CASS
Ordinanza 29 novembre 2022
Ordinanza 29 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2022, n. 35008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35008 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 24957-2021 proposto da: Civile Ord. Sez. U Num. 35008 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 29/11/2022 Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- IA RINALDO, IA ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato DANIELE GRANARA, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SANTARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONARDO CASTAGNOLI;
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA PAOLA PESSAGNO;
- controricorrenti -
nonchè contro CONDOMINIO DI GENOVA VIA LOMBARDI 6;
- intimato -
avverso la sentenza n. 97/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. Con sentenza 19 maggio (notificata il 13 luglio) 2021, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ha rigettato il ricorso di RI e RO LI (proprietari di terreni in Genova, località Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -3- Fontanegli, in area in fregio al rio OV, appartenente al bacino del torrente NO), nel contraddittorio con la Regione Liguria, il Comune di Genova e il Condominio di via dei Lombardi 6, per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 5883 del 7 ottobre 2019, con cui la Regione Liguria aveva loro intimato (per la messa in sicurezza dell’area, a seguito dell’esposto presentato il 3 settembre 2015 da alcuni abitanti della zona) l’adeguamento idraulico del tombamento del rio OV, nella parte relativa all’area censita al NCT fg. 44, sez. E, partt. 560 e 186, previa redazione di apposito progetto, nonché di ogni altro atto presupposto o connesso e, in particolare, del verbale di sopralluogo del 20 ottobre 2015. 2. In via preliminare, esso ha reputato irrilevante, al di là del difetto di prova di alcun effettivo ed oggettivo pregiudizio eventualmente subito, l’omessa notificazione dell’avvio del procedimento (anche) a RO LI, essendo stata assicurata la costante partecipazione procedimentale, per entrambi i ricorrenti, dall’avv. Gerbi e dal geom. Cevasco;
ha altresì accertato la competenza della Regione (cui spettano le potestà amministrative di polizia idraulica) a ordinare, ovvero ad eseguire in danno dei proprietari finitimi, i suddetti lavori di adeguamento, per essere il rio OV appartenente al reticolo idrografico regionale, siccome iscritto nel 5° elenco delle acque pubbliche inerenti al torrente NO con d.p.r. 24 febbraio 1979. 2.1. Inoltre, il Tribunale Superiore ha ritenuto i ricorrenti, come detto, proprietari (in misura prevalente, la parte restante appartenendo al Condominio di via dei Lombardi 6) dei terreni recintati, interamente soprastanti il tombamento del rio, come accertato dall’A.R.T.E. Genova, ovvero utilizzatori abusivi, uti domini, dell’area demaniale e in quanto tali tenuti a contribuire alla rimozione dell’ingombro, per il buon regime delle acque e la mitigazione del rischio idraulico, a norma dell’art. 12, primo e secondo comma R.D. 523/1904, per il giovamento Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -4- loro arrecato dal ripristino della piena funzionalità del rio OV e dall’eliminazione della situazione di pericolo idraulico per i loro beni;
essendo irrilevante la loro eventuale responsabilità nell’aver cagionato la situazione di pericolo, in quanto chiamati a rispondere non già in via risarcitoria, ai sensi dell’art. 917, secondo comma c.c., bensì in via contributiva, a norma dell’art. 12 R.D. cit. 3. Nel merito, il decidente ha sottolineato la richiesta regionale al Comune di Genova ed agli stessi ricorrenti di quante più informazioni e documenti possibili, per la definizione dello stato dei luoghi e dell’evoluzione delle vicende ad essi relative, in uno spirito di leale e costruttiva cooperazione, giustificando i tempi dell’istruttoria per la sua oggettiva complessità ed escludendo la sopravvenuta inattualità della descrizione del verbale di sopralluogo del 21 ottobre 2015, anche per il continuo monitoraggio dell’area in contraddittorio con i soggetti interessati, in assenza di loro “evidenti e dirimenti modifiche”, a parte la necessità di una ripulitura dai vari ingombri e dalla vegetazione. Con atto notificato il 24 settembre 2021, RI e RO LI hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui hanno resistito la Regione Liguria e il Comune di Genova con distinti controricorsi;
