Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
Il curatore fallimentare, nel redigere la relazione ex art. 33 legge fall., incorre nel reato di falso ideologico sia nel caso in cui esprima una valutazione sulla base di un'attività falsamente compiuta o sulla base della falsa attestazione di elementi di fatto, sia quando, partendo da premesse vere, pervenga a conclusioni totalmente eccentriche e illogiche in relazione ai fatti che ne costituiscono la premessa allo scopo di inscenare o dissimulare artificiosamente la falsità della valutazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato come fra "i criteri interpretativi consensualmente accettati", utilizzabili per verificare la falsità delle valutazioni effettuate dal curatore, debbano essere considerati anche gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
00097-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente Sent. n. 3481 Dott.ssa FRANCESCA MORELLI - Consigliere relatore - UP - 21/11/2019 Dott.ssa ROSSELLA CATENA - Consigliere R.G.N. 34058/2019 Dott.ssa GRAZIA MICCOLI Dott. ENRICO VITTORIO S. SCARLINI - Consigliere - Consigliere - Dott.ssa MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UN SI, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 19/03/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per SI UN i difensori di fiducia, avv.to Astolfo Di Amato ed avv.to Raffaella Argenzio, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 18/06/2014, con cui SI UN era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui: D) agli artt. 81, comma 2, 479 cod. pen., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse in tempi 1 diversi, nella sua qualità di curatore del fallimento D.A. s.r.l., nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.F., datata 03/03/2009 e depositata al Tribunale di Napoli sezione fallimentare in data 04/03/2009, nonché nella relazione datata 27/11/2010 e depositata all'Ufficio di Procura in data 01/12/2010, attestava falsamente: con riferimento al contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto l'opificio industriale sito in Casandrino, viale Siracusa, concluso in data " 14/09/1999 dalla fallita in favore della Boder s.r.I., che ... tenuto conto dei chiarimenti forniti e della documentazione prodotta, pare potersi escludere la presenza di indici rivelatori di una operazione distrattiva di beni riferibili a tale complesso aziendale, in quanto gli stessi risulterebbero essere rientrati nuovamente nella disponibilità della D.A. s.r.l., la quale, a sua volta, dopo aver deciso di cessare l'attività produttiva, li avrebbe ceduto a terzi ....", pur essendo evidente la fittizietà di detta operazione, posto che la Boder s.r.l., costituita da D'ER ON e D'ER Domenico, ed amministrata da D'ER Domenico, era priva di ogni capacità patrimoniale ed organizzativa per la gestione del predetto ramo di azienda, risultando evidente che detta operazione era in realtà finalizzata ad una mera interposizione fittizia di mano d'opera: in particolare, il volume di affari prodotto nell'anno 2008 dalla cessionaria era pari a lire 1.300.000 circa;
non era stato allegato all'atto di cessione un bilancio del ramo d'azienda ceduto, non era stata effettuata alcuna indicazione del numero di matricola dei macchinari presenti nel ramo d'azienda, del loro anno di costruzione e dello stato di ammortamento;
era stato effettuato il trasferimento di 29 lavoratori dalla cedente alla cessionaria senza far riferimento, nell'atto di cessione, all'avvenuto ricorso alla procedura obbligatoria di consultazione sindacale, come pur previsto dall'art. 47 della I. 428/90; con riferimento alla vendita dell'immobile industriale sito in S. Arpino, via C.A. Dalla Chiesa 21, effettuata dalla fallita in data 01/08/2001 in favore della BL RS s.r.l., che ".... con riferimento alla possibilità di esperire l'azione di simulazione To * scrivente ... rileva, contrariamente a quanto richiamato nella richiamata relazione (quella del precedente curatore, dott.ssa Maresca) che risulta non supportata da idonei elementi la supposta distrazione dei beni aziendali dell'unità secondaria in Casandrino allo stabilimento in S. Arpino (pag. 2 della relazione del 19/03/2008), e ciò in virtù dei chiarimenti e della documentazione acquisita, secondo quanto evidenziato in precedenza in ordine alla risoluzione del fitto d'azienda ed alla dismissione del parco macchinari ..."; con riferimento alla "continuità" rilevata dal precedente curatore dott.ssa Maresca tra la fallita D.A. s.r.l. e la ON D'ER s.p.a.. che "... il collegio sindacale della D.A. s.r.l. ha trasmesso in data 20/02/2009 documentazione relativa alla citata s.p.a. ed agli accordi da questa stipulati nel 2001 con la nota casa di moda AR TE, evidenziando, sulla base di tali notizie e documenti, che la ON D'ER s.p.a. 2 fu costituita per mercati e prodotti totalmente diversi da quelli della D.A. s.r.l non sono emerse prove in ordine ad una eventuale amministrazione di fatto dalla D.A. s.r.l. da parte di D'ER ON ...."; con riferimento alla possibilità di esperire l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.F., che ".... sia quest'ultimo (D'ER AL, amministratore della fallita), sia D'ER ON (amministratore della ON D'ER s.p.a.) sono risultati, dalle indagini immobiliari eseguite dallo scrivente, sostanzialmente impossidenti .... non vi è convenienza nell'esercitare l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti dell'amministratore/liquidatore D'ER AL .....", cosa non rispondente al vero, atteso che D'ER ON risulta titolare delle quote sociali della ON D'ER s.p.a. e di quote di alcuni immobili;
con riferimento alle responsabilità del collegio sindacale denunciate dal precedente curatore dott.ssa Maresca, che "... non sono emerse responsabilità imputabili al collegio sindacale per danni cagionati alla società fallita ..."; in riferimento alle scritture contabili della fallita, che non risulta depositata la documentazione contabile ed " amministrativa ...", laddove in data 20/02/2009 aveva ricevuto dal dott. Cantone, componente del collegio sindacale della fallita, due pagine del libro giornale relative ai giorni 19 e 20/07/2001; con riferimento alle operazioni contabili dei giorni 19 e 20/07/2001 indicate al capo A), effettuate dall'amministratore della D.A. s.r.l., ometteva di segnalare l'esistenza di dette operazioni nelle relazioni depositate al G.D. ed al P.M., pur essendo in possesso delle pagine del libro giornale della fallita relative ai medesimi giorni, e pur in presenza di macroscopici elementi che evidenziavano la natura distrattiva di dette operazioni, quali, ad esempio, il fatto che in nessuna delibera della D.A. s.r.l. risultava che fosse stato chiesto un finanziamento ai soci, né, tantomeno, che fosse stata disposta la restituzione di un precedente (n realtà inesistente) finanziamento;
E), del reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 378 cod. pen., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, nella sua qualità di curatore del fallimento D.A. s.r.l., aiutava D'ER AL (amministratore della fallita D.A. s.r.l.) e D'ER ON (amministratore della ON D'ER s.p.a. ed amministratore di fatto della fallita), entrambi responsabili di gravi fatti di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della D.A. s.r.I., ad eludere le investigazioni svolte dall'A.G. attestando falsamente nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.F., datata 03/03/2009, nonché nella relazione datata 27/11/2010 e depositata all'Ufficio di Procura in data 01/12/2010, quanto indicato al capo che precede;
