' , costituitosi ritualmente, allegava relazione istruttoria e documentazione relativa CP_1
alla separazione coniugale, omologata nel marzo 2021, rimarcando la circostanza che la ricorrente si fosse all'epoca dichiarata “economicamente” autosufficiente con ciò dimostrando l'insussistenza di un effettivo stato di bisogno;
richiamava, inoltre, il principio secondo cui l'onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico del richiedente la prestazione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di compensi professionali.
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 8.5.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
L'assegno sociale è una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost., secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
Oltre al requisito anagrafico i richiedenti devono soddisfare precise condizioni reddituali che variano a seconda della presenza o meno di un rapporto di coniugio.
L'art. 3, comma 6, L.335/1995 testualmente dispone: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale
2 assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale" .
Ciò premesso, il motivo per cui l' ha respinto la domanda di riconoscimento del CP_1
diritto risulta infondato.
Invero, secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale secondo la disciplina poc'anzi richiamata prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. sentenza n.29109 del
2022).
La stessa giurisprudenza ha chiarito l'irrilevanza della colpevolezza o meno dello stato di bisogno del richiedente in quanto la condizione legittimante l'accesso alla prestazione previdenziale rileva nella sua mera oggettività, tale conclusione imponendosi in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di riconoscere, in termini generali, il carattere meramente sussidiario dell'intervento pubblico (cfr. tra le varie, Cass. civ. sez. lav. ordinanza 1.12.2023, n. 33513).
3 E' noto, poi, che in tema di assegno sociale, ai sensi della richiamata L. n.335/95 comma
6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr. Cass.
n.13577/2013; Cass. n. 23477/2010).
Sebbene l'assegno sociale abbia sostituito la pensione sociale pur mantenendo la natura assistenziale, tuttavia a differenza che in quest'ultima, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
In particolare, è legislativamente previsto che “ Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale” .
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha dichiarato (cfr. autocertificazione in atti del
29.4.2024, doc. n.9) di aver percepito quale unica entrata il reddito di cittadinanza da novembre 2022 a dicembre 2023 pari a 940,00 Euro mensili circa, e da marzo 2024, assegno di inclusione nella stessa misura.
In allegato alle note di trattazione scritta del 7.5.2025 ha prodotto dichiarazione aggiornata secondo cui, fermi gli importi oggetto della precedente autocertificazione, da febbraio 2025 il reddito di inclusione percepito è pari a circa Euro 40,00 mensili.
Alla predette note è stata inoltre allegata certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che per il periodo di imposta 2023 ha percepito Euro 8918,88 Parte_1
(Redditi esenti) e per il periodo di imposta 2024 Euro 9.406,67 (redditi esenti).
Di recente, la Corte Costituzionale, pronunciatasi sul reddito di cittadinanza, abrogato a decorrere dal 1.1.2024 e sostituito dal reddito di inclusione, ha affermato che esso non ha natura assistenziale, non essendo diretto a “a soddisfare bisogni alimentari
4 dell'individuo”, “…si tratta infatti di una misura di politica attiva per l'occupazione di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a precise condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione” (Corte Cost. sentenza n. 31 del 2025).
