Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 1
Anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, è legittimato a proporre querela. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto il diritto di querela di una società assicuratrice nei confronti dell'imputato, che, attribuendosi fittiziamente la qualità di broker della stessa compagna, aveva stipulato una falsa polizza ed incassato le relative rate del premio).
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La massima In tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell'azione delittuosa correlative al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui il soggetto danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest'ultimo è priva di ogni effetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio per difetto di querela la decisione di condanna per il delitto di truffa on-line, individuando come persona legittimata a presentare la querela il titolare del conto corrente utilizzato …
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Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2015, n. 20169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20169 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 03/02/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 241
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 10124/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
LI IO EN n. Catania il 2 ottobre 1971;
avverso la sentenza emessa il 2 dicembre 2013 dalla Corte di appello di Catania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riferimento al reato contestato al capo B perché l'azione penale non poteva essere iniziata, con rinvio in ordine ai restanti reati per la rideterminazione della pena.
Osserva:
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2 dicembre 2013 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 28 marzo 2012 dal Tribunale di Catania con la quale OL IO EN era stato dichiarato colpevole del delitto di falso per induzione del notaio che aveva certificato con autentica dei poteri di firma dell'OL, in realtà mai avuti, quale broker della società "TT di Assicurazione-Società Cooperativa" (capo A), del delitto di falso in scrittura privata in relazione alla formazione di una falsa polizza fideiussoria apparentemente emessa dalla predetta società assicuratrice nell'interesse della DI-AL Distribuzioni Alimentari s.r.l. (capo B), del delitto di sostituzione di persona per essersi attribuito nella falsa polizza fideiussoria la qualità di broker della società assicuratrice (capo C), del delitto di truffa per aver indotto in errore il legale rappresentante della società Di-AL in ordine alla sua qualità di intermediario per conto per la società assicuratrice ed avere dalla stessa società DI-AL riscosso le rate del premio, procurandosi un ingiusto profitto con conseguente danno della società assicuratrice (capo D). Ritenuta la continuazione tra i reati, con le circostanze attenuanti generiche, il giudice di primo grado aveva condannato l'OL alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile società TT di Assicurazione.
2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
1) l'errata applicazione della legge quanto alla ritenuta procedibilità in ordine al delitto di truffa contestato al capo D nonostante l'assenza di querela da parte del legale rappresentante della DI-AL Distribuzioni Alimentari s.r.l., unica persona offesa legittimata alla presentazione della querela;
i giudici di merito avevano invece ritenuto legittimato alla presentazione della querela, effettivamente presentata, il legale rappresentante della società assicuratrice, costituitasi parte civile;
quest'ultima società non era stata tuttavia mai contrattualmente legata dalla falsa polizza fideiussoria e il reato di truffa era stato posto in essere nei confronti di altro soggetto (DI-AL Distribuzioni Alimentari s.r.l., nella persona del legale rappresentante IN IO) che non aveva presentato querela, mentre il danno all'immagine potenzialmente patito dalla società assicuratrice sarebbe eventualmente derivato dalla commissione dei delitti di falso ascritti all'OL e non dal delitto di truffa;
la società assicuratrice non poteva nemmeno essere potenzialmente danneggiata dal delitto di truffa, per la mancata stipula del contratto assicurativo, in quanto, come dichiarato dal legale rappresentante PI CA il 21 settembre 2011, il contratto prevedeva una garanzia che la società non avrebbe potuto prestare;
2) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione quanto ai reati di falso in contestazione e all'attribuzione della paternità di detti falsi all'OL, non essendosi considerato che costui, non avendo rapporti con la società assicuratrice, difficilmente avrebbe avuto modo di procurarsi i supporti cartacei originali sui quali erano stati redatti i documenti.
In data 11 dicembre 2014 sono stati presentati motivi nuovi con i quali si deduce:
1) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 425 e 529 c.p.p., in relazione agli artt. 120 e 124 c.p. e art. 74 c.p.p. e la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione;
si ribadisce che il diritto a presentare querela sarebbe spettato unicamente al IN, legale rappresentante della Di-Ai Distribuzione Alimentari s.r.l., che era stato vittima del presunto raggiro;
la società assicuratrice TT era solo eventualmente danneggiata, ma non relativamente al delitto di truffa, e come tale era legittimata solo a costituirsi parte civile;
2) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 42 e 43 c.p. e la mancanza, la contraddittorietà, l'illogicità della motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati all'imputato.
