Sentenza 4 giugno 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di falsa perizia, previsto dall'art. 373 cod. pen., il parere o l'interpretazione può qualificarsi mendace, solo nel caso di una divergenza tra il convincimento reale e quello manifestato.
Commentario • 1
- 1. Art. 373 - Falsa perizia o interpretazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373, trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva esclusivamente dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria (Sez. 6, 5240/2018). Il reato proprio di falsa perizia previsto dall'art. 373 è integrato da due condotte tipiche, consistenti nel dare pareri o interpretazioni mendaci ovvero nell'affermare fatti non conformi al vero. Il reato di falsa perizia si sostanzia, dunque, nella rappresentazione da parte del perito di fatti avvenuti sotto la sua diretta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2015, n. 36654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36654 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2015 |
Testo completo
36 6 5 4/ 1 5 54 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.802 Giovanni Conti - Presidente - Giorgio Fidelbo Relatore PU - 4/6/2015 Stefano Mogini R.G.N. 24423/14 Gaetano De Amicis Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da US BE RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24 ottobre 2013 emessa dalla Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza ai sensi dell'art. 376 c.p.; udito l'avvocato Alberto Pepe, per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Fabio Pierdominici, per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. rr RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Ancona, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di US BE TO emessa in sede di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Camerino, ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore di DA PI, liquidati in euro 4.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi del giudizio. Nel corso di un accertamento tecnico preventivo promosso dalla PI davanti al giudice civile del Tribunale di Camerino e finalizzato ad un giudizio risarcitorio contro la Honda s.p.a., ritenuta responsabile dell'improvviso cedimento delle parti meccaniche dell'automobile della stessa casa costruttrice, condotta dalla PI, cedimento che aveva causato lo sbandamento e il ribaltamento della vettura, cui era seguita la morte della madre di quest'ultima che si trovava a bordo del mezzo, il TO, nominato consulente tecnico d'ufficio, si sarebbe reso responsabile del reato di cui all'art. 373 c.p. In primo grado l'imputato è stato assolto per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato;
in grado di appello i giudici hanno invece riconosciuto, limitatamente agli effetti civili, la responsabilità del TO per avere offerto una rappresentazione manipolata della realtà al fine di sostenere la sua tesi, secondo cui l'incidente non sarebbe avvenuto per un cedimento meccanico della vettura, ma a seguito dell'impatto con un corpo contundente, individuato in una pietra arenaria, in realtà mai rinvenuta, tesi che non ha ricevuto alcun riscontro.
2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Fabio Pierdominici, nell'interesse di TO, deducendo tre motivi. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 376 c.p., rilevando che i giudici avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità della ritrattazione, in quanto il TO, chiamato a rendere chiarimenti sulla sua perizia, ammise che la sua tesi, fondata sull'esistenza di un corpo contundente che avrebbe colpito il perno della sospensione, non risultava confermata. rr 2 Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sulla correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la Corte d'appello, dopo aver constatato la ritrattazione a proposito delle circostanze contenute nella prima elaborazione peritale del 5.8.2008, ha ritenuto la responsabilità del TO per fatti diversi da quelli contestati, riferendosi cioè a fatti successivi, contenuti nella relazione del 3.3.2009, in cui il riferimento riguardava tracce di pietra rinvenute sui pezzi meccanici, circostanze non contemplate nell'imputazione. Con il terzo motivo fa valere la manifesta illogicità della motivazione della sentenza, che ritiene sussistente il reato perché l'imputato, seppure convinto della bontà della propria tesi, avrebbe dovuto riferire di non aver trovato alcun riscontro, mentre avrebbe fatto intendere il contrario. Si evidenzia che il TO ha formulato la sua tesi sottoforma di ipotesi, riferendosi alla possibilità che vi sia stato un impatto con un pezzo metallico ovvero con una pietra, cioè con oggetti che è plausibile che si trovassero lungo la strada. Quanto al mancato rinvenimento del corpo contundente, si rileva che tale circostanza non inficia la tesi del consulente, in quanto la sua valutazione circa la possibilità che vi fosse stato un impatto era il frutto di un calcolo teorico, indipendente dall'effettivo rinvenimento dell'oggetto. Allo stesso modo si precisa l'illogicità della motivazione là dove afferma che le interpretazioni del TO circa i segni sull'asfalto sarebbero false, in quanto smentite dai rilievi effettuati dagli agenti intervenuti. Infine, viene messo in risalto una ulteriore illogicità della motivazione, che non trae le dovute conseguenze dalla dichiarazione resa dalla stessa conducente dell'autovettura quando ha riferito di aver sentito "un sobbalzo (pur non avendo notato nulla sulla corsia) come per aver preso sotto qualcosa", frase da cui i giudici anziché considerarla un supporto alla tesi del consulente, ne desumono che sulla strada non poteva esserci alcun corpo contundente, aggiungendo, inoltre, in maniera del tutto illogica che il sobbalzo avrebbe determinato l'abbassamento dell'avantreno a seguito del cedimento. Nel ricorso si rappresenta anche che la tesi del TO sarebbe stata in seguito confermata dalla successiva consulenza redatta da RI. дя 3 3. La parte civile, per mezzo dell'avvocato Alberto Pepe, ha depositato una memoria difensiva in cui contesta i motivi contenuti nel ricorso dell'imputato, chiedendone l'inammissibilità ovvero il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato con riferimento al terzo motivo il cui accoglimento assorbe gli altri.