Tale natura confermerebbe la tesi della compatibilità dell'assegno sociale con il reddito di cittadinanza (poi reddito di inclusione) atteso che quest'ultimo viene erogato avuto riguardo a diversi e specifici parametri e commisurato al numero di familiari, ai redditi percepiti dal nucleo familiare moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, al pagamento del mutuo della casa o al pagamento del canone di affitto e del valore ISEE, del valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare (cfr. Tribunale Palermo,
Sentenza n. 932/2023 pubbl. il 17/03/2023)
Lo stesso , che alcun genere di posizione ha assunto, anche nel presente giudizio, in CP_1
merito alla percezione da parte della ricorrente di tali redditi, con proprio messaggio n. 548 del 3.2.2022 ha chiarito che l'erogazione del reddito di cittadinanza (ciò Per_1
deve ritenersi estensibile al reddito di inclusione) non rileva mai in alcun modo quale reddito che influisce sulla determinazione dell'assegno sociale , delle pensioni di invalidità e delle maggiorazioni sociali . Vale a dire, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensioni di invalidità e relative maggiorazioni) mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della determinazione del Reddito di cittadinanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non apparendo corretto il “criterio virtuale” adottato dall'Ente nel respingere la domanda, consistito nell'aver valorizzato le dichiarazioni della odierna ricorrente in sede di accordo di separazione con il coniuge
(oltre tutto intervenuto due anni prima rispetto alla richiesta di riconoscimento di assegno sociale), in assenza di elementi volti a provare seppur presuntivamente il conseguimento di un reddito superiore alla soglia normativamente fissata per l'anno 2023 all'infuori dei redditi di cittadinanza ed inclusione, la domanda deve essere accolta risultando integrati i presupposti per la corresponsione dei ratei di assegno sociale dalla data della domanda
(23.10.2023) oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei a soddisfo.
Le spese di lite vanno interamente compensate per la effettiva controvertibilità della questione ancora oggetto di pronunce difformi e per il contegno della parte ricorrente che aveva effettuato la dichiarazione di autosufficienza economica.
PQM
5 Il giudice definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal 23.10.2023 e, per l'effetto,
CP_ condanna l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Napoli,21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 11502 /2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Parte_1 C.F._1
Catalano elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso, in Napoli, via F.
Palizzi, n. 84, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia
Lizzi, come da procura alle liti in atti
-RESISTENTE-
Oggetto: Assegno sociale
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.5.2024 l'istante in epigrafe deduceva di avere richiesto il riconoscimento di assegno sociale in data 23.10.2023 essendo in possesso di tutti i requisiti di legge;
che la domanda era stata rigettata a causa della dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi contenuta nella omologa di separazione consensuale;
che aveva proposto ricorso al comitato provinciale , ricorso pure CP_1
rigettato.
Tanto premesso in fatto, rilevata, in diritto, la natura giuridica non sussidiaria della provvidenza in oggetto, e contestata la manifesta infondatezza del provvedimento di reiezione dell' , essendo essa ricorrente del tutto priva di redditi, concludeva CP_1
1 affinchè fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere l'erogazione dell'assegno sociale con decorrenza dal 23.10.2023, o, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, o in ulteriore subordine, dalla diversa data accertata in giudizio, oltre accessori di legge;
con vittoria di spese, con attribuzione.
L' , costituitosi ritualmente, allegava relazione istruttoria e documentazione relativa CP_1
alla separazione coniugale, omologata nel marzo 2021, rimarcando la circostanza che la ricorrente si fosse all'epoca dichiarata “economicamente” autosufficiente con ciò dimostrando l'insussistenza di un effettivo stato di bisogno;
richiamava, inoltre, il principio secondo cui l'onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico del richiedente la prestazione. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di compensi professionali.
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 8.5.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
L'assegno sociale è una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost., secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
Oltre al requisito anagrafico i richiedenti devono soddisfare precise condizioni reddituali che variano a seconda della presenza o meno di un rapporto di coniugio.
L'art. 3, comma 6, L.335/1995 testualmente dispone: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale
2 assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale" .
Ciò premesso, il motivo per cui l' ha respinto la domanda di riconoscimento del CP_1
diritto risulta infondato.
Invero, secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale secondo la disciplina poc'anzi richiamata prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno (Cass. sentenza n.29109 del
2022).
La stessa giurisprudenza ha chiarito l'irrilevanza della colpevolezza o meno dello stato di bisogno del richiedente in quanto la condizione legittimante l'accesso alla prestazione previdenziale rileva nella sua mera oggettività, tale conclusione imponendosi in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di riconoscere, in termini generali, il carattere meramente sussidiario dell'intervento pubblico (cfr. tra le varie, Cass. civ. sez. lav. ordinanza 1.12.2023, n. 33513).