in Napoli, il 04/03/2009 ed il 01/12/2010. 2. In data 07/08/2019 SI UN ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Astolfo Di Amato ed avv.to Raffaella Argenzio, per: 3 2.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 33 legge fallimentare ed all'art. 479 cod. pen., atteso che nell'atto di appello si era rilevato come consolidata giurisprudenza attribuisca valore probatorio privilegiato esclusivamente al contenuto della relazione ex art. 33 legge fallimentare, in cui si dia atto dei fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza, con esclusione, quindi, delle mere valutazioni, in cui si sostanziano le imputazioni in esame;
anche volendo ritenere configurabile il reato nei casi di valutazioni riferibili ad una discrezionalità tecnica, ossia discendenti dall'applicazione di scienze esatte, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nel caso dell'art. 33 legge fallimentare non appare possibile l'applicazione di parametri normativi che diano luogo ad un risultato certo, posto che la norma citata non offre alcun riferimento a scienze esatte, ma rende necessarie valutazioni di carattere sia fattuale che legale, rispetto alle quali sussistono consistenti margini di opinabilità; ciò è dimostrato non solo dal tenore dell'imputazione, ma anche dai diversi approdi a cui sono pervenuti vari giudici in riferimento alle decisioni concernenti amministratori e sindaci in relazione alla vicenda in esame;
2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., atteso che la sentenza impugnata, richiamando i principi sulla motivazione per relationem, ha considerato solo la condotta relativa al prelievo della somma di 800.000.000 di vecchie lire da parte degli amministratori, avendo, peraltro, omesso di valutare la fondatezza delle altre ipotesi di falso ascritte all'imputato; in particolare, quanto all'affitto del ramo di azienda alla Boder s.r.l. che il - curatore non avrebbe valutato come operazione distrattiva a fronte della ricostruzione della sentenza di primo grado l'appello aveva rilevato che il curatore, nella relazione del 04/03/2009, aveva dato atto di come, a seguito di ulteriori indagini e di ulteriore documentazione acquisita, era emerso che il contratto di fitto d'azienda del 1999 era stato risolto nel 2001, per cui la società era rientrata in possesso dei beni prima del fallimento, cedendoli, poi, a terzi, data l'intenzione di cessare l'attività; peraltro, anche il precedente curatore aveva attestato che la fallita era rientrata nel possesso dei beni oggetto di locazione, per cui, alla luce della risoluzione del contratto, il curatore era ragionevolmente convinto della realtà dell'operazione; ciò anche alla luce delle ulteriori circostanze, evidenziate già con l'atto di appello, circa il volume di affari della Boder s.r.l., mancato rinvenimento del contratto di affitto e le intervenute consultazioni sindacali. Quanto alla vendita dell'immobile alla BL RS s.r.l., la difesa nei motivi di appello aveva dimostrato come l'identità del codice fiscale tra la venditrice e l'acquirente fosse derivato da un mero errore materiale, rilevabile da altra documentazione;
che per gli accordi di esternalizzazione non è richiesta alcuna formalità e gli stessi, inoltre, ben avrebbero potuto far parte 4 della documentazione pacificamente mai consegnata al curatore;
che la D.A. s.r.l., comunque, continuava la produzione in altro immobile in via Marinaro;
che la maggior parte del prezzo era stata pagata a mezzo accollo del mutuo concesso dal MPS che, pertanto, non aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare, mentre la prova del pagamento del prezzo residuo era stata fornita dal presidente del Collegio sindacale nel corso del suo interrogatorio, tanto è vero che il legale del nuovo curatore fallimentare, nonostante l'imputazione di falso sul punto, aveva concluso in senso favorevole alla proposta transattiva a seguito di azione di responsabilità. Quanto alla valutazione di "sostanziale impossidenza" formulata dal curatore nei confronti degli amministratori, essa non è certamente contraddetta dal fatto che ON D'ER fosse titolare di una quota in altra società familiare al 20%, apparendo evidente come una quota di minoranza sia difficilmente liquidabile, mentre le indagini del consulente tecnico del pubblico ministero che avrebbero - individuato la titolarità di beni immobili in capo agli amministratori della fallita - non erano state rinvenute agli atti, mentre l'imputato aveva prodotto, in sede di interrogatorio, le visure camerali negative circa i predetti amministratori, risultando, peraltro, la valutazione di "sostanziale impossidenza" confermata anche dal parere del legale della procedura di concludere transattivamente l'azione di responsabilità in base anche alla incapacità patrimoniale degli amministratori;
2.3. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2467 cod. civ., 9 e 10 d. lgs. 6/2000, 223 legge fallimentare, in quanto i prelievi in favore degli amministratori risultano avvenuti in data 19 e 20 luglio 2001, epoca in cui l'art. 2467 cod. civ. non prevedeva affatto la postergazione dei crediti dei soci, introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003, applicabile dal 01/01/2004; ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata basata erroneamente sull'applicabilità della disciplina - dell'art. 2456 cod. civ. in una formulazione non ancora vigente, in considerazione dell'epoca dei fatti rende del tutto incongrua la motivazione;
- 2.4. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale del tutto erroneamente individuato la data dei prelievi effettuati dagli amministratori in quella del luglio 2011, piuttosto che nel luglio 2001, come si evince chiaramente dalla motivazione del primo giudice, dalla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, dalla formulazione del capo di imputazione e dalla data della sentenza di fallimento, intervenuta il 04/12/2004; 2.5. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto, premesse le considerazioni contenute nel precedente motivo di ricorso, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le due fotocopie del libro 5 giornale, dalle quali risultava la giustificazione della documentazione contabile relativa alla movimentazione circa la vendita della partecipazione della fallita nella ON D'ER U.K., erano state consegnate proprio dall'imputato al consulente tecnico del pubblico ministero, con mail del 12/07/2011, come confermato dallo stesso consulente al pubblico ministero, apparendo, quindi, evidente la mancanza di qualsivoglia volontà di occultare la documentazione spontaneamente consegnata, indicata anche nella relazione del 04/03/2009, come risulta dall'allegato 11 alla memoria del 18/06/2014, nonché dall'allegato 11 all'atto di appello;
quanto all'operazione di rimborso del finanziamento soci, l'operazione in sé non presentava alcuna anomalia, come dimostrato dal fatto che i bilanci degli anni precedenti davano conto di un consistente indebitamento che, invece, era stato sensibilmente ridotto nell'anno in cui vi era stato il prelievo, come dimostrato dai bilanci di cui agli allegati n. 13 e n. 15 dell'atto di appello, per cui la ricostruzione dell'operazione attraverso i bilanci, soli documenti nella disponibilità del curatore, non consentiva affatto di attribuire alcun carattere sospetto all'operazione, non essendo prevista da alcuna norma la necessità di apposita delibera in caso di effettuazione o restituzione di finanziamenti dei soci, salva l'ipotesi di finanziamento in conto futuro aumento capitale, non ricorrente nel caso in esame;
inoltre, una eventuale delibera sarebbe stata rilevabile solo dal libro dei verbali dell'assemblea, nel caso di specie mai consegnato al curatore;
su nessuno di detti aspetti la Corte di merito ha fornito alcuna motivazione;
