Sentenza 4 dicembre 2017
Massime • 2
In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia tenuto al rispetto di criteri di valutazione normativamente indicati, l'atto può risultare falso se tale giudizio non è rispondente ai parametri tecnici cui esso è implicitamente vincolato (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato in questione, in riferimento alla attestazione redatta da funzionari e dirigenti comunali sulla compatibilità ambientale di un intervento edilizio avente, invece, una volumetria notevolmente maggiore a quella assentibile, e in relazione ai permessi di costruire nella parte in cui attestavano la conformità dell'intervento con le norme di legge e con gli strumenti urbanistici regionali e locali).
Ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, dovendo, pertanto, ritenersi legittima la contestazione priva di un dato, contenuto, invece, in una imputazione concorrente contestualmente contestata. (Fattispecie relativa ad una contestazione di falso ideologico ritenuta comprensiva anche del riferimento all'illegittima applicazione dell'istituto del c.d. asservimento urbanistico contenuto nella contestuale contestazione del concorrente reato urbanistico).
Commentario • 1
- 1. Falso ideologico e dichiarazioni ai medici del Pronto Soccorso: La Cassazione esclude la rilevanza penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2017, n. 30025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30025 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2017 |
Testo completo
30 025-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.3272 Aldo Cavallo - Presidente - sez. Vito Di Nicola - Relatore - -UP 04/12/2017 Angelo Matteo Socci R.G.N. 31086/2017 Aldo Aceto Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CR NA, nata a [...] il [...] CA GI, nato a [...] il [...] NN EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19-12-2016 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filippi che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per i ricorrenti gli avvocati Michele Didonna, anche in sostituzione dell'avv. Francesco Oronzo Fabbiano, e Nicola Scognamillo, anche in sostituzione dell'avv. Francesco Vergine, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha riformato la pronuncia assolutoria emessa dal tribunale della medesima città dichiarando NA CR, GI CA e EP NN colpevoli dei reati loro ascritti, tranne che per uno dei fatti di cui al capo d) commesso il 26 maggio 2008 (limitatamente al quale dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione) e, sussunti quelli di cui ai capi b) e d) rispettivamente nelle fattispecie di cui agli articoli 181, comma 1, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e 480 del codice penale, con la ritenuta continuazione, li condannava alla pena di mesi sette di reclusione ciascuno (per i reati di cui ai capi a), b) e c) era condannato anche IO De AL, nella qualità di legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori, imputato non ricorrente). Ai ricorrenti sono stati contestati: a) il reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 44, comma 1, lettera c), d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere nelle rispettive qualità (e precisamente NA CR nella qualità di proprietaria e committente, GI CA in vch qualità di progettista, EP NN in qualità di tecnico comunale pro tempore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Morciano di Leuca che aveva rilasciato i permessi di costruire n. 33/2008 del 26/5/2008, 63/2009 dell'8/6/2009 variante, e 26/2010 del 5/3/2010 variante), in concorso tra loro, consentito e realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939 perché di notevole interesse pubblico, nonché sottoposta a tutela nel PUTT P. Regione Puglia, le opere edili di seguito indicate con permesso di costruire illecito in quanto rilasciato in difetto dei presupposti richiesti dallo strumento urbanistico ed in contrasto con lo stesso, in violazione dei parametri urbanistici (per le zone agricole di pregio ambientale), effettuando un uso strumentale e non consentito dell'asservimento urbanistico e/o dell'accorpamento di aree, attraverso quale si richiedeva ed otteneva illecitamente una volumetria assolutamente non ammissibile sul lotto. In particolare la zona qualificata E2 (verde agricolo extra urbano) con indice di fabbricabilità mc/mq 0,03 avrebbe potuto esprimere una volumetria di circa mc. 90,72, mentre veniva realizzata una costruzione con una volumetria di mc. 454,35, utilizzando illecitamente volumetrie di fondi distanti e con caratteristiche E2. Il tutto con procedimento illecito, anche perché contenente le false attestazioni di regolarità e compatibilità urbanistica ed ambientale, laddove l'intervento si realizzava in contrasto con i presupposti di zona agricola di pregio ambientale, con una densità abitativa non consentita e pregiudizievole per l'ambiente; in Marciano di Leuca, il 28 marzo 2012; 2 b) il reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 181, comma 1-bis, lettera a), poi solo articolo 181, comma 1, d.l.vo 42/2004, per avere in concorso tra loro e nelle rispettive qualità di cui al capo a), eseguito i lavori indicati nel capo predetto su beni paesaggistici ed in zona di particolare pregio ambientale dichiarato per le sue caratteristiche di notevole interesse pubblico ex L. 1497/1939, sprovvisti di valida autorizzazione paesaggistica per essere l'autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata su false attestazioni del progettista e falsa certificazione del funzionario comunale incaricato, il che induceva in errore la Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici nell'emettere il relativo nulla-osta afferente peraltro a permesso di costruire illecito per le ragioni esposte al capo che precede;
in Morciano di Leuca, il 28 marzo 2012; c) il reato di cui agli articoli 110 e 734 del codice penale, per avere in concorso e nelle qualità indicate al capo a) e con la realizzazione della costruzione ivi descritta, alterato le bellezze naturali dei luoghi sottoposti a vincolo ex d. Lvo 42/2001 derivanti dalla L. 1497/1939 e dal PUTT, realizzando una edificazione con densità espressamente esclusa dalla destinazione va urbanistica per la salvaguardia paesaggistica, interponendosi inoltre nell'originaria linearità del paesaggio;
