Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 2
In tema di nuove contestazioni, è legittima la contestazione di un reato concorrente (art. 517 cod. proc. pen.), effettuata in dibattimento, ancorché fondata sulla base degli atti acquisiti dal P.M. nella fase delle indagini preliminari.
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), la falsa attestazione - contenuta nella delibera comunale di approvazione del Peep - sull'esistenza, nelle costruzioni oggetto della deliberazione, dei requisiti richiesti dalla legge per poter essere considerate di edilizia economica popolare, in quanto - pur costituendo l'approvazione del suddetto piano atto dispositivo, caratterizzato dalla discrezionalità della P.A. - la suddetta falsità costituisce il presupposto necessario dell'atto deliberativo.
Commentari • 4
- 1. Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
Leggi di più… - 2. Concussione: si perfeziona con un atto proprio del p.u., strumentalizzato per fini personaliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima È configurabile il reato di concussione quando la costrizione (ossia la minaccia) del pubblico ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali; mentre sussiste il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p. quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo …
Leggi di più… - 3. Bancarotta fraudolenta: quando è responsabile anche l'amministratore di fattoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2018
- 4. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2004, n. 49017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49017 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1268
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 045023/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OB NC, N. IL 29/03/1929;
2) NO UGO, N. IL 08/06/1955;
avverso SENTENZA del 14/03/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al ricorso OB e SA limitatamente al reato di falso e per la inammissibilità del ricorso SA in relazione agli altri reati;
Udito il difensore degli imputati avvocato Fabrizio Drago per OB ed anche in sostituzione dell'avvocato Elio Botto per SA, che ha concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A OB NC, nella sua qualità di Sindaco del comune di Monesiglio, ed a SA GO, quale vicensidaco pro - tempore dello stesso comune, veniva contestato di avere, in concorso con altre persone, realizzato una lottizzazione abusiva e di avere commesso, al fine di consumare tale reato, numerosi abusi in atti di ufficio e due falsi in atto pubblico.
In buona sostanza gli imputati avrebbero mascherato la lottizzazione abusiva come un intervento di edilizia economica e popolare attestando la conformità del progetto alle leggi che regolano tale tipo di intervento edilizio.
I reati contestati sarebbero stati consumati tra il 1988 ed il 19 marzo 1990.
Il Tribunale di Mondovì, con sentenza emessa in data 10 giugno 1998, condannava NC OB per le due ipotesi di falso contestate ed il SA per una sola ipotesi di falso e dichiarava non doversi procedere in ordine a tutti gli altri reati per essere gli stessi estinti per prescrizione.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 14 marzo 2003, dopo avere rigettato una eccezione di nullità della decisione di primo grado per violazione dell'articolo 517 c.p.p., essendo stato contestato in dibattimento un reato concorrente già emerso nella fase delle indagini preliminari e, quindi, a conoscenza del PM prima che venisse richiesto il rinvio a giudizio degli imputati, confermava nel merito la decisione di primo grado.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione soltanto NC OB e GO SA, condannati rispettivamente, come già si è detto, il primo per due ipotesi di falso in atto pubblico ed il secondo per una sola ipotesi di falso.
Precisamente ad OB e SA, in concorso con AN, veniva contestato di avere attestato falsamente nella deliberazione del consiglio comunale di Monesiglio n. 113 del 31 ottobre 1989 che il progetto redatto... soddisfa le esigenze di edilizia residenziale del comune, il tutto nel rispetto delle vigenti leggi per l'edilizia popolare.
Conseguentemente veniva falsamente deliberato di adottare il Piano relativo. Al solo OB, inoltre, in concorso con il AN non ricorrente, veniva contestato di avere falsamente attestato nella deliberazione del Consiglio comunale di Monesiglio n. 17 del 19 marzo 1990, e quindi di avere falsamente deliberato di riapprovare il Piano delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare NC OB, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'articolo 479 c.p., perché il falso negli atti dispositivi è ravvisabile esclusivamente nella parte narrativa o descrittiva del provvedimento, mentre nel caso di specie la Corte ha ritenuto la falsità in relazione ad una valutazione;
2) Mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione della sentenza ex articolo 606 lett. e) c.p.p., perché affermare che esiste un Peep, ovvero un progetto conforme alle norme di edilizia economica e popolare, non costituisce una attestazione di un fatto, ma un giudizio, dal momento che il progetto era esistente ed allegato ritualmente agli atti della delibera.
