Sentenza 24 aprile 2015
Massime • 1
Sussiste l'aggravante prevista dall'art. 585, comma secondo n. 2, cod.pen., nel caso in cui le lesioni personali siano state cagionate alla vittima, all'interno della propria abitazione, con l'uso di una stampella da deambulazione, ritenuto che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorchè non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possono essere utilizzati per l'offesa alla persona.
Commentario • 1
- 1. Lesioni, atti persecutori e violenza sessuale: la Corte ribadisce i confini della procedibilità d’ufficio (Cass. Pen. n. 31853/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2025
Il ricorso è fondato. 1. Giova alla migliore comprensione dei motivi del ricorso una sintetica ricostruzione degli essenziali snodi procedimentali. Con ordinanza del 9 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania applicava a G. la misura degli arresti domiciliari. 1.1. Il procedimento a suo carico era nato in forza della denuncia presentata il 15 novembre 2024 dalla parte offesa, G. M. che, spaventata e piena di lividi (in tal senso le fotografie scattate in quella sede dal personale di Polizia Giudiziaria che, peraltro, direttamente constatava lo stato di prostrazione della ragazza oltre che la contestuale ricezione, da parte della stessa, di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 41284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41284 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2015 |
Testo completo
41 2 8 4/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIA VESSICHELLI Presidente - N.$1468. Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - N. 40164/2014- Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: IR NN N. IL 21/11/1938 سلام [inoltre:] IR NN N. IL 21/11/1938] avverso la sentenza n. 413/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del 26/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa in data 26.3.2014 il Giudice Unico del Tribunale di Bergamo dichiarava non doversi procedere nei confronti IR NA in ordine al reato di lesioni ascrittole- esclusa l'aggravante di art. 585 c.p.- essendo il medesimo estinto per remissione di querela.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. della Corte d'Appello di Brescia, deducendo la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. per l'erronea esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 585 c.p., atteso che il Tribunale ha escluso l'aggravante contestata, cioè l'uso di uno strumento atto ad offendere (nella specie: una stampella per la deambulazione), in relazione alle lesioni inferte a AZ LI, poiché il fatto è avvenuto all'interno dell'abitazione dell'imputata; tuttavia, contrariamente all'assunto del Tribunale, è principio consolidato che la eventuale legittimità del porto dello strumento atto ad offendere non influisce sulla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 585 c.p., che fa riferimento ad una categoria di oggetti individuata in astratto e non richiede che l'uso dello strumento atto ad offendere integri anche, in concreto, la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/75; è pacifico, inoltre, che l'uso di una stampella per cagionare lesioni integra l'aggravante prevista dall'art. 585/2 n.2 c.p., con la conseguenza che il Tribunale non poteva dichiarare non doversi procedere in relazione alle lesioni inferte a AZ LI, per intervenuta remissione di querela, atteso che il reato di lesioni, quando è aggravato ai sensi dell'art. 585 c.p., è procedibile d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va accolto.
1.Ed invero, merita censura innanzitutto la valutazione effettuata nella sentenza impugnata, secondo cui va esclusa nella fattispecie in esame l'aggravante di cui all'art. 585/2 n. 2 c.p. per essere stata la stampella per deambulazione, che ha procurato le lesioni alla p.o., utilizzata nell'abitazione dell'imputata. Come correttamente rilevato dal P.G., il precedente di legittimità richiamato nella sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8222 del 27/08/1996, Rv. 205926) non è pertinente, atteso che esso si riferisce al porto senza giustificato motivo, disciplinato dall'art. 4 comma secondo legge 18 aprile 1975 n. 110, di strumenti non considerati espressamente come arma da punta e taglio purché utilizzabili, per le circostanze di tempo e luogo, per l'offesa alla persona, come un bastone di legno, atto a cagionare contusioni. Con riguardo a tale fattispecie, in particolare, questa Corte ha precisato che il reato non sussiste qualora, nel corso 1 del diverbio, il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere, essendo necessario che la condotta di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo, abbia una durata apprezzabile, oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni, non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione di pericolo, che il reato, c.d. di sbarramento, mira ad evitare rispetto all'evento lesivo in concreto cagionato.
2. Nel caso dell'aggravante di cui all'art. 585/2 n. 2 c.p. non rileva, invece, il porto fuori dalla propria abitazione e sussiste l'aggravante in questione anche nel caso in cui le lesioni siano procurate con l'uso di uno strumento atto ad offendere, considerato che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona;
né rileva il fatto che si tratti di un uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 (Sez. 5,n. 12151 del 01/12/2011, Sez. 5, n. 44864 del Rv.252144; 07/10/2014).
3. Facendo applicazione dei suddetti principi, nel caso in esame si osserva che l'oggetto utilizzato dall'imputata (stampella di deambulazione) si è dimostrato in concreto idoneo ad offendere, come dimostrato dal fatto che il suo impiego nell'aggressione alla persona offesa ha causato alla medesima delle lesioni, sicchè erronea si presenta la decisione del Tribunale di Bergamo di “ escludere l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. e conseguentemente di dichiarare estinto il reato per intervenuta remissione di querela, essendo, invece, il reato di lesioni procedibile di ufficio, in dipendenza dell'aggravante suddetta.
4.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata sul punto con rinvio ai sensi dell'art. 569/ 4 c.p.p. alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per il relativo giudizio Così deciso il 24.4.2015 Il Consigliere estensore Moose Pull Il Presidente Maria Vessichelli"Mutull Rosa Pezzullo DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 14 ДИ/2015 You un. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise