Articolo 2456 del Codice civile
Articolo 2455Articolo 2435 bis
Versione
19 aprile 1942
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25 febbraio 1970
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
Art. 2456.

(( (Revoca degli amministratori).)) ((La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della societa' per azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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