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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2023, n. 27042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27042 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER OP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE di APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET MA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, pervenute in data 17/3/2023; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 13/7/2021 confermava la sentenza del Tribunale di Perugia del 3/2/2020, che aveva condannato CO Vergari alla pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di cui all'ad. 640 cod. pen. di cui ai capi B) e C). 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in relazione all'ad. 23-bis decreto-legge 28/10/2020 n.137. In particolare, rileva che il decreto di citazione a giudizio notificato al Vergari non conteneva l'indicazione della facoltà per l'imputato di prendere parte 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27042 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/03/2023 all'udienza di discussione, avanzando espressa richiesta in tal senso nei termini di decadenza fissati dalla normativa emergenziale;
che l'assenza di tale indicazione ha indotto in errore il Vergari, facendogli ritenere che l'udienza sarebbe stata celebrata in sua presenza, anche in considerazione dell'avvertimento contenuto nel decreto, secondo cui «se non comparirà senza dare prova che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità per legittimo impedimento, si procederà a giudizio in sua contumacia»; che, dunque, l'imputato aveva legittimamente ritenuto di poter partecipare all'udienza del 13/7/2021, tanto che con mali comunicava di aver provveduto a richiedere le ferie;
che, invece, in applicazione della normativa emergenziale, l'udienza poteva tenersi solo con la modalità della trattazione scritta, salvo esplicita richiesta da parte dell'imputato a prendervi parte, da formularsi nei termini di decadenza previsti dal citato art. 23-bis; che, in conclusione, il ricorrente non è stato posto nella condizione di conoscere i diritti e le facoltà che la legge gli attribuiva. L'omessa informativa in discorso da luogo ad una radicale ed insanabile violazione del principio del contraddittorio, nonché del diritto di difesa dell'imputato ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente nullità insanabile del decreto di citazione a giudizio. Peraltro, l'omissione di cui si discute è ancor più grave, sol che si consideri che la partecipazione dell'imputato al processo poteva essere garantita, se non con la sua presenza fisica, tramite collegamento audiovisivo, informazione questa che analogamente non è contenuta nel decreto di citazione. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento alla nullità della sentenza per violazione dei diritti della difesa. Evidenzia che il giudice di primo grado all'udienza del 16/12/2019, preso atto della rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia dell'imputato, nominava un difensore d'ufficio prontamente reperito in aula e concedeva termini a difesa, rinviando all'udienza del 3/2/2020, senza diffidare i testi della difesa presenti a comparire a detta udienza e senza onerare il difensore di citare i propri testi per la stessa udienza;
che il 3/2/2020 dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale sull'erroneo presupposto che vi fosse stata una tacita rinuncia del difensore ad escutere i propri testi;
che la Corte di appello ha ritenuto non necessaria e rilevante ai fini della decisione la testimonianza dei soggetti indicati dalla difesa, senza tuttavia dar conto delle motivazioni sottese al giudizio di superfluità ed irrilevanza di tale prova. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, risulta contraddittoria sul punto e si appalesa viziata, avendo leso il diritto di difesa e impedito al contempo il più compiuto ed esaustivo accertamento della condotta contestata. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, connma 1, lett. 2 E), cod. proc. pen., con riferimento alla insufficienza, contraddittorietà ed errata valutazione degli elementi probatori. In particolare, dalla deposizione del teste ET CH, persona offesa del reato di cui al capo C), emerge che questi non ha mai concordato con il RG un termine di consegna del bene e che sul bene stesso era stato applicato un ribasso del prezzo di vendita nella misura del 40%, circostanza questa che avrebbe dovuto lasciar presagire all'acquirente che si trattasse di un bene difettoso o di illecita provenienza. La condotta decritta dal teste doveva essere correttamente inquadrata nella fattispecie criminosa di cui all'art. 712 cod. pen. Inoltre, la motivazione della impugnata sentenza merita censura anche nella parte in