GO SA deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge ex articolo 606 lett. b) e c) in relazione agli articoli 178 lett. b) e 517 e 518 c.p.p., perché il reato per il quale vi è stata condanna è stato contestato all'imputato per la prima volta nel corso del dibattimento di primo grado quando tutti i reati ascrittigli erano oramai prescritti ed in ogni caso per un fatto che era già emerso nel corso delle indagini preliminari;
2) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'impugnata sentenza ex articolo 606 lett. e) c.p.p. in relazione a quanto dedotto con il precedente motivo sia perché la Corte ha ritenuto che fosse l'imputato a dovere fornire la prova della precedente conoscenza da parte del PM del fatto reato, sia perché ha apoditticamente affermato che le suppletive contestazioni non hanno pregiudicato il diritto di difesa e che la difesa si era appagata del termine a difesa concesso dal Tribunale;
3) Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'impugnata sentenza ex articolo 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputato per i reati di cui all'articolo 323 c.p. fondata sulla mancanza di dolo del ricorrente, che non aveva alcuna consapevolezza delle presunte illegittimità;
4) Violazione di legge ex articolo 606 lett. b) c.p.p. e mancanza della motivazione risultante dal testo dell'impugnata sentenza ex articolo 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputato per il reato di cui all'articolo 18 della legge 47/1985;
5) Violazione di legge ex articolo 606 lett. b) e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'impugnata sentenza ex articolo 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputato per il reato di cui all'articolo 479 c.p.. Ha rilevato in particolare il SA che intanto si tratterebbe di un falso valutativo e non narrativo, che la attestazione incriminata è stata fatta dal sindaco OB, che nella condotta del SA sarebbe ravvisabile non il dolo ma semmai una leggerezza, che la delibera venne approvata quasi alla unanimità senza che vi fossero state incriminazioni e che la posizione dello stesso redattore del progetto era stata archiviata. Entrambi i ricorrenti chiedevano l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da NC OB e GO SA non sono fondati.
Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di nullità formulata dal SA che ha sostenuto, con i primi due motivi di impugnazione, che il reato concorrente contestato in udienza fosse già conosciuto dal PM nella fase delle indagini preliminari. La giurisprudenza sul punto presenta delle oscillazioni perché accanto ad un filone che sostiene che la contestazione in dibattimento di un fatto già emerso nella fase delle indagini preliminari comporterebbe una compromissione dei diritti della difesa (tra le tante vedi Cass. 22 marzo 2000, Apicella, in Cass. Pen. 2002, 1440), vi è altro autorevole indirizzo giurisprudenziale, avallato, peraltro, anche da una decisione delle Sezioni Unite (vedi SS.UU. 28 ottobre 1998, Barbagallo, in Cass. Pen. 1999, 2074 e 2000, 330, secondo la quale la contestazione di un reato concorrente è possibile prima dell'espletamento della istruttoria dibattimentale e dunque anche sulla base degli atti già acquisiti dal PM nel corso delle indagini preliminari) che sostiene esattamente il contrario. È stato posto in rilievo, in particolare, che non può essere preclusa al P.M. la riconsiderazione in sede dibattimentale di elementi fattuali che, pur già presenti nella fase delle indagini preliminari, non abbiano costituito oggetto di formale contestazione in quella sede (vedi sul punto Cass. 2 giugno 1999, Ravelli, in Cass. Pen. 2000, 2008).
Del resto le maggiori obiezioni a quest'ultimo indirizzo, che il Collegio ritiene fondato anche perché la lettera della disposizione in discussione, imposta da evidenti ragioni di economia processuale e da esigenze di prova di reati connessi, non dice affatto che il fatto concorrente o la circostanza aggravante debbano emergere a seguito di atti di istruttoria dibattimentale, appaiono superate dalle declaratorie di illegittimità costituzionale dell'articolo 517 c.p.p. nn. 265/94 e 530/95, essendo oggi consentito all'imputato di potere richiedere il patteggiamento e l'oblazione per il reato contestato in udienza. Infine è proprio la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 265/94 ad avallare la scelta giurisprudenziale indicata quando rileva esplicitamente che è incostituzionale la mancata previsione del ricorso al patteggiamento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale....... Quindi è pienamente legittimo per la Corte Costituzionale contestare in dibattimento un reato concorrente sulla base delle sole indagini preliminari. Tali considerazioni consentono di superare la eccezione già inutilmente sottoposta al vaglio della Corte di merito e riproposta in sede di legittimità.
Ma anche altri elementi militano a favore delle conclusioni raggiunte. La circostanza che il PM già fosse a conoscenza del fatto contestato in dibattimento è puramente affermata dal ricorrente, ma non risulta provata da alcuna circostanza.
In effetti colui che eccepisce una nullità ha un onere di allegazione che nel caso di specie non è stato onorato. Tanto più ciò appare necessario quanto maggiormente complessa è la situazione:
nel caso di specie, come è dato comprendere, dalle indagini risultava certamente che il SA era vicesindaco dell'OB e che quest'ultimo aveva commesso un falso.
Sembra che soltanto la istruttoria dibattimentale abbia fatto emergere altra ipotesi di falso, consequenziale alla prima, da attribuire questa volta ad entrambi gli imputati in concorso tra loro.
Inoltre conforta la decisione assunta anche il fatto che nessuna lesione del diritto di difesa si è avuta nel caso di specie, dal momento che i difensori degli imputati hanno chiesto ed ottenuto un termine a difesa e sono stati messi in condizione di richiedere una applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. - richiesta rigettata per mancato consenso del PM -.
