Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest'ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigo bar (servendosi da sé, cosiddetto self service), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2012, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 2599
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 17260/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI EP N. IL 09/07/1976;
avverso la sentenza n. 67/2010 GIUDICE DI PACE di ALATRI, del 20/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il GdP di Alatri ha dichiarato NI IU colpevole della contravvenzione di cui all'art. 691 c.p., perché quale gestore di un bar, somministrava bevande alcoliche a AR Enzo, in stato manifesto di ubriachezza.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge carenza dell'apparato motivazionale. È rimasto accertato in fatto che al RA la bevanda non è stata somministrata, ma che lo stesso ha prelevato una birra dal frigo selfservice presente nel bar. Secondo il GdP il NI rivestiva una posizione di garanzia e dunque aveva l'obbligo di impedire che una persona in stato di ubriachezza entrasse in possesso di una bevanda alcolica. Così non è quanto la contravvenzione di cui all'art. 691 c.p. è reato a condotta commissiva.
Se fosse vero quel che scrive il giudicante, poiché nel bar erano presenti anche alcuni carabinieri, gli stessi, ancor prima dell'imputato, avrebbero dovuto impedire che il RA si rifornisse di birra. La sentenza poi esibisce una motivazione palesemente illogica in quanto, in un primo momento, sostiene che l'imputato ha somministrato la bevanda, poi, che il AR la ha prelevata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la insussistenza del fatto.
2. Il GdP afferma che, trattandosi di reato contravvenzionale, non rileva se l'imputato abbia agito con dolo o per colpa. L'argomento non è rilevante, ne' dirimente, in quanto, ancor prima di affrontare (eventualmente) la problematica relativa all'elemento psicologico, si deve accertare se il fatto descritto rientri nell'ipotesi incriminatrice contestata (o, eventualmente, in altra). Deve cioè chiarirsi se la condotta tenuta da NI sia riconducibile alla azione tipica descritta dall'art. 691 c.p.. 2.1. Ebbene, sulla base, di quanto lo stesso giudicante scrive, si deve fornire risposta negativa al quesito, atteso che la vendita selfservice si svolge con modalità analoghe a quelle in uso nei supermercati, per quel che riguarda la richiesta della merce, richiesta che in realtà avviene per acta concludentia. Il cliente infatti preleva direttamente il prodotto dallo scafale (o dal frigo) e poi lo paga. La differenza tra il supermercato e un esercizio nel quale la merce si consuma consiste appunto nel fatto che, in tale secondo caso, il cliente può consumare il prodotto anche prima di pagarlo.
Così stando le cose, è evidente che ne' il titolare del negozio, nè il gestore dello stesso, rivestono alcuna posizione di garanzia nei confronti del cliente o di chiunque altro.
NI, pertanto, potrebbe essere chiamato a rispondere della contravvenzione de qua, solo se fosse stato consenziente a che AR, benché ubriaco, prelevasse e consumasse la birra. Ma di tale consenso non risulta traccia in sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013