2.6. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 479 cod. pen., in quanto il dolo del reato non può essere considerato in re ipsa, alla luce della giurisprudenza di legittimità, anche in assenza di qualsivoglia movente;
2.7. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 378 cod. pen.,anche in tal caso in assenza di qualsivoglia movente ed alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità;
2.8. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancata considerazione dei motivi di appello con cui si illustravano le condotte concrete dell'imputato, dimostrative di un atteggiamento psicologico opposto a quello necessario all'integrazione del reati;
dette circostanze specificamente - indicate in ricorso con richiami agli allegati all'appello ed alla memoria del 18/06/2014 - non sono state oggetto di alcuna risposta da parte della Corte di appello;
inoltre, la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al delitto di cui all'art. 378 cod. pen. risulta in contrasto con la circostanza che il primo atto di indagine era consistito nell'affidamento al consulente tecnico 6 fr dell'incarico, cosa verificatasi in data 03/03/2011, in data successiva anche alla seconda relazione ex art. 33 legge fallimentare, in una fase, cioè, in cui il curatore non avrebbe potuto avere alcuna notizia di un'indagine che non era neanche iniziata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
1.Il primo motivo di ricorso richiede, da parte di questa Corte, anzitutto la verifica circa la possibilità dell'astratto inquadramento della condotta ascritta al ricorrente nel concetto di falsa attestazione, ai sensi dell'art. 479 cod. pen., considerata - secondo la formulazione del capo di imputazione sub D) - la natura valutativa del contenuto delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare nell'ambito delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 33 legge fallimentare. Detta analisi non può prescindere dalla considerazione della qualifica di pubblico ufficiale, espressamente attribuita al curatore fallimentare dall'art. 30 legge fallimentare secondo cui "Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue - funzioni, è pubblico ufficiale" nonché dal contenuto dell'art. 33 della predetta legge che, in riferimento alla relazione al giudice ed ai rapporti riepilogativi, sancisce che "1. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
2. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
3. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
4. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
5. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con 7 indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni." Dal tenore letterale degli obblighi che l'art. 33 individua in capo al curatore "Il curatore .....deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società." - si evince, senza alcun dubbio, che la complessa attività delineata richieda l'esercizio di un'attività di tipo valutativo, la quale non può che accompagnarsi, sovrapporsi e inscindibilmente mescolarsi ad un'attività meramente riproduttiva di fatti compiuti dal curatore o avvenuti alla sua presenza. Come noto, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha da tempo chiarito il perimetro concettuale della discrezionalità ai fini della rilevanza del falso ideologico, individuando nella discrezionalità tecnica il limite alla rilevanza della condotta penalmente rilevante. E' stato, infatti, più volte affermato potendosi ritenere, sul punto, del tutto consolidata la giurisprudenza di legittimità - che, in riferimento al falso ideologico in atto pubblico, se il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto;
al contrario, se l'atto fa riferimento, anche implicitamente, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica;
in tal caso, cioè, la valutazione è vincolata ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. 3, sentenza n. 46239 del 12/07/2018, Morciano Vito, Rv. 274207, in tema di autorizzazione paesaggistica contenente l'attestazione della conformità urbanistica e della compatibilità ambientale delle opere da edificare, in cui il falso 8 ideologico in autorizzazione amministrativa è stato fondato sul giudizio oggettivo espresso, basato su criteri normativi, con conseguente configurabilità del reato se detto giudizio non sia rispondente ai parametri cui esso è vincolato;
Sez. 3, sentenza n. 46228 del 09/07/2018, Strambace Antonia Maria, Rv. 274673, in cui è stata ritenuta la falsità dell'autorizzazione paesaggistica fondata su presupposti urbanistici e paesaggistici non corrispondenti al vero, nella contenuti relazione tecnica allegata;
Sez. 3, sentenza n. 30025 del 04/12/2017, dep. 04/07/2018, Scrudato ed altri, Rv. 273691, in cui è stato ravvisato il reato in riferimento all'attestazione redatta da funzionari e dirigenti comunali sulla compatibilità ambientale di un intervento edilizio avente, invece, una volumetria notevolmente maggiore a quella assentibile, e in relazione ai permessi di costruire nella parte in cui attestavano la conformità dell'intervento rispetto alle norme di legge ed agli strumenti urbanistici regionali e locali;
Sez. 5, sentenza n. 38774 del 12/05/2017, P.C. in proc. Traetta, Rv. 271203, in riferimento ad un caso in cui è stato escluso il reato a carico di un funzionario comunale che, sulla base di una valutazione assolutamente discrezionale prevista da una norma amministrativa, l'art. 338 T.U. leggi sanitarie, aveva consentito lo sviluppo dell'area cimiteriale in deroga all'obbligo di distanza minima previsto nella misura di 200 metri dai centri abitati;
Sez. F., sentenza n. 39843 del 04/08/2015, Di Napoli ed altri, Rv. 264364, in cui è stato ravvisato il reato con riferimento alla omessa indicazione, in provvedimenti urbanistici di tipo abilitativo, da parte di funzionari e dirigenti comunali, della reale consistenza delle opere, della loro incidenza sulla realtà territoriale e della normativa correttamente applicabile nel caso concreto;
Sez. 5, sentenza n. 39814 del 13/11/2014, dep. 16/01/2015, Armanno ed altro, Rv. 262728, in riferimento al giudizio di attestazione di idoneità alla guida, che si traduce nella constatazione dell'esistenza delle abilità individuate attraverso un accertamento tecnico, ossia la specifica condotta di guida tenuta dal candidato durante la prova, che il funzionario della Motorizzazione civile attesta essere avvenute in sua presenza;
Sez. 2, sentenza n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone ed altro, in riferimento a rilascio di autorizzazione paesaggistica contenente l'attestazione della conformità urbanistica e della compatibilità ambientale delle opere da edificare;