In Morciano di Leuca, il 28 marzo 2012; d) del reato di cui agli articoli 110 e 479, poi solo articolo 480, del codice penale, per avere concorso nell'illecito rilascio del titolo edilizio e del parere paesaggistico predisponendo e presentando, la CR, nella qualità di proprietaria committente, ed il CA, quale progettista, la relazione tecnica integrativa della domanda nella quale falsamente si attestava la conformità con le norme e con gli strumenti urbanistici regionali e locali, nonché la relazione paesaggistica nella quale si affermava la compatibilità ambientale dell'intervento e che lo stesso valorizzava l'assetto del sito, costituendo così gli indispensabili falsi presupposti che consentivano al NN, come tecnico comunale che aveva rilasciato i permessi di costruire n. 33/2008 del 26/5/2008, 63/2009 dell'8/6/2009 variante, e 26/2010 del 5/3/2010 variante, l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzatori, fondati su tali qualificazioni nella consapevolezza della loro falsità. In Morciano di Leuca, 26 maggio 2008, 8 giugno 2009 e 5 marzo 2010. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza i ricorrenti, tramite i rispettivi difensori, articolano i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. NA CR affida il ricorso a quattro motivi. 3 2.1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale). in relazione all'articolo 51, lett. o). L. R. Puglia n. 56/1981 e articolo 29 L.R. Puglia n. 56/1981. Sostiene che la sentenza impugnata ha rilevato l'illiceità dei titoli abilitativi edilizi, ritenendo applicabili nel caso di specie i limiti all'accorpamento di suoli non confinanti fissati per le zone tipizzate "E" dall'articolo 51, lett. g), L.R. Puglia n. 56/1980, sul presupposto della perdurante efficacia della norma regionale affermata in adesione ad un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il quale tuttavia non ha affatto affrontato il tema della perdurante vigenza o meno dell'articolo. 51, lett. g) cit. in relazione alla sopravvenuta adozione del P.U.T.T./p della Puglia del 15.12.2000 (che è un Piano di area vasta), essendosi limitata a rilevare l'inidoneità del P.P.A. a comportare la caducazione della suindicata norma regionale. Posta l'inconferenza del precedente giurisprudenziale richiamato nella va sentenza impugnata come idoneo a governare il caso in esame, osserva la ricorrente che la sopravvenuta inefficacia della norma regionale se, per un verso, esclude di far ritenere l'accorpamento di suoli non confinanti per fini edificatori ancora funzionalmente collegato allo svolgimento dell'attività agricola, per altro, consente il rilascio del permesso di costruire in zona "E" alla condizione prevista dall'articolo 29, L.R. Puglia n. 56 del 1980, ossia esclusivamente sulla base della mera richiesta di trascrizione dell'atto di asservimento sui suoli che hanno espresso la volumetria, con la conseguenza che in nessun caso la sentenza impugnata avrebbe potuto affermare l'illegittimità dell'accorpamento dei terreni disapplicando il citato articolo 29 e, invece, richiamando una norma regionale (articolo 51 cit.) divenuta inefficace, cosi incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato.
2.1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancanza o l'illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale) nonché la violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio>>. Afferma che la sentenza impugnata ha affrontato in via subordinata il tema dell'abrogazione dell'articolo 51, lett. g), L.R. Puglia n. 56/1980, sostenendo che in tale evenienza difetterebbe, comunque, il requisito della contiguità dei fondi accorpati, desumendo l'insussistenza del requisito della "contiguità" dei terreni sulla base di una valutazione delle prove, anche dichiarative, diversa da quella operata nel corso del primo giudizio e senza procedere alla rinnovazione delle prove diversamente valutate. Quindi, muovendo dalla generica affermazione sull'asserita distanza sussistente tra i fondi, la Corte d'Appello avrebbe ritenuto 4 giuridicamente impraticabile l'accorpamento di fondi distanti tra loro, errando nel considerare che il concetto di contiguità non si identifica con la nozione di adiacenza e/o confinanza come confermato anche da recenti arresti giurisprudenziali - poiché la nozione va intesa come "condizione giuridica", e cioè come appartenenza dei suoli a una maglia urbanistica caratterizzata da "medesimezza di tipizzazione" e "indice di fabbricabilità fondiaria", dovendosi perciò ritenere insussistente il requisito ogniqualvolta tra i suoli coinvolti nell'asservimento insistano aree con destinazioni urbanistiche incompatibili con l'edificazione, situazione nella specie non ricorrente. Da ciò consegue che il giudizio di colpevolezza emesso dalla Corte d'appello non muoverebbe affatto da una puntuale e critica disamina dell'apprezzamento delle prove fatto proprio dal Tribunale funzionale ad evidenziarne omissioni, contraddizioni e inverosimiglianze, risolvendosi, invece, in una valutazione meramente alternativa del medesimo corredo probatorio senza alcuna spiegazione delle ragioni per le quali il proprio apprezzamento debba ritenersi, oltre che prevalente, l'unico effettivamente ricostruibile oltre ogni ragionevole vdu dubbio. Sicché, non avendo validamente minato la sostenibilità del primo giudizio per vizi logici od inadeguatezze probatorie, la Corte d'appello non avrebbe giammai potuto disporre la riforma in peius della sentenza del Tribunale, che aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto.
2.1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la mancanza o l'illogicità della motivazione su un punto decisivo per il giudizio in relazione all'elemento soggettivo del reato di falso (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Rileva come l'affermazione sulla consapevolezza e volontarietà del suo comportamento nell'aggirare le norme urbanistiche in tema di asservimento dei suoli poggi su un giudizio meramente ipotetico ("non può non essere stata informata"), non essendo tale giudizio supportato dal richiamo in sentenza a elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, anche di natura indiziaria, valevoli a dimostrare che la stessa fosse stata informata dal proprio tecnico di fiducia sulla violazione in cui sarebbe incorsa nell'effettuare l'intervento edilizio e, anzi, emergendo dall'istruttoria dibattimentale elementi di segno diametralmente opposto, con la conseguenza che, sul fievole sostegno di una congettura priva di riscontri fattuali, il Giudice di secondo grado avrebbe espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputata del tutto illogico ed immotivato, recando perciò la decisione impugnata una motivazione del tutto apparente nella parte in cui non ha spiegato le ragioni del proprio convincimento con riferimento a elementi emersi dall'istruttoria e univocamente deponenti nel senso di confermare la consapevolezza dell'agere contra legem della ricorrente. 5 2.1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), in relazione agli articoli 157, 158 e 160 del codice penale nonché in relazione all'articolo 531, commi 1 e 2, del codice di procedura penale per estinzione per prescrizione dei reati sub capi a), b) e c). Sostiene che costituisce circostanza di fatto incontrovertibile, definitivamente accertata già in prime cure e, come tale, coperta da "giudicato parziale progressivo", quella per cui le opere edilizie oggetto di contestazione sono state ultimate in data 22 aprile 2010, con la conseguenza che, pur computando i periodi di sospensione della prescrizione, la causa estintiva deve ritenersi maturata al massimo il 9 settembre 2015, data antecedente la pronuncia della sentenza di secondo grado (del 19 dicembre 2016), comportando ciò la revoca dell'ordine di demolizione e di quello di rimessione in pristino, sanzioni amministrative comminabili esclusivamente in presenza di una sentenza di condanna.