non ha invece svolto difese il Condominio di via dei Lombardi 6, pure ritualmente intimato. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 157, 162 R.D. 1775/1933, 24 Cost., violazione e falsa applicazione degli stessi e vizio motivo, per avere il T.S.A.P. omesso l’istruttoria e pretermesso il contraddittorio, in mancanza di Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -5- una pronuncia del giudice delegato sull’istanza istruttoria formulata nel ricorso introduttivo. 2. Con il secondo, essi hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 157, primo comma, 180, primo comma R.D. 1775/1933, 24, 111 Cost. e violazione e falsa applicazione degli stessi, per la medesima ragione, nonostante la richiesta dei ricorrenti di articolare istanze istruttorie. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 180 R.D. 1775/1933, 24, 111 Cost. e violazione e falsa applicazione degli stessi, per pretermissione del contraddittorio, non avendo il T.S.A.P. fissato un’udienza di precisazione delle conclusioni, così da non consentire alle parti la presentazione delle conclusioni definitive, né delle memorie ai sensi dell’art. 180, secondo comma R.D. cit. e di poter articolare pienamente le proprie difese. 4. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati. 5. In via di premessa, giova ribadire la spettanza esclusiva, in tema di prova, al giudice di merito del compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti;
nonché, in particolare, della facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, neppure essendo tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -6- necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 4 agosto 2017, n. 19547). In particolare, nel procedimento ordinario di cognizione, “così come dal combinato disposto degli artt. 184, comma 5 e 187 cod. proc. civ. non è possibile trarre l'esistenza di un diritto delle parti allo svolgimento dell'udienza per le deduzioni istruttorie (cfr. Cass. 21 febbraio 2002, n. 2504; in senso conforme Cass. 29 luglio 2005, n. 16092, nonché Cass. 24 agosto 2007, n. 17965; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20745), simmetricamente è da escludere che esse abbiano diritto all'immediata fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni”, essendo affidato al giudice “un potere discrezionale … , come si evince dalla scelta del legislatore - resa evidente dall'uso della congiunzione con valore ipotetico “se” – di far dipendere la rimessione della causa al collegio … da un apprezzamento relativo al fatto che essa sia “matura per la decisione”. D'altra parte, una simile scelta, lungi dall'essere “ad libitum” del giudice, “si riferisce all'ipotesi” (così, in motivazione: Cass. n. 2504 del 2002, cit.) “in cui tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, a quella in cui i fatti controversi tra le parti sono provati attraverso documenti, a quella, infine, in cui le parti non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi della decisione", ovvero le loro richieste istruttorie siano ritenute "inammissibili o non rilevanti e la causa possa essere immediatamente decisa” (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1036, in motivazione p.to 5.1.). 5.1. Nel caso di specie, secondo la scansione procedimentale riportata dagli stessi ricorrenti (ai p.ti da 14 a 16 di pg. 12 del ricorso), nelle more dell’udienza collegiale 3 marzo 2021, a seguito di rinvio del giudice delegato alla prima (e unica) udienza davanti a sé, il Presidente del T.S.A.P. ha disposto, con proprio provvedimento, che detta udienza collegiale fosse sostituita “dal deposito telematico di note contenenti Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -7- l’esposizione e l’illustrazione delle conclusioni” (così come stabilito dall’art. 221, quarto comma d.l. 34/2020 conv. con mod. in l. 77/2020 – di modifica dell’art. 83 d.l. 18/2020 conv. con mod. in l. 27/2020 – secondo cui “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”), comunicando “alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e” assegnando “alle parti un termine per il deposito delle note scritte”. E i ricorrenti hanno a ciò adempiuto, depositando ulteriore documentazione, sicché il T.S.A.P. – sulla base della “copiosa documentazione regionale” (così al primo capoverso di pg. 10 della sentenza), anche in esito alla “richiesta … di ottenere, da parte del Comune e degli stessi ricorrenti, quante più informazioni e documenti possibili per definire lo stato dei luoghi … come … forma di leale e costruttiva cooperazione … al fine di ottenere informazioni anche nell’interesse dei ricorrenti stessi” (così al primo capoverso di pg. 9 della sentenza) – ha ritenuto implicitamente superfluo dare accesso ad ulteriori istanze istruttore, valutando la causa matura per la decisione, in relazione a quanto “dispone l’art. 917, I co., c.c. (anch’esso richiamato nel provvedimento) in una con l’art. 12, II co. del R.D. 523/1904, ossia quale attuazione del principio di ripartizione oggettiva delle spese per la manutenzione e la rimozione degli ingombri dei fondi finitimi del corpo idrico o tali da beneficiare degli effetti positivi della corretta regolazione e del buon regime delle acque” (così al penultimo capoverso di pg. 7 della sentenza). Ha precisato al riguardo che i ricorrenti sono stati chiamati a rispondere “non … ai sensi dell’art. 917, II co., c.c. (seppur riportato nell’incipit dell’impugnato provvedimento), ma in quanto si giovano del ripristino della piena funzionalità dei rio Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -8- OV, nonché della conseguente eliminazione dell’attuale situazione di pericolo idraulico per i loro beni” (così dal secondo al sesto alinea di pg. 9 della sentenza). 6. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91, lett. 1bis, 92, secondo comma, lett. e) l. reg. Liguria n. 18/1999, 822 c.c., 54, quarto comma d.lgs. 267/2000 ed omesso esame degli elementi istruttori di confutazione della natura demaniale del rio OV, per non avere questo la consistenza naturale morfologica di un corso d’acqua, siccome privo di alcuna sorgente nel suo alveo né convogliante acque in seno al rio AT (affluente del torrente NO), essendo piuttosto un mero canale di scolo di acque piovane per la conformazione naturale del terreno;
non appartenendo al reticolo idrografico regionale, né essendo iscritto nel 5° elenco delle acque pubbliche inerenti al TO NO, di cui al d.P.R. 24 febbraio 1979 (TO NO solo ad essere ivi specificamente indicato, con “gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino”, tra i quali non rientra il rio OV). Sicché, non avendo il rio qualità di bene demaniale, neppure la Regione Liguria sarebbe stata competente all’emissione del provvedimento impugnato. 7. Il motivo è inammissibile. 8. Preliminarmente, occorre chiarire, con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie stabilite dall'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma dell'art. 111 Cost., unicamente per le pronunce del Consiglio di Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -9- Stato e della Corte dei conti (Cass. s.u. 29 ottobre 2002, n. 15251; Cass. s.u. 15 aprile 2020, n. 7833). 8.1. Pertanto, la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, soggetta ratione temporis al d.lgs. n. 40 del 2006 e quindi ricorribile in cassazione a norma dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., è impugnabile per vizio di motivazione solo qualora l'anomalia denunciata rilevi ai sensi dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ove tale ultimo disposto sia anch'esso applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 gennaio 2016, n. 67). E l’omesso esame di elementi istruttori denunciato eccede manifestamente l’ambito devolutivo circoscritto del testo novellato dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. riservato al sindacato di legittimità (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). 8.2. Neppure si configurano le violazioni di norme di legge denunciate, per non essere in realtà oggetto di censura l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, né una falsa applicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). La doglianza veicola piuttosto l’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è critica esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -10- n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., come detto qui non ricorrenti. 8.3. D’altro canto, il giudice speciale ha accertato l’appartenenza del rio OV (indiscussa la qualità naturale e morfologica di corso d’acqua per gli accertamenti operati, indipendentemente dall’andamento della portata) al reticolo idrografico regionale (così al primo capoverso di pg. 7 della sentenza), siccome iscritto nel 5° elenco delle acque pubbliche inerenti al torrente NO (così al terzo capoverso di pg. 6 della sentenza), in quanto suo subaffluente, radicante la competenza della Regione Liguria all’ordine intimato (così all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza). 8.4. Nella sostanza, la censura si risolve in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e prospetta una ricostruzione della fattispecie differente da quella operata dalla Corte territoriale: insindacabili nell’ordinaria sede di legittimità, in quanto di esclusiva spettanza del giudice del merito, qualora autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). 9. Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 12 R.D. 523/1904, 3 l. 241/1990 ed omessa e contraddittoria considerazione del titolo individuato dal provvedimento impugnato per l’ingiunzione dell’obbligo di manutenzione, non avendo essi alcuna concessione (necessaria in caso di demanialità del bene), comportante il suddetto obbligo per i proprietari e possessori dei terreni frontisti rispetto alle sponde del corso d’acqua, né qualità di utilizzatori abusivi, come erroneamente assunto dalla sentenza impugnata: e pertanto non tenuti ad un obbligo manutentivo, ma soltanto al rilascio. Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -11- 10. Con il sesto, i medesimi hanno dedotto violazione degli artt. 10, 12 R.D. 523/1904, 98, quinto comma l. reg. Liguria n. 18/1999, 917, primo comma c.c. ed omessa considerazione dell’assenza di vantaggio dalla realizzazione delle opere manutentive per gli ingiunti, per essere stati individuati in modo contraddittorio come utilizzatori abusivi e non beneficiando comunque di alcun vantaggio, al contrario del Condominio di via dei Lombardi 6 e degli abitati a valle del presunto rio: essendo la prescrizione di contribuzione delle norme denunciate, secondo una corretta interpretazione, a carico (quando non a difesa di città, villaggi e borgate contro corrosioni e frane: in tal caso, dell’ente pubblico) dei soggetti legittimati, ossia proprietari e possessori frontisti a difesa dai corsi d’acqua dei loro beni (Cass. 22 novembre 2019, n. 30521). 