Sez. 5, sentenza n. 14283 del 17/11/1999, Pinto ed altri, Rv. 216123, in cui è stato affermato che: "ai fini dell'art. 479 c.p., se il p.u., che esprime un giudizio, è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Ma se l'atto fa riferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valutazione, sì è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, che cioè vincola 9 o la valutazione ad una verifica. In sua attuazione il p.u. esprime bensì un giudizio, ma l'atto può essere obiettivamente falso se il giudizio, che è di conformità, non risponde ai parametri cui è implicitamente vincolato. E, poiché nella specie si tratta di un parere squisitamente tecnico, si è per definizione in presenza di un giudizio di conformità"). -Il delineato indirizzo ermeneutico che richiama, senza alcun dubbio, le categorie elaborate dalla dottrina amministrativistica merita, tuttavia, un- ulteriore approfondimento, sia in riferimento all'inquadramento generale della detta problematica ed ai principi richiamati, che in riferimento alla vicenda in esame. Sotto il primo aspetto va osservato che la nozione di discrezionalità amministrativa è caratterizzata da un momento essenziale di giudizio nell'ambito del quale la P.A. è tenuta ad individuare e valutare tutti i fatti e gli interessi rilevanti, all'esito di adeguata istruttoria, in base alle regole dettate dalla legge n. 241/1990 - e da una fase di scelta, in cui, all'esito dell'attività istruttoria, la P.A. individua la soluzione più idonea a realizzare l'interesse pubblico primario, di cui la stessa amministrazione è portatrice, con il minor sacrificio possibile per gli altri interessi pubblici e privati coinvolti. In detto contesto, tuttavia, non vi è alcun dubbio nell'ambito della dottrina - amministrativistica che il concetto di "discrezionalità amministrativa" sia - connotato da due aspetti essenziali: la legittimità dell'azione amministrativa ossia la coerenza della condotta rispetto alle regole giuridiche che disciplinano l'esercizio del potere, come poste dalla stessa norma che attribuisce il potere, ovvero desumibili dai limiti opposti all'esercizio del potere ed il merito - amministrativo tradizionalmente individuato come sfera di libertà della P.A., in cui, tuttavia, vigono le regole dell'opportunità e della convenienza amministrativa. Ne discende che l'area riservata alle scelte di merito è quella affidata alla libertà della P.A., una volta rispettati tutti i parametri legali che sovrintendono all'esercizio della discrezionalità, e va intesa come area nella quale la P.A. è sottratta ad un sindacato esterno del giudice amministrativo, che non può sostituirsi alla P.A. stessa, ma è, comunque, sottoposta a ricorso gerarchico. Di discrezionalità tecnica, invece, si parla in riferimento ai casi in cui la P.A. non è chiamata a valutare comparativamente interessi, scegliendo le modalità che consentano più efficace soddisfacimento dell'interesse pubblico primario, ma soltanto a verificare, in applicazione di regole specialistiche, la sussistenza di taluni presupposti richiesti dalla norma per l'adozione della determinazione amministrativa. Nell'esercizio della discrezionalità tecnica, quindi, la P.A. applica norme riferibili a nozioni e regole tecnico-scientifiche, procedendo da una fase di accertamento dei fatti, attraverso la 10 f "contestualizzazione della norma" ed il confronto con il parametro normativo, pervenendo, infine, all'applicazione della norma ai fini dell'adozione del provvedimento. In tali casi, nel sindacare la discrezionalità tecnica, mentre in passato si riteneva che al giudice amministrativo fosse consentita la sola verifica dell'iter logico seguito dall'amministrazione, opinandosi, quindi, che la discrezionalità tecnica si differenziasse da quella amministrativa solo in relazione al suo oggetto, per cui le scelte di discrezionalità tecnica operate dalla P.A. sarebbero state sindacabili dal giudice solo applicando i criteri di logica formale e, pertanto, individuando vizi quali l'errore di fatto, l'illogicità manifesta, la motivazione contraddittoria, a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. 4, 9 aprile 1999, n. 610, è attualmente ammesso un controllo intrinseco sulla valutazione tecnica operata dalla P.A.; ciò in base all'assunto secondo cui l'apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento attiene sempre alla legittimità dello stesso e, pertanto, non può essere sottratto al giudice, a cui viene riconosciuto il potere di verificare direttamente l'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro correttezza. Detto orientamento sembra essere stato recepito dallo stesso legislatore che, con la legge del 21/07/2000, n. 205, all'art. 16, ha previsto la possibilità, per il giudice amministrativo, di disporre una consulenza tecnica anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, al fine di verificare se il potere attribuito alla P.A. sia stato correttamente esercitato. Detta breve sintesi delle predette categorie - discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica consente di verificare come l'utilizzazione delle - stesse, elaborate in riferimento ad un contesto assolutamente eccentrico rispetto a quello riferibile alla sfera di operatività delle categorie penali, appaia solo in parte adeguato al caso in esame. - che si ritiene,Ciò in quanto il concetto di discrezionalità amministrativa secondo la prospettazione difensiva, applicabile all'ufficio pubblico del curatore fallimentare appare del tutto decontestualizzato, se solo si riflette - sulla circostanza che la funzione ed il ruolo del curatore, come descritto dalle disposizioni di settore, presuppone una scelta normativa già definitivamente individuata in riferimento alla priorità degli interessi coinvolti ed alla tutela agli stessi funzionale. Il curatore, cioè, in quanto organo della procedura fallimentare, rappresenta una figura professionale a tutela di una categoria di interessi già normativamente individuata quella del ceto creditorio della fallita e, come tale, non ha alcuna possibilità di operare scelte che - coinvolgano spazi decisionali, seppure con criteri di opportunità. L'applicazione dei criteri amministrativistici, inoltre, risulta non aderente anche in riferimento ai criteri stessi, posto che in ambito amministrativo si distingue la discrezionalità tecnica, come in precedenza descritta, 11 of dall'accertamento tecnico, in cui la verifica demandata alla P.A. è da condurre non già in base a regole dal risultato opinabile, bensì in base a regole tratte da scienze esatte, che consentono, cioè, di approdare a risultati certi ed univocamente verificabili. In tal senso, quindi, può ritenersi individuabile la differenza tra accertamento tecnico e discrezionalità tecnica, ossia tra la natura di scienze esatte applicabili nel primo caso e di scienze sociali, non esatte, applicabili nel secondo caso. Solo in riferimento a detti concetti, quindi, può essere valutata l'attività e la condotta del curatore fallimentare. -Se si esamina detto aspetto che rappresenta, quindi, il secondo profilo oggetto di disamina non può che rilevarsi come le valutazioni operate dal curatore fallimentare ciò emergendo intuitivamente dalla descrizione del contenuto della relazione prevista dall'art. 33 della legge fallimentare non possono essere considerate come riferibili a previsioni normative che si limitano a dettare precisi criteri di valutazione, per cui le stesse valutazioni devono ritenersi vincolate ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati;
esse, al contrario, si basano su analisi di situazioni fattuali che il curatore non solo deve descrivere, ma deve, molto frequentemente, inquadrare in funzione di categorie concettuali quali le cause e le circostanze del fallimento, la diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, la responsabilità del fallito o di altri e, nel caso di società, la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società, oltre che su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale - che sfuggono a qualsiasi criterio valutativo normativamente predeterminato e/o oggettivamente circoscrivibile a criteri riferibili a scienze "esatte". Le valutazioni in esame, infatti, spesso implicano la ricognizione di situazioni suscettibili di essere inquadrate - all'esito di un'ulteriore valutazione, che sarà operata dagli organi inquirenti, prima, e da quelli giudicanti, poi - in fattispecie penalmente rilevanti, come descritte da norme di legge. Le norme di legge che rilevano sono, in particolare, quelle di cui alla legge fallimentare che, come noto, individuano reati a forma libera, la cui concreta verificazione, nella inesauribile congerie delle possibili manifestazioni, dipende sia dal loro inquadramento attraverso le griglie costituite da criteri interpretativi