È bene rilevare che nessun difensore ha mai chiesto ne' prima ne' dopo la contestazione suppletiva un giudizio abbreviato, ne' tantomeno ha eccepito la incostituzionalità dell'articolo 517 c.p.p. nella parte in cui non consente l'accesso al rito abbreviato per il reato concorrente contestato.
Infine nessun rilievo ha il fatto che gli altri reati contestati al SA fossero già prescritti, prescrizione, peraltro, che al momento della contestazione non era stata ancora dichiarata. I due motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente OB possono essere presi in considerazione congiuntamente perché intimamente collegati. Ebbene l'assunto essenziale del ricorrente è che le due delibere in oggetto fossero atti dispositivi - valutativi caratterizzati da discrezionalità della pubblica amministrazione per i quali, quindi, non era ravvisabile alcun falso ideologico. Sul piano tecnico l'affermazione non è accettabile, perché la giurisprudenza ha da tempo risolto il problema della ravvisabilità del falso ideologico anche per atti dal contenuto valutativo e dispositivo, nel senso che il reato di cui all'articolo 479 c.p.p. è configurabile quando la falsità concerna la attestazione di un fatto che costituisce il necessario presupposto della valutazione (vedi SS. UU. 3 febbraio 1995, Proietti ed altri, in Cass. Pen. 1995, 1816). La Corte di merito ha spiegato nella lunga motivazione, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare del tutto logica, che l'approvazione del piano di Peep e la riapprovazione dello stesso - atti certamente dispositivi - presupponevano che le costruzioni possedessero le caratteristiche richieste dalla legge per essere considerate di edilizia economica e popolare. Si tratta, invero, di precisi parametri legislativi e regolamentari che disciplinano le caratteristiche costruttive degli edifici ed individuano la tipologia dei destinatari degli alloggi stessi. Ebbene qui non vi è molto da valutare perché se le costruzioni non posseggono quei determinati e specifici requisiti tecnici non possono essere considerate di edilizia economica e popolare. I giudici di merito hanno altresì segnalato che nel caso di specie l'ufficio tecnico comunale aveva espresso parere contrario alla adozione della delibera, o meglio delle delibere, segnalando che le caratteristiche delle costruzioni non consentivano di poterle ritenere di edilizia economica e popolare, segno che al di là di ogni valutazione possibile, le differenti tipologie emergevano in modo molto chiaro.
Correttamente di fronte a tale situazione i giudici di merito hanno ritenuto che la falsa attestazione concernesse un presupposto essenziale dell'atto deliberativo adottato dalla amministrazione comunale presieduta dall'OB.
I giudici di merito poi hanno anche spiegato la finalità della operazione che era quella di coprire una illegittima lottizzazione a vantaggio di privati, facendola passare come un intervento di edilizia economica e popolare.
Risultano, pertanto, infondati sia il primo motivo di impugnazione concernente il problema di diritto della configurabilità o meno nel caso di specie del delitto di falso contestato, sia il secondo con il quale è stata contestata la manifesta illogicità della motivazione, che, invece, come si è detto, è logica e congrua.
Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo di impugnazione del SA, che si è doluto della mancata assoluzione dai reati di abuso in atti di ufficio e lottizzazione abusiva per i quali vi era stata declatoria di estinzione per prescrizione.
I giudici di merito hanno con una lunga motivazione indicato con precisione tutti gli elementi che avrebbero imposto una affermazione di responsabilità dell'imputato per prendere poi atto del tempo trascorso e dichiarare estinti i reati.
La Corte di merito oltre a tali considerazioni ha anche rilevato che non vi erano i presupposti per una assoluzione nel merito del SA ai sensi dell'articolo 129 comma 2^ c.p.p.. La motivazione del provvedimento impugnato è, pertanto, ineccepibile.
A ciò può aggiungersi che quando si verifica una causa estintiva del reato è possibile l'assoluzione dell'imputato soltanto quando sia evidente la prova della sua innocenza.
Non solo dalla motivazione della decisione impugnata, ma anche dal ricorso del SA non risulta affatto la evidenza della estraneità del ricorrente ai fatti contestatigli.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di impugnazione già si è detto in ordine al problema del falso ideologico in atti deliberativi e valutativi e non è, quindi, il caso di ripetersi.
Sostenere che la responsabilità del falso sia opera del solo OB è circostanza di merito, peraltro generica perché non sostenuta da nessun argomento, e contraddetta dal fatto che la delibera incriminata è stata approvata anche dal SA. Per quanto concerne, infine, la dedotta mancanza di dolo è sufficiente far rilevare che i giudici di merito hanno sostenuto che l'ufficio tecnico comunale aveva espresso parere contrario alla approvazione delle due delibere incriminate, quindi gli imputati hanno agito avendo tutti gli elementi per potersi determinare e, perciò, secondo la logica valutazione della Corte di merito, nella piena consapevolezza della illegittimità ed anche della falsità delle due delibere. La motivazione sul punto non merita alcuna censura.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi proposti da OB e SA debbono essere rigettati ed i ricorrenti condannati in solido a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004