2.2. GI CA affida il ricorso a nove motivi.
2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge processuale penale (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 533, comma 1, e 603, comma 3, stesso codice). Sostiene che i Giudici dell'appello, nell'affermare di non essere onerati a rinnovare l'istruzione dibattimentale, non hanno considerato che l'assoluzione in primo grado riposava esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'unico teste del pubblico ministero, il quale ebbe a chiarire che: (1) i terreni oggetto di accorpamento erano tutti in zona E2; (2) le pratiche erano corredate di tutti i pareri necessari per poter ottenere il titolo edilizio. Pertanto, sarebbe stato necessario riascoltare quel testimone, non essendo ovviamente possibile esimersi deliberatamente dal prendere in considerazione la sua deposizione, affermando che il convincimento della colpevolezza degli imputati riposasse su una diversa valutazione giuridica delle emergenze probatorie, atteso che dette emergenze si esaurivano proprio nelle dichiarazioni rese dall'unico teste, le quali avevano consentito al primo Giudice di stabilire che la pratica edilizia era corretta, in quanto rispondente al vero.
2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e la illogicità della motivazione su punti decisivi per giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Osserva come la Corte di appello sia incorsa in una grave contraddizione nel momento in cui ha motivato in ordine alla colpevolezza degli imputati sulla scorta dei soli elementi di prova assunti in primo grado, al punto che, subito dopo aver affermato, a pag. 4 della sentenza, che l'accorpamento riguardava terreni ubicati in zona E2 ed aventi stesso indice di fabbricabilità del lotto di terreno interessato dall'edificazione (zona E2), ha illogicamente dichiarato, a pag. 5 della sentenza, ed anche a pag. 18, che l'operazione di accorpamento riguardava fondi distanti e con diverso indice di fabbricabilità.
2.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta l'erronea applicazione di norme giuridiche diverse della legge penale ma di cui si deve tener conto nell'applicazione di quest'ultima, laddove la Corte di appello ha affermato che l'articolo 51 della Legge Regionale nr. 56 del 1980 non è divenuto inefficace a seguito dell'entrata in vigore del P.U.T.T., motivo analogo al primo motivo di gravame già enunciato dalla ricorrente CR.
2.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce la erronea applicazione di norme processuali penali per violazione dell'articolo 429, comma 1, n. 2 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1 lettera c), del codice di procedura penale). Osserva che la mancata indicazione di una norma di legge che vieti la cessione di cubatura tra terreni aventi stessa destinazione urbanistica e stessi indici di fabbricabilità mina in radice l'intero impianto accusatorio e rende nullo il decreto che dispone il giudizio, il quale è chiaramente carente del requisito previsto dalla lettera c) dell'articolo 429 del codice di procedura penale, atteso che, proprio a causa del vuoto normativo, pur riscontrato dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 8635 del 2015, l'imputato non è stato messo in condizioni di capire in che cosa sia effettivamente consistito il delitto di falso contestatogli ex articolo 479 del codice penale, costituente il presupposto logico di tutte le altre contestazioni, dove non si indicano quali norme di legge o di regolamento siano state violate per il rilascio del titolo edilizio e del parere paesaggistico.
2.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione degli articoli 181, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell'articolo 734 del codice penale per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Rileva che la Corte di appello, pur prendendo atto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in ogni caso ha ritenuto la sussistenza a carico dell'imputato della contravvenzione di cui al comma 1 dello stesso articolo di legge in maniera del tutto automatica ed immotivata sul rilievo della ritenuta illegittimità del ricorso all'istituto dell'accorpamento della volumetria di altri terreni, laddove il procedimento volto all'accertamento della compatibilità paesaggistica di un intervento edilizio ha un oggetto ben diverso da quello relativo alla valutazione della conformità dello stesso alla normativa urbanistica ed edilizia in quanto gli 7 interessi pubblici tutelati rispettivamente dalla legislazione sulle bellezze naturali e da quella urbanistica sono nettamente distinti ed autonomi. Ne consegue che il giudizio di compatibilità paesaggistica andava effettuato esclusivamente rispetto alle norme di indirizzo ed alle direttive di tutela del piano territoriale, essendo del tutto illogico ritenere che il semplice sviluppo di una volumetria superiore rispetto a quella consentita implichi di per sé anche la incompatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio.
2.2.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per violazione dell'articolo 480 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale). Assume che la Corte di appello ha condannato il ricorrente per il reato di falso, sia pure derubricato, sul rilievo che vi fosse, tra gli imputati, un vero e proprio accordo per seguire una procedura apparentemente conforme alla normativa urbanistica ed ambientale, ma sostanzialmente rivolta alla sua violazione fino alla creazione dei contestati falsi, senza tuttavia specificare quale van normativa urbanistica ed ambientale sia stata violata, senza provare detto presunto accordo tra gli imputati per falsificare l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire e senza specificare in quale punto o capo l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire fossero falsi. In sostanza, i fatti così come descritti nel capo d) dell'imputazione non integrerebbero il delitto di falso ideologico in autorizzazione amministrativa, che, qualora sussistesse, con riferimento all'elemento materiale, sicuramente difetterebbe del dolo tipico, non potendosi ravvisare la sussistenza della consapevolezza e volontarietà della falsità in una fattispecie nella quale si registra un contrasto nella giurisprudenza, sulla intervenuta o meno inefficacia dell'articolo 51 lettera g) della Legge Regionale n. 56 del 1980. Né i permessi di costruire contengono alcuna affermazione di conformità agli strumenti urbanistici, con la conseguenza che il responsabile del settore firmatario di tali provvedimenti amministrativi non ha attestato la conformità di alcunché, bensì ha rilasciato, visti gli strumenti urbanistici ed il regolamento edilizio, il permesso di costruire. Si potrà sostenere, allora, che il rilascio dei permessi di costruire sia avvenuto in violazione degli strumenti urbanistici e delle norme regolamentari (ove si aderisca alla tesi accusatoria sull'illegittimità del ricorso all'accorpamento della volumetria), ma non, invece, che tali permessi siano falsi. Peraltro, osserva il ricorrente che le autorizzazioni paesaggistiche, come permessi di costruire, non hanno quale scopo quello di assicurare la fidefacienza delle valutazioni e dei giudizi in essi espressi, bensì quello di consentire o negare l'esercizio di una pretesa da parte del richiedente. 8 Né, infine, può assumersi la immutatio veri in riferimento alle affermazioni contenute nelle relazioni tecniche allegate alle richieste di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, posto che siffatte relazioni non hanno alcun valore certificativo e non sono destinate a provare la verità delle valutazioni ivi contenute.