cui afferma che al più il reato di cui all'art. 712 cod. pen. sarebbe stato configurabile nei confronti del promittente acquirente e non nel promittente venditore, atteso che il comma 2 dell'art. 712 cod. pen. punisce anche «chi si adopera per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcune delle cose suindicate, senza prima accertarne la legittima provenienza». Altrettanto viziata è la motivazione della sentenza di secondo grado laddove qualifica come persona offesa LI AR, pur avendo la stessa precisato nel corso della escussione dibattinnentale che il bonifico era stato effettuato dal conto corrente della madre. Persona offesa del reato di cui al capo B) è, dunque, la madre della teste, circostanza questa da cui deriva l'improcedibilità dell'azione penale, non essendo la querelante legittimata a proporre la querela. Sul punto la motivazione della Corte di appello è solo apparente, in quanto si limita ad affermare l'irrilevanza di tale circostanza, senza dar conto dei motivi. È incontrovertibile, invece, per come emerso dall'espletata istruttoria dibattimentale, che l'atto di disposizione patrimoniale non è stato compiuto dalla AR, ma dalla di lei madre, unico soggetto legittimato a proporre querela. 2.3 Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, connma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. ET CH, invero, riferiva un fatto del tutto diverso da quello contestato sub C), vale a dire un contratto privo di termine di consegna del bene e con la previsione di un ribasso del prezzo di vendita del 40%: i fatti, dunque, non possono essere sussunti nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640 cod. pen., quanto piuttosto in quella di cui all'art. 712 cod. pen., posto che l'imputato non ha posto in essere alcun raggiro in danno del Ronchi, né tanto meno ha utilizzato artifici per trarlo in inganno. Il giudice avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero, allo scopo di sollecitare un nuovo esercizio dell'azione penale con riferimento al fatto diverso venuto in rilievo. A fronte dei puntuali rilievi contenuti nell'atto di appello, il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare laconicamente che la piena corrispondenza tra il reato di truffa contestato e la condanna che ne è seguita. 3 2.4 In data 17/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte, con cui il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la giurisprudenza di legittimità già avuto modo di precisare che, in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 14728 del 14/4/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; Sezione 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01) Va sul punto ribadito che l'art. 23-bis del d.l. 137 del 2020, contenente disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedeva che, a decorrere dal 9 novembre 2020, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello avrebbe dovuto procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avesse fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire. La disposizione aveva specificamente disciplinato la procedura cartolare senza incidere sulle modalità della vocatio in iudicium, che nel rito ordinario dinanzi alla corte di appello continuava ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello doveva contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1, lett. a), relativa alle generalità dell'imputato, lett. f), riguardante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione e lett. g), inerente la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste, nonché l'indicazione del giudice competente. Espressamente, dunque, la norma in esame limitava - e limita anche in seguito alla novella del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 - la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione. Tanto premesso, si osserva che i requisiti prescritti a pena di nullità sono presenti nel decreto di citazione notificato all'imputato e, fra questi, secondo il costante indirizzo di questa Corte, non è neppure ricompresa l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione (ex nnultis, Sezione 4, n. 4 27494 del 14/02/2017, Ferullo, Rv. 270706). Orbene, il regime di tassatività delle nullità non consente di ampliare le ipotesi dei vizi produttivi di una patologia genetica dell'atto introduttivo del giudizio, né questa è prevista dalla disciplina di cui all'art. 23-bis cit. Del resto, il presidente del collegio non ha alcuna scelta di optare per un rito diverso, in considerazione del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 23-bis in discorso, che - per ragioni di sicurezza sanitaria - rende "ordinario" il rito camerale con contraddittorio cartolare;