3 E' noto, poi, che in tema di assegno sociale, ai sensi della richiamata L. n.335/95 comma
6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr. Cass.
n.13577/2013; Cass. n. 23477/2010).
Sebbene l'assegno sociale abbia sostituito la pensione sociale pur mantenendo la natura assistenziale, tuttavia a differenza che in quest'ultima, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
In particolare, è legislativamente previsto che “ Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale” .
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha dichiarato (cfr. autocertificazione in atti del
29.4.2024, doc. n.9) di aver percepito quale unica entrata il reddito di cittadinanza da novembre 2022 a dicembre 2023 pari a 940,00 Euro mensili circa, e da marzo 2024, assegno di inclusione nella stessa misura.
In allegato alle note di trattazione scritta del 7.5.2025 ha prodotto dichiarazione aggiornata secondo cui, fermi gli importi oggetto della precedente autocertificazione, da febbraio 2025 il reddito di inclusione percepito è pari a circa Euro 40,00 mensili.
Alla predette note è stata inoltre allegata certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che per il periodo di imposta 2023 ha percepito Euro 8918,88 Parte_1
(Redditi esenti) e per il periodo di imposta 2024 Euro 9.406,67 (redditi esenti).
Di recente, la Corte Costituzionale, pronunciatasi sul reddito di cittadinanza, abrogato a decorrere dal 1.1.2024 e sostituito dal reddito di inclusione, ha affermato che esso non ha natura assistenziale, non essendo diretto a “a soddisfare bisogni alimentari
4 dell'individuo”, “…si tratta infatti di una misura di politica attiva per l'occupazione di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a precise condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione” (Corte Cost. sentenza n. 31 del 2025).
Tale natura confermerebbe la tesi della compatibilità dell'assegno sociale con il reddito di cittadinanza (poi reddito di inclusione) atteso che quest'ultimo viene erogato avuto riguardo a diversi e specifici parametri e commisurato al numero di familiari, ai redditi percepiti dal nucleo familiare moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, al pagamento del mutuo della casa o al pagamento del canone di affitto e del valore ISEE, del valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare (cfr. Tribunale Palermo,
Sentenza n. 932/2023 pubbl. il 17/03/2023)
Lo stesso , che alcun genere di posizione ha assunto, anche nel presente giudizio, in CP_1
merito alla percezione da parte della ricorrente di tali redditi, con proprio messaggio n. 548 del 3.2.2022 ha chiarito che l'erogazione del reddito di cittadinanza (ciò Per_1
deve ritenersi estensibile al reddito di inclusione) non rileva mai in alcun modo quale reddito che influisce sulla determinazione dell'assegno sociale , delle pensioni di invalidità e delle maggiorazioni sociali . Vale a dire, il Rdc non viene considerato mai come reddito utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, pensioni di invalidità e relative maggiorazioni) mentre tali trattamenti assistenziali rilevano ai fini della determinazione del Reddito di cittadinanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non apparendo corretto il “criterio virtuale” adottato dall'Ente nel respingere la domanda, consistito nell'aver valorizzato le dichiarazioni della odierna ricorrente in sede di accordo di separazione con il coniuge
(oltre tutto intervenuto due anni prima rispetto alla richiesta di riconoscimento di assegno sociale), in assenza di elementi volti a provare seppur presuntivamente il conseguimento di un reddito superiore alla soglia normativamente fissata per l'anno 2023 all'infuori dei redditi di cittadinanza ed inclusione, la domanda deve essere accolta risultando integrati i presupposti per la corresponsione dei ratei di assegno sociale dalla data della domanda
(23.10.2023) oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei a soddisfo.
Le spese di lite vanno interamente compensate per la effettiva controvertibilità della questione ancora oggetto di pronunce difformi e per il contegno della parte ricorrente che aveva effettuato la dichiarazione di autosufficienza economica.
PQM
5 Il giudice definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal 23.10.2023 e, per l'effetto,
CP_ condanna l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
- compensa le spese di lite.
Napoli,21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
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