Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Il diritto di querela per il delitto di truffa, ove la condotta tipica cagioni danno anche a terzi seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, spetta anche a costoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2009, n. 27571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27571 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/05/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2294
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 014752/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AV N. IL 05/08/1975;
avverso SENTENZA del 02/02/2006 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARTOLINI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lo Voi Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
IL FATTO ED I MOTIVI DI RICORSO PER CASSAZIONELa Corte di appello di Trento, sezione di Bolzano, con sentenza 2 febbraio 2006 ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di TT AV pronunciata dal Tribunale di Bressanone in ordine ad imputazioni di sostituzione di persona e di truffa, riferite a fatti perpetrati in Vipiteno in danno di un negoziante. Era risultato che l'imputato si era attribuito il falso nome di SE AV, si era presentato come titolare di una impresa commerciale e si era fatto dare articoli per la casa senza più provvedere a pagarne il prezzo.
Avverso la pronuncia ha interposto ricorso per cassazione l'imputato con un atto di impugnazione nel quale sono formulati plurimi motivi di doglianza:
1. Si contesta l'acquisizione del fascicolo fotografico prodotto in atti dal pubblico ministero, che non costituisce un atto irripetibile ma semplice materiale di indagine e che fu acquisito senza il consenso dell'imputato. Sul punto la corte territoriale, si osserva, non si è pronunciata, con conseguente omissione di motivazione.
2. Il riconoscimento effettuato in udienza non è stato rituale. Non fu chiesto l'atto istruttorio rituale, con ricognizione da effettuare nei tempi e con le modalità dovute per legge e neppure vi fu, comunque, una richiesta di riconoscimento fotografico nelle istanze probatorie sottoposte al giudice. Anche su questo punto, oggetto di appello, la Corte ha omesso di pronunciarsi.
3. A proposito del riconoscimento fotografico, comunque, la difesa non fu interpellata, con violazione dell'art. 189 c.p.p., il quale dispone che il giudice provvede all'ammissione delle prove dopo avere sentito le parti. Queste norme devono essere osservate, per giurisprudenza costante, anche a proposito dell'assunzione di prove atipiche, qual è il riconoscimento su fotografia.
4. Il fascicolo fotografico è redatto in lingua tedesca, che l'imputato non conosce, mentre gli altri atti del processo sono redatti in lingua italiana, secondo le scelte dell'imputato e della persona offesa.
5. Espunto, si rileva, dagli atti il riconoscimento fotografico, la motivazione che ha giustificato la dichiarazione di colpevolezza risulta contraddittoria ed illogica. L'imputato deve essere assolto, tanto più che lo stesso riconoscimento non può comunque essere considerato come prova, in quanto esso è fallito.
6. È, poi, contraddittoria la sentenza in relazione alla testimonianza resa dalla teste LE. Si è voluto ricavare una volontà truffaldina nell'imputato quando il nome diverso fu dovuto ad una incomprensione delle commesse, resa palese dal fatto che comunque corrispondevano a pertinenze esatte dell'imputato il numero della partita IVA e l'indirizzo. Non si comporta in tal modo, si argomenta, chi ha intenzioni di frode: è una contraddizione in termini ritenere che chi compie una sostituzione di persona ed una truffa lasci dietro di sè gli elementi sufficienti ad essere identificato.
7. Inosservanza della legge penale, posto che manca nella querela l'indicazione della fonte dei poteri di chi l'aveva proposta. La persona offesa, nella specie, è una società commerciale e la rappresentanza ne compete agli amministratori. La querelante ha affermato di gestire un negozio di proprietà di una società e dunque la stessa non è una legale rappresentante di questa. La corte territoriale ha ricondotto la querelante alla figura dell'institore, salvo poi affermare che era danneggiata in proprio. Ma non si vede quale danno abbia subito la medesima e in ogni caso sono mancati gli artifici ed i raggiri.
