Sentenza 26 febbraio 2016
Massime • 1
Il reato di falsa perizia sussiste, nel contesto di accertamenti valutativi, in presenza di un enunciato mendace riconducibile, sotto il profilo oggettivo, a canoni di certezza, in quanto non d'ufficio controvertibile, e, sotto il profilo soggettivo, ad una divergenza intenzionale tra il convincimento reale del consulente o del perito e quello manifestato nell'elaborato tecnico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2016, n. 12654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12654 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2016 |
Testo completo
1 2 65 4/ 1 6 541 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA Composta dai Sig.ri Magistrati DEL 26/02/2016 SENT. 309 Dott. PAOLONI GIACOMO -- Presidente - Dott. CARCANO DOMENICO - Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI -Consigliere Rel. R.G.N. 19243/2015 Dott. DI SALVO EMANUELE - Consigliere Dott. CORBO ANTONIO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: OR NI, nato a [...] in data [...] Avverso la sentenza del 17/06/2014 della CORTE DI APPELLO DI BARI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso, Udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Rosavio Greco, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso con liquidazione delle spese;
udito i difensori dell'imputato, Avv. Marco Franco e Leonardo Bozzi, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/6/2014 la Corte di appello di Bari ha confermato, focalizzandone il contenuto essenziale e recependola nel suo complesso, quella in data 21/5/2010 del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, con la BR quale FO IC è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 373 cod. pen, risalente al 19/2/2007, e condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile Neglia Angela, con assegnazione di provvisionale.
2. Ha presentato ricorso l'imputato tramite il suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e vizio derivante da omessa o apparente motivazione, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva assunto che la valutazione proposta dall'imputato nella veste di consulente tecnico d'ufficio fosse errata e aveva supposto che l'imputato fosse consapevole della falsità delle conclusioni, ciò desumendo dal fatto che il consulente non aveva modificato il proprio convincimento dinanzi alle divergenti valutazioni del consulente di parte ing. Elia. Ma in realtà le valutazioni dell'imputato non avevano avuto alcuna smentita dibattimentale e comunque le stesse si erano basate su dati documentali precisi e completi mentre la Corte aveva rilevato la falsità non sulla base di un'evidenza emergente dai contenuti tecnici proposti ma sulla base di divergenti conclusioni proposte dai tecnici di parte in ordine alla comproprietà di una particella, che formava oggetto del quesito assegnato dal Giudice della causa civile. La Corte non aveva fornito risposta ai temi posti nell'atto di appello e non aveva spiegato perché tra valutazioni divergenti avesse ritenuto di riconoscere maggior credito a quella dell'accusa. Per contro, sulla scorta di arresti giurisprudenziali, il ricorrente segnala la necessità di una rigorosa valutazione, fondata su elementi oggettivi di mendacio, non potendosi correre il rischio di scambiare per falsità il risultato di errori involontari o una cattiva qualità della prestazione professionale. Costituiva violazione di legge il tentativo di ricavare quella consapevolezza dal fatto che l'imputato avesse continuato a ribadire la propria convinzione circa la proprietà esclusiva del "piazzile" sulla base delle risultanze di vari atti, non solo quelli del 1903 e del 1922. Del resto le valutazioni dell'imputato erano state il frutto di un particolareggiato studio degli atti a disposizione, non potendo assumere rilievo la mancata adesione alle argomentazioni di altro tecnico. In modo apodittico era stato ravvisato l'elemento psicologico del reato, desunto dal mendacio stesso, sulla scorta di un giudizio di autoreferenzialità dolosa della condotta. 2 не In pratica l'elemento doloso era stato dedotto dal supposto indimostrato mendacio. Non avrebbe potuto reputarsi a tal fine idoneo il rilievo che l'imputato non poteva che aver avuto il fine di avvantaggiare la parte, in ciò ravvisandosi una violazione di legge e un vizio di motivazione, essendo stato eluso l'obbligo di valutare in primo luogo se la valutazione eventualmente fallace potesse essere derivata da errore frutto di negligenza o imperizia. Parimenti inidoneo si sarebbe dovuto considerare il tentativo di assumere quale elemento dimostrativo della falsità la mancata spiegazione delle motivazioni che avrebbero indotto da un certo momento in poi gli originari comproprietari OL e TO, a sciogliere la comunione. Di certo la OL dal 1950 non aveva trasferito più la comunione dei beni indicati nell'atto del 1903. Di ciò l'imputato aveva dato un'interpretazione quale volontà di non includere nel trasferimento quella comproprietà. In tal modo i beni originariamente in comproprietà erano divenuti di proprietà esclusiva di Neglia Vito, dante causa della parte civile. aver dato la Non si sarebbe potuto addebitare all'imputato di non spiegazione di scelte che competevano ai proprietari.