di tipo tecnico - alla luce, ad esempio, di criteri contabili, di estimo, ovvero di principi economici o di categorie delle scienze finanziarie - sia dalla loro lettura alla stregua di criteri ermeneutici basati su canoni giurisprudenziali, a loro volta suscettibili di modifiche ed evoluzioni. In riferimento ai predetti criteri tecnici dettati dai principi contabili, finanziari, ragionieristici, ecc. -, va poi osservato che essi, evidentemente, si basano su 12 griglie e parametri ricognitivi che non possono ascriversi alle scienze esatte, ma devono sicuramente ricondursi ad una metodologia interpretativa consensualmente accettata all'interno della specifica categoria professionale di riferimento, non diversamente da quanto avviene in relazione, ad esempio, alle varie branche della scienza medica che, a loro volta, sicuramente non costituiscono "scienze esatte". Il reato di falso, quindi, anche nel caso delle relazioni ex art. 33 legge fallimentare considerate, può consistere nel dare pareri o interpretazioni mendaci ovvero nell'affermare fatti non conformi al vero. Quest'ultima ipotesi non dà luogo a particolari problemi, apparendo evidente come non sussista certamente alcun problema in riferimento alla qualificazione come falsa dell'attestazione del pubblico ufficiale che, nel documentare la sua attività valutativa, dichiari di aver assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti, ovvero affermi di aver utilizzato elementi in realtà inesistenti (Sez. 6, sentenza n. 23987 del 13/02/2008, Di Bello, Rv. 241702). Al contrario, i casi di pareri o di interpretazioni mendaci pongono una serie di difficoltà interpretative e di accertamento, in quanto, in dette ipotesi, il curatore non si limita a riferire quanto è caduto sotto i suoi sensi, ma formula un giudizio. Ciò che rileva, quindi, è come ricostruire, in detti ultimi casi, se ed a quali condizioni il giudizio possa dirsi mendace, posto che solo una lettura riduttiva dei criteri ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di questa Corte potrebbe condurre alla conclusione, irricevibile, di ritenere non configurabile il delitto di falso ideologico nelle relazioni ex art. 33 della legge fallimentare, salvo i casi in cui il curatore attesti contrariamente al vero e, quindi, falsamente, fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, oppure attesti dichiarazioni a lui non rese, ovvero ometta o alteri il contenuto di dichiarazioni da lui ricevute. In tal caso, infatti, resterebbero prive di rilevanza penale tutte le false attestazioni concernenti "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", ossia proprio i fatti individuati testualmente dall'art. 33 della legge fallimentare, cioè le cause e le circostanze del fallimento, la diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, la responsabilità del fallito o di altri e, nel caso di società, la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società, oltre che quant'altro possa essere di interesse anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Né può ritenersi come ipotizzato dalla difesa - che l'attività del curatore - fallimentare sia assolutamente svincolata da qualsiasi criterio di valutazione individuabile e, come tale, sia definibile come attività assolutamente discrezionale, proprio in quanto, secondo detto implausibile criterio interpretativo, non avrebbe alcun senso il contenuto dell'art. 33 della legge fallimentare, teso a connotare il contenuto specifico del precetto individuato dalla 13 portata generale dell'art. 479 cod. pen., in riferimento al ruolo precipuo del curatore quale pubblico ufficiale, come tale individuato ai sensi dell'art. 30 della legge fallimentare. In realtà, ai fini dell'inquadramento della problematica in esame, non si può prescindere dal considerare quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in riferimento alla sussistenza della falsità ideologica nei casi di enunciati valutativi che non implichino l'accettazione di parametri normativamente predeterminati, ma si basino su parametri tecnici, da parte di soggetti a cui la legge riconosce una specifica perizia. In tali casi, infatti, è stato affermato che anche i giudizi di valore possono non essere veritieri, alla pari degli enunciati di fatto, pur sempre in contesti che implichino l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati о tecnicamente indiscussi;
dette valutazioni, pertanto, possono rientrare nella categoria della falsità ideologica allorché il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione, per cui risulta ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi ○ indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni (Sez. 5, sentenza n. 35104 del 22/06/2013, Baldini, Rv. 25712, in tema di redazione di schede di dimissioni ospedaliere, ancorate a parametri valutativi dettagliatamente predeterminati;
Sez. 1, sentenza n. 45373 del 10/06/2013, Capogrosso ed altro, Rv. 257895, in riferimento a falsità ideologica contestata a consulente tecnico del pubblico ministero;
Sez. 5, sentenza n. Marigliano ed altri, Rv. 236550, in un caso di15773 del 24/01/2007, certificazione medica attestante, contrariamente al vero, da parte di medico ospedaliero, che il paziente aveva un visus naturale di 10 su 10, al fine di ottenere l'attestato di idoneità necessario all'assunzione quale vigile urbano). Nei casi predetti, quindi, la giurisprudenza di legittimità ha equiparato il concetto di "parametri valutativi normativamente determinati" categoria, in sé, facilmente identificabile, in quanto riferibile a fonti normative di volta in volta specificamente individuate e, come tali, costituenti un parametro diretto di valutazione al concetto di "parametri tecnicamente indiscussi", riferibile, - evidentemente, a parametri che, nell'ambito di una specifica disciplina tecnico- scientifica, costituiscono criteri ermeneutici consensualmente accettati come unica ed indiscussa griglia interpretativa di riferimento come ad esempio, il caso di misurazione della vista, che avviene attraverso apposita strumentazione tecnica e, più in generale, in tutti i casi di attività diagnostiche basate su esami di tipo strumentale, per le quali sia individuata una chiave interpretativa ancorata a parametri rigidamente determinati, come nel caso, ad esempio, di valori ricompresi tra un minimo ed un massimo. 14 Proprio seguendo detto percorso ricognitivo, inoltre, deve essere ricordata la sentenza delle Sezioni Unite, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli ed altro, Rv. 266802 in tema di false comunicazione sociali, che, in motivazione, ha ribadito la configurabilità del falso valutativo “quando l'attestazione sia resa in un contesto implicante la necessaria accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi", precisando che, dato il ridotto margine di opinabilità delle scienze contabilistiche, "la 'valutazione' dei fatti oggetto di falso investe la loro 'materialità"". Appare, pertanto, evidente come, nell'esaminare la molteplice diversità di casi sottoposta al suo esame, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità abbia preso in considerazione fattispecie del tutto eccentriche tra loro dal punto di vista semantico e che, ad un'analisi più approfondita, risultano difficilmente assimilabili ad un concetto dogmatico di parametro oggettivamente applicabile ed indiscutibile nella sua verificazione. Ciò appare tanto più vero se solo si pensa che, in linea più generale, pressoché qualsiasi constatazione che implichi l'applicazione di una regola tecnica involge la formulazione anche di una componente valutativa, a meno che l'operazione non richieda, semplicemente, l'applicazione di formule predeterminate come, ad esempio quelle di tipo matematico. Anche in tali casi, tuttavia, allorquando la formula applicabile non sia unica, ma possa essere scelta in una gamma di due o più opzioni, ciò implica, automaticamente, anche una valutazione propedeutica e funzionale alla scelta da effettuare. A maggior ragione ciò vale in tutti i casi in cui le griglie interpretative risultano essere molto più opinabili e, come tali, discutibili, come allorquando la branca tecnica о scientifica coinvolta non abbia elaborato criteri ricognitivo- interpretativi consensualmente ed univocamente accettati all'interno della comunità di riferimento. In tali casi, evidentemente, si amplia la connotazione di discrezionalità della valutazione tecnico-scientifica da parte del soggetto che la effettua, portatore di uno specifico sapere tecnico o scientifico, il quale proprio in tale qualità è chiamato a formulare detta valutazione, come, senza alcun dubbio, si verifica nel caso del curatore fallimentare (Sez. 6, sentenza n. 48915 del 11/1172015, P.C. in proc. Rossetti, Rv. 265243, in tema di falsa perizia avente ad oggetto l'accertamento del danno da inadempimento contrattuale;
