Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Non integra il fatto costitutivo del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), la condotta di colui che con espressione congrua rappresenti la verità del fatto. (La S.C. ha affermato l'insussistenza della responsabilità, a titolo di diffamazione, nei confronti degli imputati, i quali determinatisi a rilasciare dichiarazioni per generica solidarietà, ignorando che le stesse fossero in realtà preordinate ad essere utilizzate in un procedimento disciplinare, avevano scritto una lettera alle competenti autorità, chiedendo l'inibizione dell'uso di dette dichiarazioni perché 'carpitè. In motivazione la S.C. ha ritenuto che il significato dell'espressione 'carpirè, sinonimo di acquisire 'notizia con astuzià, costituisse la rappresentazione che si voleva fornire all'autorità superiore per giustificare la richiesta di non utilizzazione delle dichiarazioni stesse e che dagli elementi acquisiti non era possibile escludere che quanto rappresentato nella comunicazione oggetto della imputazione rispondesse a verità).
Commentari • 3
- 1. Diffamazione: non sussiste in caso di legittima doglianza per una situazione ingiusta subitaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Non costituisce diffamazione l'esposizione di una legittima doglianza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva di diritti o prerogative, laddove si tratti di una consentita interlocuzione tra (e con) soggetti istituzionali, coinvolti nell'ambito di un contesto per sua natura conflittuale. (Fattispecie relativa all'invio da parte di un avvocato, nell'ambito di una procedura esecutiva, di una missiva all'ufficiale giudiziario nella quale si affermava "ritengo che lei abbia sostanzialmente rifiutato di adempiere ai doveri che il suo ufficio le impone" per contestare la attendibilità di un verbale di pignoramento negativo, nella quale la Corte ha escluso che …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non sussiste il reato se l'autore si limita a denunciare “comportamenti scorretti” (Cass. Pen. n. 12898/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Non integra il reato di diffamazione, per carenza di offensività della condotta, l'invio di una missiva con la quale il creditore non ammesso al passivo denunci al presidente del tribunale e agli altri organi della procedura fallimentare "comportamenti scorretti" del commissario straordinario, qualora essa si sostanzi in una rimostranza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva dei propri diritti o prerogative, che ha per obiettivo, attraverso la rappresentazione della propria versione dei fatti, di sollecitare, in un contesto naturalmente conflittuale, l'intervento dei legittimi interlocutori istituzionali per favorire la piena realizzazione della "par condicio …
Leggi di più… - 3. Quando non è consentito nei procedimenti di competenza al giudice di pace un termine diverso di leggeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2010, n. 9634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9634 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
M
[ 9 6 34 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/01/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
- Presidente - N.56 Dott. ANDREA COLONNESE Rel. Consigliere -
-
Dott. PAOLO OLDI REGISTRO GENERALE N. 23842/2009- Consigliere - Dott. VITO SCALERA
- Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) FALCONIERI DARIO N. IL 14/06/1949
2) UL EL N. IL 13/02/1948 contro
1) RN NA RI N. IL 01/11/1952
2) SC NA N. IL 21/12/1948
3) NO LB N. IL 01/04/1953
4) GI US N. IL 16/11/1946
5) HO US N. IL 26/10/1943
6) AG IS N. IL 17/05/1954
7) BOVE BALESTRA SANTINO N. IL 15/09/1958
8) RE IO N. IL 01/09/1956
9) ZZ UI N. IL 14/03/1956
10) LI PP N. IL 10/08/1954
avverso la sentenza n. 3/2008 TRIB.SEZ.DIST. di NARDO', del 27/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA COLONNESE che ha concluso perGenerale impersona del Dott. feat Gioacchino Iggs Udito il Procuratore Gene
(
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Il tribunale di Lecce (sez. di Nardò) con sentenza 27/4/2009 - in riforma della decisione del giudice di pace di Nardò in data 1/4/2008 - assolveva RN AN AR e gli altri nove imputati (elencati in epigrafe) dal reato di diffamazione con la formula "perché il fatto non sussiste". Agli imputati era stato contestato di aver offeso la reputazione di
NI RI e UL AR affermando, in una lettera diretta al
Ministero della Pubblica Istruzione, tramite il Provveditorato agli studi di
Lecce, che le dichiarazioni a loro firma - con le quali attestavano di non aver mai sentito parole scorrette dalla professoressa AR UL, all'interno o al di fuori dell'azione educativa e disciplinare erano state
"carpite" dal professor NI, marito della UL, avendo, essi, invece, sottoscritto il documento, liberamente, a semplice richiesta.
Era emerso che nel luglio 2002 il NI e la UL avevano acquisito le dichiarazioni scritte di alcuni colleghi (gli imputati), consegnandole al loro difensore per essere esibite nell'ambito di un procedimento disciplinare in corso nei confronti della UL.
-Gli imputati – appresa detta circostanza - con la lettera inviata al Ministero precisavano che le dichiarazioni erano state rilasciate per un fine diverso e cioè come gesto di solidarietà verso una collega, chiedendo che non venissero utilizzate nel procedimento a carico della UL.
― dopo puntuale disamina delle circostanze del fatto Il tribunale concludeva nel senso che il termine "carpite", adoperato nella lettera, non rivestiva carattere diffamatorio.
