Sentenza 12 maggio 2017
Massime • 1
Non è configurabile il reato di falso ideologico in atto pubblico nel caso in cui il pubblico ufficiale è chiamato ad esprimere un giudizio svincolato da criteri di valutazione predeterminati, trattandosi di attività assolutamente discrezionale, sicché il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il reato a carico di un funzionario comunale che, sulla base di una valutazione assolutamente discrezionale prevista da una norma amministrativa (art. 338 T.U. leggi sanitarie), aveva consentito lo sviluppo dell'area cimiteriale in deroga all'obbligo di distanza minima di 200 metri dai centri abitati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2017, n. 38774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38774 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2017 |
Testo completo
38774-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/05/2017 MARIA VESSICHELLI -Presidente Sent. n. sez. - 655/2017 EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N.8039/2017 LUCA PISTORELLI Rel. Consigliere - ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'HI SA nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di: ET UI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/05/2016 del GIP TRIBUNALE di TARANTO sentita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore Il difensore d'ufficio, avv. Antonio Lazzara, insiste per il rigetto del ricorso + RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Taranto ha disposto, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per il reato di cui all'art. 479 cod. pen.. Avverso la predetta sentenza ricorre la parte civile, per mezzo del suo difensore munito di procura speciale, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza variamente articolata.
1.1 Denunzia la ricorrente parte civile, ai sensi dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., vizio argomentativo in ordine all'interpretazione dell'art. 479 cod. pen.. Osserva la parte ricorrente che proprio sulla base della motivazione resa dal G.u.p. in sede di udienza preliminare - ove si era affermato, in tema di falso valutativo, la presenza di una forte discrezionalità della P.a. nella scelta dell'area cimiteriale destinata alla edificazione di nuovi loculi era necessario quel vaglio dibattimentale invece negato dal G.u.p. con il provvedimento di non luogo a procedere qui impugnato, e ciò sulla base della considerazione che le deroghe previste dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie al divieto di edificazione dell'area cimiteriale dalle aree abitate necessitavano di un approfondimento fattuale non operato dal G.u.p. che aveva, invece, ritenuto insussistente la fattispecie di reato sulla base di una opinabile interpretazione del predetto art. 338 in relazione alla fattispecie concreta in esame. Osserva ancora la difesa che l'affermazione del funzionario comunale dell'esistenza di un notevole dislivello artificiale rappresentato dalla presenza di una cava non poteva integrare quella ipotesi di divieto sopra ricordata, giacché in realtà tale dislivello poteva essere facilmente eliminato consentendo la costruzione dei loculi sul terreno già destinato a cava e di proprietà dell'odierno ricorrente. La falsità ideologica contestata consisteva, detto altrimenti, nella falsa valutazione secondo cui nella zona territoriale da ultimo ricordata non era possibile in alcun modo costruire, valutazione invece inveriteria e che aveva consentito altrimenti l'espansione dell'area territoriale nella zona nord est del cimitero, e ciò con violazione della distanza minimale prevista dal T.u. delle leggi sanitarie. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato.
2.1 Occorre premettere come, nel caso di specie, il G.u.p. impugnato abbia fatto buon governo dei poteri allo stesso concessi in sede di vaglio ex art. 425 cod. proc. pen. della richiesta di rinvio a giudizio, pronunciandosi con provvedimento processuale di non luogo a procedere perché aveva ritenuto correttamente, per quanto si dirà tra breve, insussistente la fattispecie di reato contestata all'imputato.
2.2 In realtà, osserva la Corte come non sia rintracciabile il lamentato vizio argomentativo nella motivazione oggetto di impugnazione. Il giudice ricorso, applicando, anche qui correttamente i principi espressi da questa Corte di legittimità in tema di "falso valutativo", ha ritenuto che l'ampia discrezionalità conferita, nel 2 f caso di specie, alla P.a. dal predetto art. 338 - e ciò soprattutto nell'alinea contenuto nella predetta norma ove nella individuazione dei casi in cui, verbatim, "per le particolari condizioni locali, non sia possibile procedere altrimenti", e cioè non sia possibile rispettare la distanza di 200 metri dall'abitato per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quelli esistenti - determina, come necessario corollario, l'indiscutibile precipitato logico secondo cui deve ritenersi concesso al consiglio comunale, e dunque anche al funzionario amministrativo oggi imputato, una valutazione di carattere tecnico improntata alla piena libertà di determinazione che non può integrare, già nel suo presupposto oggettivo, la fattispecie di reato in esame, e ciò se solo si considera che, a fortiori, nella fattispecie oggi in esame, il dislivello artificiale relativo alla presenza della cava ed anche la presenza di strade tra il centro abitato e l'area cimiteriale rappresentavano effettivamente un oggettivo ed insormontabile ostacolo all'espansione dell'area cimiteriale nel terreno di proprietà dell'odierno ricorrente. La motivazione resa sul punto dal giudice ricorso è dunque logica ed in linea con la interpretazione fornita da questa Corte del reato in esame.
2.2.1 Sul punto, è utile ricordare che in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto;
diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. F, n. 39843 del 04/08/2015 - dep. 02/10/2015, Di Napoli e altri, Rv. 26436401 in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato in questione con riferimento alla omessa indicazione, in provvedimenti urbanistici di tipo abilitativo, da parte di funzionari e dirigenti comunali, della reale consistenza delle opere, della loro incidenza sulla realtà territoriale e della normativa correttamente applicabile nel caso concreto ). Nel caso di specie, ricorre proprio una ipotesi in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere il giudizio di carattere tecnico, si trova, sulla base del contenuto normativo dettato dal sopra ricordato art. 338, in una condizione di piena libertà anche nella scelta dei criteri di valutazione per addivenire alla determinazione dell'area cimiteriale di espansione, con ciò determinando e qualificando la detta attività come assolutamente discrezionale, con la conseguenza che il documento il quale contiene il relativo giudizio non è destinato, per sua natura, a provare, nel caso di specie, la verità di alcun fatto (cfr. anche: Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 25430501). Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. k Così deciso in Roma, il 12.5.2017 Il Consigliere estensore Roberto Amatore Roberts Senate Dep Causolloria 03 A60 2011. 1 Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Otilia GALLIANO 4 Il Presidente Mare Ville Maria Vessichelli