Articolo 338 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 338.
(Uso della bandiera in navigazione)


In navigazione la bandiera nazionale si tiene alzata qualunque sia l'ora, quando si naviga in prossimita' di terra o a portata di opere militari, quando si incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalita' e quando una nave da guerra nazionale o di potenza amica ne faccia invito alzando la propria bandiera.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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