Propongono ricorso per cassazione - tramite i loro difensori - le parti civili
NI RI e UL AR, denunciando erronea applicazione dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p.>>, violazione della legge penale e vizio di motivazione.
Deducono, anzitutto, che mentre in sentenza si afferma esser fondato il motivo concernente il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p. - non era poi dato rinvenire alcuna significativa argomentazione utile in tal senso>>.
-Sostengono, quindi, che se la lettera inviata al Ministero aveva ad oggetto la richiesta di non utilizzazione delle dichiarazioni degli imputati, rilasciate, a loro dire, per fini diversi - l'affermazione che le stesse erano state "carpite" dal prof. NI e dalla prof.ssa UL costituiva un chiaro ed inequivoco disegno di diffamare la reputazione di questi ultimi, facendo emergere un disegno subdolo ed artificioso, di fatto inesistente>>. 3
Aggiungono che il procedimento disciplinare era noto a tutti gli imputati, essendo sorto per fatti verificatisi in ambito scolastico, donde le dichiarazioni richieste dai professori UL e NI non potevano avere altro scopo se non quello di giustificare un comportamento o dei fatti verificatesi>>.
I motivi sono destituiti di fondamento ed i ricorsi devono esser rigettati con le conseguenze di legge.
- -Deve premettersi che come risulta dalla sentenza - gli imputati, nella lettera al Ministero, così si esprimevano: non consentiamo che un gesto di solidarietà, così come ci era stato fatto credere, possa essere usato per altri fini>>. Nel corpo della stessa missiva, per descrivere le modalità attraverso le quali erano state rilasciate le citate dichiarazioni, veniva adoperato il termine “carpite", che faceva riferimento al fatto che l'acquisizione era avvenuta prospettando ai sottoscrittori delle attestazioni (peraltro già preconfezionate in maniera standard) un utilizzo diverso - cioè la generica solidarietà - delle stesse rispetto a quello effettivo. Ciò premesso, va osservato che il tribunale ha precisato che il termine "carpire", in qualsiasi vocabolario della lingua italiana viene riportato come sinonimo di “acquisire con astuzia" e tale era, in effetti, la rappresentazione che si voleva fornire all'autorità superiore per giustificare la richiesta di non utilizzazione delle dichiarazioni stesse.
-Il decidente, al riguardo, ha tenuto a sottolineare che rivestendo il procedimento disciplinare "carattere riservatissimo" non era certo se i
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sottoscrittori delle dichiarazioni ne fossero a conoscenza e del pari non era certo che gli imputati conoscessero l'effettiva finalità per la quale era stata loro richiesta la sottoscrizione delle attestazioni di "solidarietà" e del concreto utilizzo che ne avrebbero fatto i coniugi NI-UL; ed in tale contesto non era, quindi, possibile escludere che quanto rappresentato nella comunicazione, oggetto dell'imputazione, rispondesse a verità.
A fronte di ciò ritenuto che gli imputati si erano determinati alle sottoscrizioni per finalità diverse da quelle poi perseguite dai richiedenti - l'uso del verbo "carpire" non risultava improprio, descrivendo, con cognizione di causa, l'accadimento>>. Ha aggiunto il tribunale che anche l'impiego, per descrivere i fatti, di un diverso termine, non avrebbe mutato la sostanza delle cose>>, onde, nel contesto della vicenda, non poteva ravvisarsi l'aggressione dell'altrui reputazione. Trattasi di considerazioni logiche ed argomentate, non vulnerate dalle censure dei ricorrenti, i quali, mediante personali deduzioni, 4 pretenderebbero una diversa interpretazione di circostanze ed elementi, già adeguatamente apprezzati.
Quanto, poi, alla doglianza concernente l'omessa motivazione in ordine all' asserita sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p., vanno svolte particolari considerazioni. Nel corpo della motivazione si legge: Fondato è invece il motivo che concerne il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., sebbene con le precisazioni che seguono. Invero va innanzitutto chiarito che nella specie non si versa in tema di esercizio del diritto di critica. Al riguardo mette conto evidenziare che nello scritto incriminato non si esprimono valutazioni o critiche ma si chiede la non utilizzazione in un procedimento disciplinare di alcune dichiarazioni scritte.....che si assumono rilasciate per fini diversi. Dunque i firmatari dello scritto in questione ...non esprimono giudizi o critiche o opinioni, ma descrivono un fatto e cioè descrivono le modalità attraverso le quali sarebbero state acquisite le dichiarazioni di cui chiedono il non utilizzo.....>>.
E' evidente, in tale contesto, che impropriamente il decidente ha fatto riferimento alla scriminante indicata, proprio perché - subito dopo aver affermato la fondatezza del motivo concernente il diniego della stessa - si
è fatto carico di "precisare" che nella specie non si versava in tema di esercizio del diritto di critica.
L'ordito motivazionale si è infatti, poi, sviluppato interamente nella direzione di escludere - ritenendo appropriato il termine incriminato - la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, si da pervenire ad una decisione assolutoria per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese processuali. Roma, 13.1.2010
Il consigliere est. Il Presidente qzter Aubrea Clonnen Depositata in Cancelleria
10 MAR. 2010. Roma, li
ELLIERE CA
AR Lanzuise