2.2.7. Con il settimo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per difetto assoluto di motivazione sul punto relativo al difetto dell'elemento soggettivo del reato (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Sostiene di aver eccepito, in entrambi i gradi del giudizio, la mancanza dell'elemento soggettivo del reato invocando l'assoluzione per difetto del dolo in presenza della prova positiva della somma buona fede derivante dall'affidamento che lo stesso aveva riposto sulla regolarità delle procedure seguite per la realizzazione delle opere programmate ogni qualvolta vi erano provvedimenti autorizzatori della P.A. va Invece, la Corte di Appello avrebbe sorvolato sul punto, limitandosi ad affermare che il ricorrente, siccome tecnico del settore, aveva sicuramente agito con dolo, poiché conosceva la normativa di riferimento, senza tuttavia specificare quale fosse detta normativa e senza considerare l'impossibilità di rispettarla a causa del vuoto normativo esistente in subiecta materia.
2.2.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente rimarca il difetto di motivazione in ordine alla asserita lontananza dei terreni accorpati (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale). Afferma che la Corte di appello avrebbe apoditticamente affermato che i terreni interessati dall'accorpamento non fossero contigui, nel mentre il Giudice di prime cure aveva ampiamente argomentato sul punto, spiegando perché i terreni, anche se non certamente confinanti, dovevano ritenersi ragionevolmente vicini alla luce della limitata estensione del territorio del Comune di Morciano di Leuca valutata unitamente alla vicinanza dei fogli di mappa (16 e 18). La Corte di appello avrebbe allora disatteso la tesi del primo giudice senza spiegarne le ragioni.
2.2.9. Con il nono motivo il ricorrente, eccependo l'intervenuta prescrizione, evidenzia il vizio di violazione di legge che affligge la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 157 del codice penale, nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di intervenuta prescrizione dei reati contestati sub a), b) e c) della rubrica. La Corte di Appello ha sostenuto che, pur in presenza di cause di sospensione del processo in primo grado per complessivi giorni 109, i reati de quibus non erano comunque prescritti. 9 I Giudici del secondo grado, nell'affermare ciò, non avrebbero tuttavia considerato che in atti esiste una dichiarazione di ultimazione dei lavori risalente al 22 aprile 2010, depositata in Comune il 26 aprile 2010, esaminata anche dal Giudice di primo grado, che in sentenza, a pag. 4, ha dato pure atto della sua esistenza. Alla stregua di quanto accertato, pertanto, il dies a quo, ai fini della declaratoria d'intervenuta prescrizione dei reati in parola, doveva decorrere dal 22 aprile 2010 e non dal giorno del sequestro delle opere. In sostanza, pur tenendo conto dei 109 giorni di sospensione del termine di prescrizione dei reati in primo grado, gli stessi si sono prescritti in data 9 agosto 2015. 2.3. EP NN affida il ricorso a tre motivi.
2.3.1. Con il primo motivo, sviluppato sotto due profili, il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, nonché la mancanza e l'illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio va (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Afferma, sulla base del primo profilo, che Corte di appello ha ribaltato integralmente la sentenza di primo grado reputando falsi gli atti compiuti dal NN e da tali falsità ha fatto discendere l'esistenza dei reati edilizi e paesaggistici, incentrando la propria argomentazione sul globale assetto normativo della disciplina, nel cui alveo ha saldamente collocato la vigenza della legge regionale 56 del 1980, cosicché dalla permanenza nell'ordinamento di tale legge e dalla ritenuta macroscopicità della (presunta) illegittimità, la Corte territoriale ha fatto discendere la presenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente. Il quale obietta come una tale argomentazione si manifesti in tutta la sua illogicità, discorrendosi della vigenza o meno della citata legge regionale (tant'è che il Tribunale la ritenne abrogata, la Corte d'appello invece l'ha reputa attuale e la Corte di cassazione, in numerosi precedenti del tutto sovrapponibili, ne ha affermato l'intervenuta espunzione) di fatto ammettendo l'esistenza di forti dubbi da parte degli stessi esegeti ma ritenendo, al tempo stesso macroscopica l'illegittimità che sarebbe derivata proprio dalla mancata applicazione di tale legge regionale. Osserva il ricorrente che se gli stessi giuristi discorrono sulla vigenza della legge regionale senza essere riusciti ad individuare una sintesi tra le varie opzioni ermeneutiche proposte, parrebbe arduo ritenere che un geometra di un piccolo comune potesse avere la coscienza e volontà di assumere iniziative contra legem. Attesa quindi l'evidente carenza dell'elemento soggettivo, il ricorrente solleva ulteriori doglianze inerenti la struttura stessa del delitto ex articolo 480 10 del codice penale, con la conseguente impossibilità di ritenere integrata, nel caso in esame, la configurazione del delitto di falso. In primo luogo, per l'inidoneità del fatto rappresentato ad avere la potenzialità di produrre effetti giuridici e ciò in presenza del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza, il cui vaglio è stato del tutto trascurato del giudice di appello, in ordine al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che l'organo ministeriale ha esplicitamente deliberato la conformità alla tutela del paesaggio e non ha annullato l'autorizzazione paesaggistica sottoscritta dal NN che, in quanto atto endoprocessuale, non integra un'attestazione, ma più propriamente una valutazione non suscettibile di assumere connotati di falsità. Peraltro, doveva ritenersi come il ricorrente fosse stato, in ultima analisi, tratto in inganno dalla documentazione depositata dalla CR nella richiesta di rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, avendo la Corte di appello errato nell'aver attribuito all'imputato la responsabilità per un van fatto allo stesso non attribuibile, perché indotto in errore dalla falsa attestazione, cosicché la Corte del merito avrebbe dovuto più correttamente ritenere applicabile al caso di specie il reato di falso ideologico per induzione (articoli 48, 480 del codice penale). Pertanto, nel caso di specie, andava escluso l'elemento psicologico, con la conseguenza che l'imputato doveva essere mandato assolto del reato di cui all'articolo 480 del codice penale con la formula perché il fatto non costituisce reato, così riformando anche il capo nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione. Sotto altro e concorrente aspetto, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), d.p.r. 380 del 2001, dell'articolo 734 del codice penale e dell'articolo 181 comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 in relazione alla presunta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo nonché la mancanza dell'elemento psicologico del reato stante l'abrogazione della legge regionale n. 56 del 1980. Sostiene che il giudice d'appello ha desunto la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contravvenzionali sulla base della falsità degli atti e dallo stesso rilasciati ma tale affermazione contrasterebbe con la realtà procedurale in quanto l'autorizzazione paesaggistica è passibile di annullamento da parte della Soprintendenza ed esposta all'obbligatorio vaglio di tale organo. Da solo, infatti, siffatto provvedimento non potrebbe "autorizzare" alcunché, in quanto annullabile dalla Soprintendenza e quindi non passibile di avere dignità autonoma. La valenza indiretta di detto atto si configura solo allorquando viene emesso il provvedimento confermativo della Soprintendenza per restarne in esso assorbito. 11 Non v'è poi alcun cenno in ordine alla rilevanza delle condotte in riferimento ai reati edilizi contestati e al concorso nel reato di danneggiamento di bellezze naturali.