11. Con il nono motivo, i ricorrenti hanno quindi dedotto violazione degli artt. 1, 2, 3 l. 241/1990 ed omessa considerazione della circostanza decisiva e controversa di elementi dimostrativi (quali i documenti fotografici prodotti all’udienza del 26 febbraio 2021) dell’assenza della propria qualità di utilizzatori uti domini dell’area demaniale, per la sopravvenuta eliminazione della recinzione delimitante i loro immobili sulla tombatura del Rio OV, comportante l’inattualità dell’istruttoria in base alla nota di A.R.T.E. Genova n. 7221 del 15 dicembre 2016, di loro recinzione dell’area. 12. I motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili. 13. Al di là delle argomentazioni di smentita svolte dalla Regione, in ordine alla conduzione e alle risultanze dell’attività istruttoria svolta (a pagg. da 19 a 22 del suo controricorso), i mezzi qui scrutinati censurano palesemente la valutazione di merito compiuta dal T.S.A.P., sulla base di accertamenti fotografici e documentali, operati anche in loco (al primo periodo del “Considerato in diritto che” di pg. 6, al Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -12- penultimo capoverso di pg. 8 e al primo di pg. 10 della sentenza). Sicché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), si collocano nella prospettiva di sollecitare una rivalutazione dei fatti, in esito ad un’autonoma valutazione delle risultanze processuali, non consentite in sede di legittimità (Cass. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. 1 giugno 2021, n. 15276). 14. Con il settimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 917, primo e secondo comma c.c. e omesso esame di un fatto controverso decisivo, per non avere il T.S.A.P., pure disponendo degli elementi necessari (documentazione fotografica, nota prot. 309544 del 12 novembre 2018 del Comune di Genova, esposto alla Regione dei residenti della zona di avvio del procedimento, relazione inviata il 17 febbraio 2016 dal geom. Marco Cevasco, di parte ricorrente, alla Regione), accertato la responsabilità dei soggetti sovrintendenti alla costruzione del palazzo di via Lombardi 6 (Consorzio Interprovinciale Coop. INA Casa), avvenuta nel periodo 1960/70, comportante la realizzazione di un consistente rilevato (1.900 mc. circa) successivamente sistemato in corrispondenza dell’impluvio naturale generato dal rio OV sulla strada comunale Fontanegli, ostruendolo completamente: e per non avere pertanto applicato, sul prospettato impedimento del“l’accertamento di eventuali responsabilità di terzi” per la “mancanza di un’esatta cronologia degli eventi relativi al rio” (smentita dai suddetti elementi), il criterio prioritario di imputazione delle spese dei lavori di rimozione e di adeguamento, a carico esclusivo di alcuno dei proprietari che ne abbia la colpa (art. 917, secondo comma c.c.), in luogo di quello ordinario di contribuzione oggettiva (art. 917, primo comma c.c.). Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -13- 15. Il mezzo è inammissibile. 16. E lo è in quanto privo di rilevanza, avendo la Regione Liguria accertato e quindi contestato ai ricorrenti una responsabilità contributiva, non già risarcitoria in ordine all’intervento di manutenzione ordinato (così dal penultimo capoverso di pg. 6 al penultimo di pg. 7; all’ultimo di pg. 8, in riferimento al terzo motivo e ancora al penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza). 17. Infine, con l’ottavo motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 12 R.D. 523/1904, 98, quinto comma l. reg. Liguria n. 18/1999, 917, primo comma c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla natura della strada comunale di Fontanegli ed omessa considerazione di circostanza decisiva e controversa, quale la qualità di frontista del Comune di Genova rispetto al rio OV, in ragione della proprietà comunale della strada Fontanegli. 18. Anche tale motivo è inammissibile. 19. In proposito, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 204 R.D. 1775/1933, operante un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865, qualora il T.S.A.P. abbia omesso di pronunciarsi su una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200 – 202 R.D. cit., bensì l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore (Cass. s.u. 10 settembre 2009, n. 19448; Cass. s.u. 10 gennaio 2019, n. 488). 19.1. Peraltro, la circostanza è sostanzialmente irrilevante, priva come è di carattere decisivo, perché, se pure esaminata (come si evince anche dal penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), non avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -14- 20. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ognuna in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022
