CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 07/07/2023, n. 29419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29419 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AT nato,a AL il 15/06/1971 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di AL dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29419 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 14/06/2023 t R.G.7104/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che l'imputata ZI EC ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese di condanna per il reato di furto semplice;
Rilevato che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito non rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. Rilevato che la novità normativa riguardante il regime di procedibilità — questo il secondo snodo del ragionamento — trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking;
Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609- septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. t Calato il principio nell'odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato al ricorrente. Considerato che in atti non vi è querela della persona offesa e che le verifiche effettuate presso la Procura della Repubblica che ha svolto le indagini circa la presenza della querela in atti hanno sortito esito negativo;
Considerato, dunque, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29419 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 14/06/2023 t R.G.7104/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che l'imputata ZI EC ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese di condanna per il reato di furto semplice;
Rilevato che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: la circostanza aggravante riconosciuta dai Giudici di merito non rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. Rilevato che la novità normativa riguardante il regime di procedibilità — questo il secondo snodo del ragionamento — trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilmente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking;
Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609- septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. t Calato il principio nell'odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato al ricorrente. Considerato che in atti non vi è querela della persona offesa e che le verifiche effettuate presso la Procura della Repubblica che ha svolto le indagini circa la presenza della querela in atti hanno sortito esito negativo;
Considerato, dunque, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.