3. All'udienza del 16 dicembre 2014 il collegio della Settima sezione penale ha disposto la restituzione degli atti alla Seconda sezione penale, non ravvisando la manifesta inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, ribadito anche con il primo dei motivi nuovi, è manifestamente infondato.
Questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal collegio, che anche il terzo danneggiato dal delitto di truffa, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, è legittimato a proporre querela (Cass. sez. F. 23 agosto 2012 n. 33884, Savoca;
sez. 2^ 21 maggio 2009 n. 27571, Grisetti;
sez. 2^ 14 marzo 2007 n. 12969, Cecere). Il delitto di truffa è configurabile infatti anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Cass. sez. 2^ 17 luglio 2013 n. 43143, Saracino). Il ricorrente sostiene che nel caso in esame la società assicuratrice, costituitasi parte civile, non ha ricevuto alcun danno patrimoniale, neanche sotto la forma del mancato arricchimento, in quanto il teste PI aveva dichiarato all'udienza del 21 settembre 2011: questo è un documento che nessuno avrebbe potuto emettere perché è una garanzia che non possiamo emettere.....in questo caso specifico la garanzia è talmente grande che va al di là della copertura assicurativa".
A questo proposito la Corte rileva che il ricorrente fa menzione di brani dell'esame dibattimentale del teste PI senza trascriverne integralmente il contenuto o allegare copia del relativo verbale, come sarebbe stato suo onere in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (Cass. Cass. sez. 3^ 2 luglio 2014 n. 43322, Sisti;
sez. 2^ 1 marzo 2013 n. 26725, Natale e altri;
sez. 6^ 2 dicembre 2010 n. 45036, Damiano;
sez. 6^ 8 luglio 2010 n. 29263, Cavanna;
sez. 5^ 22 gennaio 2010 n. 11910, Casucci sez. 1^ 22 gennaio 2009 n. 6112, Bouyahia;
sez. 4^ 26 giugno 2008 n. 37982, Buzi;
sez. 1^ 18 marzo 2008 n. 16706, Falcone;
sez. feriale 13 settembre 2007 n. 37368, Torino;
sez. 6^ 19 dicembre 2006 n. 21858, Tagliente;
sez. 1^ 18 maggio 2006 n. 20344, Sala). Peraltro dai brani dell'esame testimoniale riportati nel ricorso, non del tutto chiari verosimilmente anche per la loro frammentarietà, non risulta in assoluto escluso che la compagnia assicuratrice potesse emettere una polizza fideiussoria, ma solo che nel caso specifico la garanzia sarebbe stata eccessiva. Il danno per la compagnia assicuratrice, derivante dalla mancata conclusione di un contratto che la DI-AL Distribuzioni Alimentari s.r.l. era comunque intenzionata a stipulare, non può quindi essere messo in discussione soprattutto non risultando che i limiti di garanzia addotti dal teste operassero esclusivamente per la "TT di Assicurazione-Societa" Cooperativa".
3. Il secondo motivo è del tutto generico e, comunque, fondato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Peraltro il giudice di merito ha posto in adeguata evidenza, per dimostrare che l'imputato era l'unico soggetto interessato alla formazione della polizza (falsa anche nel suo contenuto, non avendo l'OL il potere di delega), che l'imputato ha sostanzialmente riconosciuto di aver indotto il notaio ad emettere la certificazione di autentica dei poteri di firma come broker della società assicuratrice, pur essendo consapevole di non averli, e che la certificazione di autentica è stata allegata alla falsa polizza fideiussoria che risulta da lui sottoscritta come agente incaricato".
4. Il secondo dei motivi nuovi è manifestamente infondato in quanto nella motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale (f.5) non ha omesso di valutare la responsabilità dell'imputato anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, disattendendo con adeguate e specifiche argomentazioni la tesi difensiva della buona fede dell'OL.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015