2.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che la trama motivazionale, con la quale si sviluppano le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, pecca di illogicità nella parte in cui definisce l'attività dell'impiegato comunale come tecnicamente discrezionale, senza considerare che, quanto all'autorizzazione paesaggistica, il suo rilascio era subordinato al parere favorevole della Soprintendenza, che lo ha espresso non avendo ravvisato alcun vizio, e che, quanto all'abuso edilizio, assodato che permesso di costruire è un atto vincolato, era evidente che il NN, nel momento in cui venivano presentati dalla CR tutti gli atti richiesti dalla legge al fine del suo rilascio, non era tenuto ad indagare sulla loro veridicità o falsità, ma doveva soltanto limitarsi ad van attestare la loro presenza. Una volta che tale controllo dava esito positivo, il tecnico comunale doveva rilasciare il permesso di costruire richiesto dal privato cittadino, senza la possibilità di svolgere alcun sindacato di merito.
2.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione derivata dalla omessa rinnovazione dibattimentale a norma dell'articolo 603, comma 3, del codice di procedura penale, con conseguente vizio di motivazione della sentenza di appello, per mancato rispetto del canone di giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'articolo 533, comma 1, stesso codice (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), del codice di procedura penale), sviluppando la medesima censura articolata con i corrispondenti motivi dei ricorsi CR (il secondo) e CA (il primo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione limitatamente ai reati urbanistici e paesaggistici, mentre sono inammissibili nel resto.
2. Risulta, in primo luogo, fondata l'eccezione di prescrizione, essendo corretto il rilievo circa il radicamento del momento consumativo dei reati contravvenzionali alla data del 22 aprile 2010 di ultimazione dei lavori, con conseguente assorbimento di tutti i motivi con i quali sono state sollevate doglianze di carattere processuale in relazione ai reati prescritti (10 agosto 2015) per essere la causa estintiva maturata anteriormente all'emanazione della sentenza di secondo grado (19 dicembre 2016), pur essendosi tenuto conto del 12 termine di sospensione (109 giorni per come risulta dalla stessa sentenza impugnata). In aggiunta, occorre rilevare la fondatezza del vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'articolo 734 del codice penale (quinto motivo CA, secondo motivo NN e quarto in parte qua CR), posto che la Corte d'appello ha omesso di motivare circa il profilo del danno cagionato, che costituisce, come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 44012 del 24/09/2015, Buccarello, Rv. 265060; Sez. 3, n. 37472 del 06/05/2014, Coniglio, Rv. 259942), elemento costitutivo del reato e ciò in quanto, per l'integrazione della contravvenzione in oggetto non è sufficiente la realizzazione di un'opera edilizia in zona paesaggistica richiedendosi l'effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione. La contravvenzione di cui all'articolo 734 del codice penale, stante la sua natura di reato di danno, è configurabile in presenza di un'effettiva va compromissione delle bellezze protette, il cui accertamento è rimesso alla concreta valutazione del giudice penale, e prescinde sia dallo stato in cui si trovano i lavori, sia dalla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione. Consegue da ciò che, per detto reato, concorre, anche sulla base di questo ulteriore profilo, la causa estintiva della prescrizione.
3. E' il caso di precisare che l'eccezione di prescrizione circa la data di consumazione dei reati contravvenzionali fonda su motivi non strettamente personali (perché conseguente ad un corretto accertamento di fatto contenuto nella sentenza di primo grado e non smentito da un accertamento in senso contrario del giudice d'appello) ed è perciò idonea ad innescare il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato (IO De AL) non impugnante, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., che opera di diritto come rimedio straordinario, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, con conseguente idoneità a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoto, Rv. 201304).
3.1. L'estinzione dei reati contravvenzionali comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a), b) e c) perché estinti per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi 3 e giorni 15 di reclusione stabilita per ciascun ricorrente in ordine a detti reati, con effetto estensivo per il coimputato non impugnante. 13 3.2. In assenza di una declaratoria di condanna per i reati urbanistici e paesaggistici, vanno revocati l'ordine di demolizione e l'ingiunzione di rimessione in pristino.
