Sentenza 19 maggio 2014
Massime • 1
In tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione.
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- 1. Assoluzione per mancanza di dolo specifico nella detenzione di monete contraffatte (Giudice Raffaella de Majo)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Tribunale di Nola - 30/22 - GM Raffaella de Majo- Contraffazione - AssoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 marzo 2022
Tribunale Nola, 11/01/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 11/01/2022), n.30 Giudice: Raffaella de Majo Reato: 455 c.p. Esito: Assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 1 sezione Il Giudice monocratico del Tribunale, Raffaella de Majo, alla pubblica udienza dell'11.1.2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA con redazione contestuale dei motivi nei confronti di: Ca. Gi., nato a (omissis) il (omissis); elettivamente domiciliato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. in (omissis) alla via (omissis) n. (omissis); difeso di fiducia dall'avv.to Fa. Ga. libero - assente a) Del delitto previsto e punito dall'art. 455 c.p. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2014, n. 40994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40994 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 19/05/2014
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 1520
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 45200/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA ME N. IL 29/04/1962;
avverso la sentenza n. 1644/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. C. Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata in data 04/07/2013, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 13/02/2009 con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato AP OM responsabile del reato di cui all'art. 455 c.p. - per aver detenuto, al fine di metterle in circolazione, due banconote da 50 Euro contraffatte - e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di AP OM, il difensore avv. A. Tomaselli, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 49 e 455 c.p.. La sentenza impugnata ha stabilito che il minimo dubbio espresso dall'operatore di polizia, che pure riconosceva ictu oculi la falsità (dubbio che non aveva fermato il primo commerciante dal rifiutare la vendita), esclude la configurabilità del falso grossolano, interpretazione, questa, eccessivamente restrittiva che priva di valore ed effettività la norma di cui all'art. 49 c.p., laddove l'istruttoria non aveva accertato se il secondo commerciante fosse stato tratto in inganno ovvero non avesse preso visione della banconota per l'intervento della polizia.
Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 455 c.p.. È erroneo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la pluralità delle banconote false e la mancata indicazione circa la loro provenienza sono elementi indicanti la consapevolezza della falsità del denaro, in quanto il numero delle banconote è un criterio vago e opinabile, inconferente rispetto agli stretti margini di certezza che devono caratterizzare la prova in ambito penale, mentre, quanto al secondo criterio, il silenzio non può mai essere ritenuto prova di colpevolezza e la fungibilità delle banconote rende probabile che l'agente non sappia indicare la provenienza di ciascuna. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento con riferimento agli artt. 455 e 457 c.p.. I giudici di merito sembrano riconoscere nella mera condotta di detenzione e di utilizzo delle banconote posta in essere dall'imputato una sorta di dolus in re ipsa, avendo argomentato solo sulla base della mancata indicazione della fonte di ricezione delle banconote.
Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena (e, in particolare, della pena base) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata fa discendere dai precedenti penali dell'imputato sia la commisurazione della pena, sia la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Anche se la constante giurisprudenza ritiene la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4) incompatibile con i delitti contro la fede pubblica, l'assoluta irrisorietà della somme oggetto di contestazione avrebbe dovuto trovare valutazione ai fini della corretta individuazione della misura concreta del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è inammissibile perché deduce questioni di merito. Nell'argomentare la ritenuta non configurabilità del cd. falso grossolano, la Corte di merito ha fatto riferimento non solo alle dichiarazioni dell'agente di polizia intervenuto, ma anche al comportamento del secondo commerciante al quale si è rivolto AP, che aveva accettato la banconota falsa e si apprestava a consegnare il resto all'imputato. La linea argomentativa così sviluppata è coerente ai dati probatori richiamati ed immune da cadute di consequenzialità logica, laddove la doglianza si traduce nella sollecitazione ad una rivisitazione del compendio probatorio esorbitante dai compiti del giudice di legittimità. La considerazione del ricorrente secondo cui l'istruttoria non avrebbe consentito di ricostruire la condotta del secondo commerciante evoca poi un travisamento della prova dedotto, tuttavia, in termini del tutto generici, a fronte della specifica indicazione offerta - in linea con la pronuncia di primo grado - dalla sentenza impugnata, sicché anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile. Il secondo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente, attenendo entrambi all'elemento soggettivo del reato: infatti, la differenza tra il reato di cui all'art. 457 c.p. e quello di cui all'art. 455 c.p. consiste nel fatto che per quest'ultimo la scienza della falsità delle monete deve sussistere nel colpevole all'atto della ricezione, mentre per il secondo tale scienza è invece posteriore al ricevimento della falsa moneta (Sez. 5, n. 11489 del 24/04/1990 - dep. 17/08/1990, Morabito, Rv. 185113; conf.: Sez. 5, n. 30927 del 03/06/2010 - dep. 03/08/2010, Petrillo, Rv. 247763). La consapevolezza della falsità delle monete fin dalla loro ricezione è motivata dalla Corte di merito valorizzando, per un verso, la circostanza che l'imputato aveva - oltre a quella consegnata al secondo commerciante cui si era rivolto - un'altra banconota falsa recante il medesimo numero di serie e, per altro verso, la mancanza di specifiche indicazioni sulle modalità della ricezione delle banconote;
sul punto, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) ha rilevato che l'imputato aveva fatto cenno a contraddittorie modalità di ricezione, rappresentate dal pagamento per l'effettuazione di un lavoro in nero e dalla ricezione da parte di cittadini non comunitari incontrati in un bar. Esaminati nel quadro di una imprescindibile valutazione unitaria, gli elementi rappresentati dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute e dall'assenza di specificazioni da parte dell'imputato circa la loro provenienza offrono un congruo apparato argomentativo alla ritenuta sussistenza della consapevolezza, in capo all'imputato, della falsità delle banconote al momento della loro ricezione, tanto più che, come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, "non può ritenersi illogica la motivazione che valorizzi il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza della banconota, sia di un qualunque diverso e lecito fine della detenzione" (Sez. 4, n. 25500 del 19/04/2007 - dep. 04/07/2007, Marchese). Nè in senso contrario, può argomentarsi sulla base del riferimento difensivo al carattere fungibile del denaro, riferimento non idoneo a scalfire l'attitudine dimostrativa della detenzione di una pluralità di banconote aventi il medesimo numero di serie. Infine, non ha pregio l'argomento secondo cui la valorizzazione della mancata indicazione della provenienza delle banconote farebbe illegittimamente discendere dal silenzio dell'imputato la prova della sua colpevolezza: ciò che viene in rilievo, infatti, non è un inammissibile onere probatorio in capo all'imputato, ma un mero onere di allegazione, in virtù del quale possano emergere nel giudizio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere lo stesso in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013 - dep. 10/05/2013, Weng e altro, Rv. 255916). Il secondo e il terzo motivo sono, dunque, infondati.
Il quarto motivo è inammissibile. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il giudice di primo grado ha applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche, argomentando sulla base della concreta entità del fatto, entità che, dunque, è stata apprezzata nella definizione del trattamento sanzionatorio. La sentenza di appello ha poi richiamato i numerosi precedenti dell'imputato (ritenuti dal giudice di primo grado ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena) ai fini della valutazione, sulla base dei criteri commisurativi dettati dall'art. 133 c.p., della misura della pena in modo non coincidente con il minimo edittale:
immune da cadute di consequenzialità logica, la motivazione non è scalfita dai rilievi difensivi, sicché, il motivo deve ritenersi manifestamente infondato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014