4.1. Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 c.p. può consistere nel dare pareri o interpretazioni mendaci ovvero nell'affermare fatti non conformi al vero. Quest'ultima ipotesi non dà luogo a particolari problemi, mentre la prima pone una serie di difficoltà interpretative e di accertamento, in quanto il perito non si limita a riferire quanto è caduto sotto i suoi sensi, ma formula un giudizio che può dirsi mendace solo in presenza di una divergenza tra il convincimento reale e quello manifestato.
4.2. Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il reato perché il TO non avrebbe riferito l'assenza di riscontri alla sue tesi e anzi, anche dopo i chiarimenti richiesti, avrebbe insistito facendo riferimento alle strisce sull'asfalto. Pertanto, nella valutazione dei giudici di secondo grado sembra rientrare sia l'ipotesi del parere mendace che quella dell'affermazione non conforme al vero, anzi la falsità della perizia e lo stesso atteggiamento doloso dell'imputato sembra vengano desunti dal mancato rinvenimento di elementi che fungano da riscontro alla tesi del consulente, secondo cui l'incidente sarebbe stato causato dall'impatto con un corpo contundente presente sulla strada anziché da un cedimento strutturale dell'autovettura. E' proprio il mancato ritrovamento del corpo contundente (il consulente ha ipotizzato l'esistenza di una pietra arenaria sull'asfalto) che convince i giudici della responsabilità dell'imputato. Invero, non può farsi a meno di rilevare che il parere del TO è comunque frutto di una valutazione tecnica formatasi sulla base della documentazione fornita al consulente tecnico e nella quale erano comprese anche alcune riprese fotografiche dei luoghi, in cui erano riportate "macchie o tracce bianche" sull'asfalto, come confermato dal maresciallo Santecchia (udienza del 1.3.2010), che però riconduce tali tracce non a pietre ma ad un oggetto metallico. Già da questo emerge come la tesi del TO in ordine яя 4 alla presenza di un corpo contundente sulla strada non sia del tutto priva di riscontri, in quanto dalla documentazione acquisita non sembra potersene escludere la presenza.
4.3. Ma ciò che rende evidente il vizio di motivazione della sentenza impugnata è il travisamento di un elemento risultante dagli atti, costituito dalle stesse dichiarazioni rese dalla guidatrice dell'autovettura coinvolta nell'incidente. La PI ha dichiarato di aver sentito "un sobbalzo (pur non avendo notato nulla sulla corsia) come per aver preso sotto qualcosa": si tratta di una frase che, oggettivamente, sembrerebbe avvalorare la tesi sostenuta dal TO o quanto meno giustificare la buona fede del consulente nell'escludere l'ipotesi del cedimento strutturale, ma la Corte d'appello, con una motivazione in parte travisante del senso della frase, ha ritenuto trattarsi di una dichiarazione in base alla quale può escludersi che sull'asfalto vi fossero pietre o oggetti di dimensioni tali da dover essere sicuramente notati, concludendo a favore dell'ipotesi del cedimento dell'avantreno dell'auto. Appare invece evidente che la frase riportata si presta quantomeno ad una duplice interpretazione, senza considerare che l'avere la PI escluso di aver notato qualcosa sulla corsia di marcia circostanza su cui la - Corte territoriale insiste particolarmente non può certo provare che sulla strada non ci fosse davvero nessun ostacolo. In ogni caso, quel che davvero conta è che la sentenza non abbia valutato attentamente il contenuto di questa dichiarazione per compiere un accertamento completo in ordine all'elemento soggettivo del reato, peraltro già escluso dal primo giudice. Più precisamente, la parziale valutazione di quanto riferito dalla PI ha influito negativamente nel giudizio inerente la responsabilità dell'imputato, in quanto sulla base di tale dichiarazione l'ipotesi avanzata dal consulente circa l'impatto con un corpo contundente potrebbe avere una maggiore plausibilità.
5. Il rilevato vizio di motivazione impone l'annullamento della sentenza che, essendo stata pronunciata ai soli effetti civili, deve essere rinviata ai sensi dell'art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado di appello. Gr 5
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado in appello. Così deciso il 4 giugno 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti ядик DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piéra Esposito E N O I T