4. Sono invece manifestamente infondate le censure con le quali i ricorrenti (CA primo motivo, CR secondo motivo e NN terzo motivo) si dolgono della mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante riassunzione delle prove orali in conseguenza del ribaltamento del giudizio di primo grado ad opera del giudice d'appello. La Corte del merito, facendosi opportunamente carico del problema, ha fondato il proprio convincimento sulla base di ragioni diverse dalla inattendibilità delle prove dichiarative, radicandosi la divergenza delle pronunce di primo e di secondo grado sulla base dei diversi esiti derivanti dalla lettura (non delle prove orali ma) della normativa di settore, con la conseguenza che, con fondamento, sono stati ritenuti non applicabili i principi posti dalla Corte EDU nella sentenza AN OL (e successive), per i quali il giudice di appello, per riformare in पक peius una sentenza assolutoria, è obbligato, in base all'articolo 6 CEDU, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. A tale proposito, va ricordato che Sezioni Unite sono intervenute impartendo una chiara lezione interpretativa ed enunciando, tra gli altri e per quanto qui interessa, il principio di diritto secondo il quale la previsione contenuta nell'articolo 6, par.3, lettera d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Invece, nel presente procedimento, è stata posta in discussione, con l'appello del pubblico ministero, non la ricostruzione della vicenda amministrativa o la sussistenza di circostanze di fatto declinate dalle prove orali ma 14 esclusivamente la valutazione giuridica delle emergenze probatorie ed il loro inquadramento nelle fattispecie incriminatrici contestate. Cosicché, nel caso in esame, era onere, pienamente assolto dalla Corte del merito, di confezionare, per la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una motivazione che fosse in grado di esprimere, in mancanza di elementi sopravvenuti e nella diversa valutazione del materiale probatorio non dichiarativo già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, una forza persuasiva superiore, così da polverizzare ogni ragionevole dubbio in ordine all'affermazione di responsabilità.
5. Inammissibile è il quarto motivo del ricorso CA per asserita indeterminatezza dell'imputazione. Secondo il consolidato orientamento della Corte, ai fini della completezza dell'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa, sicché è legittimo il ricorso al rinvio agli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non ver equivoci e conoscibili dall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017 Ioghà, Rv. 269455). Siccome la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, in quanto conosciuti o che si sarebbero dovuti conoscere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, pongono l'imputato nella condizione di essere informato esaurientemente dell'addebito, deve ritenersi che anche la cristallizzazione del dato informativo, in una imputazione concorrente e contestualmente contestata che contenga il riferimento al dato che si assume mancante, integra il requisito della completezza della contestazione, valendo a rendere l'imputazione pienamente conoscibile da parte dell'imputato ai fini del concreto esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame, l'uso strumentale e non consentito dell'asservimento urbanistico, attraverso il quale si conseguiva illecitamente una volumetria non ammissibile sul lotto, oltre a risultare pacificamente dagli atti, è stato espressamente contestato in relazione al reato urbanistico, il cui titolo autorizzativo era anche oggetto della falsa attestazione dalla quale il ricorrente era chiamato a difendersi, cosicché alcuna concreta lesione del diritto di difesa è seriamente predicabile.
6. Inammissibili per manifesta infondatezza sono anche i motivi di ricorso, che vanno congiuntamente esaminati per omogeneità delle doglianze, in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'articolo 480 del codice penale. 15 Va innanzitutto precisato che la Corte d'appello, con accertamento di fatto logicamente ed adeguatamente motivato, insuscettibile pertanto di essere sottoposto al sindacato di legittimità, ha convalidato la ricostruzione operata dal primo giudice (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza del tribunale interamente richiamate dal giudice d'appello), stabilendo che l'intervento edilizio commissionato dalla CR, progettato dal CA, realizzato dal De AL ed assentito dal NN con le autorizzazioni paesaggistiche ed i permessi di costruire indicati con precisione nei capi di imputazione prevedeva l'accorpamento al lotto di terreno interessato all'edificazione (ubicato in zona E 2 con indice di fabbricabilità pari a 0,03 mc/mq) di altri lotti (non contigui quantunque ubicati sempre in zona E 2 con uguale indice di fabbricabilità). E' stato, quindi, ritenuto certo ed incontestato che l'intervento edilizio fosse consistito nella realizzazione in area E, zonizzata come "verde agricolo extra urbano", di una "casa per civile abitazione" (il fabbricato è stato cosi definito in tutti gli atti della pratica edilizia). Infine, stato accertato che, per effetto dell'accorpamento, venne realizzato ven - sulla particella interessata all'edificazione e in prossimità della costa e pertanto sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege 1497 del 1939 nonché dal PUTT - un fabbricato avente, come da progetto, la volumetria di mc. 454,35 di molto superiore a quella (pari a mc. 90,72) che la stessa particella poteva esprimere in assenza dell'accorpamento con un terreno distante. Da ciò la Corte territoriale ha tratto solido argomento per ritenere la falsità delle autorizzazioni paesaggistiche e dei permessi di costruire descritti nel capo d) dell'imputazione e, di conseguenza, desumere il carattere abusivo, dal punto di vista ambientale ed urbanistico, dell'intervento edilizio cosi come contestato nei capi a), b) e c), sul rilievo che i detti provvedimenti, tutti rilasciati dal NN, erano platealmente falsi: le autorizzazioni paesaggistiche, nella parte in cui attestavano la compatibilità ambientale dell'intervento edilizio avente una volumetria notevolmente maggiore a quella assentibile;