- ricorrenti -
contro REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SANTARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONARDO CASTAGNOLI;
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA PAOLA PESSAGNO;
- controricorrenti -
nonchè contro CONDOMINIO DI GENOVA VIA LOMBARDI 6;
- intimato -
avverso la sentenza n. 97/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. Con sentenza 19 maggio (notificata il 13 luglio) 2021, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) ha rigettato il ricorso di RI e RO LI (proprietari di terreni in Genova, località Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -3- Fontanegli, in area in fregio al rio OV, appartenente al bacino del torrente NO), nel contraddittorio con la Regione Liguria, il Comune di Genova e il Condominio di via dei Lombardi 6, per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 5883 del 7 ottobre 2019, con cui la Regione Liguria aveva loro intimato (per la messa in sicurezza dell’area, a seguito dell’esposto presentato il 3 settembre 2015 da alcuni abitanti della zona) l’adeguamento idraulico del tombamento del rio OV, nella parte relativa all’area censita al NCT fg. 44, sez. E, partt. 560 e 186, previa redazione di apposito progetto, nonché di ogni altro atto presupposto o connesso e, in particolare, del verbale di sopralluogo del 20 ottobre 2015. 2. In via preliminare, esso ha reputato irrilevante, al di là del difetto di prova di alcun effettivo ed oggettivo pregiudizio eventualmente subito, l’omessa notificazione dell’avvio del procedimento (anche) a RO LI, essendo stata assicurata la costante partecipazione procedimentale, per entrambi i ricorrenti, dall’avv. Gerbi e dal geom. Cevasco;
ha altresì accertato la competenza della Regione (cui spettano le potestà amministrative di polizia idraulica) a ordinare, ovvero ad eseguire in danno dei proprietari finitimi, i suddetti lavori di adeguamento, per essere il rio OV appartenente al reticolo idrografico regionale, siccome iscritto nel 5° elenco delle acque pubbliche inerenti al torrente NO con d.p.r. 24 febbraio 1979. 2.1. Inoltre, il Tribunale Superiore ha ritenuto i ricorrenti, come detto, proprietari (in misura prevalente, la parte restante appartenendo al Condominio di via dei Lombardi 6) dei terreni recintati, interamente soprastanti il tombamento del rio, come accertato dall’A.R.T.E. Genova, ovvero utilizzatori abusivi, uti domini, dell’area demaniale e in quanto tali tenuti a contribuire alla rimozione dell’ingombro, per il buon regime delle acque e la mitigazione del rischio idraulico, a norma dell’art. 12, primo e secondo comma R.D. 523/1904, per il giovamento Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -4- loro arrecato dal ripristino della piena funzionalità del rio OV e dall’eliminazione della situazione di pericolo idraulico per i loro beni;
essendo irrilevante la loro eventuale responsabilità nell’aver cagionato la situazione di pericolo, in quanto chiamati a rispondere non già in via risarcitoria, ai sensi dell’art. 917, secondo comma c.c., bensì in via contributiva, a norma dell’art. 12 R.D. cit. 3. Nel merito, il decidente ha sottolineato la richiesta regionale al Comune di Genova ed agli stessi ricorrenti di quante più informazioni e documenti possibili, per la definizione dello stato dei luoghi e dell’evoluzione delle vicende ad essi relative, in uno spirito di leale e costruttiva cooperazione, giustificando i tempi dell’istruttoria per la sua oggettiva complessità ed escludendo la sopravvenuta inattualità della descrizione del verbale di sopralluogo del 21 ottobre 2015, anche per il continuo monitoraggio dell’area in contraddittorio con i soggetti interessati, in assenza di loro “evidenti e dirimenti modifiche”, a parte la necessità di una ripulitura dai vari ingombri e dalla vegetazione. Con atto notificato il 24 settembre 2021, RI e RO LI hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui hanno resistito la Regione Liguria e il Comune di Genova con distinti controricorsi;
non ha invece svolto difese il Condominio di via dei Lombardi 6, pure ritualmente intimato. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 157, 162 R.D. 1775/1933, 24 Cost., violazione e falsa applicazione degli stessi e vizio motivo, per avere il T.S.A.P. omesso l’istruttoria e pretermesso il contraddittorio, in mancanza di Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -5- una pronuncia del giudice delegato sull’istanza istruttoria formulata nel ricorso introduttivo. 2. Con il secondo, essi hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 157, primo comma, 180, primo comma R.D. 1775/1933, 24, 111 Cost. e violazione e falsa applicazione degli stessi, per la medesima ragione, nonostante la richiesta dei ricorrenti di articolare istanze istruttorie. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 180 R.D. 1775/1933, 24, 111 Cost. e violazione e falsa applicazione degli stessi, per pretermissione del contraddittorio, non avendo il T.S.A.P. fissato un’udienza di precisazione delle conclusioni, così da non consentire alle parti la presentazione delle conclusioni definitive, né delle memorie ai sensi dell’art. 180, secondo comma R.D. cit. e di poter articolare pienamente le proprie difese. 4. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati. 5. In via di premessa, giova ribadire la spettanza esclusiva, in tema di prova, al giudice di merito del compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti;
