Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l'adesione del giudice ad una stima diversa da quella prospettata dal consulente d'ufficio sono elementi atti a dimostrare che l'oggetto della perizia debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall'art. 373 cod. pen., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso.(Fattispecie relativa a consulenza avente ad oggetto l'accertamento del danno da mancato guadagno derivante da inadempimento precontrattuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 48915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48915 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
489 15 /1 5 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA NICOLA MILO - Presidente - N. Dott. 1484 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere -N. 19099/2015 Dott. GIORGIO FIDELBO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LC HOLDING SPA nei confronti di: RO CO RI N. IL 29/06/1962 avverso la sentenza n. 3122/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Man PINELLI che ha concluso per l'ine n te del ricorso. : E Udito, per la parte civile, l'Avv. R. SUTICH eln be costs l'ecegrunts : : Levierso Udibi difensor Avv. MELZI D'ERIL che vi boceto alle vetuste del P.9. Я RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26.1.2015 la Corte di appello di Milano · a seguito di gravame interposto dalla parte civile LC HOLDING S.P.A. avverso la sentenza emessa dal locale Tribunale il 20.12.2013 nei confronti di RO NR, imputato del reato di cui all'art. 373 cod. pen. - ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
2. La vicenda oggetto della imputazione - in estrema sintesi - ha riguardo ad una perizia redatta dall'imputato nell'ambito di una causa civile intentata presso il Tribunale civile di Milano da SPAL LC s.r.l. ( già GALACTICA s.p.a. e SERVINTERNET s.p.a.) nei confronti di Telecom Italia s.p.a. per inadempimento agli obblighi precontrattuali. Successivamente all'adozione di una condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni, il Giudice conferiva all'imputato un incarico peritale, all'esito del quale il RO sosteneva la non imputabilità a LE Italia della perdite subite da GALACTICA, assumendo la inutilità di rispondere ai primi due quesiti in considerazione del fatto che il servizio era in perdita già prima della copertura dei costi variabili, vigente la tariffa di acquisto più favorevole all'attrice che aveva errato il pricing della propria offerta ma aveva inadeguatamente impostato le proprie strategie imprenditoriali anche dal punto di vista tecnologico.
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile costituita a mezzo del difensore e procuratore speciale deducendo: Mancanza, contraddittorietà о manifesta illogicità della 3.1. motivazione in relazione alla esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 373 cod. pen., avendo la sentenza impugnata ripercorso le motivazioni della prima sentenza senza esprimere le ragioni della condivisione di quelle, anche senza tener conto della memoria difensiva del 10.12.2014 rispetto alle cui doglianze non vi è stata risposta. Violazione della legge penale e di altre norme di cui tener conto 3.2. nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. h 373 cod. pen.. Non rileverebbe l'argomento utilizzato da entrambi i Giudici di merito secondo il quale le specifiche censure mosse dalla parte civile non riguarderebbero circostanze o dati rilevanti ai fini della individuazione del danno risarcibile, rilevando ai fini del reato contestato 1 la affermazione di fatti non conformi al vero indipendentemente dal fatto che tali affermazioni incidano sulla quantificazione di un danno o siano meramente esemplificative o di contorno. Le difformità dal vero sarebbero quelle relative al rapporto linea/utenti, quella sulla tecnologia superata di riferimento, della scarsa significatività delle tabelle inserite alla pg. 42 dell'elaborato reso dal RO, sul business plan di GALACTICA. Cosicché, l'analisi delle falsità esposte dal perito avrebbe dovuto condurre al rilievo della sua coscienza e volontà a riguardo. In ogni caso, non sarebbe possibile sostenere la sovrapponibilità delle conclusioni della perizia del RO con quelle della perizia del ZO, stante la diversità delle rispettive premesse.
4. Con memoria difensiva nell'interesse di RO NR AR, evidenzia la insussistenza come confermata dalle doppie conformi - decisioni di merito di ciascuno dei profili della accusa elevata al carico - dell'imputato, che del tutto correttamente aveva attribuito alla strategia imprenditoriale di GALACTICA tutti i danni da essa patiti a seguito della condotta di LE. educe, inoltre, la inammissibilità del primo e secondo motivo che non considerano l'intera motivazione offerta dalla sentenza impugnata. Inoltre, il secondo motivo propone per la prima volta la questione circa la rilevanza della sola difformità dal vero dei fatti rappresentati in perizia, principio peraltro non condivisibile perché in violazione del principio di offensività. Si tratta, comunque, di prospettazioni nel merito dei fatti preclusa in sede di legittimità, che la memoria procede analiticamente a contestare perché infondate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che il giudice dell'appello, confermando la sentenza di primo grado con espresso richiamo degli elementi valutati e delle considerazioni svolte dal primo giudice e condividendone la motivazione Я anche in ordine ai motivi dedotti dall'imputato, opera una motivazione "per relationem", legittima perché le sentenze di primo e di secondo grado, quando non vi è difformità di decisione, si integrano a vicenda, costituendo un insieme organico ed inscindibile, particolarmente poi quando i motivi di impugnazione si limitino ad una mera censura della 2 decisione impugnata, senza indicazione di specifiche ragioni di critica in ordine al punto impugnato (Sez. 2, n. 1642 del 28/05/1982, Magnisi, Rv. 157558).
3. Il primo motivo è generico rispetto alla motivazione resa dalla sentenza impugnata che, nel condividere la ricostruzione della prima sentenza . attraverso la sua dettagliata esposizione, ha considerato da un lato - - che la sentenza di condanna generica di LE da parte del Tribunale civile di Milano non comportava assolutamente che a detto riconoscimento seguisse il riconoscimento di un pregiudizio concretamente verificatosi, di tal chè le conclusioni del perito dell'Ufficio . che non avevano rinvenuto alcun danno fossero automaticamente dall'altroelusive del quesito ricevuto e che i rilievi del ZO - e dello stesso Giudice che aveva poi liquidato il danno in favore della attuale parte civile confermavano che i dati sui quali il RO aveva poi assunto le sue valutazioni erano in gran parte sovrapponibili a quelli utilizzati dalla seconda perizia, così confermandosi che la discrasia fra i : due periti si concentrava soprattutto sulle valutazioni in una materia obiettivamente non certa, tanto che ZO,- che aveva rilevato come la individuazione e la quantificazione del danno era avvenuta per rispondere ad una esplicita richiesta del Giudice, ma consisteva in una stima assolutamente ipotetica, relativa a valori futuri che non potranno - . mai portare, per quanto era occorso nei rapporti tra le parti, a risultati concreti tali da poter confermare o smentire quelle stime ( v. pg. 6 della + sentenza impugnata ) - nel liquidare una somma trenta volte inferiore a quella indicata dall'attrice nel giudizio civile, sottolineava che si trattava di valutazioni che non potevano ricevere una conferma fattuale e che ཟ erano state assunte sulla base di una piattaforma convenzionale concordata con i periti di parte>>. D'altro canto, la sentenza ha senz'altro escluso l'elemento psicologico in ragione anche della difformità dei due autorevoli pareri.
4. Il secondo motivo è in fatto.
5. In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi (nella specie valutazione di ramo aziendale), la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l'adesione del primo giudice ad una stima diversa da в quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a dimostrare che il risultato della stima debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall'art. 373 cod. pen., salva una giustificazione attenta a raccordare la 3 delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso (Sez. 5, n. 7067 del 12/01/2011, Sabolo e altro, Rv. 249836).
6. Ebbene, con il motivo in esame si sollecita la Corte di legittimità a verificare la sussistenza di prospettazioni false da parte dell'imputato, ancorché in ipotesi - non decisive rispetto alle conclusioni della perizia da lui svolta in ordine alla quantificazione del danno. Verifica che, comportando un accertamento di merito, non è proponibile in questa sede, costituendo peraltro reiterazione di questioni di merito risolte senza vizi logici e giuridici dalla Corte territoriale con la motivazione appena richiamata. Cosicché non può accedersi a tale accertamento per inferire una diversa conclusione circa la sussistenza dell'elemento psicologico.
7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11.11.2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi Nicola Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 DIC 2015 NADICIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R E Piere Esposito O N D 4