né può porsi in capo al presidente della corte d'appello l'onere di informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica, cui è espressamente rimesso l'atto di impulso tendente all'instaurazione del contraddittorio orale. 1.2 Non consentito è il secondo motivo, atteso che correttamente la Corte di appello - dopo aver rilevato che non era onere del difensore citare i propri testi, in quanto ne era stato disposto l'accompagnamento coattivo e la causa era stata rinviata in loro presenza - ha ritenuto, valutata la rilevanza della prova richiesta, la testimonianza non rilevante e non necessaria ai fini del decidere, dando conto dei motivi di tale decisione: l'originaria richiesta della prova testimoniale non indicava alcuna circostanza di fatto su cui avrebbe dovuto vertere l'esame, né tali circostanze erano indicate nell'atto di appello, in uno alla loro effettiva rilevanza. Di qui la ritenuta superfluità della prova testimoniale e la revoca della sua originaria ammissione, secondo un giudizio di rilevanza della prova esperibile anche in grado di appello. In ogni caso, deve rilevarsi che, se anche dovesse ravvisarsi un difetto di motivazione sulla superfluità della prova, il vizio sarebbe sanato dalla mancata deduzione nel giudizio di primo grado (risulta dal verbale dell'udienza del 3/2/2020 che il difensore presente nulla eccepì). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sezione 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, 263210 - 01; Sezione 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257891 - 01). Comunque e sotto altro profilo, il motivo di appello sul punto era generico, come afferma la sentenza alla pag. 5 e segg. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha 5 costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 1.3 D terzo motivo - con riferimento alle doglianze relative al delitto di cui al capo C) - ed il quarto motivo sono inammissibili. Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del giudice di primo grado preliminari sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuhl, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (In vero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindaca bile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o 6 quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua. 1.4 I motivi di ricorso che si stanno esaminando sono inammissibili anche sotto altro profilo, in quanto sono reiterativi di medesime doglianze - inerenti la configurabilità del delitto di truffa in relazione al reato sub C) - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inamnnissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezione U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, connma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla 7 inannmissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Giudice per le indagini preliminari e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla configurabilità del delitto di truffa con riferimento alla contestazione sub C) ed alla conseguente affermazione della penale responsabilità del Vergari, evidenziando che proprio il ribasso del prezzo di vendita serviva per rendere più allettante la proposta truffaldina, spingendo il compratore a contrattare l'acquisto ed a pagare il relativo prezzo, confidando nella correttezza altrui;
che, dunque, il richiamo alla contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. era del tutto fuori luogo, posto che quest'ultimo reato al più sarebbe stato ipotizzabile nei confronti dell'acquirente. 1.5 Manifestamente infondato, poi, è il terzo motivo di ricorso con riferimento alla procedibilità del reato di cui al capo B). Va in proposito evidenziato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela (Sezione 2, n. 43910 del 4/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01, fattispecie nella quale è stato riconosciuto il diritto di querela in capo alla figlia dell'acquirente di un'autovettura, destinata a divenire intestataria ed utilizzatrice del mezzo;
Sezione 2, n. 20169 del 3/2/2015, Olivieri, Rv. 263520 - 01; Sezione Feriale, n. 33884 del 23/8/2012, Savoca, Rv. 253474 - 01; Sezione 2, n. 27571 del 21/05/2009, Grisetti, Rv. 244665 - 01), dovendosi intendere con l'espressione "terzo danneggiato" colui che per effetto della condotta fraudolenta, pur senza aver subito una concreta diminuzione patrimoniale, abbia però perduto l'opportunità di acquisire al proprio patrimonio, ad esempio, il bene offerto in vendita dall'imputato. Del resto, poiché l'art. 640 cod. pen. fa testuale riferimento all'«altrui danno», deve considerarsi persona offesa, oltre a colui che compie l'atto di disposizione patrimoniale, anche il soggetto che subisce materialmente il danno sotto il profilo del mancato conseguimento di un profitto, che, dunque, in quanto 8 persona offesa, è legittimato a proporre querela. In conclusione, legittimamente la AR ha sporto querela per la truffa di cui al capo B). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET MA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, pervenute in data 17/3/2023; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 13/7/2021 confermava la sentenza del Tribunale di Perugia del 3/2/2020, che aveva condannato CO Vergari alla pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di cui all'ad. 640 cod. pen. di cui ai capi B) e C). 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in relazione all'ad. 23-bis decreto-legge 28/10/2020 n.137. In particolare, rileva che il decreto di citazione a giudizio notificato al Vergari non conteneva l'indicazione della facoltà per l'imputato di prendere parte 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27042 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/03/2023 all'udienza di discussione, avanzando espressa richiesta in tal senso nei termini di decadenza fissati dalla normativa emergenziale;
che l'assenza di tale indicazione ha indotto in errore il Vergari, facendogli ritenere che l'udienza sarebbe stata celebrata in sua presenza, anche in considerazione dell'avvertimento contenuto nel decreto, secondo cui «se non comparirà senza dare prova che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità per legittimo impedimento, si procederà a giudizio in sua contumacia»; che, dunque, l'imputato aveva legittimamente ritenuto di poter partecipare all'udienza del 13/7/2021, tanto che con mali comunicava di aver provveduto a richiedere le ferie;
che, invece, in applicazione della normativa emergenziale, l'udienza poteva tenersi solo con la modalità della trattazione scritta, salvo esplicita richiesta da parte dell'imputato a prendervi parte, da formularsi nei termini di decadenza previsti dal citato art. 23-bis; che, in conclusione, il ricorrente non è stato posto nella condizione di conoscere i diritti e le facoltà che la legge gli attribuiva. L'omessa informativa in discorso da luogo ad una radicale ed insanabile violazione del principio del contraddittorio, nonché del diritto di difesa dell'imputato ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., con conseguente nullità insanabile del decreto di citazione a giudizio. Peraltro, l'omissione di cui si discute è ancor più grave, sol che si consideri che la partecipazione dell'imputato al processo poteva essere garantita, se non con la sua presenza fisica, tramite collegamento audiovisivo, informazione questa che analogamente non è contenuta nel decreto di citazione. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento alla nullità della sentenza per violazione dei diritti della difesa. Evidenzia che il giudice di primo grado all'udienza del 16/12/2019, preso atto della rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia dell'imputato, nominava un difensore d'ufficio prontamente reperito in aula e concedeva termini a difesa, rinviando all'udienza del 3/2/2020, senza diffidare i testi della difesa presenti a comparire a detta udienza e senza onerare il difensore di citare i propri testi per la stessa udienza;
che il 3/2/2020 dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale sull'erroneo presupposto che vi fosse stata una tacita rinuncia del difensore ad escutere i propri testi;
che la Corte di appello ha ritenuto non necessaria e rilevante ai fini della decisione la testimonianza dei soggetti indicati dalla difesa, senza tuttavia dar conto delle motivazioni sottese al giudizio di superfluità ed irrilevanza di tale prova. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, risulta contraddittoria sul punto e si appalesa viziata, avendo leso il diritto di difesa e impedito al contempo il più compiuto ed esaustivo accertamento della condotta contestata. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, connma 1, lett. 2 E), cod. proc. pen., con riferimento alla insufficienza, contraddittorietà ed errata valutazione degli elementi probatori. In particolare, dalla deposizione del teste ET CH, persona offesa del reato di cui al capo C), emerge che questi non ha mai concordato con il RG un termine di consegna del bene e che sul bene stesso era stato applicato un ribasso del prezzo di vendita nella misura del 40%, circostanza questa che avrebbe dovuto lasciar presagire all'acquirente che si trattasse di un bene difettoso o di illecita provenienza. La condotta decritta dal teste doveva essere correttamente inquadrata nella fattispecie criminosa di cui all'art. 712 cod. pen. Inoltre, la motivazione della impugnata sentenza merita censura anche nella parte in cui afferma che al più il reato di cui all'art. 712 cod. pen. sarebbe stato configurabile nei confronti del promittente acquirente e non nel promittente venditore, atteso che il comma 2 dell'art. 712 cod. pen. punisce anche «chi si adopera