Si chiede la cassazione della sentenza, con o senza rinvio. I MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado l'imputato rimase contumace. Nella totale assenza di contestazioni difensive, fu chiesto alla teste ER MA IS se essa avesse in precedenza riconosciuto l'imputato in fotografie mostratele dagli inquirenti. Essa fornì risposta positiva ed il pubblico ministero esibì in udienza il fascicolo fotografico che era stato in allora mostrato alla teste. Per il tempo trascorso, dichiarò questa, lei non era più in grado di riconoscere tra le varie fotografie contenute nell'album quella che riproduceva le fattezze del giudicabile;
ma confermò che tra esse aveva in precedenza indicato la foto pertinente al predetto. In difetto di opposizioni di parte, l'album in questione fu acquisito al fascicolo per il dibattimento. Non pare che questo iter procedurale possa oggi essere tacciato di violazione della legge processuale. Come è noto, la ricognizione di persona è atto formale, circondato di precise garanzie e dettagliatamente regolato dal codice di rito penale. Ma è anche noto che il semplice riconoscimento, occasionale o su fotografia, di una persona costituisce un elemento di fatto con contenuto probatorio che può essere utilizzato dal giudice nel suo libero apprezzamento. Nella vicenda di specie la testimonianza della ER è stata considerata come un indizio da collegare con le altre risultanze del processo. La teste ricordava di avere individuato il volto dell'imputato tra gli altri, numerosi, effigiati nelle fotografie esibite dalla polizia giudiziaria. Questo dato oggettivo è stato considerato collocabile in modo coerente tra gli altri dati che componevano il materiale probatorio. Le doglianze che il ricorrente formula a proposito della raccolta dell'elemento indiziario di cui sopra non hanno fondamento e sono, in ogni caso, tardive. L'irritualità denunciata della acquisizione dell'album fotografico avrebbe dovuto essere eccepita subito dopo il compimento dell'atto, non dando luogo ad una di quelle nullità assolute o inutilizzabilità patologiche che possono e devono essere rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. L'acquisizione non era stata preordinata e per questa ragione non ne venne menzionata la proposta nella lista dei testi o nella indicazione delle prove formulata in apertura del processo. Nè si vede quale rilievo possa avere il fatto che le diciture indicanti l'appartenenza delle varie foto al singolo personaggio fossero redatte in lingua tedesca, anziché in lingua italiana. Trattandosi di immagini, nessuna importanza poteva avere qualche scritta in una lingua diversa da quella scelta per il processo e che, comunque, l'altoatesina ER era in grado di comprendere benissimo. La contumacia dell'imputato impedì di chiedere che costui fosse posto tra altri individui per l'effettuazione del riconoscimento formale di persona. E per quanto riguarda l'asserito mancato interpello della difesa a proposito del riconoscimento fotografico, deve rilevarsi che tanto la richiesta dello stesso quanto la sua effettuazione avvennero in presenza del difensore e senza alcuna sua opposizione o rimostranza.
Risulta dalla lettura delle sentenze dei giudici di merito che il convincimento di colpevolezza dell'imputato è stato basato su un complesso di elementi dei quali il citato riconoscimento informale costituiva soltanto un elemento secondario. Neppure il ricorrente contesta che fu in effetti l'odierno imputato a presentarsi nel negozio in cui operava la ER e ad assumersi le obbligazioni di pagamento della merce poi rimaste del tutto insoddisfatte. Le eccezioni formulate dapprima con l'appello e successivamente con il ricorso non sono rivolte a negare che sia stato l'imputato l'autore del fatto denunciato come truffaldino e questa sua veste non è mai stata posta in discussione nei gradi precedenti del giudizio. Le questioni sollevate riguardano unicamente la ritualità degli adempimenti procedurali, l'affermazione di un intento frodatorio nel prevenuto e il difetto di legittimazione a proporre la querela. Anche per questo aspetto, dunque, il convincimento raggiunto nel processo sulla penale responsabilità dell'imputato risulta logicamente giustificato dalle risultanze in atti.
Nè può apparire viziata da intima contraddizione e da incoerenza l'argomentazione per cui il TT si conquistò la fiducia delle commesse del negozio con il fornire loro il reale numero della sua partita IVA ed il reale suo indirizzo. Questi erano dati che oggi sono immediatamente controllabili attraverso i diffusi sistemi informatici, di acquisizione di notizie e di bancomat. Una rapida verifica avrebbe condotto a scoprire che un falso numero di partita tributaria era stato indicato artatamente;
e così pure, un falso indirizzo, non corrispondente alla ragione sociale dell'impresa a nome della quale era effettuato l'acquisto ne avrebbe reso palese lo scopo truffaldino. Siffatte osservazioni, svolte nelle decisioni impugnate, appaiono coerenti e congruamente collegate tra loro senza soluzioni di continuità nella consecuzione tra premessa e conseguenze che ne sono state desunte. Temperava la facile riconoscibilità del cliente infedele l'indicazione di un cognome non troppo diverso da quello effettivo: diverso ma simile abbastanza a quest'ultimo per poter poi affermare che l'episodio si concretava in un equivoco delle commesse. Ma alla data del giudizio di primo grado e, deve ritenersi, anche in seguito, nessun pagamento era stato effettuato della prestazione ottenuta e questa circostanza fornisce a posteriori conferma dell'originaria intenzione di servirsi dell'asserito equivoco a fini di ingiusto profitto. In ordine alla legittimazione alla querela, la giurisprudenza ha più volte ricordato che più possono essere le persone offese dal delitto di truffa, cui spetta il diritto di querela: "... se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi (fattispecie di truffa commessa mediante la stipulazione di una falsa polizza assicurativa, con danno per la compagnia assicuratrice)" (Cass. sez. 2^, 29 marzo 2007, n. 12969). In questo ordine di idee, questa sezione della Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il diritto di querela compete al preposto di una filiale di vendita che debba rispondere in proprio degli ammanchi e delle perdite dovute all'inganno altrui;
al dirigente di un grande magazzino che ugualmente sia responsabile della corretta gestione economica delle sue entrate;
al direttore di una agenzia bancaria che sia chiamato a rendere conto delle azioni compiute per effetto dell'errore cagionato dalla frode di terzi. Nella vicenda di specie è risultato che la querelante LE gestiva una unità commerciale di una più vasta catena di esercizi di vendita e che, pertanto, di quella unità essa aveva gestione e responsabilità. In questa veste essa era legittimata a proporre la querela nei confronti del TT, per il comportamento frodatorio di costui nei confronti diretti delle commesse da lei dipendenti quanto ad istruzioni e direttive.
Il ricorso deve, conclusivamente, essere respinto in quanto infondato. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009