Sez. 5, sentenza n. 7067 del 12/01/2011, Sabolo ed altri, Rv. 249836, in tema di valutazione di ramo aziendale oggetto di falsa perizia;
in detti casi le sentenze hanno dato rilievo alle circostanze alla luce delle quali il risultato della stima effettuata dal perito dovesse considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall'art. 373 cod. pen.). 15 k Escluso, quindi, per le ragioni predette, che detta tipologia di valutazione possa ritenersi espressione di discrezionalità in senso ampio e, come tale, in nessun caso sindacabile in sede penale, deve individuarsi, quindi, un percorso ricostruttivo che renda compatibili le esigenze sottese alla tutela penale con la libertà espressiva del soggetto chiamato a formulare una valutazione connotata da un apprezzabile margine di discrezionalità. Ritiene il Collegio che, in tali casi, l'orientamento ermeneutico in precedenza delineato non appaia esaustivo, proprio in considerazione della maggiore ampiezza caratterizzante la forbice di discrezionalità coinvolta nel percorso valutativo. Appare opportuno, quindi, ricorrere, in tali casi, all'orientamento ermeneutico di legittimità elaborato in riferimento al reato di falsa perizia, di cui all'art. 373 cod. pen., secondo cui il parere o l'interpretazione può qualificarsi mendace solo nel caso di una divergenza intenzionale, voluta e cosciente tra il convincimento reale e quello manifestato nell'elaborato tecnico di risposta ai quesiti posto dal giudice (Sez. 6, sentenza n. 12654 del 26/02/2016, Forcillo, Rv. 266869; Sez. 6, sentenza n. 38307 del 11/06/2015, Pmt in proc. Panciera, Rv. 264723; Sez. 6, sentenza n. 36654 del 04/06/2015, Tonnarelli, Rv. 264581). Sotto altro aspetto, inoltre, appare chiaro che l'informazione falsa, in tali casi, deve anche implicare la capacità dell'enunciato stesso, nel contesto di riferimento, di assumere un significato descrittivo О constatativo non corrispondente ai fatti. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, evidentemente, il richiamo alla giurisprudenza elaborata in riferimento all'art. 373 cod. pen., appare ovvio, in quanto il falso colposo, dovuto a negligenza o imperizia, come noto, non è penalmente rilevante;
ciò che, invece, va ulteriormente sottolineato, nell'ottica della ricostruzione della fattispecie sotto l'aspetto dell'elemento materiale, è la concreta rilevanza del discostamento dai criteri consensualmente accettati o maggiormente ritenuti applicabili dalla comunità tecnica di riferimento, aspetto da verificarsi volta per volta in stretta relazione con il riflesso esterno di detto discostamento, ovvero considerando la maggiore capacità decettiva di cui, in concreto, risulteranno fornite la falsa attestazione o dichiarazione provenienti dal tecnico, ovvero le ricostruzioni o interpretazioni da questi elaborate. Va da sé che nell'analisi del caso concreto il giudice dovrà dare conto in maniera esaustiva di tutti i criteri utilizzati per ritenere che, alla luce delle specifiche emergenze fattuali, il soggetto chiamato ad esprimere una valutazione connotata da un margine elastico di discrezionalità abbia formulato, consapevolmente, una valutazione falsa. Il che implica, all'evidenza, come sia necessario chiarire che le valutazioni, di regola, rappresentano il momento conclusivo di un percorso logico, basato sull'esposizione dei criteri di riferimento, dei fatti che vengono esaminati e degli elementi che corroborano la valutazione. 16 Ne discende che mentre la falsità della valutazione, anche di tipo previsionale, può discendere dalla falsità delle premesse allorquando, ad esempio, il - curatore esprima una valutazione sulla base di un'attività falsamente compiuta o sulla base della falsa attestazione di elementi di fatto diverso appare il caso in - cui, sulla base di premesse vere, si pervenga a conclusioni errate in base ad un argomento invalido, in quanto, in tali casi, la conclusione può essere, senza dubbio, errata, ma non necessariamente falsa in senso giuridicamente rilevante. In tale ultimo caso, quindi, ciò che distingue la conclusione errata dalla conclusione falsa sta nella totale eccentricità ed illogicità dell'argomento utilizzato in riferimento ai fatti che ne costituiscono la premessa e nella sua utilizzazione allo scopo di inscenare o di dissimulare artificiosamente la falsità della valutazione, come quando, ad esempio, si verifichi la mancata corrispondenza tra il criterio valutativo dichiarato e l'effettiva determinazione dei valori in concreto individuati. Ovviamente detta attività ermeneutica sarà, in concreto, tanto più articolata e complessa quanto più elastici risulteranno i margini della discrezionalità valutativa. In tal senso, quindi, possono ricordarsi gli approdi della giurisprudenza di legittimità, rappresentativi delle diverse situazioni processuali verificabili: Sez. 5, sentenza n. 49017 del 21/09/2004, Obertino ed altro, Rv. 231272, in cui è stato ritenuto sussistente il delitto di falso ideologico in atto pubblico nel caso di falsa attestazione contenuta nella delibera comunale di approvazione del Piano di edilizia economica e popolare, in riferimento all'esistenza, nelle costruzioni oggetto della deliberazione, dei requisiti richiesti dalla legge per poter essere considerate di edilizia economica popolare;
in tale fattispecie si è osservato che, pur costituendo l'approvazione del suddetto piano un atto dispositivo, caratterizzato, quindi, dalla discrezionalità della P.A., la falsità delle premesse costituisse il presupposto necessario dell'atto deliberativo. Sul versante opposto, emblematico della situazione di piena discrezionalità valutativa, Sez. 5, sentenza n. 7879 del 16/01/2018, Daversa ed altri RV. 272457, ha escluso la sussistenza del delitto di falsità ideologica in riferimento al contenuto valutativo di un documento, contenente un giudizio di conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa. Tra gli estremi, per così dire, delle situazioni individuate dalle citate pronunce, si collocano, all'evidenza, situazioni intermedie, maggiormente problematiche, in quanto non connotate né da discrezionalità piena né da una valutazione falsa in quanto basata su falsi presupposti. Dette situazioni, per così dire intermedie e maggiormente problematiche, si verificano, senza alcun dubbio, in casi come quello del curatore fallimentare che, pertanto, non potranno che essere valutati 17 in riferimento alle specificità della situazione concreta, sulla base delle singole, specifiche condotte, tenendosi presente che, oltre ai criteri ermeneutici in precedenza passati in rassegna, nel caso del curatore fallimentare una delle griglie interpretative non può che essere costituita anche dagli assetti pacifici raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reati fallimentari, alla luce dei quali il curatore non può che valutare l'inquadramento di determinate vicende;