nonché, in particolare, della facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, neppure essendo tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -6- necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 4 agosto 2017, n. 19547). In particolare, nel procedimento ordinario di cognizione, “così come dal combinato disposto degli artt. 184, comma 5 e 187 cod. proc. civ. non è possibile trarre l'esistenza di un diritto delle parti allo svolgimento dell'udienza per le deduzioni istruttorie (cfr. Cass. 21 febbraio 2002, n. 2504; in senso conforme Cass. 29 luglio 2005, n. 16092, nonché Cass. 24 agosto 2007, n. 17965; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20745), simmetricamente è da escludere che esse abbiano diritto all'immediata fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni”, essendo affidato al giudice “un potere discrezionale … , come si evince dalla scelta del legislatore - resa evidente dall'uso della congiunzione con valore ipotetico “se” – di far dipendere la rimessione della causa al collegio … da un apprezzamento relativo al fatto che essa sia “matura per la decisione”. D'altra parte, una simile scelta, lungi dall'essere “ad libitum” del giudice, “si riferisce all'ipotesi” (così, in motivazione: Cass. n. 2504 del 2002, cit.) “in cui tra le parti sia insorta controversia solo in punto di diritto relativamente a diritti disponibili delle parti, a quella in cui i fatti controversi tra le parti sono provati attraverso documenti, a quella, infine, in cui le parti non abbiano chiesto l'ammissione di prove sui punti controversi della decisione", ovvero le loro richieste istruttorie siano ritenute "inammissibili o non rilevanti e la causa possa essere immediatamente decisa” (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1036, in motivazione p.to 5.1.). 5.1. Nel caso di specie, secondo la scansione procedimentale riportata dagli stessi ricorrenti (ai p.ti da 14 a 16 di pg. 12 del ricorso), nelle more dell’udienza collegiale 3 marzo 2021, a seguito di rinvio del giudice delegato alla prima (e unica) udienza davanti a sé, il Presidente del T.S.A.P. ha disposto, con proprio provvedimento, che detta udienza collegiale fosse sostituita “dal deposito telematico di note contenenti Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -7- l’esposizione e l’illustrazione delle conclusioni” (così come stabilito dall’art. 221, quarto comma d.l. 34/2020 conv. con mod. in l. 77/2020 – di modifica dell’art. 83 d.l. 18/2020 conv. con mod. in l. 27/2020 – secondo cui “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”), comunicando “alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e” assegnando “alle parti un termine per il deposito delle note scritte”. E i ricorrenti hanno a ciò adempiuto, depositando ulteriore documentazione, sicché il T.S.A.P. – sulla base della “copiosa documentazione regionale” (così al primo capoverso di pg. 10 della sentenza), anche in esito alla “richiesta … di ottenere, da parte del Comune e degli stessi ricorrenti, quante più informazioni e documenti possibili per definire lo stato dei luoghi … come … forma di leale e costruttiva cooperazione … al fine di ottenere informazioni anche nell’interesse dei ricorrenti stessi” (così al primo capoverso di pg. 9 della sentenza) – ha ritenuto implicitamente superfluo dare accesso ad ulteriori istanze istruttore, valutando la causa matura per la decisione, in relazione a quanto “dispone l’art. 917, I co., c.c. (anch’esso richiamato nel provvedimento) in una con l’art. 12, II co. del R.D. 523/1904, ossia quale attuazione del principio di ripartizione oggettiva delle spese per la manutenzione e la rimozione degli ingombri dei fondi finitimi del corpo idrico o tali da beneficiare degli effetti positivi della corretta regolazione e del buon regime delle acque” (così al penultimo capoverso di pg. 7 della sentenza). Ha precisato al riguardo che i ricorrenti sono stati chiamati a rispondere “non … ai sensi dell’art. 917, II co., c.c. (seppur riportato nell’incipit dell’impugnato provvedimento), ma in quanto si giovano del ripristino della piena funzionalità dei rio Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -8- OV, nonché della conseguente eliminazione dell’attuale situazione di pericolo idraulico per i loro beni” (così dal secondo al sesto alinea di pg. 9 della sentenza). 6. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 91, lett. 1bis, 92, secondo comma, lett. e) l. reg. Liguria n. 18/1999, 822 c.c., 54, quarto comma d.lgs. 267/2000 ed omesso esame degli elementi istruttori di confutazione della natura demaniale del rio OV, per non avere questo la consistenza naturale morfologica di un corso d’acqua, siccome privo di alcuna sorgente nel suo alveo né convogliante acque in seno al rio AT (affluente del torrente NO), essendo piuttosto un mero canale di scolo di acque piovane per la conformazione naturale del terreno;
