Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei requisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2017, n. 27494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27494 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
2749 4-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.380/17 Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 47745/2016 -Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER ER N. IL 30/11/1963 avverso la sentenza n. 10993/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 31/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gift Cons che ha concluso per W Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difenson Avv. Above Willow, the he died love flow of for RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato la pronuncia emessa nei confronti di LL AR dal Tribunale di Avellino, con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di omicidio colposo commesso in danno di NA PA e condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con statuizioni accessorie. La Corte distrettuale, infatti, ha rideterminato la pena in sette mesi di reclusione. Secondo l'accertamento operato nei gradi di merito il LL, alla guida della sua autovettura e transitando lungo la via Nazionale in località Parolise in direzione Atripalda, nella notte tra il 31.12.2003 ed il 1.1.2004, aveva investito il pedone PA cagionandone il decesso. Al momento del sinistro il LL era in stato di ebbrezza alcolica e manteneva una velocità superiore a quella consentita nel centro abitato.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Alberico Villani.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 420-quater, 601, 429 lett. f), 178 cod. proc. pen. e 15-bis I. n. 67/2014, per aver la Corte di Appello omesso di rilevare la nullità del decreto di citazione al giudizio di appello determinata dal non contenere questo l'avvertimento previsto per il contumace. A tal fine evidenzia che la Corte di Appello ha erroneamente dichiarato l'assenza dell'imputato, poiché nella vicenda in esame trovavano applicazione le norme previgenti alla legge n. 67/2014, attinenti la contumacia.
2.2. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 43 e 589 cod. pen. Asserisce l'esponente che la Corte di Appello ha reso una motivazione sostanzialmente illogica in merito alla responsabilità del LL, perché risulta evidente dalla dinamica del sinistro che questi non poteva avvistare il pedone e che non violò alcuna norma della circolazione stradale. L'attraversamento della carreggiata da parte del pedone fu repentino ed improvviso. Anche il giudizio in ordine alla velocità mantenuta dal LL è logicamente insostenibile perché non fondato su accertamenti di prova generica e perché in contraddizione con la documentazione fotografica in atti.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. perché la Corte di Appello ha negato la prevalenza sulla concorrente aggravante delle riconosciute attenuanti, in forza di considerazioni che non valorizzano l'avvenuto ristoro dei danni civili derivanti da reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. the Σ 3.1. Quanto al primo motivo deve essere rammentato che la prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei requisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, dep. 25/08/2014, Diodato e altro, Rv. 260354; contra, ma non condivisa da altre pronunce, Sez. 6, n. 4415 del 25/01/2011, dep. 04/02/2011, T., Rv. 248977, sull'assunto che l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia è un requisito strutturale dell'atto, diretto ad assicurare l'effettività del contraddittorio). Tale principio, posto prima delle modifiche recate dalla legge 28.4.2014, n. 67, le quali hanno introdotto l'istituto dell'assenza dell'imputato sostituendolo a quello della contumacia, risulta valevole anche dopo tale novella. Infatti, ancor oggi l'art. 601, co. 3 cod. proc. pen. dispone che il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g) nonchè l'indicazione del giudice competente e (al comma 6) che il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f); requisiti che non sono stati interessati dalle modifiche menzionate. Va anche considerato che l'art. 15-bis, introdotto dalla legge 11.8.2014, n. 118, ha stabilito che «1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». L'interpretazione che ne hanno dato ormai plurime decisioni di questa Corte è nel senso che le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n.67 in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato non si applicano ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, nè a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015 - dep. 16/09/2015, G., Rv. 264770). Si è anche aggiunto 3 che l'eventuale mancata applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria di cui al citato art. 15-bis, comma secondo, determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore (Sez. 5, n. 54921 del 08/06/2016 - dep. 27/12/2016, Fatih, Rv. 268407). Orbene, nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata emessa il 1.10.2012 e non risulta che l'imputato sia stato dichiarato irreperibile;
il procedimento, quindi, doveva seguire in appello mantenendo all'imputato lo status di contumace. La Corte di Appello ha proceduto ritenendo l'imputato assente. Orbene, mentre del mancato avviso di cui all'art. 601, co. 3 cod. proc. pen. l'imputato non aveva motivo di dolersi, stante l'estraneità dell'avvertimento al novero dei requisiti del decreto di citazione, della errata dichiarazione di assenza egli ben poteva fare eccezione. Ma essa non è stata avanzata e non coglie il vero il ricorrente quando qualifica come causa di nullità assoluta ed insanabile la mancata applicazione della nuova disciplina.
3.2. Il secondo motivo ripropone assertivamente la tesi già sottoposta al giudice di secondo grado e da questi disattesa con motivazione non manifestamente illogica ed aderente alle emergenze processuali. Tanto determina la aspecificità del motivo, posto che il consolidato insegnamento di questa Corte insegna che il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di specificità (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945), ovvero che sia fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, perché ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. - 253849). Invero, la tesi dell'improvvisa invasione da parte del pedone della mezzeria di pertinenza dell'autovettura è stata esplicitamente confutata e superata dalla Corte di Appello facendo riferimento allo stato di ebbrezza del LL e alla velocità mantenuta, superiore a quella consentita, ricostruita sulla scorta della distanza del corpo della vittima dal punto di impatto e della lunghezza del tratto di strada percorso dal veicolo dopo l'impatto. Il ricorrente lamenta l'illogicità del percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale ma non evidenzia in cosa essa sia consistita, preferendo volgersi nuovamente verso una antagonistica ricostruzione della dinamica dell'accaduto. в но 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha chiarito che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche era da escludersi per la notevole gravità della condotta, per l'aggravante di notevole allarme ed i precedenti penali dell'imputato. Orbene, l'analitica indicazione dei pertinenti elementi che sostengono il giudizio di bilanciamento rende questo incensurabile in sede di legittimità, considerato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e che pertanto esse sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi (anche) quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245931). Peraltro, nel caso che occupa la Corte di Appello ha anche considerato l'avvenuta soddisfazione delle pretese risarcitorie della parte civile, spiegando che essa trova incidenza nella quantificazione della pena, che infatti per tale ragione ha diminuito.
4. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Salvatore Dovere Depositata in Cancelleria Oggi, 1 GIU. 2017 Il Funzionario iudiziario ! Patrizia Ciorra O N