il curatore, quindi, dovrà tenere presente, nello svolgimento del proprio compito, anche gli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, e, nella misura in cui intenda discostarsene, dovrà fornire una spiegazione adeguata delle ragioni specifiche delle conclusioni da lui raggiunte, che diano conto del percorso logico-ricostruttivo seguito. Il che, in altre parole, significa che tra i criteri interpretativi consensualmente accettati, nell'ambito di una determinata categoria tecnico-professionale di riferimento, rientrano, senza alcun dubbio, anche i criteri ermeneutici rappresentati dagli orientamenti pacificamente consolidati nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, di cui il curatore, nell'ambito della propria attività valutativa, dovrà tenere conto alla medesima stregua degli altri principi tecnico- valutativi, come ad esempio, i principi contabili. Ciò discende fisiologicamente dalla complessità e dalla poliedricità del ruolo del curatore fallimentare, che sintetizza in sé plurimi profili professionali, anche alla luce della diversità dei suoi interlocutori istituzionali di riferimento, che vanno dal Giudice delegato e gli altri organi del fallimento, al pubblico ministero;
con la conseguenza che anche il discostarsi in maniera ingiustificata ed altrimenti non suscettibile di plausibile spiegazione da detti consolidati orientamenti ermeneutici di legittimità può essere un elemento valutabile, con il concorso di altri indizi univoci, coerenti e concordanti, ferma restando la prova dell'elemento psicologico, nel senso della ricostruzione di un concludente quadro probatorio circa la sussistenza del delitto di falso ideologico in riferimento alle relazioni di cui all'art. 33 legge fallimentare. Tutto ciò premesso, il primo motivo di ricorso va, quindi, rigettato, dovendosi ritenere del tutto contrastante con la ricostruzione sin qui delineata la prospettazione difensiva, secondo cui l'attività del curatore fallimentare eccetto sarebbele attestazioni di atti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza del tutto discrezionale e, come tale, non ascrivibile al paradigma normativo di cui all'art. 479 cod. pen. Ciò, ovviamente, lasciando impregiudicata, attesa la connotazione del giudizio di legittimità, ogni valutazione circa la sussistenza concreta del reato nelle condotte ascritte al UN nel caso in esame, la cui valutazione non può che essere rimessa alla Corte territoriale, attesa la carenza delle argomentazioni della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito illustrate. 18 2. Fondati risultano gli ulteriori motivi di ricorso. Va ricordato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, risulta affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, si limiti a motivare per relationem, limitandosi a richiamare quest'ultima, senza, però, dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante, violando il principio dettato dagli artt. 111, comma sesto, Costituzione e 125, comma terzo, cod. proc. pen.; in tal modo, in sostanza, la motivazione risulta del tutto carente se, al di là di affermazioni apodittiche e stereotipate, essa non consenta di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, sentenza n. 53619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859; Sez. 3, sentenza n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez. 4, sentenza n. 6779 del 18/12/2013, dep. 12/02/2014, Balzamo ed altri, Rv. 259316; Sez. 6, sentenza n. 49754 del 21/11/2012, Casulli ed altri, Rv. 254102). Alla luce di detti principi, pertanto, vanno esaminate le doglianze difensive.
2.1. Quanto alla vicenda avente ad oggetto l'affitto del ramo di azienda per la produzione e la confezione di capi di abbigliamento, sito in Casandrino, alla Boder s.r.l., ritenuta operazione fittizia, in quanto la Boder s.r.l. era priva di capacità patrimoniale e, quindi, operazione finalizzata ad una interposizione fittizia di manodopera, la sentenza di primo grado aveva esaminato compiutamente la vicenda, sottolineando che nel contratto di affitto di azienda si richiamava espressamente il contratto di affitto dei locali stipulato tra la D.A. s.r.l. e la Corass s.r.l., di cui, tuttavia, non risultava alcuna traccia all'anagrafe tributaria, mentre, al contrario, risultava un contratto di locazione tra la Corass s.r.l. e la Boder s.r.l., nel dicembre 1999; inoltre, nel 2001, la Boder s.r.l. aveva manifestato la volontà di recesso dal contratto di affitto di azienda, invitando la D.A. s.r.l. a ritirare i macchinari e le attrezzature e, tuttavia, detto atto di retrocessione era risultato del tutto mancante, così come pure il verbale di consegna dell'azienda e dei beni, per cui la risoluzione del contratto sarebbe stata dimostrata solo da una comunicazione priva di data, consegnata dal dott. Michele Cantone, componente del Collegio sindacale della D.A. s.r.l., al curatore dott. UN;
infine, ON D'ER risultava socio sia della D.A. s.r.l. che della Boder s.r.l. e della Iride s.r.l., società, quest'ultima, che aveva il proprio insediamento produttivo presso il medesimo opificio in Casandrino, e che era stata dichiarata fallita nel 2000; in sintesi, quindi, le tre predette società risultavano aver avuto in comune, dal 1996 al 2000, la stessa unità operativa, gli 19 stessi macchinari, le stesse attrezzature, gli stessi consulenti, gli stessi depositari delle scritture contabili e gli stessi intermediari fiscali. Con l'atto di appello difesa aveva osservato, allegando anche documentazione a sostegno del gravame, che con la sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 27/06/2019 i sindaci della D.A. s.r.l. erano stati assolti dalla medesima imputazione sulla base di argomentazioni che avevano del tutto escluso la fittizietà dell'operazione di affitto di azienda;
peraltro, ciò risultava dimostrato da plurime circostanze: l'acquisizione di documentazione, effettuata dallo stesso dott. UN dopo circa quattro anni dalla dichiarazione di fallimento della D.A. s.r.l., aveva consentito di verificare che il contratto di affitto stipulato nel 1999 si era risolto nel 2001, e che la società fallita era rientrata nel possesso dei beni, poi ceduti a terzi, come verificato anche dal precedente curatore;
la Boder s.r.l., in ogni caso, nel 1999 e nel 2000 aveva un volume di affari che avrebbe senza alcun dubbio reso sostenibile il pagamento del canone di affitto;
la mancanza della registrazione del contratto di locazione, inoltre, poteva spiegarsi anche come irregolarità fiscale, ma non provava la insussistenza del rapporto e, infine, risultava documentata la sussistenza della consultazione sindacale in data 06/07/1999 tra i rappresentanti legali delle due società ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori interessati. In merito alle deduzioni difensive di cui al gravame, come appena sintetizzate, nella sentenza impugnata risulta del tutto assente qualsivoglia argomento o passaggio motivazionale dimostrativo della circostanza che la Corte territoriale abbia almeno preso in considerazione la prospettazione posta a base dell'appello, come sostenuta anche da documenti non valutati dal primo giudice. Ne risulta, quindi, la totale omissione di motivazione sui motivi di appello che, consistendo in argomenti tesi a confutare il percorso argomentativo del primo giudice, sulla base di elementi da questi non presi in esame, avrebbero richiesto un'appropriata motivazione da parte della Corte territoriale.