non appartenendo al reticolo idrografico regionale, né essendo iscritto nel 5° elenco delle acque pubbliche inerenti al TO NO, di cui al d.P.R. 24 febbraio 1979 (TO NO solo ad essere ivi specificamente indicato, con “gli affluenti, subaffluenti e le sorgenti sgorganti nel bacino”, tra i quali non rientra il rio OV). Sicché, non avendo il rio qualità di bene demaniale, neppure la Regione Liguria sarebbe stata competente all’emissione del provvedimento impugnato. 7. Il motivo è inammissibile. 8. Preliminarmente, occorre chiarire, con riguardo alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie stabilite dall'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, che il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma dell'art. 111 Cost., unicamente per le pronunce del Consiglio di Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -9- Stato e della Corte dei conti (Cass. s.u. 29 ottobre 2002, n. 15251; Cass. s.u. 15 aprile 2020, n. 7833). 8.1. Pertanto, la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, soggetta ratione temporis al d.lgs. n. 40 del 2006 e quindi ricorribile in cassazione a norma dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., è impugnabile per vizio di motivazione solo qualora l'anomalia denunciata rilevi ai sensi dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ove tale ultimo disposto sia anch'esso applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 gennaio 2016, n. 67). E l’omesso esame di elementi istruttori denunciato eccede manifestamente l’ambito devolutivo circoscritto del testo novellato dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. riservato al sindacato di legittimità (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). 8.2. Neppure si configurano le violazioni di norme di legge denunciate, per non essere in realtà oggetto di censura l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, né una falsa applicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851). La doglianza veicola piuttosto l’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è critica esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -10- n. 24155), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., come detto qui non ricorrenti. 8.3. D’altro canto, il giudice speciale ha accertato l’appartenenza del rio OV (indiscussa la qualità naturale e morfologica di corso d’acqua per gli accertamenti operati, indipendentemente dall’andamento della portata) al reticolo idrografico regionale (così al primo capoverso di pg. 7 della sentenza), siccome iscritto nel 5° elenco delle acque pubbliche inerenti al torrente NO (così al terzo capoverso di pg. 6 della sentenza), in quanto suo subaffluente, radicante la competenza della Regione Liguria all’ordine intimato (così all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza). 8.4. Nella sostanza, la censura si risolve in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e prospetta una ricostruzione della fattispecie differente da quella operata dalla Corte territoriale: insindacabili nell’ordinaria sede di legittimità, in quanto di esclusiva spettanza del giudice del merito, qualora autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987). 9. Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 12 R.D. 523/1904, 3 l. 241/1990 ed omessa e contraddittoria considerazione del titolo individuato dal provvedimento impugnato per l’ingiunzione dell’obbligo di manutenzione, non avendo essi alcuna concessione (necessaria in caso di demanialità del bene), comportante il suddetto obbligo per i proprietari e possessori dei terreni frontisti rispetto alle sponde del corso d’acqua, né qualità di utilizzatori abusivi, come erroneamente assunto dalla sentenza impugnata: e pertanto non tenuti ad un obbligo manutentivo, ma soltanto al rilascio. Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -11- 10. Con il sesto, i medesimi hanno dedotto violazione degli artt. 10, 12 R.D. 523/1904, 98, quinto comma l. reg. Liguria n. 18/1999, 917, primo comma c.c. ed omessa considerazione dell’assenza di vantaggio dalla realizzazione delle opere manutentive per gli ingiunti, per essere stati individuati in modo contraddittorio come utilizzatori abusivi e non beneficiando comunque di alcun vantaggio, al contrario del Condominio di via dei Lombardi 6 e degli abitati a valle del presunto rio: essendo la prescrizione di contribuzione delle norme denunciate, secondo una corretta interpretazione, a carico (quando non a difesa di città, villaggi e borgate contro corrosioni e frane: in tal caso, dell’ente pubblico) dei soggetti legittimati, ossia proprietari e possessori frontisti a difesa dai corsi d’acqua dei loro beni (Cass. 22 novembre 2019, n. 30521). 