per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcune delle cose suindicate, senza prima accertarne la legittima provenienza». Altrettanto viziata è la motivazione della sentenza di secondo grado laddove qualifica come persona offesa LI AR, pur avendo la stessa precisato nel corso della escussione dibattinnentale che il bonifico era stato effettuato dal conto corrente della madre. Persona offesa del reato di cui al capo B) è, dunque, la madre della teste, circostanza questa da cui deriva l'improcedibilità dell'azione penale, non essendo la querelante legittimata a proporre la querela. Sul punto la motivazione della Corte di appello è solo apparente, in quanto si limita ad affermare l'irrilevanza di tale circostanza, senza dar conto dei motivi. È incontrovertibile, invece, per come emerso dall'espletata istruttoria dibattimentale, che l'atto di disposizione patrimoniale non è stato compiuto dalla AR, ma dalla di lei madre, unico soggetto legittimato a proporre querela. 2.3 Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, connma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. ET CH, invero, riferiva un fatto del tutto diverso da quello contestato sub C), vale a dire un contratto privo di termine di consegna del bene e con la previsione di un ribasso del prezzo di vendita del 40%: i fatti, dunque, non possono essere sussunti nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640 cod. pen., quanto piuttosto in quella di cui all'art. 712 cod. pen., posto che l'imputato non ha posto in essere alcun raggiro in danno del Ronchi, né tanto meno ha utilizzato artifici per trarlo in inganno. Il giudice avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero, allo scopo di sollecitare un nuovo esercizio dell'azione penale con riferimento al fatto diverso venuto in rilievo. A fronte dei puntuali rilievi contenuti nell'atto di appello, il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare laconicamente che la piena corrispondenza tra il reato di truffa contestato e la condanna che ne è seguita. 3 2.4 In data 17/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte, con cui il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso introduttivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la giurisprudenza di legittimità già avuto modo di precisare che, in tema di disciplina processuale pandemica da Covid-19, nel giudizio d'appello non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 14728 del 14/4/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; Sezione 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01) Va sul punto ribadito che l'art. 23-bis del d.l. 137 del 2020, contenente disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedeva che, a decorrere dal 9 novembre 2020, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello avrebbe dovuto procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avesse fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire. La disposizione aveva specificamente disciplinato la procedura cartolare senza incidere sulle modalità della vocatio in iudicium, che nel rito ordinario dinanzi alla corte di appello continuava ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello doveva contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1, lett. a), relativa alle generalità dell'imputato, lett. f), riguardante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione e lett. g), inerente la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste, nonché l'indicazione del giudice competente. Espressamente, dunque, la norma in esame limitava - e limita anche in seguito alla novella del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 - la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione. Tanto premesso, si osserva che i requisiti prescritti a pena di nullità sono presenti nel decreto di citazione notificato all'imputato e, fra questi, secondo il costante indirizzo di questa Corte, non è neppure ricompresa l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione (ex nnultis, Sezione 4, n. 4 27494 del 14/02/2017, Ferullo, Rv. 270706). Orbene, il regime di tassatività delle nullità non consente di ampliare le ipotesi dei vizi produttivi di una patologia genetica dell'atto introduttivo del giudizio, né questa è prevista dalla disciplina di cui all'art. 23-bis cit. Del resto, il presidente del collegio non ha alcuna scelta di optare per un rito diverso, in considerazione del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 23-bis in discorso, che - per ragioni di sicurezza sanitaria - rende "ordinario" il rito camerale con contraddittorio cartolare;
