Articolo 21 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1965
Art. 21.
In applicazione di quanto stabilito dal precedente articolo 1 l'assicurato e' tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della domanda di pensione a carico della Gestione speciale, i trattamenti di pensione di cui egli risulta titolare o per i quali ha presentato domanda di liquidazione.
Il titolare di pensione e' tenuto a denunciare all'Istituto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, gli altri trattamenti di pensione di cui risulta titolare e, nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura dei trattamenti anzidetti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965