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e travisamento del fatto e delle prove agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con omessa valutazione della consulenza tecnica di parte dell'ing. Quatraro. Il travisamento aveva specificamente riguardato il tema dell'ambiente disimpegno e portone di comunicazione, che l'imputato aveva ritenuto consistere in un varco di accesso preesistente, collocato a nord, sulla particella 519 della famiglia Neglia. Si ripropone il ragionamento compiuto dall'imputato nelle proprie relazioni per giungere a tale conclusione sulla base delle risultanze degli atti disponibili, fermo restando che l'imputato non aveva inteso riferire il portone di ingresso alla porta del disimpegno del trullo di proprietà Neglia, che era stata realizzata nel 2005. Analogo travisamento aveva riguardato il tema della preesistenza di un forno in proprietà Giacomelli, dato che l'imputato aveva in realtà desunto dall'esame dell'atto del 1903, da cui risultava che alla OL, dante causa del Giacomelli, veniva fra l'altro trasferito un forno, fermo restando che nell'atto era specificato che i beni in comunione erano costituiti fra l'altro da accessori, senza specifico riferimento alla qualità degli stessi. 3 3. Ha presentato una memoria la parte civile, tramite il proprio difensore, nella quale si segnala l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, in quanto aspecifici, volti a dedurre questioni di marito e comunque manifestamente infondati, tanto più in ragione del fatto che ricorreva un caso di «doppia conforme», in cui non si sarebbe potuto far valere il vizio di travisamento della prova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bari ha per intero richiamato la sentenza di primo grado, evidenziando come la prova della colpevolezza dell'imputato, con riguardo alla falsità della consulenza redatta in un procedimento civile, fosse desumibile dal fatto che il FO, nonostante le osservazioni dell'ing. Elia, consulente di parte, avesse continuato a ritenere la proprietà esclusiva del piazzale, sebbene nell'atto di divisione del 1903 e nell'atto di vendita del 1922 si dicesse che il piazzale era in comunione, unitamente al palmento e al pozzo d'acqua esterno, con portone di ingresso comune. Inoltre la Corte ha rilevato che l'imputato non aveva chiarito per quale motivo avesse ritenuto che ad un certo punto la comunione del piazzile fosse stata sciolta in due proprietà individuali. In tal modo la Corte ha altresì desunto il dolo, sul rilievo che il FO non avrebbe potuto avere altra finalità che quella di favorire LI nella causa civile promossa dalla Neglia.
2. Il Tribunale nel quadro di un'analisi più accurata aveva rilevato che il FO aveva detto il falso, allorché aveva indicato il portone di ingresso in comunione, di cui agli atti del 1903 e del 1922, come se fosse la porta del disimpegno del trullo di proprietà Neglia, inesistente fino al 2005, portone in realtà in comunione e collocato nella particella 333 assieme al palmento e al pozzo d'acqua. Inoltre il Tribunale aveva rilevato che nessun elemento portava a ritenere l'esistenza di un preesistente palmento diverso da quello esistente sulla particella 333, come non vi erano elementi per ritenere preesistente un forno nella proprietà LI. Ed anzi proprio la presenza del palmento avrebbe dovuto far ritenere che la particella fosse comune.
3. Nell'atto di appello era stato ampiamente ripercorso il ragionamento compiuto nella veste di consulente tecnico dal FO, giunto alle conclusioni reputate false sulla base della valutazione non solo degli atti del 1903 e del 1922 ma anche sulla base di un atto del 1950, dal quale risultava che OL NN ZI non aveva trasferito a Gianfrate Pasqua, dante causa di LI, la comunione del piazzile, del palmento, del pozzo e del portone di ingresso, il che aveva indotto il consulente e ritenere che la comunione dovesse intendersi cessata a tutto vantaggio di Neglia Vito, dante causa Neglia, con la conseguenza che l'originaria comunione avrebbe dovuto essere intesa come riferita ad una particella diversa da quella individuata dall'odierna parte civile. Nello stesso atto di appello era stato anche posto in luce, quanto al palmento, che a domanda della difesa circa l'esistenza di un palmento nella proprietà Neglia, l'ing. Casulli, consulente del Pubblico Ministero, aveva risposto probabilmente c'era..perché adesso non c'è più». Inoltre era stato segnalato che il FO non aveva inteso far coincidere il portone di ingresso con la struttura realizzata nel 2005 e che, quanto al forno, risultava che nell'atto del 1903 era stato trasferito a NN ZI OL, dante causa di LI, fra l'altro, un forno.
4. I motivi di ricorso, seppur largamente riproduttivi delle argomentazioni contenute nell'atto di appello, nondimeno sono volti nella sostanza a sottolineare la mancanza di una puntuale motivazione in ordine agli specifici punti posti in evidenza, che la Corte ha inteso implicitamente superare attraverso il mero richiamo alle considerazioni del primo Giudice, ed a censurare la mancanza di parametri obiettivi sui quali fondare l'elemento psicologico.
5. In tale prospettiva il ricorso, nonostante le considerazioni espresse nella pregevole memoria depositata nell'interesse della parte civile, è non solo ammissibile ma anche fondato.