2.2. In riferimento alla vicenda relativa alla vendita dell'opificio industriale sito in Sant'Arpino alla Bules RS s.r.I., società facente capo alla famiglia D'ER, il primo giudice aveva osservato che la D.A. s.r.l. nel 2001 aveva chiuso le sedi di Milano e Londra, non aveva più la disponibilità dei locali in Casandrino, per cui con la vendita dell'opificio in Sant'Arpino non avrebbe avuto più la disponibilità di alcuna sede operativa e, tuttavia, proprio negli anni 2001 e 2002, aveva sviluppato un considerevole volume di affari;
in assenza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza di una pratica di outsourcing, quindi, doveva ritenersi che la D.A. s.r.l. e la BL RS s.r.l., in realtà, fossero una stessa società, come dimostrato anche dall'identità del numero di codice fiscale delle due società, dalla mancata prova del pagamento del prezzo di vendita alla società 20 venditrice da parte dell'acquirente e dall'esistenza di un'ipoteca sull'immobile acceso nel gennaio 2000 da un istituto di credito, a fronte di un finanziamento ottenuto dalla società venditrice, D.A. s.r.l., oltre che di una successiva ipoteca di terzo grado accesa nel 2004, sul medesimo immobile, a fronte di un finanziamento ottenuto dalla società acquirente. La difesa del UN, con i motivi di gravame, aveva anzitutto rilevato l'astratta inconfigurabilità della bancarotta distrattiva, qualora le due società acquirente e venditrice fossero state un unico soggetto giuridico, così come irrilevante sarebbe stata la circostanza che l'immobile fosse locato, ben essendo possibile vendere un bene locato a terzi;
quanto al fatto che la società fallita avesse continuato a generare fatturato, veniva rilevato come la D.A. s.r.l. aveva ancora la disponibilità dell'unità produttiva sita in via Marinaro, come rilevato anche dal Giudice dell'udienza preliminare nella citata sentenza di proscioglimento nei confronti dei componenti del Collegio sindacale;
la circostanza che le due società fossero un unico soggetto giuridico, inoltre, era derivata da un mero errore materiale, come documentato da altro contratto di locazione, tra la BL RS s.r.l. e la ON D'ER s.p.a., del gennaio 2003, da cui emergeva la diversità del codice fiscale della BL RS s.r.l.; quanto al versamento del prezzo, infine, non era stato considerato che la maggior parte del prezzo era consistito nell'accollo del mutuo, pacificamente intervenuto, come dimostrato dal fatto che l'istituto di credito erogante non avesse chiesto l'ammissione al passivo della società fallita, non essendovi agli atti prova di ragioni alternative circa la decisione della banca di non insinuarsi al passivo fallimentare e sussistendo, anzi, anche la prova documentale del pagamento della quota residua del prezzo pattuito, essendo smentita anche da decisioni intervenute in altre sedi giudiziarie l'assunto secondo cui i beni della fallita sarebbero stati distratti per consentire ad altra società del gruppo, la ON D'ER s.p.a., di continuare la stessa attività con la medesima azienda. Anche in riferimento a dette argomentazioni, puntualmente espresse e documentate con i motivi di appello, la sentenza impugnata non si è fatta carico in alcun modo di adottare una motivazione che considerasse le emergenze processuali, approfondendo la motivazione del primo giudice alla luce dei profili non espressamente da questi considerati.
2.3. Quanto al giudizio di impossidenza degli amministratori della fallita, formulato dal dott. UN e propedeutico alla valutazione dell'esercizio dell'azione di responsabilità, di cui all'art. 146 legge fallimentare, il primo giudice aveva affermato che trattavasi di qualificazione del tutto errata, in quanto D'ER ON risultava azionista al 20% della ON D'ER s.p.a., ed, inoltre, unitamente a D'ER AL, era titolare di beni immobili di non trascurabile valore commerciale. 21 Con i motivi di gravame la difesa aveva rappresentato che il curatore aveva qualificato i due amministratori "sostanzialmente impossidenti", non del tutto impossidenti, e che detta valutazione era giustificata dal fato che la titolarità del 20% di una società familiare risultava difficilmente liquidabile, mentre, quanto alla proprietà di altri immobili, era stato dimostrato, attraverso visure camerali allegate ai motivi di appello, che entrambi i D'ER, contrariamente a quanto affermato dal consulente del pubblico ministero, non risultavano titolari di diritti di proprietà o di altri diritto reali. Anche in riferimento a detto aspetto, sostenuto da specifica documentazione, la Corte territoriale ha del tutto omesso la motivazione.
2.4. In riferimento alla motivazione della sentenza impugnata circa i prelievi effettuati nella misura di 800.000.000 di vecchie lire unico aspetto trattato - dalla Corte territoriale va ricordato che è stato affermato come detti prelievi, - effettuati in data 19 e 20 luglio 2011, dovessero essere valutati alla luce del criterio di cui all'art. 2467 cod. civ. secondo il quale il rimborso dei finanziamenti ai soci è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori - con la conseguenza che l'imputato aveva dolosamente omesso di segnalare la - condotta degli amministratori, indiscutibilmente distrattiva. Se nonché come si evince dalla formulazione del capo di imputazione e dalla - motivazione del primo giudice effettivamente i prelievi in esame risultavano - effettuati in data 19 e 20 luglio 2001 e non 2011, per cui il principio della postergazione, richiamato dalla Corte territoriale, non appare inerente, risultando dalla formulazione dell'articolo 2467 cod. civ., come formulato con d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, pubblicato su G.U. 22 gennaio 2003, vigente dal 01/01/2004. Ne risulta, quindi, che la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto inconferente, a fronte dei motivi di appello con i quali la difesa aveva sostenuto la liceità dell'operazione, alla stregua anche delle decisioni assunte in sede civile - in riferimento al rigetto dell'istanza di sequestro conservativo e del successivo rigetto del reclamo avverso il primo provvedimento -, argomenti rispetto ai quali la motivazione della Corte territoriale risulta del tutto assente. che avevaNe discende che l'impianto argomentativo del primo giudice sottolineato come l'operazione di restituzione del finanziamento soci non risultasse da nessuna delibera assembleare, ed avesse, altresì, valutato anche la condotta tenuta dal curatore fallimentare, che aveva omesso di segnalare dette operazioni, pur essendo in possesso delle pagine del libro giornale attestante dette operazioni avrebbe dovuto essere approfondita e scandagliata alla luce della documentazione prodotta con i motivi di gravame ed alla luce della ricostruzione della vicenda inerente i contatti tra il consulente del pubblico ministero ed il curatore fallimentare, in riferimento alla consegna al primo, da 22 parte del secondo, delle copie del libro giornale da cui risultava la movimentazione contabile in esame, secondo la prospettazione difensiva, assolutamente non considerata né, quindi, confutata dalla Corte territoriale. Appare evidente, infine, come l'esame delle condotte ascritte al curatore fallimentare non potrà prescindere da una seria analisi dell'elemento soggettivo del reato, posto a base di specifico motivo di gravame, e come, dalle conclusioni meno della raggiunte, discenderà anche la valutazione della sussistenza o fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., ascritta al UN. Ne consegue, pertanto, alla luce delle ragioni sin qui illustrate, l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che, nella valutazione delle emergenze processuali in riferimento alle condotte ascritte all'imputato, si atterrà ai principi di diritto in precedenza illustrati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 21/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Morelli Rossella Catena Remily Carney DEPORTE Riva Ov 11. 23