11. Con il nono motivo, i ricorrenti hanno quindi dedotto violazione degli artt. 1, 2, 3 l. 241/1990 ed omessa considerazione della circostanza decisiva e controversa di elementi dimostrativi (quali i documenti fotografici prodotti all’udienza del 26 febbraio 2021) dell’assenza della propria qualità di utilizzatori uti domini dell’area demaniale, per la sopravvenuta eliminazione della recinzione delimitante i loro immobili sulla tombatura del Rio OV, comportante l’inattualità dell’istruttoria in base alla nota di A.R.T.E. Genova n. 7221 del 15 dicembre 2016, di loro recinzione dell’area. 12. I motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili. 13. Al di là delle argomentazioni di smentita svolte dalla Regione, in ordine alla conduzione e alle risultanze dell’attività istruttoria svolta (a pagg. da 19 a 22 del suo controricorso), i mezzi qui scrutinati censurano palesemente la valutazione di merito compiuta dal T.S.A.P., sulla base di accertamenti fotografici e documentali, operati anche in loco (al primo periodo del “Considerato in diritto che” di pg. 6, al Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -12- penultimo capoverso di pg. 8 e al primo di pg. 10 della sentenza). Sicché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), si collocano nella prospettiva di sollecitare una rivalutazione dei fatti, in esito ad un’autonoma valutazione delle risultanze processuali, non consentite in sede di legittimità (Cass. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. 1 giugno 2021, n. 15276). 14. Con il settimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 917, primo e secondo comma c.c. e omesso esame di un fatto controverso decisivo, per non avere il T.S.A.P., pure disponendo degli elementi necessari (documentazione fotografica, nota prot. 309544 del 12 novembre 2018 del Comune di Genova, esposto alla Regione dei residenti della zona di avvio del procedimento, relazione inviata il 17 febbraio 2016 dal geom. Marco Cevasco, di parte ricorrente, alla Regione), accertato la responsabilità dei soggetti sovrintendenti alla costruzione del palazzo di via Lombardi 6 (Consorzio Interprovinciale Coop. INA Casa), avvenuta nel periodo 1960/70, comportante la realizzazione di un consistente rilevato (1.900 mc. circa) successivamente sistemato in corrispondenza dell’impluvio naturale generato dal rio OV sulla strada comunale Fontanegli, ostruendolo completamente: e per non avere pertanto applicato, sul prospettato impedimento del“l’accertamento di eventuali responsabilità di terzi” per la “mancanza di un’esatta cronologia degli eventi relativi al rio” (smentita dai suddetti elementi), il criterio prioritario di imputazione delle spese dei lavori di rimozione e di adeguamento, a carico esclusivo di alcuno dei proprietari che ne abbia la colpa (art. 917, secondo comma c.c.), in luogo di quello ordinario di contribuzione oggettiva (art. 917, primo comma c.c.). Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -13- 15. Il mezzo è inammissibile. 16. E lo è in quanto privo di rilevanza, avendo la Regione Liguria accertato e quindi contestato ai ricorrenti una responsabilità contributiva, non già risarcitoria in ordine all’intervento di manutenzione ordinato (così dal penultimo capoverso di pg. 6 al penultimo di pg. 7; all’ultimo di pg. 8, in riferimento al terzo motivo e ancora al penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza). 17. Infine, con l’ottavo motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 12 R.D. 523/1904, 98, quinto comma l. reg. Liguria n. 18/1999, 917, primo comma c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla natura della strada comunale di Fontanegli ed omessa considerazione di circostanza decisiva e controversa, quale la qualità di frontista del Comune di Genova rispetto al rio OV, in ragione della proprietà comunale della strada Fontanegli. 18. Anche tale motivo è inammissibile. 19. In proposito, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 204 R.D. 1775/1933, operante un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865, qualora il T.S.A.P. abbia omesso di pronunciarsi su una domanda, l'impugnazione esperibile non è il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200 – 202 R.D. cit., bensì l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore (Cass. s.u. 10 settembre 2009, n. 19448; Cass. s.u. 10 gennaio 2019, n. 488). 19.1. Peraltro, la circostanza è sostanzialmente irrilevante, priva come è di carattere decisivo, perché, se pure esaminata (come si evince anche dal penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), non avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940). Ric. 2021 n. 24957 sez. SU - ud. 08-11-2022 -14- 20. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ognuna in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2022