5.1. La Corte territoriale ha invero ritenuto di poter trarre con evidenza la prova della colpevolezza dell'imputato dagli elementi posti in luce dal Tribunale. Ma in realtà proprio i pur stringati argomenti utilizzati attestano che non è stato preso in considerazione alcuno dei profili segnalati nell'atto di appello, che dunque non sono stati sottoposti a critica, così da poter su tali basi confermare le conclusioni del primo Giudice. E' sufficiente rilevare come la Corte non si sia avveduta del fatto che l'atto di appello aveva fatto leva su un atto del 1950, cui era stata data dal FO una specifica interpretazione: ma con quest'ultima la Corte non si è confrontata, 5 вы essendosi limitata a stigmatizzare il fatto che l'imputato avesse insistito nelle proprie conclusioni nonostante le osservazioni del consulente di parte ing. Elia, il che di per sé costituisce un argomento manifestamente illogico, a fronte di un'articolata ricostruzione, della quale si sarebbe dovuto dare puntualmente conto. Inoltre la Corte ha rilevato che il FO non aveva saputo spiegare perché avesse ritenuto che ad un certo punto la comunione del «piazzile» fosse stata sciolta: ma in realtà non ha considerato che sul punto l'imputato aveva valorizzato una complessiva ricostruzione, propiziata fra l'altro proprio dall'interpretazione data all'atto del 1950. 5.2. D'altro canto, se il Tribunale, sulla base di un ragionamento di per sé non manifestamente illogico, aveva ritenuto di trarre il proprio convincimento circa la falsità degli assunti del consulente FO dalla mancanza di elementi attestanti la pregressa esistenza di un «palmento» nella proprietà Neglia e dalla mancanza di elementi idonei a suffragare la pregressa esistenza di un forno nella proprietà LI, l'atto di appello avrebbe imposto alla Corte territoriale di confrontarsi con gli specifici assunti, fondati sulla riposta aperta, in termini probabilistici, fornita dall'ing. Casulli quanto al «palmento» e sull'atto del 1903, che parlava del trasferimento di un forno al dante causa di LI.
5.3. Si vuole in particolare sottolineare che gli elementi posti in luce con l'atto di appello erano idonei a disarticolare il ragionamento del primo Giudice, privandolo del riscontro di evidenze indiscutibili, sulle quali poter fondare non solo la ricostruzione della situazione di fatto ma anche la piena consapevolezza da parte del consulente di asseverare il falso.
5.4. Il mero richiamo della sentenza appellata non avrebbe dunque potuto dirsi bastevole al fine di superare gli argomenti difensivi, occorrendo una puntuale presa di posizione e un attento vaglio critico di tutte le risultanze processuali sottoposte al giudizio della Corte.
6. Con riguardo poi sia all'elemento oggettivo sia, a fortiori, a quello soggettivo, non deve omettersi di considerare che può predicarsi di falsità solo una valutazione rapportabile a canoni di certezza, non soggetta a profili di controvertibilità (Cass. Sez. 6, n. 48915 del 11/11/2015, Rossetti, rv. 265243), e che d'altro canto le interpretazioni mendaci devono concretizzarsi in una divergenza intenzionale, voluta e cosciente, tra il convincimento reale del consulente o perito e quello manifestato nell'elaborato tecnico (Cass. Sez. 6, 38307 del 11/672015, Panciera, 264723; in senso analogo, Cass. Sez. 6, n. 36654 del 4/6/2015, Tonnarelli, rv. 264581). 6 пл Da un lato dunque devono individuarsi elementi idonei a corroborare oggettivamente, al di fuori di qualsivoglia margine di plausibile controvertibilità, la la falsità della consulenza e dall'altro deve farsi leva su un vaglio complessivo del comportamento del consulente, al fine di poter affermare che egli abbia avuto la consapevolezza e la volontà di fornire false indicazioni. Poiché il reato richiede il dolo generico, non occorre stabilire la precisa finalità della condotta. Tuttavia la stessa può certamente concorrere a suffragare la consapevole volontà di fornire una falsa consulenza. Nel caso di specie la Corte territoriale, senza valutare debitamente gli elementi sui quali si fondava l'appello, meritevoli di approfondimento al fine di verificare la correttezza delle conclusioni del primo Giudice, ha invece ritenuto che il FO fosse consapevole di attestare il falso, «non potendo avere altra finalità che quella di favorire il LI». Ma in tal modo la Corte ha introdotto un argomento che si fonda su una valutazione apodittica, priva di concreto riscontro, che introduce un ulteriore profilo di illogicità nella ricostruzione proposta.
7. Deve prendersi a questo punto atto del decorso del termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a fronte di un fatto risalente al 19/2/2007. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo alle statuizioni penali, in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Alla luce dei rilievi fin qui formulati devono tuttavia annullarsi anche le statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda il regolamento delle spese del presente grado.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla le statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in unclee grado di appello, cui demanda il regolamento delle spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, il 26/2/2016 Il Consigliere estensore Depositato in Cancelleria Il PresidentePresidente То им 25 MAR. 2016 oggi, IL-FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO