Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7232 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Ce67933 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE .mi Sigg i M istrati:07 2 32 /03 Composta dag] R.G.N. 02063/00 Dott. Paolini te Consigliere Cron. 16088 Consigliere Eugenio Dott. Amari Francesco Antonio Dott. Genovese Rep. Dott. Bielli Consigliere Stefano Ud. 18/11/02 Giuseppe Rel. Consigliere Dott. Marinucci CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA 67733 sul ricorso proposto da: N. ND TT, nato a [...] il [...] e residente a [...]di AT in Via Apriliana 108, difeso e rappresentato dall'Avv. Giuseppe Polito ed elettivamente domiciliato in Roma in Viale Giulio Cesare n. 78;
- ricorrente -
contro di AT;
in perscua okl PiRETIORE Pro-tempore e Etell AujoCATURA Heresce kllo Stato, Regist di in eg Tappeserta Zia oki Portoghest, 12 Sous intimato -Come alba gia oleiau uffier in Rome elettivamente olomiciliatt. CONTRORI CORRENTE. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Roma, Sez. 38, n. 11/38/99 del 26/01/99, depositata il 27 gennaio 1999 e non 4184 1 notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso Generale per l'inammissibilità del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 17/10/91 il Sig. ND TT acquistava dalla Sig.ra ND RI un appezzamento di terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale. Essendo imprenditore agricolo, il ricorrente richiedeva le agevolazioni fiscali di cui alla nota dell'art. 1 del D. P. R. 26/4/1986 n. 131, dichiarando di essere in requisiti di imprenditore possesso dei necessari obbligandosi a produrre la agricolo ma nel contempo relativa certificazione nel triennio successivo. In data 12/12/95 l'Ufficio del Registro di AT notificava al sig. ND avviso di liquidazione d'imposta per mancata presentazione nei termini di attestato I.P.A. di imprenditore agricolo. Avverso detto avviso il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di AT presentando contestualmente il certificato di imprenditore agricolo rilasciato dall'I.P.A. 2 La Commissione, con sentenza n. 528/08/97 depositata il 9 dicembre 1997, rigettava il ricorso confermando l'operato dell'Amministrazione. Avverso detta sentenza il sig. ND proponeva appello alla Commissione Regionale Tributaria del Lazio che, con sentenza 11/38/99 depositata il 27/1/99, confermava le decisioni dei giudici di primo grado. Avverso detta sentenza il Sig. ND proponeva ricorso per cassazione contro l'Ufficio del Registro di AT con tre motivi, e cioè la violazione e falsa 131,applicazione dell'art. 1 del D. P. R. 26/4/1986 n. la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione. Resisteva l'Amministrazione con controricorso.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Infatti la soggettività processuale degli Uffici tributari si conclude con il giudizio d'appello, sicché il singolo Ufficio è privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione. E' giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte disposto degli art. 366,che "a norma del combinato comma primo, n. 1, c.p.c., ed 11, commi 1 e 2, del r.d. n. 1611 del 1933 dall'art.(come sostituito 1 della 3 legge n. 260 del 1958) il ricorso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve contenere le indicazioni delle parti e va notificato alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede l'a.g. innanzi alla quale porta la causa, nella persona del Ministro competente (disposizioni che non risultano derogate dalle disposizioni del nuovo processo tributario, di cui al D. Lgs. N. 546 del 1992). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del locale Ufficio del Registro di AT (ed allo stesso Ufficio notificato) per l'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministro) priva di soggettività esterna. Né tale vizio dell'impugnazione può ritenersi sanato dall'eventuale costituzione in giudizio del Ministro" (Cfr. Cass. 3 dicembre 2001 n. 15233; Cass. 6 novembre 2001 n. 13730; Cass. 26 giugno 2001 n. 8714). Non essendo stato notificato il ricorso ad alcun legittimo contraddittore, non è neppure possibile ordinare la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., in quanto tale misura presuppone che ad uno dei legittimi contraddittori la notifica sia (Cass. sez. un. 11 gennaio 1997, n. stata effettuata 12; Cass. 19 agosto 1997, n. 7691), e, non essendo stato proposto nei confronti di chi era legittimato a 4 contraddire, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 18 novembre 2002 Il Presidente Il Relatore ed estensore k Giuseppe Marinucci Giovanni Paolin Lillien IL CANCELLORE Dott. Salvatore Aschettino Depositato in Cancelleria 12 MAG 2003 - IL CANCELLIERE Dolt. Salvatore Aschettino 5