i permessi di costruire, nella parte in cui attestavano la conformità dell'intervento con le norme di legge e con gli strumenti urbanistici regionali e locali. La falsità era poi la diretta conseguenza di valutazioni, parimenti false, contenute nella relazione redatta dal tecnico progettista CA, che aveva operato su incarico della committente CR, soltanto in tal modo spiegandosi le valutazioni fondate sulla legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti, realizzata all'evidente ed esclusivo fine di aumentare la densità di costruzione e la volumetria assentita con il permesso di costruire e con l'autorizzazione paesaggistica. Sulla base di ciò la Corte salentina ha correttamente ritenuto come fosse, all'evidenza, falsa l'attestazione della conformità, alla normativa urbanistica ed 16 ambientale, di un intervento edilizio realizzato, previa cessione in favore del lotto edificato della diversa e maggiore volumetria consentita in altri lotti, ubicati anche essi in zone agricole ma distanti rispetto ad essa, e come tale falsità viziasse sia le relazioni del professionista privato quanto i provvedimenti finali adottati dal competente tecnico comunale, contaminando sia il permesso di costruire quanto l'autorizzazione paesaggistica. Infatti, il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica, recependo ed avallando le suindicate false indicazioni, finivano con l'assentire un intervento che palesemente e illegittimamente disapplicava la normativa urbanistica ed ambientale, violandola apertamente al punto da far apparire legittima la realizzazione di un'abitazione con una volumetria, di gran lunga superiore a quella consentita dalla detta normativa. Tale essendo la ratio decidendi, le doglianze mosse nei confronti della sentenza impugnata appaiono destituite di ogni fondamento, non ravvisandosi nell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che ha disarticolato e superato la precedente pronuncia assolutoria, alcuna violazione di legge o a v connesso vizio di motivazione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale ha infatti compiuto una corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è configurabile il reato di falso ideologico nella valutazione tecnica in un contesto implicante la valutazione e l'accettazione di parametri normativamente determinati (Sez. 3, n. 41373 del 17/07/2014, Pasteris, non mass.; Sez. 1, n. 45373 del 10/06/2013, Capogrosso, Rv. 257895). In altri termini, se pure è vero che nel caso in cui il pubblico ufficiale sia libero nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, tuttavia, se l'atto da compiere fa riferimento, come è nel caso in esame, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, con conseguente integrazione della falsità se detto giudizio di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone, Rv. 254305; si vedano anche Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv. 251533; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini, Rv. 249858). E' dunque del tutto corretto l'approdo conseguito dalla Corte del merito nella misura in cui ha ritenuto che i provvedimenti autorizzativi rilasciati dal NN fossero fondati su presupposti urbanistici e paesaggistici contrastanti con precise situazioni fattuali giacché l'intervento edilizio era realizzato in maniera illegittima non essendo i fondi contigui e tale parametro veniva in rilievo sia ai fini del 17 rispetto degli strumenti urbanistici che ai fini ambientali e sul giudizio di valorizzazione del sito. Quindi, sia l'autorizzazione paesaggistica che il permesso a costruire erano rilasciati sulla base di falsi parametri che erano anche contenuti nella relazione tecnica integrativa e paesaggistica redatta dal CA e come tale anch'essa falsa. In altri termini, dovendo la discrezionalità tecnica essere vincolata alla verifica della conformità della situazione fattuale alle previsioni normative, il reato di falso ideologico è pienamente configurabile quando detto giudizio di conformità non sia rispondente, come nel caso in esame, ai parametri normativi richiesti per l'emanazione di atti amministrativi, che la veridicità di determinate situazioni fattuali richiedono quali necessari presupposti per l'integrazione delle fattispecie giuridiche di riferimento, ossia nei casi in cui l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o anche solo di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente in modo da creare, con la propria idonea e concreta condotta, una situazione di pericolo per il normale a svolgimento del traffico giuridico, impedendo all'atto pubblico di adempiere alla v funzione di affidamento che gli è propria.
7. Come ha ricordato la sentenza impugnata, questa Sezione, con la sentenza n. 8635 del 2015, ha affermato, in una vicenda del tutto analoga, che la cessione di cubatura costituisce "istituto di fonte negoziale, la cui legittimità è stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale (per tutte si veda: Consiglio di Stato, Sezione 5, 28 giugno 2000, n. 3636), in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la "cessione" della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto. Tale meccanismo, tuttavia, onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, è soggetto a determinate condizioni delle quali le principali, rilevanti nella presente vicenda, sono costituite: a) dall'essere i terreni in questione se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità; b) dall'essere i medesimi caratterizzati sia dalla omogeneità urbanistica, avere cioè tutti la medesima destinazione, sia dalla medesimezza dell'indice di fabbricabilità originario. È, infatti, evidente che in assenza delle predette condizioni, attraverso l'utilizzazione del predetto strumento, astrattamente del tutto legittimo, sarebbe 18 possibile realizzare scopi del tutto estranei ed anzi confliggenti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio. Ciò, a mero scopo esemplificativo, si potrebbe verificare laddove si ritenesse legittima la "cessione di cubature" fra terreni fra loro distanti, potendosi in tal modo realizzare per un verso una situazione di "affollamento edilizio" in determinate zone (quelle ove sono ubicati i fondi cessionari) e di carenza in altre (ove sono situate i terreni cedenti), con evidente pregiudizio per l'attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici;
pregiudizio ancora più manifesto ove fosse consentita la "cessione di cubatura" fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità; è, infatti, evidente che ove fosse consentito l'asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, ovvero avente una diversa destinazione, le esigenze di pianificazione urbanistica che avevano presieduto alla scelta amministrativa di differenziare gli indici di edificabilità dei due fondi, ovvero la loro stessa an destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte. v Nel caso di specie, come pure rilevato dal giudice di prime cure, i terreni della cui reciproca prossimità il Tribunale di Lecce non fornisce peraltro alcun dato indicativo ove si eccettui la informazione che si tratta comunque di fondi fra loro non adiacenti implicati nelle complesse operazioni edilizie che hanno portato alla elevazione della rubrica contestata i diversi prevenuti, sebbene tutti tipizzati come agricoli, presentano indici di fabbricabilità fra loro difformi. Infatti sebbene si tratti di fondi tutti caratterizzati dalla classificazione e, pertanto destinati ai sensi del dm n. 1444 del 1968 ad uso agricolo o ad esso assimilato, taluni - quelli cedenti - in quanto tipizzati nello strumento urbanistico locale come E2, erano forniti di un indice di fabbricabilità 0,03 mc per mq, laddove quelli tipizzati come E3 e si tratta di quelli cessionari - erano, invece, caratterizzati dal minore indice 0,01 me per mq. È, pertanto, evidente che attraverso l'asservimento dei primi ai secondi si è conseguito l'effetto di violare il rapporto di edificabilità proprio di questi ultimi, con palese compromissione delle finalità urbanistiche che siffatta previsione perseguiva. Ciò posto, rileva il Collegio che non può assolutamente convenirsi col Tribunale di Lecce, secondo il quale, in una pretesa situazione di vuoto normativo, non potrebbe affermarsi la illegittimità della avvenuta cessione di cubatura fra terreni caratterizzati da indici di fabbricabilità fra loro diversi. È, infatti, compito proprio dell'interprete colmare l'eventuale lacuna normativa rilevata e, nel caso di specie, siffatta lacuna non può essere colmata se non riscontrando l'abusività dell'utilizzo del predetto strumento negoziale ove esso sia grossolanamente volto, appunto, alla elusione dei principi e delle regole in materia di pianificazione edilizia. 