né può porsi in capo al presidente della corte d'appello l'onere di informare l'appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica, cui è espressamente rimesso l'atto di impulso tendente all'instaurazione del contraddittorio orale. 1.2 Non consentito è il secondo motivo, atteso che correttamente la Corte di appello - dopo aver rilevato che non era onere del difensore citare i propri testi, in quanto ne era stato disposto l'accompagnamento coattivo e la causa era stata rinviata in loro presenza - ha ritenuto, valutata la rilevanza della prova richiesta, la testimonianza non rilevante e non necessaria ai fini del decidere, dando conto dei motivi di tale decisione: l'originaria richiesta della prova testimoniale non indicava alcuna circostanza di fatto su cui avrebbe dovuto vertere l'esame, né tali circostanze erano indicate nell'atto di appello, in uno alla loro effettiva rilevanza. Di qui la ritenuta superfluità della prova testimoniale e la revoca della sua originaria ammissione, secondo un giudizio di rilevanza della prova esperibile anche in grado di appello. In ogni caso, deve rilevarsi che, se anche dovesse ravvisarsi un difetto di motivazione sulla superfluità della prova, il vizio sarebbe sanato dalla mancata deduzione nel giudizio di primo grado (risulta dal verbale dell'udienza del 3/2/2020 che il difensore presente nulla eccepì). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sezione 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, 263210 - 01; Sezione 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257891 - 01). Comunque e sotto altro profilo, il motivo di appello sul punto era generico, come afferma la sentenza alla pag. 5 e segg. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha 5 costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 1.3 D terzo motivo - con riferimento alle doglianze relative al delitto di cui al capo C) - ed il quarto motivo sono inammissibili. Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del giudice di primo grado preliminari sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuhl, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (In vero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindaca bile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o 6 quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua. 1.4 I motivi di ricorso che si stanno esaminando sono inammissibili anche sotto altro profilo, in quanto sono reiterativi di medesime doglianze - inerenti la configurabilità del delitto di truffa in relazione al reato sub C) - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inamnnissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezione U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, connma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla 7 inannmissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Giudice per le indagini preliminari e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla configurabilità del delitto di truffa con riferimento alla contestazione sub C) ed alla conseguente affermazione della penale responsabilità del Vergari, evidenziando che proprio il ribasso del prezzo di vendita serviva per rendere più allettante la proposta truffaldina, spingendo il compratore a contrattare l'acquisto ed a pagare il relativo prezzo, confidando nella correttezza altrui;
che, dunque, il richiamo alla contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. era del tutto fuori luogo, posto che quest'ultimo reato al più sarebbe stato ipotizzabile nei confronti dell'acquirente. 1.5 Manifestamente infondato, poi, è il terzo motivo di ricorso con riferimento alla procedibilità del reato di cui al capo B). Va in proposito evidenziato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela (Sezione 2, n. 43910 del 4/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01, fattispecie nella quale è stato riconosciuto il diritto di querela in capo alla figlia dell'acquirente di un'autovettura, destinata a divenire intestataria ed utilizzatrice del mezzo;
Sezione 2, n. 20169 del 3/2/2015, Olivieri, Rv. 263520 - 01; Sezione Feriale, n. 33884 del 23/8/2012, Savoca, Rv. 253474 - 01; Sezione 2, n. 27571 del 21/05/2009, Grisetti, Rv. 244665 - 01), dovendosi intendere con l'espressione "terzo danneggiato" colui che per effetto della condotta fraudolenta, pur senza aver subito una concreta diminuzione patrimoniale, abbia però perduto l'opportunità di acquisire al proprio patrimonio, ad esempio, il bene offerto in vendita dall'imputato. Del resto, poiché l'art. 640 cod. pen. fa testuale riferimento all'«altrui danno», deve considerarsi persona offesa, oltre a colui che compie l'atto di disposizione patrimoniale, anche il soggetto che subisce materialmente il danno sotto il profilo del mancato conseguimento di un profitto, che, dunque, in quanto 8 persona offesa, è legittimato a proporre querela. In conclusione, legittimamente la AR ha sporto querela per la truffa di cui al capo B). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2023.