Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 97
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Sentenza 21 novembre 2019

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Il curatore fallimentare, nel redigere la relazione ex art. 33 legge fall., incorre nel reato di falso ideologico sia nel caso in cui esprima una valutazione sulla base di un'attività falsamente compiuta o sulla base della falsa attestazione di elementi di fatto, sia quando, partendo da premesse vere, pervenga a conclusioni totalmente eccentriche e illogiche in relazione ai fatti che ne costituiscono la premessa allo scopo di inscenare o dissimulare artificiosamente la falsità della valutazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato come fra "i criteri interpretativi consensualmente accettati", utilizzabili per verificare la falsità delle valutazioni effettuate dal curatore, debbano essere considerati anche gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 97
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 97
    Data del deposito : 21 novembre 2019

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