19 È, d'altra parte palese che siffatta abusività vada a ridondare in senso negativo sia sulla legittimità dei permessi a costruire in tal modo rilasciati dal Comune di Morciano di Leuca che sulla efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche richiamate nell'articolato capo di imputazione contestato ai diversi prevenuti, pregiudicata dal vizio che colpisce i permessi a costruire, che, infine, in relazione alla sussistenza del reato di abuso di ufficio, essendo evidente il vantaggio patrimoniale conseguito dai destinatari dei predetti atti per effetto dell'illegittimo operato degli organi del ricordato Comune" (Sez. 3, n. 8635 del 18/09/2014, dep. 2015, NN, in motiv.). Questi principi sono stati ribaditi da successive pronunce di questa stessa Sezione (a titolo esemplificativo, Sez. 3, n. 26714 del 14/01/2015, Tedoldi;
Sez. 3, n. 56085 del 18/10/2017, CA) e ad essi va data continuità, con la conseguenza che, all'accorpamento di fondi non confinanti in zone agricole, va applicata la disciplina generale dell'istituto, a tenore della quale non è mai possibile l'accorpamento di fondi distanti tra loro specie se, come nel caso in esame, l'istituto viene utilizzato per eludere elementari principi in materia va urbanistica e, in particolare, per incrementare, senza limite ed in spregio della normativa vincolistica, la volumetria assentibile in una zona di pregio sottoposta in quanto tale a più vincoli. Infatti, con accertamento di fatto, sorretto da congrua motivazione e, come tale, escluso dal perimetro del sindacato di legittimità, la Corte del merito ha stabilito che i terreni accorpati sono risultati essere assai distanti tra loro ed il fondo interessato all'edificazione si trovava in zona vincolata. Ne consegue che, con adeguata e logica motivazione, la macroscopica violazione della normativa urbanistica realizzata con l'illegittimo accorpamento dei fondi ha consentito al giudice d'appello di ritenere sussistente in capo a tutti i ricorrenti l'elemento soggettivo del dolo generico richiesto in tema di reati di falso, inteso come consapevolezza e volontà della falsa attestazione in cui la immutatio veri si è concretizzata.
8. Perciò, corretta deve ritenersi la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento alla prova del dolo, oggetto di censura da parte dei ricorrenti, ritenuto in capo al pubblico ufficiale NN e al progettista CA, in ragione della perfetta conoscenza della normativa di riferimento, per essere, entrambi, tecnici ed esperti del settore. Con congrua motivazione, priva di vizi di manifesta illogicità, la Corte d'appello ha ritenuto come l'omessa considerazione in tutti gli atti della pratica edilizia delle condizioni di legittimità dell'accorpamento e, per converso, l'esplicito avallo della piena legittimità dell'applicazione di questo istituto al fine di conseguire l'aumento geometrico della volumetria assentibile nell'area 20 interessata all'edificazione, fosse compatibile esclusivamente con la scelta, preordinata e condivisa del progettista CA, del funzionario NN e del committente CR, di realizzare l'obbiettivo ultimo preso di mira (la realizzazione dell'opera) attraverso valutazioni conclusive platealmente false, per di più facilmente individuabili attraverso la lettura degli atti della pratica edilizia e che in tanto potevano essere esternate dal progettista e dal committente negli atti di loro rispettiva competenza solo in quanto l'uno e l'altro fossero a conoscenza della circostanza che il tecnico comunale, competente ad emettere gli atti autorizzatori, condividendo detto sistema valutativo del tutto illegittimo, si sarebbe uniformato avallando le false valutazioni. Di logica conseguenza, è stato pertanto ritenuto sussistente e congruamente motivato il dolo anche in capo al privato committente delle opere edilizie abusive e beneficiario dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso a costruire non tanto sulla base di una generica connivenza ma in quanto il privato doveva affrontare, nel caso di specie, le spese necessarie per realizzare lo strumento tecnico prescelto, basti pensare all'acquisito dei terreni da accorpare, sicché la va Corte territoriale ha congruamente argomentato che non poteva seriamente dubitarsi che costui avesse agito in concorso con il progettista, suo professionista e il tecnico comunale, per la realizzazione del fine illecito perseguito. Secondo un risalente e tuttora condivisibile indirizzo nomofilattico, ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico ma ciò non importa che il dolo inest in re ipsa: al contrario, esso deve essere sempre rigorosamente provato e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo. Tuttavia, quanto alla prova, il dolo, quale fenomeno interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché essa resta affidata ai facta concludentia, ossia a quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico;
assume anche rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l'eventuale scopo perseguito o meno dall'agente, di modo che l'indagine riservata al giudice di merito esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti (Sez. 5, n. 1358 del 16/12/1986, dep. 1987, Bosco, Rv. 175031). Per le ragioni in precedenza esposte, a tale oneroso compito, non si è sottratto il giudice di appello, che ha compiutamente delineato con specifico riferimento alla questione, che non poteva sfuggire ad alcuno dei ricorrenti, dell'illegittimo accorpamento dei terreni la rete degli interessi illeciti convergenti dei complici, i quali neppure si sono specificamente confrontati con 21 la motivazione contenuta in parte qua nella sentenza impugnata, incorrendo anche nel vizio di aspecificità oltre che di manifesta infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso CR, del primo, del secondo, del terzo, del sesto, del settimo e dell'ottavo motivo del ricorso CA, del primo e del terzo motivo del ricorso NN. I restanti motivi sono assorbiti dal motivo accolto in ordine alla declaratoria di prescrizione dei reati contravvenzionali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a), b) e c) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 3 e giorni 15 di reclusione, con effetto estensivo per il coimputato non impugnante. Revoca l'ordine di demolizione e l'ingiunzione di rimessione in pristino. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 04/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Vito Di Nicola Alito Call InTociliare DEPOSITATA IN CANCELLE - 4 LUG 2018 K UNZIONARIO GIUDIZIARIO ott. Vincenzo Di Ciero 2 222