Sentenza 23 agosto 2012
Massime • 1
Anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, è legittimato a proporre querela. (Fattispecie relativa a richiesta di finanziamento recante firma apocrifa di persona ignara, da quel momento obbligata al pagamento delle rate).
Commentario • 1
- 1. Indizi di colpevolezza nell'estradizione convenzionale (Cass, 29014/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2024
Nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE VI PENALE ud. 18/07/2017 - deposito 08/08/2017, n. 39014 SENTENZA sul ricorso proposto da: S.A., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS); avverso la sentenza del 03/03/2017 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 23/08/2012, n. 33884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33884 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2012 |
Testo completo
33884/ 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/08/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 47/2012 Dott. ANTONIO AGRO' " Dott. PIETRO DUBOLINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 18211/2012 -Rel. Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI Dott. FELICETTA MARINELLI - Consigliere - Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) VO IN N. IL 03/06/1974 avverso la sentenza n. 3320/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/08/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PP Corasensti che ha concluso per l'ma miwhlite del wino Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 2 1. OC NC propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Palermo del 15.07.2011, che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale monocratico di quella città, per il reato di truffa perché, 2 quale titolare dell'omonima armeria, in concorso con AL PP, con artifici e raggiri consistiti nel predisporre la richiesta di finanziamento recante la firma apocrifa di PP AV, cognato di AL e tutti i dati richiesti per l'erogazione del finanziamento ( dati anagrafici, busta paga, codice fiscale ) induceva in errore la società AGOS che concedeva il finanziamento per l'importo di euro 3467, in danno di AV, che restava obbligato al pagamento delle rate 1.1 Con il primo motivo ricorrente deduce la violazione dell'art.606 co 1 lett.e) in relazione agli artt.125,192 e 546 co 1 lett.e) cod.proc.pen. attesa la mancanza di prove in ordine al concorso nell'illecito del OC .La motivazione della Corte poggia su meri indizi non riscontrati in alcun modo, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che, a norma dell'art.192 cod. proc.pen. devono avere gli indizi per poter giustificare un verdetto di colpevolezza.
1.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art.606 co 1 lett.b) ed e) in relazione all'art.640 co 3 cod.pen. La querela è stata presentata da AV, che ha nel contempo disconosciuto la firma sul contratto di finanziamento fatto dalla Agos SpA.AV,però, non è stato danneggiato dal reato non avendo sborsato per il finanziamento nessun rato mentre la vera danneggiata è la Agos, società finanziaria.La querela è stata pertanto presentata da persona non legittimata. Motivi della decisione 2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato perché si limita ad affermare apoditticamente l'assenza di elementi di prova a fronte dell'articolata motivazione della Corte di merito, sul punto, della quale il ricorrente non fa menzione, che non solo rinvia alle precise dichiarazioni del AV, che aveva affermato di aver appreso da AL,indebitato con OC, che quest'ultimo era al corrente che avrebbe chiesto il finanziamento sotto falso nome del cognato, ma anche alla particolarità che la richiesta di finanziamento era stata presentata alla società Agos proprio dal rivenditore, il quale, pertanto, non poteva ignorare che i documenti erano stati presentati non dal AV ma dal AL.
2.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile perché il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente il motivo già proposto in appello senza alcun riferimento alla decisione della Corte di merito, che ha correttamente fatto riferimento alla giurisprudenza non controversa di questa Corte, che questo collegio condivide, secondo la quale il diritto di querela per il delitto di truffa, ove la condotta tipica cagioni danno anche a terzi seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, spetta anche a costoro.( Sentenza n.12969 del 2007 rv. 235463 sentenza n. 27571 del 2009 Rv. 244665) 3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(CorteCost.N.186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23.08.2012 Il consigliere estensore Il Presidente M.B.Taddei DEPOCITATO IN CANCELLERIA IL 05 SET 2012 Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana SCHIAVONI CANCELLIER .